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DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2017, n. 51

Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (17G00064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
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vigente al 30/04/2024
  • Articoli
  • Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione delle direttive 2015/652/UE e 2015/1513/UE
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  • Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione della direttiva 2015/1513/UE
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Testo in vigore dal: 12-5-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva (UE) n. 2015/1513 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 9 settembre 2015 che modifica la  direttiva  98/70/CE,
relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e  la
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
rinnovabili; 
  Vista la direttiva (UE) n. 2015/652 del  Consiglio  del  20  aprile
2015  che  stabilisce  i  metodi  di  calcolo  e  gli   obblighi   di
comunicazione  ai  sensi  della  direttiva  98/70/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla qualita' della  benzina  e  del
combustibile diesel; 
  Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 13 ottobre 1998  relativa  alla  qualita'  della  benzina  e  del
combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE
del Consiglio; 
  Vista  la  direttiva  2009/28/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso  dell'energia
da fonti rinnovabili, e le sue successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 aprile 2009 sull'Agenzia europea dell'ambiente e  la
rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale; 
  Vista la decisione 2010/335/UE della  Commissione,  del  10  giugno
2010, relativa alle linee direttrici per il calcolo  degli  stock  di
carbonio  nel  suolo  ai  fini  dell'allegato   V   della   direttiva
2009/28/CE; 
  Vista la comunicazione della Commissione 160/01 del 19 giugno  2010
sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE
di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi; 
  Visto il  regolamento  (UE)  1307/2014  della  Commissione,  dell'8
dicembre 2014, relativo alla definizione dei  criteri  e  dei  limiti
geografici dei  terreni  erbosi  ad  elevata  biodiversita'  ai  fini
dell'articolo  7-ter,  paragrafo  3,  lettera  c),  della   direttiva
98/70/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativa  alla
qualita'  della  benzina  e  del  combustibile  diesel  e   ai   fini
dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE
del Parlamento europeo e  del  Consiglio  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi. Di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504; 
  Visto  il  decreto  legislativo  21  marzo  2005,  n.  66,  recante
«Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla  qualita'  della
benzina e del combustibile diesel»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni,  concernente  norme  in  materia  ambientale   e,   in
particolare, l'articolo 182-bis; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011  n.   28,   recante
«Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione  delle  direttive  2001/77/CE   e   2003/30/CE»   e,   in
particolare, l'articolo  33,  commi  5-sexies  e  5-septies,  recante
«Disposizioni in materia di biocarburanti»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  2011,  n.  55,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/30/CE,  che  modifica  la  direttiva
98/70/CE, per quanto  riguarda  le  specifiche  relative  a  benzina,
combustibile  diesel  e  gasolio,  nonche'   l'introduzione   di   un
meccanismo inteso a controllare e  ridurre  le  emissioni  di  gas  a
effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per  quanto  concerne
le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi  adibite
alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE»; 
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015», e,  in
particolare,  l'articolo  1  e  l'articolo  16,  recante  delega   al
recepimento  della  direttiva  2015/1513/UE,  nonche'  il   combinato
disposto  tra  l'articolo  1  e  l'allegato  B  recante   delega   al
recepimento della direttiva 2015/652/UE; 
  Vista  la  legge  24  dicembre   2012,   n.   234,   e   successive
modificazioni,   recante   «Norme   generali   sulla   partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e  delle
politiche dell'Unione europea», e, in particolare, gli articoli 31  e
32 recanti le procedure per l'esercizio delle deleghe e i principi  e
criteri direttivi per il recepimento; 
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689,e successive modificazioni,
recante modifiche al sistema penale; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 dicembre 2016; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 2 febbraio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 marzo 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro  della
salute, il Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali,
il Ministro degli affari esteri e della cooperazione  internazionale,
il Ministro  della  giustizia,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21  marzo  2005,  n.
  66, in attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/652 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21  marzo  2005,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  dopo  le  parole  «forestali»  sono  inserite  le
seguenti: «e, quando non sono in mare,»; 
    b) al comma 1, lettera b), le parole «di  cui  alla  lettera  a)»
sono sostituite dalle seguenti: «e dell'elettricita' fornita ai  fini
dell'utilizzo nei veicoli stradali»; 
    c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il  presente  decreto  stabilisce,  in  aggiunta  a  quanto
previsto  al  comma  1,  i  metodi  di  calcolo  e  gli  obblighi  di
comunicazione  ai  sensi  della  direttiva  98/70/CE  relativa   alla
qualita' dei combustibili, a uso  dei  fornitori,  oltre  che  per  i
combustibili di cui al comma 1, anche per  l'elettricita'  usata  nei
veicoli stradali.». 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva (UE) n. 2015/1513 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del  9  settembre  2015  che  modifica  la
          direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina  e
          del combustibile diesel, e la  direttiva  2009/28/CE  sulla
          promozione dell'uso dell'energia da  fonti  rinnovabili  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 15 settembre 2015, n. 239. 
              - La direttiva (UE) n. 2015/652 del  Consiglio  del  20
          aprile 2015 che  stabilisce  i  metodi  di  calcolo  e  gli
          obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativa  alla
          qualita'  della  benzina  e  del  combustibile  diesel   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 25 aprile 2015, n. L 107. 
              - La direttiva 98/70/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualita'  della
          benzina e del combustibile diesel e  recante  modificazione
          della direttiva 93/12/CEE del Consiglio e' pubblicata nella
          G.U.U.E. 28 dicembre 1998, n. L 350. 
              - La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 23 aprile  2009,  sulla  promozione  dell'uso
          dell'energia da fonti  rinnovabili,  e  le  sue  successive
          modifiche e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n.  L
          140. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  401/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del  23  aprile  2009  sull'Agenzia
          europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di
          osservazione in  materia  ambientale  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 7 maggio 2008, n. L 120. 
              - La decisione 2010/335/UE  della  Commissione  del  10
          giugno 2010 relativa alle linee direttrici per  il  calcolo
          degli stock di carbonio nel suolo ai fini  dell'allegato  V
          della direttiva 2009/28/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  16
          dicembre 2014, n. L 359. 
              - La comunicazione della Commissione  160/01  del  2010
          sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel
          regime  UE  di  sostenibilita'  per  i  biocarburanti  e  i
          bioliquidi e' pubblicata nella G.U.U.E. 16  dicembre  2014,
          n. L 359. 
              -  Il  regolamento  (UE)  1307/2014  della  Commissione
          dell'8 dicembre 2014 relativo alla definizione dei  criteri
          e dei limiti  geografici  dei  terreni  erbosi  ad  elevata
          biodiversita' ai fini  dell'articolo  7-ter,  paragrafo  3,
          lettera c), della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio relativa alla qualita' della benzina e  del
          combustibile diesel e ai fini dell'articolo  17,  paragrafo
          3, lettera c), della direttiva  2009/28/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del   Consiglio   sulla   promozione   dell'uso
          dell'energia  da  fonti  rinnovabili  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 9 dicembre 2014, n. L 351. 
              - Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla  produzione  e  sui  consumi)  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O. n. 143. 
              -  Il  decreto  legislativo  21  marzo  2005,   n.   66
          (Attuazione  della  direttiva  2003/17/CE   relativa   alla
          qualita'  della  benzina  e  del  combustibile  diesel)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n.  96,
          S.O. n. 77. 
              -  Il   testo   dell'articolo   182-bis   del   decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  14  aprile
          2006, n. 88, S.O. n. 96, cosi' recita: 
              «Art.   182-bis   (Principi   di   autosufficienza    e
          prossimita') 
              1. Lo  smaltimento  dei  rifiuti  ed  il  recupero  dei
          rifiuti  urbani  non  differenziati  sono  attuati  con  il
          ricorso ad una rete  integrata  ed  adeguata  di  impianti,
          tenendo conto delle migliori  tecniche  disponibili  e  del
          rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: 
              a) realizzare l'autosufficienza nello  smaltimento  dei
          rifiuti urbani  non  pericolosi  e  dei  rifiuti  del  loro
          trattamento in ambiti territoriali ottimali; 
              b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero
          dei rifiuti urbani indifferenziati in  uno  degli  impianti
          idonei piu' vicini ai luoghi di produzione o  raccolta,  al
          fine di ridurre i movimenti  dei  rifiuti  stessi,  tenendo
          conto  del  contesto  geografico  o  della  necessita'   di
          impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; 
              c) utilizzare i metodi e le tecnologie  piu'  idonei  a
          garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della
          salute pubblica. 
              2. Sulla base di una motivata richiesta delle regioni e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare puo' essere  limitato  l'ingresso  nel  territorio
          nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori classificati
          come  impianti  di  recupero,  qualora  sia  accertato  che
          l'ingresso di tali  rifiuti  avrebbe  come  conseguenza  la
          necessita' di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare  i
          rifiuti in modo non coerente con i piani  di  gestione  dei
          rifiuti. Puo' essere altresi' limitato, con le modalita' di
          cui al periodo precedente, l'invio di rifiuti  negli  altri
          Stati membri per  motivi  ambientali,  come  stabilito  nel
          regolamento (CE) n. 1013/2006. 
              3. I provvedimenti di cui al comma  2  sono  notificati
          alla Commissione europea.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  33  del   decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
          2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
          rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione
          delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O. n.  81,  come
          modificato dall'art. 17 del presente decreto: 
              «Art. 33 Disposizioni in materia di biocarburanti 
              1. All'articolo 2-quater del decreto-legge  10  gennaio
          2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
          marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, il  comma  4
          e' sostituito dal seguente: 
              «4. I biocarburanti e gli altri carburanti  rinnovabili
          da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono  i
          carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla
          biomassa.». 
              2.  L'impiego  di  biocarburanti   nei   trasporti   e'
          incentivato con le modalita' di cui  all'articolo  2-quater
          del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  2,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,   e
          successive modificazioni, come modificato dal comma  1  del
          presente articolo, e all'articolo 2, commi 139 e 140, della
          legge 24 dicembre 2007, n.  244,  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dal presente articolo. La quota minima di  cui  al
          citato comma 139 dell'articolo 2 della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, calcolata sulla base del  tenore  energetico,
          da conseguire entro l'anno 2015, e'  fissata  nella  misura
          del 5%. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              3. A decorrere dal  1°  gennaio  2012  i  biocarburanti
          immessi in consumo sono conteggiati ai  fini  del  rispetto
          dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge
          10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del
          presente articolo, a condizione che rispettino i criteri di
          sostenibilita' di cui all'articolo 38. 
              4. (abrogato) 
              5.  Ai  fini   del   rispetto   dell'obbligo   di   cui
          all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
          2, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  marzo
          2006, n. 81, come  modificato  dal  comma  1  del  presente
          articolo,  il  contributo  dei  biocarburanti,  incluso  il
          biometano, per i  quali  il  soggetto  che  li  immette  in
          consumo dimostri, mediante le modalita' di cui all'articolo
          39, che essi sono stati  prodotti  a  partire  da  rifiuti,
          compreso  il  gas  di  discarica,  e  sottoprodotti,   come
          definiti, individuati e  tracciati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, materie di  origine  non
          alimentare,  ivi  incluse  le  materie  cellulosiche  e  le
          materie   ligno-cellulosiche,   alghe,    e'    equivalente
          all'immissione in consumo di una quantita' pari a due volte
          l'immissione in consumo di altri biocarburanti, diversi  da
          quelli di cui al comma  4.  Al  biocarburante  prodotto  da
          materie cellulosiche o lignocellulosiche, indipendentemente
          dalla classificazione di  queste  ultime  come  materie  di
          origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti  o  residui,
          si applica  sempre  la  maggiorazione  di  cui  al  periodo
          precedente. 
              5-bis. (abrogato) 
              5-ter. A decorrere dal 1° novembre 2012,  limitatamente
          alla  categoria  dei  sottoprodotti,  hanno  accesso   alle
          maggiorazioni di cui al comma 5 esclusivamente i residui di
          seguito  elencati,  che  possono  essere  qualificati  come
          sottoprodotti  qualora  soddisfino  i  requisiti  stabiliti
          dall'articolo 184-bis  del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152: 
              acque glicerinose; 
              acidi grassi provenienti dalla raffinazione,  fisica  o
          chimica, degli oli; 
              acidi    grassi    saponificati    provenienti    dalla
          neutralizzazione della parte acida residua dell'olio; 
              residui dalla reazione  di  distillazione  degli  acidi
          grassi grezzi e delle acque glicerinose; 
              oli lubrificanti vegetali  esausti  derivati  da  acidi
          grassi; 
              feccia da vino e vinaccia; 
              grassi animali di categoria 1 e  di  categoria  2,  nel
          rispetto  del  Regolamento  (CE)   n.   1069/2009   e   del
          Regolamento (CE) n. 142/2011 e  della  Comunicazione  della
          Commissione  sull'attuazione  pratica  del  regime  UE   di
          sostenibilita' per i biocarburanti e sulle norme di calcolo
          per i biocarburanti (2010/C 160/02). 
              5-quater. (abrogato) 
              5-quinquies. 
              5-sexies.  A  decorrere  dal  1°   gennaio   2013,   le
          competenze operative e gestionali  assegnate  al  Ministero
          delle politiche agricole, alimentari e forestali  ai  sensi
          del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-quater  del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
          modificato dall'articolo  1,  comma  368,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al  Ministero  dello
          sviluppo economico che le esercita  anche  avvalendosi  del
          Gestore dei servizi energetici S.p.A.  Per  l'esercizio  di
          tali competenze e' costituito  presso  il  Ministero  dello
          sviluppo economico un comitato tecnico consultivo  composto
          da rappresentanti del Ministero dello  sviluppo  economico,
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali, del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, e del Gestore dei servizi energetici  S.p.A.,  con
          oneri a carico dello stesso  Gestore.  Dall'attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica. 
              5-septies.  In  riferimento  alle  attivita'   previste
          dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo  2005,
          n. 66, come introdotto dall'articolo 1, comma 6 del decreto
          legislativo 31 marzo 2011, n. 55, il  Gestore  dei  servizi
          energetici S.p.A. e l'Istituto superiore per la  protezione
          e la ricerca ambientale assicurano il  necessario  raccordo
          dei flussi informativi al fine della semplificazione  degli
          adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma  2
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo  2011,  n.
          55 e' abrogato. 
              6.  Qualora  siano  immessi  in  consumo  biocarburanti
          ottenuti da biocarburanti ricadenti nella tipologia di  cui
          al comma 5 e da altri biocarburanti, il contributo ai  fini
          del rispetto dell'obbligo di cui al comma  5  e'  calcolato
          sulla   base   del   contenuto   energetico   di    ciascun
          biocarburante. 
              7. (abrogato)». 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  2011,   n.   55
          (Attuazione della direttiva  2009/30/CE,  che  modifica  la
          direttiva  98/70/CE,  per  quanto  riguarda  le  specifiche
          relative a benzina, combustibile diesel e gasolio,  nonche'
          l'introduzione di un  meccanismo  inteso  a  controllare  e
          ridurre le emissioni di gas a effetto  serra,  modifica  la
          direttiva 1999/32/CE  per  quanto  concerne  le  specifiche
          relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla
          navigazione interna e abroga  la  direttiva  93/12/CEE)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2011, n. 97. 
              - Il testo degli articoli 1  e  16  e  dell'allegato  B
          della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Delega al  Governo  per
          il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione  di
          altri  atti  dell'Unione  europea  -  Legge   didelegazione
          europea  2015)  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   1°
          settembre 2016, n. 204, cosi' recita: 
              «Art.  1.  Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive europee 
              1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  secondo  i
          termini, le procedure, i principi e  criteri  direttivi  di
          cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.
          234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
          elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge. 
              2.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle direttive elencate nell'allegato B annesso
          alla presente  legge,  nonche',  qualora  sia  previsto  il
          ricorso a sanzioni penali, quelli  relativi  all'attuazione
          delle  direttive  elencate  nell'allegato  A  annesso  alla
          presente legge, sono trasmessi, dopo  l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              3. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B annessi alla  presente  legge
          nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi
          di  attuazione  delle  direttive  stesse;   alla   relativa
          copertura, nonche'  alla  copertura  delle  minori  entrate
          eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in
          quanto non sia possibile farvi  fronte  con  i  fondi  gia'
          assegnati  alle  competenti  amministrazioni,  si  provvede
          mediante riduzione  del  fondo  per  il  recepimento  della
          normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge
          24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto
          fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai
          quali derivino nuovi o maggiori  oneri  sono  emanati  solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  al
          parere delle Commissioni parlamentari competenti anche  per
          i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31,  comma  4,
          della citata legge n. 234 del 2012.». 
              «Art. 16. Principi e criteri direttivi per l'attuazione
          della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la  direttiva
          98/70/CE,  relativa  alla  qualita'  della  benzina  e  del
          combustibile  diesel,  e  la  direttiva  2009/28/CE,  sulla
          promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 
              1. Nell'esercizio della delega per  l'attuazione  della
          direttiva (UE)  2015/1513  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la  direttiva
          98/70/CE,  relativa  alla  qualita'  della  benzina  e  del
          combustibile  diesel,  e  la  direttiva  2009/28/CE,  sulla
          promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,  nel
          rispetto  dei  principi  e  dei  criteri  della   direttiva
          medesima, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi
          e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
              a) adottare le definizioni di residuo della lavorazione
          e di  residui  dell'agricoltura,  dell'acquacoltura,  della
          pesca e della silvicoltura introdotte dalla direttiva  (UE)
          2015/1513, al fine di consentire la  massima  utilizzazione
          delle opportunita'  di  impiego  di  residui  per  produrre
          biocarburanti; 
              b)   valutare    la    possibilita'    di    concorrere
          all'adempimento  degli  obblighi  di  cui  alla   direttiva
          98/70/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  13
          ottobre   1998,   anche   per   mezzo   dei   biocarburanti
          utilizzabili per il settore  del  trasporto  aereo  civile,
          secondo quanto previsto dalla medesima direttiva  98/70/CE,
          come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513, allo  scopo
          di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione
          delle   emissioni   di    gas    serra    attraverso    una
          regolamentazione specifica che eviti  la  competizione  tra
          biocarburanti e risorse alimentari." 
              «Allegato B 
              (Articolo 1, comma 1) 
              1) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione  collettiva
          dei  diritti  d'autore  e  dei  diritti  connessi  e  sulla
          concessione di licenze multiterritoriali per i  diritti  su
          opere  musicali  per  l'uso  online  nel  mercato   interno
          (termine di recepimento: 10 aprile 2016); 
              2) direttiva 2014/92/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla  comparabilita'  delle
          spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del
          conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con
          caratteristiche  di  base  (termine  di   recepimento:   18
          settembre 2016); 
              3) direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile
          2015, sulle misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
          facilitare la tutela consolare  dei  cittadini  dell'Unione
          non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione
          95/553/CE (termine di recepimento: 1° maggio 2018); 
              4) direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile
          2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi  di
          comunicazione  ai  sensi  della  direttiva   98/70/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio relativa  alla  qualita'
          della  benzina  e  del  combustibile  diesel  (termine   di
          recepimento: 21 aprile 2017); 
              5) direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 29 aprile 2015, che  modifica  la  direttiva
          94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo  di
          borse  di  plastica  in  materiale  leggero   (termine   di
          recepimento: 27 novembre 2016); 
              6) direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 20 maggio 2015,  relativa  alla  prevenzione
          dell'uso del sistema finanziario a fini  di  riciclaggio  o
          finanziamento del terrorismo, che modifica  il  regolamento
          (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio  e
          che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e
          del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE  della  Commissione
          (termine di recepimento: 26 giugno 2017); 
              7) direttiva UE 2015/1513 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la  direttiva
          98/70/CE,  relativa  alla  qualita'  della  benzina  e  del
          combustibile  diesel,  e  la  direttiva  2009/28/CE,  sulla
          promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti   rinnovabili
          (termine di recepimento: 10 settembre 2017); 
              8) direttiva (UE) 2015/2193 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  25  novembre  2015,   relativa   alla
          limitazione  delle  emissioni  nell'atmosfera   di   taluni
          inquinanti  originati  da  impianti  di  combustione   medi
          (termine di recepimento: 19 dicembre 2017); 
              9)  direttiva  (UE)  2015/2376  del  Consiglio,  dell'8
          dicembre 2015, recante modifica della direttiva  2011/16/UE
          per quanto riguarda lo scambio automatico  obbligatorio  di
          informazioni nel settore fiscale (termine  di  recepimento:
          31 dicembre 2016).". 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea) pubblicata
          nella Gazzetta  Ufficiale  4  gennaio  2013,  n.  3,  cosi'
          recita: 
              «Art.  31  Procedure  per  l'esercizio  delle   deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione europea 
              1. In relazione alle deleghe legislative conferite  con
          la legge di delegazione europea per  il  recepimento  delle
          direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il
          termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento
          indicato in ciascuna delle direttive; per le  direttive  il
          cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di
          entrata in  vigore  della  legge  di  delegazione  europea,
          ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo  adotta  i
          decreti legislativi di recepimento  entro  tre  mesi  dalla
          data di entrata in vigore  della  medesima  legge;  per  le
          direttive che non prevedono un termine di  recepimento,  il
          Governo adotta i relativi decreti legislativi entro  dodici
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla legge di delegazione europea. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              «Art. 32  Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea 
              1. Salvi gli specifici  principi  e  criteri  direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
              a)   le   amministrazioni   direttamente    interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
              b)  ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con   le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
              c) gli atti di  recepimento  di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
              d) al di fuori dei casi  previsti  dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
              e) al recepimento  di  direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
              f) nella  redazione  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
              g) quando si verifichino sovrapposizioni di  competenze
          tra amministrazioni diverse o comunque siano  coinvolte  le
          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti
          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
          differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione  e  le
          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,
          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi
          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e
          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili; 
              h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini  di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
              i)  e'  assicurata  la  parita'  di   trattamento   dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
          cosi' recita: 
              «Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 1, del citato decreto  legislativo
          21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art 1. Campo di applicazione. 
              1.  Il  presente  decreto  stabilisce  per  i   veicoli
          stradali, le  macchine  mobili  non  stradali,  i  trattori
          agricoli e  forestali  e,  quando  non  sono  in  mare,  le
          imbarcazioni da diporto e le altre navi  della  navigazione
          interna: 
              a) ai fini della tutela della salute  e  dell'ambiente,
          le   specifiche   tecniche   dei   combustibili   destinati
          all'utilizzo nei  motori  ad  accensione  comandata  e  nei
          motori ad accensione per compressione; 
              b) un obiettivo di riduzione delle emissioni di  gas  a
          effetto  serra  prodotte  durante  il  ciclo  di  vita  dei
          combustibili   e   dell'elettricita'   fornita   ai    fini
          dell'utilizzo nei veicoli stradali. 
              1-bis. Il presente decreto stabilisce,  in  aggiunta  a
          quanto previsto al comma 1,  i  metodi  di  calcolo  e  gli
          obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE
          relativa  alla  qualita'   dei   combustibili,a   uso   dei
          fornitori, oltre che per i combustibili di cui al comma  1,
          anche per l'elettricita' usata nei veicoli stradali. 
              2. I  combustibili  utilizzati  dalle  imbarcazioni  da
          diporto e  dalle  altre  navi  della  navigazione  interna,
          quando  le  stesse  sono  in  mare,  sono   soggetti   alle
          disposizioni del titolo III alla parte quinta  del  decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni, relative  ai  combustibili  marittimi  delle
          navi.».