DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. 2

Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-1-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81 (in SO n.58, relativo alla G.U. 11/03/2006, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/2021)
Testo in vigore dal: 22-2-2014
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 2-quater 
                Interventi nel settore agroenergetico 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2007  i  soggetti  che  immettono  in
consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti  primarie  non
rinnovabili e destinati ad essere impiegati per  autotrazione,  hanno
l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una  quota
minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati
al  comma  4  ,  nonche'  di  combustibili  sintetici  purche'  siano
esclusivamente ricavati dalle biomasse, con le modalita'  di  cui  al
comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere  al  predetto  obbligo
anche acquistando, in tutto o  in  parte,  l'equivalente  quota  o  i
relativi diritti da altri soggetti. (8) (15) ((20)) 
  2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al  comma  1  e'  fissata
nella misura dell' 1,0 per cento di tutto il  carburante,  benzina  e
gasolio, immesso in consumo nell'anno  solare  precedente,  calcolata
sulla base del tenore energetico;  a  partire  dall'anno  2008,  tale
quota minima e' fissata nella misura del 2,0 per cento.  Con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e  del  mare  e  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate  le
sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e  dissuasive,  per
il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di
attuazione della presente disposizione successivi  al  2007,  tenendo
conto  dei  progressi   compiuti   nello   sviluppo   delle   filiere
agroenergetiche di cui  al  comma  3.  Gli  importi  derivanti  dalla
comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  per
essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di  biodiesel
che annualmente puo'  godere  della  riduzione  dell'accisa  o  quale
aumento  allo  stanziamento   previsto   per   l'incentivazione   del
bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno  della  defiscalizzazione
di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti. 
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
dettati criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo
di  cui  al  comma  1,  secondo  obiettivi  di  sviluppo  di  filiere
agroenergetiche e in base a criteri che in  via  prioritaria  tengono
conto della quantita' di prodotto proveniente da intese  di  filiera,
da contratti quadro o contratti ad essi equiparati. 
  4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da  immettere
in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono i  carburanti  liquidi  o
gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa. 
  5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro,
o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale: 
    a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e  dei
progetti nel settore della promozione  delle  energie  rinnovabili  e
dell'impiego dei biocarburanti; 
    b) nei contratti di fornitura dei' biocarburanti per il trasporto
ed il riscaldamento pubblici. 
  6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti  o  accordi  di
programma con  i  soggetti  interessati  al  fine  di  promuovere  la
produzione e l'impiego di biomasse  e  di  biocarburanti  di  origine
agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varieta'  vegetali  da
destinare ad utilizzazioni energetiche. 
  7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas e'  equiparato
al gas naturale. 
  8. Gli operatori della filiera di produzione  e  distribuzione  dei
biocarburanti di origine agricola devono garantire la  tracciabilita'
e la rintracciabilita'  della  filiera.  A  tal  fine  realizzano  un
sistema di identificazioni e registrazioni di tutte  le  informazioni
necessarie a ricostruire il  percorso  del  biocarburante  attraverso
tutte le fasi della produzione, trasformazione e  distribuzione,  con
particolare riferimento alle informazioni relative alla  biomassa  ed
alla materia prima agricola, specificando i fornitori e  l'ubicazione
dei siti di produzione. (17) 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto  (con  l'art.  2,  comma
139) che "Per l'anno  2009,  la  quota  minima  di  cui  all'articolo
2-quater,  comma  1,  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.   2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come
sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, e' fissata, senza oneri  aggiuntivi  a  carico  dello  Stato,
nella misura del 3 per  cento  di  tutto  il  carburante,  benzina  e
gasolio, immesso in consumo nell'anno  solare  precedente,  calcolata
sulla base del tenore energetico". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, nel modificare l'art. 2,  comma  139
della L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha conseguentemente disposto  (con
l'art. 33, comma 2) che "La quota minima di cui al citato  comma  139
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, calcolata sulla
base del tenore energetico,  da  conseguire  entro  l'anno  2014,  e'
fissata nella misura del 5%". 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 34, comma 4) che "A
decorrere dal trentesimo  giorno  successivo  all'entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, ai fini del rispetto
dell'obbligo  di  cui  all'articolo  2-quater  del  decreto-legge  10
gennaio 2006, n. 2 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'articolo  33  del
decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.   28,   l'importazione   di
biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti  all'Unione  Europea
e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentita l'Agenzia delle Dogane". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto (con l'art. 1, comma 15)
che "A  decorrere  dal  1º  gennaio  2015  la  quota  minima  di  cui
all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni, e' determinata in una quota percentuale  di
tutto il carburante, benzina e  gasolio,  immesso  in  consumo  nello
stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico". 
  Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal D.L. 23 dicembre
2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014,
n. 9, nel modificare l'art. 2, comma 139 della L. 24  dicembre  2007,
n. 244, ha conseguentemente disposto (con l'art. 33, comma 2) che "La
quota minima di cui al citato comma 139 dell'articolo 2  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, calcolata sulla base del tenore energetico,
da conseguire entro l'anno 2015, e' fissata nella misura del 5%".