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DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. 2

Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonchè in materia di fiscalità d'impresa.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-1-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81 (in SO n.58, relativo alla G.U. 11/03/2006, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2024)
Testo in vigore dal: 3-10-2024
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare  le
problematiche connesse agli aumenti contributivi a carico dei  datori
di lavoro agricoli ed  alle  operazioni  catastali,  alla  crisi  del
settore  bieticolo-saccarifero,  anche  alla   luce   delle   recenti
decisioni comunitarie, al finanziamento  degli  investimenti  per  lo
sviluppo, al rafforzamento  delle  azioni  di  contrasto  alle  frodi
agroalimentari,   nonche'   di   disciplinare   l'installazione    di
apparecchiature radioelettriche a bordo delle  navi  da  pesca  e  la
determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla
cessione di partecipazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 2005; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle politiche agricole e  forestali,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle attivita'
produttive, del lavoro e delle  politiche  sociali,  per  gli  affari
regionali, per le politiche  comunitarie  e  per  lo  sviluppo  e  la
coesione territoriale; 
 
                E m a n a il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale in agricoltura
                            e di catasto 
 
  1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 MARZO 2006, n. 81. 
  2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 MARZO 2006, n. 81. 
  3. Con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle  Agenzie
delle entrate e del territorio, di concerto con  il  Ministero  della
giustizia, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del  presente  decreto,  sono  stabiliti  i  termini  e  le
modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di
cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
463, a tutti i  soggetti,  nonche'  a  tutti  gli  atti,  incluse  la
registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di
successione, le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei  registri
immobiliari ed alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti.
Con lo stesso decreto sono stabilite, altresi',  le  modalita'  anche
tecniche della trasmissione del titolo per  via  telematica  relative
sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime. 
  4.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e finanze, adottato entro quarantacinque  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  stabilite,  a
parita' di gettito, le  tariffe  dell'imposta  di  bollo,  dovuta  in
misura forfetaria ovvero commisurata alla  natura  ed  entita'  degli
adempimenti correlati, sugli atti di cui al comma 3. Per l'anno 2006,
il termine di cui all'articolo  1,  comma  1,  secondo  periodo,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
maggio 1999, n. 195, e' differito al 2 maggio 2006. 
  ((5. L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria  e
catastale e' consentito a  chiunque,  anche  su  base  convenzionale,
secondo  le  modalita'  definite  con  provvedimento  del   direttore
dell'Agenzia delle entrate.)) ((23)) 
  6. Al numero d'ordine 4.1  della  Tabella  delle  tasse  ipotecarie
allegata al testo unico delle  disposizioni  concernenti  le  imposte
ipotecaria e catastale, di cui  al  decreto  legislativo  31  ottobre
1990, n. 347, come da ultimo sostituita dall'allegato  2-sexies  alla
legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) la tariffa in euro e' sostituita dalla seguente: "0,01"; 
    b) le Note sono sostituite dalle seguenti: "L'importo  e'  dovuto
anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente  su  base
convenzionale. La tariffa e' raddoppiata  per  richieste  relative  a
piu' di una circoscrizione o sezione staccata.". 
  7.COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 MARZO 2006, n. 81. 
 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha  disposto  (con  l'art.  9,
comma 3) che "Le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  hanno
effetto a partire dal 1°  gennaio  2025  e  si  applicano  agli  atti
pubblici formati, agli atti giudiziari  pubblicati  o  emanati,  alle
scritture private autenticate o presentate  per  la  registrazione  a
partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli  atti  a
titolo gratuito fatti a partire da tale data".