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DECRETO LEGISLATIVO 14 novembre 2016, n. 224

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. (16G00234)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/2016
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 13-12-2016
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 novembre 2014, relativo ai documenti  contenenti  le
informazioni chiave per i  prodotti  d'investimento  al  dettaglio  e
assicurativi preassemblati; 
  Vista  la  direttiva  2014/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai  mercati  degli  strumenti
finanziari e che modifica la  direttiva  2002/92/CE  e  la  direttiva
2011/61/UE; 
  Vista  la  direttiva  2002/92/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa; 
  Vista  la  direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto  da  pubblicare
per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di  strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE; 
  Vista  la  direttiva  2009/138/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso  ed  esercizio
delle attivita' di assicurazione e di  riassicurazione  (solvibilita'
II); 
  Vista  la  direttiva  2000/31/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a  taluni  aspetti  giuridici
dei servizi  della  societa'  dell'informazione,  in  particolare  il
commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul  commercio
elettronico»); 
  Vista  la  direttiva  2002/65/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la  commercializzazione
a distanza di servizi finanziari ai consumatori  e  che  modifica  la
direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2014,  e,  in
particolare, l'articolo 13, contenente principi e  criteri  direttivi
per l'adeguamento della normativa  nazionale  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del  26  novembre  2014,  relativo   ai   documenti   contenenti   le
informazioni chiave per i  prodotti  d'investimento  al  dettaglio  e
assicurativi preassemblati; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo
unico della finanza (TUF), ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge
6 febbraio 1996, n. 52; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
codice delle assicurazioni private; 
  Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante  disposizioni  per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; 
  Visto il decreto  legislativo  8  ottobre  2007,  n.  179,  recante
l'istituzione di procedure di conciliazione e di  arbitrato,  sistema
di indennizzo e fondo per la tutela stragiudiziale dei  risparmiatori
e degli investitori, in attuazione dell'articolo 27,  commi  1  e  2,
della legge 28 dicembre 2005, n. 262; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 agosto 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 novembre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo la lettera w-bis) sono inserite le seguenti: 
    «w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio  e  assicurativo
preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi all'articolo 4, numero
3), del regolamento (UE) n. 1286/2014; 
    w-bis.2) «prodotto d'investimento al dettaglio  preassemblato»  o
«PRIP»: un investimento ai sensi  dell'articolo  4,  numero  1),  del
regolamento (UE) n. 1286/2014; 
    w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto  ai
sensi dell'articolo 4, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014; 
    w-bis.4)  «ideatore  di  prodotti  d'investimento  al   dettaglio
preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIP»: un  soggetto  di
cui all'articolo 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014; 
    w-bis.5) «persona  che  vende  un  PRIIP»:  un  soggetto  di  cui
all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n. 1286/2014; 
    w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un cliente ai sensi
dell'articolo 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014.». 
  2. Dopo l'articolo 4-quinquies del decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58, sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  4-sexies   (Individuazione   delle   autorita'   nazionali
competenti ai sensi del regolamento (UE) n.  1286/2014,  relativo  ai
documenti  contenenti  le  informazioni   chiave   per   i   prodotti
d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs)). -
1. La  Consob  e  l'IVASS  sono  le  autorita'  nazionali  competenti
designate ai sensi dell'articolo 4, numero 8), del  regolamento  (UE)
n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi  che
il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014  impone  agli  ideatori  di
PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono  i
PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri di vigilanza, d'indagine  e
sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni  e  conformemente  a
quanto disposto dal presente articolo. 
    2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  la  Consob  e'  l'autorita'
competente: 
      a)  ad  assicurare  l'osservanza  degli  obblighi  imposti  dal
regolamento (UE) n. 1286/2014  agli  ideatori  di  un  PRIIP  e  alle
persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP,  fatto
salvo quanto disposto al comma 3, lettera a),  per  gli  intermediari
assicurativi ivi indicati; 
      b) a esercitare, con riferimento ai  prodotti  di  investimento
assicurativo  commercializzati,  distribuiti  o  venduti  in  Italia,
oppure a partire dall'Italia, l'attivita' di monitoraggio e i  poteri
di cui agli articoli 15, paragrafo 2,  17  e  18,  paragrafo  3,  del
regolamento (UE) n. 1286/2014, per quanto riguarda  la  tutela  degli
investitori o l'integrita' e l'ordinato  funzionamento  dei  mercati,
fatto  salvo  quanto  disposto  al  comma  3,  lettera  b),  per  gli
intermediari assicurativi ivi indicati; 
      c) a ricevere dall'ideatore di PRIIP, o dalla persona che vende
un  PRIIP,  la  notifica  preventiva  del  documento  contenente   le
informazioni chiave conformi ai  requisiti  stabiliti  ai  sensi  del
regolamento  (UE)   n.   1286/2014,   prima   che   i   PRIIP   siano
commercializzati  in  Italia,  nonche'  la  notifica  delle  versioni
riviste  del  documento  stesso  ai  sensi   dell'articolo   10   del
regolamento medesimo. 
    3. Ai fini di cui al comma 1, l'IVASS e' l'autorita' competente: 
      a)  ad  assicurare  l'osservanza  degli  obblighi   posti   dal
regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di PRIIP e  alle  persone
che forniscono consulenza sui PRIIP, o vendono i PRIIP, nel  caso  di
prodotti  distribuiti  dagli   intermediari   assicurativi   di   cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo  7
settembre  2005,  n.  209,  dagli  altri  soggetti  di   cui   questi
intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono  iscritti  nella
sezione del registro di cui alla lettera e) dell'articolo 109,  comma
2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e  dai  soggetti
iscritti  nella  sezione  del  registro  di  cui  alla   lettera   c)
dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209; 
      b) a esercitare, con riferimento ai  prodotti  di  investimento
assicurativo  commercializzati,  distribuiti  o  venduti  in  Italia,
oppure a partire dall'Italia, l'attivita' di monitoraggio e i  poteri
di cui agli articoli 15, paragrafo 2,  17  e  18,  paragrafo  3,  del
regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto  riguarda  la  tutela  degli
investitori o l'integrita' e l'ordinato funzionamento dei mercati nel
caso di prodotti distribuiti dagli intermediari assicurativi  di  cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7
settembre  2005,  n.  209,  dagli  altri  soggetti  di   cui   questi
intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono  iscritti  nella
sezione del registro di cui alla lettera e) dell'articolo 109,  comma
2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e  dai  soggetti
iscritti  nella  sezione  del  registro  di  cui  alla   lettera   c)
dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209; 
      c) a esercitare con riferimento  ai  prodotti  di  investimento
assicurativo  commercializzati,  distribuiti  o  venduti  in  Italia,
oppure a partire dall'Italia, l'attivita' di monitoraggio e i  poteri
di cui agli articoli 15, paragrafo 2,  17  e  18,  paragrafo  3,  del
regolamento (UE) n. 1286/2014 con riguardo ai profili attinenti  alla
stabilita' del sistema finanziario e assicurativo o di una sua parte,
nonche' per quanto riguarda i rischi inerenti alla  stabilita'  delle
imprese di assicurazione nei confronti delle imprese di assicurazione
medesime. 
    4.  La  Consob  e   l'IVASS,   nel   rispetto   della   reciproca
indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche  ai
sensi dell'articolo 20 della legge 28  dicembre  2005,  n.  262,  per
l'esercizio delle competenze e dei poteri loro  attribuiti  ai  sensi
del presente articolo, anche attraverso  protocolli  d'intesa,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  perseguendo
l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i  soggetti
vigilati. La Consob e l'IVASS collaborano tra loro,  anche  ai  sensi
dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per  agevolare
l'esercizio delle competenze e dei poteri loro  attribuiti  ai  sensi
del  presente  articolo  e  si  danno  reciproca  comunicazione   dei
provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo  3,
del regolamento (UE) n. 1286/2014. 
    5. La Consob, sentita l'IVASS, adotta con proprio regolamento  le
disposizioni attuative del comma  2,  stabilendo  in  ogni  caso  una
disciplina delle modalita' di assolvimento degli obblighi di notifica
preventiva del documento contenente le informazioni chiave di cui  al
comma 2, lettera c) e all'articolo 4-decies, in conformita' agli atti
delegati e alle norme tecniche  di  regolamentazione  adottate  dalla
Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014. 
    6. L'IVASS, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento  le
disposizioni attuative del comma 3. 
    7. La Consob e l'IVASS adottano le disposizioni di cui ai commi 5
e 6 avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove  possibile,  gli
oneri per i soggetti vigilati e alla  ripartizione  delle  competenze
secondo i principi indicati ai commi 2 e 3. 
    Art. 4-septies  (Poteri  d'intervento  relativi  alla  violazione
delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014). -  1.
Fermi restando le attribuzioni e i poteri di cui  agli  articoli  15,
paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014,
in caso di violazione delle disposizioni  previste  dall'articolo  5,
paragrafo 1, dagli articoli 6 e 7, dall'articolo 8, paragrafi da 1  a
3, dall'articolo 9, dall'articolo 10, paragrafo 1, dall'articolo  13,
paragrafi 1, 3 e 4, e dagli articoli 14 e 19 del regolamento (UE)  n.
1286/2014, o in caso di mancata notifica alla  Consob  del  documento
concernente le informazioni chiave o  delle  versioni  riviste  dello
stesso ai sensi dell'articolo 4-decies e delle relative  disposizioni
attuative, la Consob o  l'IVASS,  secondo  le  rispettive  competenze
definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, possono, tenuto  conto,  in
quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis: 
      a) sospendere,  per  un  periodo  non  superiore  a  60  giorni
lavorativi consecutivi per ciascuna volta, la commercializzazione  di
un PRIIP; 
      b) vietare l'offerta; 
      c)  vietare  la  fornitura  di  un  documento   contenente   le
informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui agli articoli
6, 7, 8  o  10  del  regolamento  (UE)  n.  1286/2014  e  imporre  la
pubblicazione di una nuova versione di  un  documento  contenente  le
informazioni chiave. 
    2. La Consob e l'IVASS possono  imporre,  secondo  le  rispettive
competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, agli ideatori di
PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza  sui  PRIIP  o  vendono
tali   prodotti,   di   trasmettere   una    comunicazione    diretta
all'investitore  al  dettaglio  in  PRIIP  interessato,   fornendogli
informazioni circa le misure amministrative adottate e comunicando le
modalita' per la presentazione di  eventuali  reclami  o  domande  di
risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi  di  risoluzione
stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo  8
ottobre 2007, n. 179. 
    3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai  sensi  del  presente
articolo sono  pubblicati  in  conformita'  alle  disposizioni  sulla
pubblicazione dei  provvedimenti  sanzionatori  di  cui  all'articolo
195-bis. 
    4. Ai provvedimenti adottati dall'IVASS  ai  sensi  del  presente
articolo si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
    5. La Consob e l'IVASS adottano, secondo le rispettive competenze
definite ai sensi dell'articolo 4-sexies e sentita l'altra autorita',
le disposizioni  attuative  del  presente  articolo,  avuto  riguardo
all'esigenza  di  semplificare,  ove  possibile,  gli  oneri  per   i
destinatari delle disposizioni stesse. 
    Art. 4-octies (Sistemi interni di segnalazione  delle  violazioni
del regolamento (UE) n. 1286/2014). - 1. L'articolo 8-bis si  applica
anche con  riferimento  alle  procedure  di  segnalazione  a  livello
interno delle violazioni effettive o potenziali del regolamento  (UE)
n. 1286/2014 che devono essere messe in atto da  parte  dei  soggetti
abilitati  e  delle   relative   capogruppo   in   conformita'   alle
prescrizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del  regolamento  stesso,
tenendo a tal fine conto anche dell'obiettivo di  ridurre  al  minimo
gli oneri gravanti sugli  ideatori  di  PRIIP  e  sulle  persone  che
vendono PRIIP o che forniscono consulenza su PRIIP. 
    2. Le imprese di assicurazione mettono in pratica le procedure di
segnalazione  interne  di  cui  al  comma  1  in   conformita'   alle
disposizione attuative adottate dall'IVASS, sentita la Consob. 
    Art.  4-novies  (Procedura  di  segnalazione  alle  Autorita'  di
Vigilanza). - 1. La Consob e l'IVASS, ciascuna secondo le  rispettive
competenze, definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, mettono in atto
i meccanismi efficaci di cui all'articolo 28 del regolamento (UE)  n.
1286/2014 con riferimento alle segnalazioni che si riferiscono a: 
      a)  violazioni  effettive  o   potenziali   delle   norme   del
regolamento (UE) n. 1286/2014; 
      b) violazioni effettive o potenziali delle norme  dell'articolo
4-decies e delle relative disposizioni attuative; 
      c)  la  mancata  osservanza  delle  misure  adottate  ai  sensi
dell'articolo 4-septies. 
    2. Le disposizioni previste nell'articolo 8-ter, commi 2, 3 e  4,
si applicano anche alle segnalazioni  alla  Consob  e  all'IVASS  dei
fatti indicati al comma  1,  lettere  a),  b)  e  c),  effettuate  in
conformita' all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1286/2014. 
    Art. 4-decies  (Obbligo  di  notifica  preventiva  del  documento
contenente le informazioni chiave sui  PRIIP).  -  1.  L'ideatore  di
PRIIP, o la persona  che  vende  PRIIP,  notificano  alla  Consob  il
documento contenente le informazioni chiave redatto in conformita'  a
quanto stabilito ai sensi del regolamento (UE)  n.  1286/2014,  prima
che i PRIIP in questione siano commercializzati in Italia. 
    2. L'obbligo di notifica di cui al comma 1 si applica anche  alle
versioni riviste del documento contenente le informazioni  chiave  da
predisporre in ottemperanza all'articolo 10 del regolamento  (UE)  n.
1286/2014.». 
  3. All'articolo 100 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Restano fermi gli obblighi di cui al regolamento (UE)  n.
1286/2014 nel caso di offerta di un PRIIP a investitori al  dettaglio
come ivi definiti.». 
  4. Dopo l'articolo 193-quater del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente: 
    «Art. 193-quinquies (Sanzioni amministrative pecuniarie  relative
alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento  (UE)  n.
1286/2014).  -  1.  La  violazione  delle   disposizioni   richiamate
dall'articolo 24, paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  n.  1286/2014,
ovvero  la  mancata  osservanza  delle  misure  adottate   ai   sensi
dell'articolo  4-septies,  comma  1,  e'  punita  con   la   sanzione
amministrativa  pecuniaria   da   euro   cinquemila   fino   a   euro
settecentomila con provvedimento adottato dalla Consob  o  dall'IVASS
secondo le rispettive  competenze  definite  ai  sensi  dell'articolo
4-sexies. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente,  e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  trentamila
fino a euro cinque milioni, ovvero fino al tre per cento del relativo
fatturato totale annuo determinato in conformita' all'articolo 24 del
regolamento (UE) n. 1286/2014 quando tale importo e' superiore a euro
cinque milioni. 
    2. La violazione degli obblighi di notifica di  cui  all'articolo
4-decies e delle relative disposizioni attuative  e'  punita  con  le
sanzioni previste dal comma 1. 
    3. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 per le persone fisiche  si
applicano nei confronti degli esponenti  aziendali  e  del  personale
della societa' o dell'ente nei casi previsti  dall'articolo  190-bis,
comma 1, lettera a). 
    4. Se il profitto  ottenuto  dall'autore  della  violazione  come
conseguenza della violazione stessa o la perdita evitata grazie  alla
violazione sono superiori ai limiti massimi indicati nel comma 1,  la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'  elevata  fino   al   doppio
dell'ammontare dei profitti ottenuti o delle perdite evitate, purche'
tale ammontare sia determinabile. 
    5. La Consob e l'IVASS possono  imporre,  secondo  le  rispettive
competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, agli ideatori di
PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza  sui  PRIIP  o  vendono
tali   prodotti,   di   trasmettere   una    comunicazione    diretta
all'investitore  al  dettaglio  in  PRIIP  interessato,   fornendogli
informazioni circa le sanzioni adottate e  comunicando  le  modalita'
per la presentazione di eventuali reclami o domande  di  risarcimento
anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale
delle controversie previsti dal decreto legislativo 8  ottobre  2007,
n. 179.». 
  5. All'articolo 194-septies del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: 
    «1-ter. Per le violazioni delle  norme  richiamate  dall'articolo
24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014,  dell'obbligo  di
notifica di cui all'articolo 4-decies e delle  relative  disposizioni
attuative, nonche' per la mancata osservanza delle misure adottate ai
sensi dell'articolo 4-septies, comma 1, quando esse  siano  connotate
da scarsa offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata  sia
cessata, l'IVASS  o  la  Consob,  secondo  le  rispettive  competenze
definite ai  sensi  dell'articolo  4-sexies,  possono  applicare,  in
alternativa alle sanzioni  amministrative  pecuniarie,  una  sanzione
consistente  nella  dichiarazione  pubblica  avente  ad  oggetto   la
violazione commessa e il soggetto responsabile.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
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          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -  Il  regolamento  CE)  n.  1286/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le
          informazioni  chiave  per  i  prodotti  d'investimento   al
          dettaglio e assicurativi preassemblati (Testo rilevante  ai
          fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2014,
          n. L 352. 
              - La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari  e
          che  modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la   direttiva
          2011/61/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173. 
              - La direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio sulla intermediazione assicurativa e'  pubblicata
          nella G.U.C.E. 15 gennaio 2003, n. L 9. 
              - La direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta
          pubblica o  l'ammissione  alla  negoziazione  di  strumenti
          finanziari  e  che  modifica  la  direttiva  2001/34/CE  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 345. 
              - La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  in  materia  di  accesso  ed   esercizio   delle
          attivita'   di   assicurazione   e    di    riassicurazione
          (solvibilita' II) (rifusione) (Testo rilevante ai fini  del
          SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre  2009,  n.  L
          335. 
              - La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici  dei  servizi
          della  societa'  dell'informazione,   in   particolare   il
          commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva  sul
          commercio elettronico») e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.  17
          luglio 2000, n. L 178. 
              - La direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio concernente la commercializzazione a distanza  di
          servizi  finanziari  ai  consumatori  e  che  modifica   la
          direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e
          98/27/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 9 ottobre 2002, n.  L
          271. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il testo dell'art. 13 della legge 9 luglio  2015,  n.
          114 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2014)   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi' recita: 
              «Art. 13 (Delega al  Governo  per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
          novembre  2014,  relativo  ai   documenti   contenenti   le
          informazioni  chiave  per  i  prodotti  d'investimento   al
          dettaglio e assicurativi preassemblati). - 1. Il Governo e'
          delegato ad adottare,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, con le procedure di
          cui  all'art.  1,  comma  1,  un  decreto  legislativo  per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai  documenti
          contenenti  le   informazioni   chiave   per   i   prodotti
          d'investimento al dettaglio  e  assicurativi  preassemblati
          (PRIIP). Nell'esercizio della delega il Governo e' tenuto a
          seguire, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'articolo, 1, comma 1, in quanto  compatibili,  anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
              a) prevedere, in conformita' alle  definizioni  e  alla
          disciplina del regolamento (UE) n. 1286/2014 e ai  principi
          e  criteri  direttivi  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  le
          occorrenti  modificazioni  e  integrazioni  alla  normativa
          vigente,  anche  di  derivazione  europea,  per  i  settori
          interessati  dalla  normativa  da  attuare,  al   fine   di
          assicurare  la  corretta  e  integrale   applicazione   del
          regolamento (UE) n.  1286/2014  e  realizzare  il  migliore
          coordinamento   con   le   altre   disposizioni    vigenti,
          assicurando  un  appropriato  grado  di  protezione   degli
          investitori al dettaglio; 
              b) designare, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE)
          n.  1286/2014,  la  CONSOB  e   l'IVASS   quali   autorita'
          competenti per lo svolgimento delle funzioni  previste  dal
          suddetto  regolamento,   in   relazione   alle   rispettive
          competenze, con particolare riguardo, per  quanto  concerne
          la CONSOB, alle competenze sui prodotti di cui all'art.  1,
          comma 1, lettera w-bis), del testo unico di cui al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  nonche'  sugli  altri
          prodotti di cui all'art. 4  del  regolamento  medesimo,  in
          relazione  agli  aspetti   relativi   alla   tutela   degli
          investitori   e   alla   salvaguardia   dell'integrita'   e
          dell'ordinato   funzionamento   dei   mercati   finanziari,
          perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli
          oneri per i soggetti vigilati; 
              c) attribuire alle autorita' designate ai  sensi  della
          lettera b) i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal
          regolamento (UE) n. 1286/2014 e, ove opportuno,  il  potere
          di adottare disposizioni di  disciplina  secondaria,  avuto
          riguardo all'esigenza di semplificare, ove  possibile,  gli
          oneri per i soggetti vigilati  e  alla  ripartizione  delle
          competenze secondo i principi indicati  nella  lettera  b),
          anche con riferimento ai nuovi poteri previsti dall'art. 17
          del regolamento (UE) n. 1286/2014 in relazione ai  prodotti
          d'investimento assicurativi; 
              d)   prevedere   che   il   documento   contenente   le
          informazioni chiave sia notificato ex ante dall'ideatore di
          PRIIP o dalla persona  che  vende  un  PRIIP  all'autorita'
          competente per  i  PRIIP  commercializzati  nel  territorio
          italiano; 
              e) introdurre nell'ordinamento  nazionale  le  sanzioni
          amministrative e le altre misure previste  dal  regolamento
          (UE)  n.  1286/2014  per  le  violazioni   degli   obblighi
          contenuti nel regolamento medesimo, in base  ai  criteri  e
          nei limiti ivi previsti e avuto riguardo alla  ripartizione
          di competenze secondo i  principi  indicati  nella  lettera
          b).». 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209
          (Codice delle assicurazioni private)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. 
              - La legge 28 dicembre 2005, n. 262  (Disposizioni  per
          la  tutela  del  risparmio  e  la  disciplina  dei  mercati
          finanziari)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          dicembre 2005, n. 301, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  8  ottobre  2007,  n.  179
          (Istituzione di procedure di conciliazione e di  arbitrato,
          sistema di indennizzo e Fondo per la tutela  stragiudiziale
          dei  risparmiatori  e  degli  investitori   in   attuazione
          dell'art. 27, commi 1 e 2, della L. 28  dicembre  2005,  n.
          262) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  ottobre
          2007, n. 253. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
              a) «legge fallimentare»:  il  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
              b) «testo unico bancario» (T.U. bancario):  il  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni; 
              c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa; 
              d)  «IVASS»:  L'Istituto   per   la   Vigilanza   sulle
          Assicurazioni; 
              d-bis)  «SEVIF»:  il  Sistema  europeo   di   vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
              1) «ABE»: Autorita'  bancaria  europea,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
              2) «AEAP»:  Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
              3)  «AESFEM»:   Autorita'   europea   degli   strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
              4) «Comitato congiunto»: il  Comitato  congiunto  delle
          Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art.  54  del
          regolamento (UE) n.  1093/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
              5) «CERS»: Comitato europeo per il  rischio  sistemico,
          istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
              6) «Autorita' di  vigilanza  degli  Stati  membri»:  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
              e)  «societa'  di  intermediazione  mobiliare»   (SIM):
          l'impresa,  diversa  dalle  banche  e  dagli   intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107  del
          T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi  o  attivita'
          di investimento, avente sede legale e direzione generale in
          Italia; 
              f) «impresa di  investimento  comunitaria»:  l'impresa,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale  in  un  medesimo   Stato   comunitario,   diverso
          dall'Italia; 
              g)   «impresa   di   investimento    extracomunitaria»:
          l'impresa, diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere
          servizi o attivita' di investimento, avente sede legale  in
          uno Stato extracomunitario; 
              h) «imprese di investimento»: le SIM e  le  imprese  di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie; 
              i) «societa'  di  investimento  a  capitale  variabile»
          (Sicav): l'OICR aperto costituito in forma di societa'  per
          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
              i-bis) «societa'  di  investimento  a  capitale  fisso»
          (Sicaf): l'OICR chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
              i-ter) «personale»: i dipendenti e coloro che  comunque
          operano  sulla  base  di  rapporti   che   ne   determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
              j) «Fondo comune di investimento»: l'OICR costituito in
          forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
          e gestito da un gestore; 
              k) «Organismo di investimento collettivo del risparmio»
          (OICR):  l'organismo  istituito  per  la  prestazione   del
          servizio di  gestione  collettiva  del  risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi  quelli  erogati,  a  favore  di  soggetti
          diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
          partecipazioni o altri beni mobili o immobili,  in  base  a
          una politica di investimento predeterminata; 
              k-bis) «OICR aperto»: l'OICR i cui  partecipanti  hanno
          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a
          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e
          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e
          dalla documentazione d'offerta dell'OICR; 
              k-ter) «OICR chiuso»: l'OICR diverso da quello aperto; 
              l) «OICR italiani»: i fondi comuni  d'investimento,  le
          Sicav e le Sicaf; 
              m) «Organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari italiani» (OICVM italiani): il  Fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; 
              m-bis) «Organismi di investimento collettivo in  valori
          mobiliari UE» (OICVM UE): gli OICR  rientranti  nell'ambito
          di applicazione della direttiva 2009/65/CE,  costituiti  in
          uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
              m-ter) «OICR alternativo italiano» (FIA  italiano):  il
          Fondo  comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
              m-quater) «FIA italiano riservato»: il FIA italiano  la
          cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
          e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
          di cui all'art. 39; 
              m-quinquies) «OICR alternativi UE (FIA UE)»:  gli  OICR
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
              m-sexies) «OICR alternativi non UE (FIA non  UE)»:  gli
          OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato  non   appartenente
          all'UE; 
              m-septies)  «fondo  europeo  per  il  venture  capital»
          (EuVECA): l'OICR rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
              m-octies) «fondo europeo per  l'imprenditoria  sociale»
          (EuSEF); l'OICR rientrante nell'ambito di applicazione  del
          regolamento (UE) n. 346/2013; 
              m-novies) «OICR feeder»: l'OICR che investe le  proprie
          attivita' totalmente o in prevalenza nell'OICR master; 
              m-decies) «OICR master»: l'OICR nel quale  uno  o  piu'
          OICR feeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
          attivita' 
              m-undecies)  «investitori  professionali»:  i   clienti
          professionali ai sensi dell'art.  6,  commi  2-quinquies  e
          2-sexies; 
              m-duodecies)   «investitori    al    dettaglio»:    gli
          investitori che non sono investitori professionali; 
              n) «gestione collettiva del risparmio»: il servizio che
          si realizza attraverso la gestione di OICR e  dei  relativi
          rischi; 
              o) «societa'  di  gestione  del  risparmio»  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
              o-bis)  «societa'  di   gestione   UE»:   la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
              p)  «gestore  di  FIA  UE»  (GEFIA  UE):  la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
              q) «gestore di FIA non UE» (GEFIA non UE): la  societa'
          autorizzata ai sensi della direttiva  2011/61/UE  con  sede
          legale in uno Stato non appartenente all'UE,  che  esercita
          l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
              q-bis) «gestore»: la Sgr,  la  Sicav  e  la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA e il gestore di EuSEF; 
              q-ter) «depositario di OICR»: il  soggetto  autorizzato
          nel paese di origine dell'OICR ad  assumere  l'incarico  di
          depositario; 
              q-quater) «depositario  dell'OICR  master  o  dell'OICR
          feeder»: il depositario dell'OICR master o dell'OICR feeder
          ovvero, se l'OICR master o l'OICR feeder e' unOICR UE o non
          UE, il  soggetto  autorizzato  nello  Stato  di  origine  a
          svolgere i compiti di depositario; 
              q-quinquies) «quote e azioni di  OICR»:  le  quote  dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
              r)  «soggetti  abilitati»:  le  Sim,  le   imprese   di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese  di  investimento  extracomunitarie,  le  Sgr,   le
          societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
          le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA  non
          UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche' gli intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          previsto dall'art. 106 del testo unico bancario e le banche
          italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia  e
          le banche extracomunitarie, autorizzate  all'esercizio  dei
          servizi o delle attivita' di investimento; 
              r-bis) «Stato di origine  della  societa'  di  gestione
          armonizzata»: lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
              r-ter) «Stato di origine dell'OICR»: Stato  dell'UE  in
          cui l'OICR e' stato costituito; 
              r-quater) «rating del credito»: un parere  relativo  al
          merito  creditizio  di  un'entita',  cosi'  come   definito
          dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento  (CE)
          n. 1060/2009; 
              r-quinquies)  «agenzia  di  rating  del  credito»:  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
              s)  «servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento»:   le
          attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A  e  B  della
          tabella allegata al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato comunitario di origine;»; 
              t) «offerta al pubblico di prodotti  finanziari»:  ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
              u) «prodotti finanziari»: gli  strumenti  finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
              v) «offerta pubblica di acquisto o  di  scambio»:  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'art. 100,  comma  1,
          lettere b)  e  c);  non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
              w) «emittenti quotati»: i soggetti, italiani o  esteri,
          inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari  quotati
          in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di  ricevute
          di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un   mercato
          regolamentato, per emittente  si  intende  l'emittente  dei
          valori mobiliari rappresentati, anche qualora  tali  valori
          non  sono  ammessi  alla   negoziazione   in   un   mercato
          regolamentato; 
              w-bis)  «prodotti  finanziari  emessi  da  imprese   di
          assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui  ai  rami
          vita III e V di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione  delle
          forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13,  comma
          1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
          252; 
              w-bis.1)  «prodotto  di  investimento  al  dettaglio  e
          assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
          all'art. 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014; 
              w-bis.2)   «prodotto   d'investimento   al    dettaglio
          preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell'art.
          4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014; 
              w-bis.3) «prodotto di  investimento  assicurativo»:  un
          prodotto ai sensi dell'art. 4, numero 2),  del  regolamento
          (UE) n. 1286/2014; 
              w-bis.4)  «ideatore  di  prodotti   d'investimento   al
          dettaglio preassemblati  e  assicurativi»  o  «ideatore  di
          PRIIP»: un soggetto di  cui  all'art.  4,  numero  4),  del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
              w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un  soggetto  di
          cui  all'art.  4,  numero  5),  del  regolamento  (UE)   n.
          1286/2014; 
              w-bis.6)  «investitore  al  dettaglio  in  PRIIP»:   un
          cliente ai sensi dell'art. 4, numero  6),  del  regolamento
          (UE) n. 1286/2014; 
              w-ter) «mercato regolamentato»:  sistema  multilaterale
          che consente o facilita l'incontro, al  suo  interno  e  in
          base a regole non discrezionali, di interessi  multipli  di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, ammessi alla  negoziazione  conformemente  alle
          regole  del  mercato  stesso,  in  modo  da  dare  luogo  a
          contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
          autorizzato e funziona regolarmente; 
              w-quater) «emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
          membro d'origine: 
              1) gli emittenti azioni ammesse  alle  negoziazioni  in
          mercati regolamentati italiani  o  di  altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
              2) gli emittenti titoli di debito  di  valore  nominale
          unitario inferiore ad euro mille, o  valore  corrispondente
          in valuta diversa, ammessi  alle  negoziazioni  in  mercati
          regolamentati italiani o di altro Stato membro  dell'Unione
          europea, aventi sede legale in Italia; 
              3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
          2), aventi  sede  legale  in  uno  Stato  non  appartenente
          all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia  come  Stato
          membro d'origine tra gli  Stati  membri  in  cui  i  propri
          valori mobiliari  sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un
          mercato  regolamentato.  La  scelta  dello   Stato   membro
          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto
          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero  4-bis)
          e abbia comunicato tale scelta; 
              4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli  di
          cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui
          valori mobiliari  sono  ammessi  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un
          solo Stato membro d'origine. La  scelta  resta  valida  per
          almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori  mobiliari
          dell'emittente non sono piu' ammessi alla  negoziazione  in
          alcun mercato regolamentato dell'Unione  europea,  o  salvo
          che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
          cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera; 
              4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3)  e  4)  i  cui
          valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
          un mercato regolamentato dello Stato membro  d'origine,  ma
          sono  stati  ammessi  alla  negoziazione  in   un   mercato
          regolamentato italiano o di altri Stati membri  e,  se  del
          caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno  scelto
          l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; 
              w-quater.1)  «PMI»:  fermo  quanto  previsto  da  altre
          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti  azioni   quotate,   il   cui   fatturato   anche
          anteriormente  all'ammissione   alla   negoziazione   delle
          proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero
          che abbiano una capitalizzazione di  mercato  inferiore  ai
          500 milioni di euro. Non si considerano PMI  gli  emittenti
          azioni quotate che abbiano  superato  entrambi  i  predetti
          limiti per tre anni consecutivi. La Consob  stabilisce  con
          regolamento  le  disposizioni  attuative   della   presente
          lettera, incluse le modalita' informative cui  sono  tenuti
          tali  emittenti  in  relazione  all'acquisto  ovvero   alla
          perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base  delle
          informazioni  fornite  dagli  emittenti  pubblica  l'elenco
          delle PMI tramite il proprio sito internet; 
              w-quinquies)   «controparti   centrali»:   i   soggetti
          indicati nell'art. 2, punto 1),  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni; 
              w-sexies)    «provvedimenti    di    risanamento»:    i
          provvedimenti con cui sono disposte: 
              1) l'amministrazione straordinaria, nonche'  le  misure
          adottate nel suo ambito; 
              2) le misure adottate ai sensi dell'art. 60-bis.4; 
              3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti  1
          e 2, adottate da autorita' di altri Stati comunitari; 
                w-septies)  «depositari  centrali   di   titoli»:   i
          soggetti indicati nell'art. 2, paragrafo 1, punto  1),  del
          regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 23 luglio 2014,  relativo  al  miglioramento
          del regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari
          centrali di titoli. 
              1-bis. Per «valori mobiliari» si intendono categorie di
          valori  che  possono  essere  negoziati  nel  mercato   dei
          capitali, quali ad esempio: 
              a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti  ad
          azioni di societa', di partnership o di  altri  soggetti  e
          certificati di deposito azionario; 
              b) obbligazioni e altri titoli di  debito,  compresi  i
          certificati di deposito relativi a tali titoli; 
              c) qualsiasi altro  titolo  normalmente  negoziato  che
          permette di acquisire  o  di  vendere  i  valori  mobiliari
          indicati alle precedenti lettere; d) qualsiasi altro titolo
          che comporta un regolamento  in  contanti  determinato  con
          riferimento ai valori mobiliari  indicati  alle  precedenti
          lettere, a valute, a tassi di interesse,  a  rendimenti,  a
          merci, a indici o a misure. 
              1-ter.  Per  «strumenti  del  mercato   monetario»   si
          intendono categorie di strumenti normalmente negoziati  nel
          mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
          certificati di deposito e le carte commerciali. 
              2. Per «strumenti finanziari» si intendono: 
              a) valori mobiliari; 
              b) strumenti del mercato monetario; 
              c) quote di un organismo di investimento collettivo del
          risparmio; 
              d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  («future»),  «swap»,  accordi  per   scambi
          futuri di tassi di interesse  e  altri  contratti  derivati
          connessi a valori mobiliari, valute, tassi di  interesse  o
          rendimenti,  o  ad   altri   strumenti   derivati,   indici
          finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati
          con  consegna  fisica  del  sottostante  o  attraverso   il
          pagamento di differenziali in contanti; 
              e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  («future»),  «swap»,  accordi  per   scambi
          futuri di tassi di interesse  e  altri  contratti  derivati
          connessi a merci il cui regolamento avviene  attraverso  il
          pagamento di differenziali in contanti o puo'  avvenire  in
          tal modo a discrezione di una delle parti,  con  esclusione
          dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad
          altro evento che determina la risoluzione del contratto; 
              f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  («future»),  «swap»   e   altri   contratti
          derivati connessi a merci il cui regolamento puo'  avvenire
          attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
          su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
          di negoziazione; 
              g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  («future»),  «swap»,  contratti  a  termine
          («forward») e altri contratti derivati connessi a merci  il
          cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica
          del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f)
          che   non   hanno   scopi   commerciali,   e   aventi    le
          caratteristiche di  altri  strumenti  finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono compensati  ed  eseguiti
          attraverso stanze di compensazione riconosciute o  se  sono
          soggetti a regolari richiami di margini; 
              h) strumenti derivati per il trasferimento del  rischio
          di credito; 
              i) contratti finanziari differenziali; 
              j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati («future»), «swap», contratti a termine  sui
          tassi d'interesse e altri  contratti  derivati  connessi  a
          variabili  climatiche,  tariffe  di  trasporto,  quote   di
          emissione,  tassi  di  inflazione   o   altre   statistiche
          economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
          il pagamento di differenziali in contanti o  puo'  avvenire
          in  tal  modo  a  discrezione  di  una  delle  parti,   con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento  o  ad  altro   evento   che   determina   la
          risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
          connessi  a  beni,  diritti,  obblighi,  indici  e  misure,
          diversi da quelli indicati alle lettere precedenti,  aventi
          le caratteristiche di altri strumenti finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un  mercato
          regolamentato   o   in   un   sistema   multilaterale    di
          negoziazione, se sono  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o se sono  soggetti  a
          regolari richiami di margini. 
              2-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con
          il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua: 
              a) gli altri contratti derivati  di  cui  al  comma  2,
          lettera g), aventi le caratteristiche  di  altri  strumenti
          finanziari  derivati,  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o soggetti a  regolari
          richiami di margine; 
              b) gli altri contratti derivati  di  cui  al  comma  2,
          lettera j), aventi le caratteristiche  di  altri  strumenti
          finanziari derivati, negoziati su un mercato  regolamentato
          o in un sistema multilaterale di  negoziazione,  compensati
          ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
          o soggetti a regolari richiami di margine. 
              3. Per «strumenti finanziari derivati» si intendono gli
          strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d),  e),
          f), g), h), i)  e  j),  nonche'  gli  strumenti  finanziari
          previsti dal comma 1-bis, lettera d). 
              4. I mezzi di pagamento non sono strumenti  finanziari.
          Sono strumenti finanziari  ed,  in  particolare,  contratti
          finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
          di valuta, estranei a transazioni  commerciali  e  regolati
          per  differenza,  anche  mediante  operazioni  di   rinnovo
          automatico  (c.d.  «roll-over»).  Sono  altresi'  strumenti
          finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
          sensi dell'art. 18, comma 5. 
              5.  Per  «servizi  e  attivita'  di  investimento»   si
          intendono i seguenti, quando hanno  per  oggetto  strumenti
          finanziari: 
              a) negoziazione per conto proprio; 
              b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; 
              c) sottoscrizione e/o  collocamento  con  assunzione  a
          fermo ovvero  con  assunzione  di  garanzia  nei  confronti
          dell'emittente; 
              c-bis)  collocamento  senza  assunzione  a  fermo   ne'
          assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; 
              d) gestione di portafogli; 
              e) ricezione e trasmissione di ordini; 
              f) consulenza in materia di investimenti; 
              g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 
              5-bis. Per «negoziazione per conto proprio» si  intende
          l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti  finanziari,
          in contropartita  diretta  e  in  relazione  a  ordini  dei
          clienti, nonche' l'attivita' di market maker. 
              5-ter. Per «internalizzatore sistematico» si intende il
          soggetto che in modo organizzato, frequente  e  sistematico
          negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del  cliente
          al di fuori di un mercato regolamentato  o  di  un  sistema
          multilaterale di negoziazione. 
              5-quater. Per «market maker» si intende il soggetto che
          si  propone  sui  mercati  regolamentati  e   sui   sistemi
          multilaterali  di  negoziazione,  su  base  continua,  come
          disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
          vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti. 
              5-quinquies. Per «gestione di portafogli» si intende la
          gestione, su  base  discrezionale  e  individualizzata,  di
          portafogli  di  investimento  che  includono  uno  o   piu'
          strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato  conferito
          dai clienti. 
              5-sexies. Il servizio di cui al comma  5,  lettera  e),
          comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
          l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o  piu'
          investitori, rendendo cosi'  possibile  la  conclusione  di
          un'operazione fra loro (mediazione). 
              5-septies. Per «consulenza in materia di  investimenti»
          si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
          a un cliente, dietro sua richiesta  o  per  iniziativa  del
          prestatore del servizio, riguardo a una o  piu'  operazioni
          relative  ad  un  determinato  strumento  finanziario.   La
          raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
          adatta per il cliente  o  e'  basata  sulla  considerazione
          delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione  non
          e' personalizzata se viene  diffusa  al  pubblico  mediante
          canali di distribuzione. 
              5-octies. Per «gestione  di  sistemi  multilaterali  di
          negoziazione»   si   intende   la   gestione   di   sistemi
          multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
          in base a regole non discrezionali, di  interessi  multipli
          di acquisto e di vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a contratti. 
              5-novies. Per «portale per la raccolta di capitali  per
          le start-up innovative e per le PMI innovative» si  intende
          una piattaforma online che abbia come  finalita'  esclusiva
          la facilitazione della raccolta di capitale di  rischio  da
          parte delle start-up innovative,  comprese  le  start-up  a
          vocazione sociale, delle PMI innovative e  degli  organismi
          di investimento collettivo del risparmio o  altre  societa'
          che investono prevalentemente in start-up innovative  o  in
          PMI innovative, come  individuati,  rispettivamente,  dalle
          lettere e) e f) del comma 2 dell'art.  1  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  30  gennaio  2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  20  marzo
          2014. 
              5-decies.  Per  «start-up  innovativa»  si  intende  la
          societa' definita dall'art. 25, comma 2, del  decreto-legge
          18 ottobre 2012, n. 179. 
              5-undecies. Per «piccola e media impresa innovativa»  o
          «PMI innovativa» si intende la PMI  definita  dall'art.  4,
          comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3. 
              6. Per «servizi accessori» si intendono: 
              a)  la  custodia   e   amministrazione   di   strumenti
          finanziari e relativi servizi connessi; 
              b) la locazione di cassette di sicurezza; 
              c) la concessione di finanziamenti agli investitori per
          consentire loro  di  effettuare  un'operazione  relativa  a
          strumenti finanziari, nella quale  interviene  il  soggetto
          che concede il finanziamento; 
              d) la consulenza alle imprese in materia  di  struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti  le
          concentrazioni e l'acquisto di imprese; 
              e) i servizi connessi all'emissione o  al  collocamento
          di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
          costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; 
              f) la ricerca in  materia  di  investimenti,  l'analisi
          finanziaria  o  altre  forme  di  raccomandazione  generale
          riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari; 
              g) l'intermediazione in scambi, quando  collegata  alla
          prestazione di servizi d'investimento; 
              g-bis)  le  attivita'  e  i  servizi  individuati   con
          regolamento del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite la Banca d'Italia e  la  Consob,  e  connessi  alla
          prestazione di servizi di investimento o  accessori  aventi
          ad oggetto strumenti derivati. 
              6-bis. Per «partecipazioni» si intendono le azioni,  le
          quote e gli altri strumenti  finanziari  che  attribuiscono
          diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
          2351, ultimo comma, del codice civile. 
              6-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo  ed
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione e ai suoi componenti. 
              6-quater. Se non diversamente disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che  svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza e al comitato per il controllo sulla  gestione
          e ai loro componenti. 
          Note all'art. 4-decies: 
              - Il testo dell'art. 100  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  100  (Casi  di  inapplicabilita').   -   1.   Le
          disposizioni  del  presente  Capo  non  si  applicano  alle
          offerte: 
              a)  rivolte  ai  soli  investitori  qualificati,   come
          definiti dalla Consob con regolamento in  base  ai  criteri
          fissati dalle disposizioni comunitarie; 
              b) rivolte a un numero  di  soggetti  non  superiore  a
          quello indicato dalla Consob con regolamento; 
              c) di ammontare  complessivo  non  superiore  a  quello
          indicato dalla Consob con regolamento; 
              d) aventi a oggetto strumenti  finanziari  diversi  dai
          titoli di  capitale  emessi  da  o  che  beneficiano  della
          garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato  membro
          dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali  a
          carattere pubblico di cui facciano parte uno o  piu'  Stati
          membri dell'Unione europea; 
              e) aventi a oggetto strumenti finanziari  emessi  dalla
          Banca centrale europea o dalle  banche  centrali  nazionali
          degli Stati membri dell'Unione europea; 
              f) aventi ad oggetto strumenti diversi  dai  titoli  di
          capitale emessi in modo continuo o  ripetuto  da  banche  a
          condizione che tali strumenti: 
              1) non siano subordinati, convertibili o scambiabili; 
              2) non  conferiscano  il  diritto  di  sottoscrivere  o
          acquisire altri tipi di strumenti finanziari  e  non  siano
          collegati ad uno strumento derivato; 
              3) diano veste materiale  al  ricevimento  di  depositi
          rimborsabili; 
              4) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi
          a norma degli  articoli  da  96  a  96-quater  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
                g) aventi ad oggetto strumenti del mercato  monetario
          emessi da banche con una scadenza inferiore a 12 mesi. 
              2.  La  Consob  puo'  individuare  con  regolamento  le
          offerte al pubblico di prodotti finanziari  alle  quali  le
          disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto  o
          in parte. 
              3. L'emittente o l'offerente ha diritto di redigere  un
          prospetto ai sensi e per  gli  effetti  delle  disposizioni
          comunitarie in occasione dell'offerta  degli  strumenti  di
          cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1. 
              3-bis. Restano fermi gli obblighi di cui al regolamento
          (UE) n. 1286/2014  nel  caso  di  offerta  di  un  PRIIP  a
          investitori al dettaglio come ivi definiti.». 
              -  Il   testo   dell'art.   194-septies   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 194-septies (Dichiarazione pubblica). - 1. Per le
          violazioni delle norme previste dagli articoli 6,  12,  21,
          commi 1 e 1-bis, 33, comma 4,  35-decies,  79-bis,  98-ter,
          commi  2  e  3,  115-bis,  e  delle  relative  disposizioni
          attuative, e per le violazioni delle disposizioni  generali
          o particolari  emanate  dalla  Consob  ai  sensi  dell'art.
          98-quater,  quando   esse   siano   connotate   da   scarsa
          offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata  sia
          cessata,  la  Banca  d'Italia  o  la  Consob,  secondo   le
          rispettive competenze, possono  applicare,  in  alternativa
          alle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,  una   sanzione
          consistente nella dichiarazione pubblica avente  a  oggetto
          la violazione commessa e il soggetto responsabile. 
              1-bis. Il comma 1  si  applica  anche  alle  violazioni
          delle norme  richiamate  dall'art.  63,  paragrafo  1,  del
          regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative  disposizioni
          attuative. 
              1-ter.  Per  le  violazioni  delle   norme   richiamate
          dall'art.  24,  paragrafo  1,  del  regolamento   (UE)   n.
          1286/2014,  dell'obbligo  di  notifica  di   cui   all'art.
          4-decies e delle relative disposizioni  attuative,  nonche'
          per la mancata osservanza delle misure  adottate  ai  sensi
          dell'art. 4-septies, comma 1, quando esse  siano  connotate
          da  scarsa  offensivita'  o  pericolosita'  e  l'infrazione
          contestata sia cessata, l'IVASS o  la  Consob,  secondo  le
          rispettive competenze definite ai sensi dell'art. 4-sexies,
          possono   applicare,   in   alternativa    alle    sanzioni
          amministrative pecuniarie, una sanzione  consistente  nella
          dichiarazione pubblica  avente  ad  oggetto  la  violazione
          commessa e il soggetto responsabile.».