DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189

((Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)). (16G00205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016 n. 294).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-3-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
 
          Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito il fondo per la ricostruzione delle aree colpite
dagli eventi sismici di cui all'articolo 1. 
  2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessita' di cui
al presente decreto, al fondo per la ricostruzione e'  assegnata  una
dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016. (6) 
  3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita  contabilita'
speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate  le
risorse provenienti dal fondo di cui al presente  articolo  destinate
al  finanziamento  degli  interventi  di  riparazione,  ripristino  o
ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali,  realizzazione  di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e alle spese
per l'assistenza alla popolazione , nonche' per le  anticipazioni  ai
professionisti  di  cui   all'articolo   34,   comma   7-bis.   Sulla
contabilita' speciale confluiscono anche le risorse  derivanti  dalle
erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per  la
ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli  eventi  sismici.
Sulla contabilita' speciale  possono  confluire  inoltre  le  risorse
finanziarie  a  qualsiasi  titolo  destinate  o  da  destinare   alla
ricostruzione ((e alla  ripresa  economica))  dei  territori  colpiti
dagli eventi sismici  di  cui  all'articolo  1,  ivi  incluse  quelle
rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea  di  cui  al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad
esclusione di quelle finalizzate al rimborso  delle  spese  sostenute
nella fase di prima emergenza. ((Le attivita' connesse  alla  ripresa
economica possono essere finanziate esclusivamente  con  le  risorse,
diverse da quelle  destinate  alla  ricostruzione,  finalizzate  allo
scopo)). 
  4. Ai Presidenti delle Regioni in qualita' di vice commissari  sono
intestate apposite contabilita' speciali aperte presso  la  tesoreria
statale per la gestione  delle  risorse  trasferite  dal  Commissario
straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati. 
  5. Le donazioni raccolte mediante il  numero  solidale  45500  e  i
versamenti sul conto  corrente  bancario  attivato  dal  Dipartimento
della protezione civile ai sensi di quanto previsto  dall'articolo  4
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  28
agosto, n. 389, come sostituito  dall'articolo  4  dell'ordinanza  1°
settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita'  speciale
di cui al comma 3,  sono  utilizzate  nel  rispetto  delle  procedure
previste all'interno di protocolli di  intesa,  atti,  provvedimenti,
accordi e convenzioni  diretti  a  disciplinare  l'attivazione  e  la
diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a cio' dedicati. 
  6. Per le finalita' di cui al comma  3,  il  comitato  dei  garanti
previsto  dagli  atti  di  cui  al  comma  5,  e'  integrato  da   un
rappresentante designato dal Commissario straordinario che  sottopone
al comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione  delle  strutture
destinate ad usi pubblici,  sulla  base  del  quadro  delle  esigenze
rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio nominato  ai
sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione  civile   19   settembre   2016,   n.   394,   a   seguito
dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee. 
  7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il  numero
solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo  138,  comma
14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  dall'articolo  27  della
legge 13 maggio 1999, n. 133. 
  7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il comma
4 e' sostituito dal seguente: 
    '4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di  cui
al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 20  giugno  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000'. 
  ((7-ter. Al fine di far fronte alle difficolta'  finanziarie  delle
imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture  relative  agli
interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto,  per
la ricostruzione o la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma
e afferenti all'attivita' di impresa, il Commissario straordinario e'
autorizzato ad erogare anticipazioni,  a  valere  sulla  contabilita'
speciale di cui al comma 3. 
  7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo  2
del presente decreto, sono individuate le modalita' e  le  condizioni
per la concessione delle anticipazioni di cui  al  comma  7-ter,  nel
limite massimo del  5  per  cento  delle  risorse  disponibili  sulla
contabilita' speciale di cui al comma 3, nonche' la disciplina per il
recupero  delle  somme  anticipate  entro  la  data   di   erogazione
dell'ultimo  stato  di  avanzamento  lavori  relativo  all'intervento
edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante
l'acquisizione dei crediti IVA maturati in  relazione  agli  acquisti
collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso)). 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 42,  comma  1)  che
"Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, e' incrementato di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e
132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 anche per far
fronte ai fabbisogni finanziari derivanti  dalla  prosecuzione  delle
attivita' di assistenza alla popolazione a seguito  della  cessazione
dello stato di emergenza".