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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 aprile 2017, n. 80

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144, concernente la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. (17G00094)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/2017
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Testo in vigore dal: 27-6-2017
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 4, comma 2,  del  decreto  legislativo  19  maggio
2000, n. 139, che demanda ad apposito regolamento la  disciplina  del
concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale  della  carriera
prefettizia; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144, e
successive modificazioni, adottato di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, recante il regolamento di accesso  alla  qualifica
iniziale della carriera prefettizia, previsto dall'articolo 4,  comma
2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; 
  Considerato che occorre provvedere alla modifica  di  alcune  norme
del  decreto  ministeriale  4  giugno  2002,  n.  144,  e  successive
modificazioni, per conformarne il contenuto al  quadro  ordinamentale
della disciplina dei concorsi pubblici; 
  Considerato che la necessita' delle modifiche  normative  risponde,
tra l'altro, ad esigenze di efficacia ed efficienza  delle  procedure
concorsuali in questione; 
  Ritenuto, quindi, di apportare le necessarie modifiche  al  decreto
ministeriale 4 giugno 2002, n. 144, e successive modificazioni; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato  (n.  2528  del  2  dicembre
2016),  reso  dalla  Sezione  Consultiva  per  gli   atti   normativi
nell'adunanza del 1° dicembre 2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Modifica all'articolo 2 del decreto 
           del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 4
giugno  2002,  n.  144,  e  successive  modificazioni,   di   seguito
denominato «Decreto», il primo periodo della lettera f) e' sostituito
dal seguente: 
  «f) laurea magistrale conseguita  presso  un'universita'  o  presso
altro istituto di istruzione universitaria  equiparato,  appartenente
ad  una  delle  seguenti  classi  di  cui  ai  decreti  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  del  25  novembre
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17  dicembre  2005,  n.
293, e del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  6
luglio 2007, n. 155, S.O.: LMG/01 Giurisprudenza, LM/62 Scienze della
politica,  LM-52  Relazioni  internazionali,  LM-63   Scienze   delle
pubbliche amministrazioni, LM-56 Scienze dell'economia, LM-77 Scienze
economico-aziendali,  LM-88  Sociologia  e  ricerca  sociale,   LM-87
Servizio sociale e politiche  sociali,  LM-90  Studi  europei,  LM/84
Scienze  storiche  ovvero  laurea  specialistica  conseguita   presso
un'universita' o presso altro istituto  di  istruzione  universitaria
equiparato, appartenente ad una  delle  seguenti  classi  di  cui  al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica 28 novembre 2000: 22/S  Giurisprudenza,  102/S  Teoria  e
tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, 70/S Scienze
della politica, 60/S Relazioni  internazionali,  71/S  Scienze  delle
pubbliche amministrazioni, 64/S Scienze dell'economia,  84/S  Scienze
economico-aziendali, 89/S Sociologia, 57/S Programmazione e  gestione
delle politiche e dei servizi  sociali,  94/S  Storia  contemporanea,
99/S Studi europei.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note al titolo: 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 4  giugno  2002,
          n. 144, concernente: Regolamento recante la disciplina  del
          concorsopubblicodi accesso alla  qualifica  iniziale  della
          carriera  prefettizia,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia
          di  rapporto  di  impiego  del  personale  della   carriera
          prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio
          1999, n. 266): 
              «Art. 4 (Accesso alla carriera).  -  1.  Alla  carriera
          prefettizia si accede  dalla  qualifica  iniziale  mediante
          pubblico concorso con esclusione di ogni altra possibilita'
          di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto per
          la nomina a prefetto. 
              2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso  di
          laurea  specialistica.  Con  regolamento  da  emanare   con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro per la funzione pubblica,  entro  sei  mesi  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          indicati la classe di appartenenza dei corsi di  studio  ad
          indirizzo giuridico, economico e storico-sociologico per il
          conseguimento della  laurea  specialistica  prescritta  per
          l'ammissione al concorso,  nonche'  i  diplomi  di  laurea,
          utili ai medesimi fini,  rilasciati  secondo  l'ordinamento
          didattico  vigente  prima  del  suo  adeguamento  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127, e delle sue  disposizioni  attuative.  Con  lo  stesso
          regolamento  sono,  altresi',   stabilite   le   forme   di
          preselezione per la partecipazione al  concorso,  le  prove
          d'esame, scritte e orali, le prime in numero non  inferiore
          a quattro, le modalita' di  svolgimento  del  concorso,  di
          composizione della commissione giudicatrice e di formazione
          della  graduatoria,  e  sono  individuati  i   diplomi   di
          specializzazione  ed  i  titoli  di  dottorato  di  ricerca
          valutabili ai fini della formazione della graduatoria. 
              3.  Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesta   la
          cittadinanza  italiana,  un'eta'  non  superiore  a  quella
          stabilita dal regolamento adottato ai  sensi  del  comma  6
          dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche'
          il possesso delle qualita' morali e di condotta  prescritte
          ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29. 
              4. Nel  concorso  il  dieci  per  cento  dei  posti  e'
          riservato   ai   dipendenti   dell'amministrazione   civile
          dell'interno inquadrati nell'area funzionale C in  possesso
          di una  delle  lauree  indicate  agli  specifici  fini  dal
          decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2  e  con
          almeno  due  anni  di  effettivo  servizio   in   posizione
          funzionale per il cui accesso e' richiesto il  possesso  di
          uno dei medesimi titoli di studio. I  posti  riservati  non
          utilizzati a favore dei candidati  interni  sono  conferiti
          agli idonei. 
              5. I vincitori del concorso sono  nominati  consiglieri
          ed  ammessi  al  corso  di  formazione  iniziale   di   cui
          all'articolo 5.». 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma  3  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri). 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Per il testo dell'articolo 4 del decreto  legislativo
          19 maggio 2000, n. 139, si vedano le note al titolo. 
              -  Per  i  riferimenti   del   decreto   del   Ministro
          dell'interno 4 giugno 2002, n. 144, si vedano  le  note  al
          titolo. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto del Ministro dell'interno 4 giugno  2002,  n.  144,
          come modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 2 (Requisiti di ammissione al concorso). - 1. Per
          l'ammissione al concorso pubblico di accesso alla qualifica
          iniziale della carriera prefettizia,  i  candidati  debbono
          risultare in possesso, alla data di  scadenza  del  termine
          stabilito per la presentazione delle domande, dei  seguenti
          requisiti: 
                a) cittadinanza italiana; 
                b)  eta'  non  superiore  a  quella   stabilita   dal
          regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell' articolo 3
          della  legge  15  maggio  1997,   n.   127,   con   decreto
          ministeriale 29 luglio 1999, n. 357; 
                c) qualita' morali e di condotta di cui  all'articolo
          26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                d) godimento dei diritti politici; 
                e)  idoneita'  fisica  all'impiego;   a   tale   fine
          l'Amministrazione  puo'  sottoporre  a  visita   medica   i
          candidati in qualsiasi momento; 
                f) laurea magistrale conseguita presso un'universita'
          o  presso  altro  istituto  di   istruzione   universitaria
          equiparato, appartenente ad una delle  seguenti  classi  di
          cui    ai    decreti    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca  del  25  novembre  2005,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17  dicembre  2005,
          n. 293, e del 16  marzo  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  del  6  luglio  2007,  n.  155,   S.O.:   LMG/01
          Giurisprudenza,  LM/62  Scienze   della   politica,   LM-52
          Relazioni internazionali,  LM-63  Scienze  delle  pubbliche
          amministrazioni, LM-56 Scienze dell'economia, LM-77 Scienze
          economico-aziendali, LM-88 Sociologia  e  ricerca  sociale,
          LM-87 Servizio sociale e  politiche  sociali,  LM-90  Studi
          europei, LM/84 Scienze storiche ovvero laurea specialistica
          conseguita presso un'universita' o presso altro istituto di
          istruzione universitaria equiparato,  appartenente  ad  una
          delle seguenti  classi  di  cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          28 novembre  2000:  22/S  Giurisprudenza,  102/S  Teoria  e
          tecniche della normazione  e  dell'informazione  giuridica,
          70/S Scienze della politica, 60/S Relazioni internazionali,
          71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni, 64/S  Scienze
          dell'economia,  84/S  Scienze   economico-aziendali,   89/S
          Sociologia, 57/S Programmazione e gestione delle  politiche
          e dei servizi  sociali,  94/S  Storia  contemporanea,  99/S
          Studi europei. Sono, altresi', ammessi i diplomi di  laurea
          in    giurisprudenza,    scienze     politiche,     scienze
          dell'amministrazione,  economia   e   commercio,   economia
          politica, economia delle amministrazioni pubbliche e  delle
          istituzioni internazionali,  sociologia,  storia  e  lauree
          equipollenti, rilasciati dalle universita'  o  istituti  di
          istruzione universitaria equiparati, secondo  l'ordinamento
          didattico  vigente  prima  del  suo  adeguamento,  previsto
          dall'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio  1997,  n.
          127. 
              2. I titoli  di  studio  conseguiti  all'estero  presso
          universita' e istituti  di  istruzione  universitaria  sono
          considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti  a
          titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi  della
          vigente normativa in materia.».