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DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. (17G00021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 11-4-2017
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante  «Istituzione  del
Servizio   nazionale   della   protezione   civile»,   e   successive
modificazioni; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  25  agosto  2016,
con la quale e' stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e
1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in
conseguenza  dell'eccezionale  evento  sismico  che  ha   colpito   i
territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo  in  data  24
agosto 2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
con la quale  sono  stati  estesi,  in  conseguenza  degli  ulteriori
eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente  i  territori
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e  Abruzzo  in  data  26  ottobre
2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con  la  citata
delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
con la quale sono stati  ulteriormente  estesi,  in  conseguenza  dei
nuovi ed eccezionali eventi sismici che  hanno  colpito  i  territori
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e  Abruzzo  in  data  30  ottobre
2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta
delibera del 25 agosto 2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26  agosto  2016,  n.  388,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 389 del 28 agosto 2016, n. 391 del 1°  settembre  2016,  n.
392 del 6 settembre 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19
settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016, n. 399 del  10  ottobre
2016, n. 400 del 31 ottobre 2016, n. 405 del 10 novembre 2016, n. 406
del 12 novembre 2016, n. 408 del 15 novembre  2016,  n.  414  del  19
novembre 2016, n. 415 del 21 novembre 2016, n. 418  del  29  novembre
2016, n. 422 del 16 dicembre 2016, n. 427 del 20  dicembre  2016,  n.
431 dell'11 gennaio 2017, nonche' n. 436 del 22 gennaio 2017, recanti
ulteriori interventi urgenti di protezione  civile  conseguenti  agli
eccezionali eventi sismici di cui trattasi; 
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9
settembre 2016  recante  nomina  del  Commissario  straordinario  del
Governo per la ricostruzione nei  territori  interessati  dall'evento
sismico del 24 agosto 2016, di cui  al  comunicato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
ulteriori disposizioni per fronteggiare l'eccezionale  reiterarsi  di
eventi sismici in concomitanza  con  il  verificarsi  di  eccezionali
condizioni  climatiche  avverse  e  calamita'  naturali   che   hanno
interessato le medesime regioni nonche' di  adottare  misure  urgenti
per il mantenimento della capacita' operativa del Servizio  Nazionale
della Protezione Civile; 
  Ravvisata la sussistenza di ragioni di estrema urgenza derivanti da
eventi imprevedibili che rendono indispensabile l'adozione di  misure
derogatorie e per l'accelerazione delle  procedure  di  realizzazione
degli interventi  funzionali  a  superare  la  fase  emergenziale,  a
garantire  condizioni  socio  abitative  adeguate  alle   popolazioni
interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per  la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza  alla  popolazione  e  la
ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche
e Umbria, interessati dagli eventi sismici; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 2 febbraio 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
dell'interno, dello sviluppo economico, delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, del lavoro e  delle  politiche  sociali,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, della giustizia, dei beni  e  delle  attivita'
culturali e  del  turismo,  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione,  per  gli  affari   regionali   e   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti 
 
  1. All'articolo 2  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229
((di  seguito  denominato  decreto-legge  n.  189  del  2016)),  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo  la  lettera  l)  e'  aggiunta  la  seguente:
«l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato  a
dotare  i  Comuni  individuati  ai  sensi   dell'articolo   1   della
microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi
e criteri per la microzonazione sismica»  approvati  il  13  novembre
2008 dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome,
disciplinando con propria ordinanza la concessione  di  contributi  a
cio' finalizzati ai Comuni interessati,  con  oneri  a  carico  delle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di  cui  all'articolo
4, comma 3, entro il limite di ((euro 6,5 milioni)), e  definendo  le
relative  modalita'  e  procedure  di  attuazione  nel  rispetto  dei
seguenti criteri: 
  1) effettuazione degli studi secondo i  sopra  citati  indirizzi  e
criteri, nonche' secondo  gli  standard  definiti  dalla  Commissione
tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma  7,  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3907  del  13  novembre
2010, ((pubblicata nel supplemento ordinario n. 262  alla))  Gazzetta
Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010; 
  2) affidamento degli incarichi da parte  dei  Comuni,  mediante  la
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera  a),  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi  previsti,  ((a
professionisti  iscritti  agli  Albi  degli  ordini  o  dei   collegi
professionali, di particolare e comprovata esperienza)) in materia di
prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli  ed  apprezzamento
della   sussistenza   di   un'adeguata    esperienza    professionale
nell'elaborazione  di  studi  di  microzonazione   sismica,   purche'
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34  ((del  presente
decreto)) ovvero, in mancanza, purche' attestino, nei  modi  e  nelle
forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il possesso  dei  requisiti  per  l'iscrizione
nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e  nelle
ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ((del presente articolo))  ed
abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco; 
  3)   supporto   e   coordinamento   scientifico   ((,))   ai   fini
dell'omogeneita' nell'applicazione  degli  indirizzi  e  dei  criteri
nonche' degli standard di cui (( al numero 1) )), da parte del Centro
per la microzonazione sismica (Centro M S)  del  Consiglio  nazionale
delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata  con  il
Commissario straordinario,  al  fine  di  assicurare  la  qualita'  e
l'omogeneita' degli studi. ((Agli oneri derivanti  dalla  convenzione
di  cui  al  periodo  precedente   si   provvede   a   valere   sulle
disponibilita' previste all'alinea della presente lettera))»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'affidamento
degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a  quelli  di
cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,
avviene,   mediante   procedure   negoziate   con    almeno    cinque
professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui  all'articolo  34
((del presente decreto)).». 
  ((1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge  n.  189  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    "7. Alle donazioni di cui al  comma  5,  effettuate  mediante  il
numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo  138,
comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e  dall'articolo  27
della legge 13 maggio 1999, n. 133"; 
    b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
    "7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999,  n.  133,  il
comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    '4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di  cui
al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 20  giugno  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000'". 
  1-ter. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  35,  comma  18,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si  applicano  anche  agli
interventi  relativi  al  decreto-legge  28  aprile  2009,   n.   39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  e
ai  relativi  contratti  stipulati  ai  sensi  dell'articolo  11  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. 
  1-quater. All'articolo 11, comma 1, alinea,  del  decreto-legge  n.
189 del 2016, le parole: "gli Uffici speciali per  la  ricostruzione"
sono sostituite dalle seguenti: "i  Comuni,  anche  con  il  supporto
degli Uffici speciali per la ricostruzione". 
  1-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 189 del
2016, dopo il  primo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  "Mediante
apposita ordinanza commissariale sono disciplinate  le  modalita'  di
partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in  materia
di pianificazione e sviluppo territoriale")). 
  2.  All'articolo  14  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  ((0a) al comma 2, lettera f), sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: "; nel programma delle infrastrutture ambientali e'  compreso
il ripristino della sentieristica nelle  aree  protette,  nonche'  il
recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali  di
turismo lento nelle aree")). 
  a) al comma 4, dopo le parole: «i soggetti attuatori» sono inserite
le seguenti: «oppure i Comuni ((, le unioni  dei  Comuni,  le  unioni
montane)) e le Province ((interessati))»; 
  ((a-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    "4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto
legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  per  la  predisposizione  dei
progetti  e  per  l'elaborazione  degli  atti  di  pianificazione   e
programmazione urbanistica, in conformita'  agli  indirizzi  definiti
dal Commissario straordinario ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,
lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al  comma  4  del
presente articolo possono procedere all'affidamento di  incarichi  ad
uno o piu' degli operatori economici  indicati  all'articolo  46  del
citato  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,   purche'   iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo  34  del  presente  decreto.
L'affidamento  degli  incarichi  di  cui  al  periodo  precedente  e'
consentito esclusivamente in caso di indisponibilita'  di  personale,
dipendente ovvero reclutato secondo le modalita' previste  dai  commi
3-bis e  seguenti  dell'articolo  50-bis  del  presente  decreto,  in
possesso della necessaria professionalita' e, per importi inferiori a
quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e' attuato mediante  procedure  negoziate  con  almeno  cinque
professionisti iscritti nel predetto elenco speciale")). 
  b) al comma 5, le parole: «dai soggetti attuatori» sono  sostituite
dalle seguenti: «dai soggetti di cui al comma 4». 
  ((2-bis. Gli interventi per la  delocalizzazione  temporanea  delle
attivita' economiche o produttive,  previsti  dalla  lettera  g)  del
comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n.  189  del  2016,  devono
essere effettuati nel territorio del medesimo comune  di  svolgimento
dell'attivita'. In caso di indisponibilita'  di  un  immobile  idoneo
ovvero qualora la delocalizzazione nell'ambito  del  medesimo  comune
risulti eccessivamente onerosa, anche tenuto conto delle esigenze  di
continuita' e di  salvaguardia  dell'attivita',  la  delocalizzazione
puo' essere effettuata in un altro comune, purche' vi  sia  l'assenso
del comune sede dell'attivita' economica e di quello ove la stessa e'
delocalizzata. 
  2-ter. Al fine di assicurare la gestione,  il  funzionamento  e  le
nuove funzionalita'  del  sistema  informativo  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti,  nonche'  per  il  miglioramento  dei
servizi resi all'utenza, con  particolare  riferimento  ai  territori
colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in modo da favorirvi
la ripresa delle attivita' sociali ed economiche, e'  autorizzata  la
spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di euro 3.500.000  annui  a
decorrere dall'anno 2018. 
  2-quater. All'onere di cui al  comma  2-ter  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  2-quinquies.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  2-sexies. All'articolo 15-bis del decreto-legge n.  189  del  2016,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    "3-bis. Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  del  culto,  i
proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei  comuni  di
cui all'articolo 1, ovvero  le  competenti  Diocesi,  contestualmente
agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia  del  bene,
possono effettuare, secondo le modalita'  stabilite  nelle  ordinanze
commissariali emesse ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,  ulteriori
interventi che consentano la  riapertura  al  pubblico  delle  chiese
medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali  interventi,  per  il
perseguimento delle  medesime  finalita'  di  messa  in  sicurezza  e
riapertura al pubblico, sia  possibile  porre  in  essere  interventi
anche di natura definitiva  complessivamente  piu'  convenienti,  dal
punto  di  vista  economico,  dell'azione  definitiva  e  di   quella
provvisoria di cui al precedente  periodo,  comunque  nei  limiti  di
importi massimi stabiliti con  apposita  ordinanza  commissariale,  i
soggetti di cui al presente  comma  sono  autorizzati  a  provvedervi
secondo le procedure previste nelle citate  ordinanze  commissariali,
previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle  competenti
strutture del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo  e  della  valutazione  di  congruita'  dei  costi   previsti
dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio  speciale
per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili
secondo la procedura della Scheda per il rilievo del  danno  ai  beni
culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 23 aprile  2015,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  169  del  23  luglio  2015,  su  cui  saranno
autorizzati  tali  interventi,   e'   individuato   dal   Commissario
straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
tenuto conto degli interventi  ritenuti  prioritari  nell'ambito  dei
programmi definiti secondo le modalita'  previste  dall'articolo  14,
comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai  sensi
della parte seconda del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori e' comunque  subordinato  al
parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale  costituita  ai
sensi dell'articolo 16, comma 4 del presente decreto". 
  2-septies. La notificazione e la comunicazione delle  ordinanze  di
demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprieta' privata, di
cui all'articolo 54, comma 4, del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  emesse  nell'esercizio  delle
attivita' di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al
soccorso delle  popolazioni  sinistrate  e  a  ogni  altra  attivita'
necessaria e indifferibile, diretta al  contrasto  e  al  superamento
dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa  agli  eventi
sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, compresa la notificazione di  cui  all'articolo  28,
comma 6, sesto periodo, del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  come
modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami,
in  caso  di  rilevante  numero  dei  destinatari,   di   difficolta'
nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i  tempi  richiesti
dalle modalita' ordinarie risultino incompatibili  con  l'urgenza  di
procedere. In ogni caso, copia dell'atto  e'  depositata  nella  casa
comunale a disposizione degli aventi diritto e  pubblicata  nei  siti
internet istituzionali del comune, della provincia  e  della  regione
interessati. 
  2-octies. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del
2016, le parole: ", mediante pubbliche consultazioni, nelle modalita'
del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica" sono soppresse)).