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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 aprile 2017, n. 80

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144, concernente la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. (17G00094)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/2017
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Testo in vigore dal:  27-6-2017

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che demanda ad apposito regolamento la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144, e successive modificazioni, adottato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, recante il regolamento di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Considerato che occorre provvedere alla modifica di alcune norme del decreto ministeriale 4 giugno 2002, n. 144, e successive modificazioni, per conformarne il contenuto al quadro ordinamentale della disciplina dei concorsi pubblici;
Considerato che la necessità delle modifiche normative risponde, tra l'altro, ad esigenze di efficacia ed efficienza delle procedure concorsuali in questione;
Ritenuto, quindi, di apportare le necessarie modifiche al decreto ministeriale 4 giugno 2002, n. 144, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato (n. 2528 del 2 dicembre 2016), reso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifica all'articolo 2 del decreto
del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144, e successive modificazioni, di seguito denominato «Decreto», il primo periodo della lettera f) è sostituito dal seguente:
«f) laurea magistrale conseguita presso un'università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 25 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2005, n. 293, e del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, S.O.: LMG/01 Giurisprudenza, LM/62 Scienze della politica, LM-52 Relazioni internazionali, LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-56 Scienze dell'economia, LM-77 Scienze economico-aziendali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale, LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-90 Studi europei, LM/84 Scienze storiche ovvero laurea specialistica conseguita presso un'università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: 22/S Giurisprudenza, 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, 70/S Scienze della politica, 60/S Relazioni internazionali, 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni, 64/S Scienze dell'economia, 84/S Scienze economico-aziendali, 89/S Sociologia, 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, 94/S Storia contemporanea, 99/S Studi europei.».
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144, concernente: Regolamento recante la disciplina del concorsopubblicodi accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266):
«Art. 4 (Accesso alla carriera). - 1. Alla carriera prefettizia si accede dalla qualifica iniziale mediante pubblico concorso con esclusione di ogni altra possibilità di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto per la nomina a prefetto.
2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea specialistica. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico, economico e storico-sociologico per il conseguimento della laurea specialistica prescritta per l'ammissione al concorso, nonché i diplomi di laurea, utili ai medesimi fini, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. Con lo stesso regolamento sono, altresì, stabilite le forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a quattro, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione giudicatrice e di formazione della graduatoria, e sono individuati i diplomi di specializzazione ed i titoli di dottorato di ricerca valutabili ai fini della formazione della graduatoria.
3. Per l'ammissione al concorso è richiesta la cittadinanza italiana, un'età non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché il possesso delle qualità morali e di condotta prescritte ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
4. Nel concorso il dieci per cento dei posti è riservato ai dipendenti dell'amministrazione civile dell'interno inquadrati nell'area funzionale C in possesso di una delle lauree indicate agli specifici fini dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 e con almeno due anni di effettivo servizio in posizione funzionale per il cui accesso è richiesto il possesso di uno dei medesimi titoli di studio. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti agli idonei.
5. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri ed ammessi al corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5.».
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri).
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Per il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, si vedano le note al titolo.
- Per i riferimenti del decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144, si vedano le note al titolo.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 2 (Requisiti di ammissione al concorso). - 1. Per l'ammissione al concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, i candidati debbono risultare in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell' articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357;
c) qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneità fisica all'impiego; a tale fine l'Amministrazione può sottoporre a visita medica i candidati in qualsiasi momento;
f) laurea magistrale conseguita presso un'università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 25 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2005, n. 293, e del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, S.O.: LMG/01 Giurisprudenza, LM/62 Scienze della politica, LM-52 Relazioni internazionali, LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-56 Scienze dell'economia, LM-77 Scienze economico-aziendali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale, LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-90 Studi europei, LM/84 Scienze storiche ovvero laurea specialistica conseguita presso un'università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: 22/S Giurisprudenza, 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, 70/S Scienze della politica, 60/S Relazioni internazionali, 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni, 64/S Scienze dell'economia, 84/S Scienze economico-aziendali, 89/S Sociologia, 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, 94/S Storia contemporanea, 99/S Studi europei. Sono, altresì, ammessi i diplomi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia e commercio, economia politica, economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, sociologia, storia e lauree equipollenti, rilasciati dalle università o istituti di istruzione universitaria equiparati, secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento, previsto dall'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. I titoli di studio conseguiti all'estero presso università e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia.».