DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 25 
 
 
Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita',  definizione
                            e pubblicita' 
 
  1. Le presenti disposizioni sono dirette  a  favorire  la  crescita
sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova  imprenditorialita'  e
l'occupazione, in particolare giovanile, con  riguardo  alle  imprese
start-up  innovative,  come  definite  al  successivo   comma   2   e
coerentemente con  quanto  individuato  nel  Programma  nazionale  di
riforma 2012, pubblicato in  allegato  al  Documento  di  economia  e
finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni  e  gli  orientamenti
formulati  dal  Consiglio  dei  Ministri  dell'Unione   europea.   Le
disposizioni  della  presente   sezione   intendono   contestualmente
contribuire allo sviluppo  di  nuova  cultura  imprenditoriale,  alla
creazione di un  contesto  maggiormente  favorevole  all'innovazione,
cosi' come a promuovere maggiore mobilita' sociale e ad  attrarre  in
Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero. 
  2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa,  di
seguito «start-up innovativa», e' la societa' di capitali, costituita
anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del
capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un
sistema  multilaterale  di  negoziazione,  che  possiede  i  seguenti
requisiti: 
    a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N.  76,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99; 
    b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi; 
    c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo 73  del  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  o  in  uno
degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  o   in   Stati   aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo, purche'  abbia  una  sede
produttiva o una filiale in Italia; 
    d) a  partire  dal  secondo  anno  di  attivita'  della  start-up
innovativa, il totale del valore della produzione annua,  cosi'  come
risultante  dall'ultimo  bilancio  approvato  entro  sei  mesi  dalla
chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro; 
    e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 
    f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo,
la  produzione  e  la  commercializzazione  di  prodotti  o   servizi
innovativi ad alto valore tecnologico; (10) 
    g) non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o
a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; 
    h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 
      1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15
per cento del  maggiore  valore  fra  costo  e  valore  totale  della
produzione della start-up innovativa. Dal computo  per  le  spese  in
ricerca e  sviluppo  sono  escluse  le  spese  per  l'acquisto  e  la
locazione di beni immobili.  Ai  fini  di  questo  provvedimento,  in
aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono  altresi'  da
annoverarsi tra le spese in ricerca e  sviluppo:  le  spese  relative
allo sviluppo precompetitivo e  competitivo,  quali  sperimentazione,
prototipazione e sviluppo del business plan,  le  spese  relative  ai
servizi di incubazione forniti da  incubatori  certificati,  i  costi
lordi di personale  interno  e  consulenti  esterni  impiegati  nelle
attivita' di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed  amministratori,  le
spese  legali  per  la  registrazione  e  protezione  di   proprieta'
intellettuale,  termini  e  licenze   d'uso.   Le   spese   risultano
dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota  integrativa.
In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro  effettuazione
e'   assunta   tramite   dichiarazione   sottoscritta   dal    legale
rappresentante della start-up innovativa; 
      2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi  titolo,
in percentuale  uguale  o  superiore  al  terzo  della  forza  lavoro
complessiva, di personale in  possesso  di  titolo  di  dottorato  di
ricerca  o  che  sta  svolgendo  un  dottorato  di   ricerca   presso
un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di  laurea  e
che  abbia  svolto,  da  almeno  tre  anni,  attivita'   di   ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in  Italia
o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a  due  terzi
della forza lavoro complessiva, di personale in  possesso  di  laurea
magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  22
ottobre 2004, n. 270; 
      3) sia titolare o depositaria o  licenziataria  di  almeno  una
privativa  industriale  relativa  a   una   invenzione   industriale,
biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una
nuova varieta' vegetale ovvero sia titolare dei diritti  relativi  ad
un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro
pubblico speciale per  i  programmi  per  elaboratore,  purche'  tali
privative  siano  direttamente  afferenti   all'oggetto   sociale   e
all'attivita' di impresa. 
  3. Le societa' gia' costituite alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti
previsti dal comma 2, sono considerate start-up  innovative  ai  fini
del presente decreto se  depositano  presso  l'Ufficio  del  registro
delle imprese, di  cui  all'articolo  2188  del  codice  civile,  una
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che  attesti  il
possesso dei  requisiti  previsti  dal  comma  2.  In  tal  caso,  la
disciplina di cui alla presente sezione  trova  applicazione  per  un
periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, se la start-up innovativa e' stata costituita  entro  i  due
anni precedenti, di tre anni, se e' stata costituita entro i tre anni
precedenti, e di due anni, se e' stata  costituita  entro  i  quattro
anni precedenti. 
  4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione  sociale
le start-up innovative di cui al comma 2  e  3  che  operano  in  via
esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1,  del  decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155. 
  5.  Ai  fini  del  presente  decreto,  l'incubatore   di   start-up
innovative certificato, di seguito: «incubatore certificato»  e'  una
societa' di capitali,  costituita  anche  in  forma  cooperativa,  di
diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai
sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la  nascita  e
lo sviluppo di start-up innovative ed e'  in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
    a)  dispone  di  strutture,  anche   immobiliari,   adeguate   ad
accogliere start-up  innovative,  quali  spazi  riservati  per  poter
installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; 
    b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle  start-up
innovative, quali sistemi di accesso in banda  ultralarga  alla  rete
internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; 
    c)  e'  amministrato  o  diretto  da  persone   di   riconosciuta
competenza in materia di impresa e innovazione e  ha  a  disposizione
una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; 
    d) ha regolari rapporti di collaborazione con universita', centri
di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari  che  svolgono
attivita' e progetti collegati a start-up innovative; 
    e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno
a start-up innovative, la cui sussistenza e' valutata  ai  sensi  del
comma 7. 
  6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del
comma 5 e' autocertificato dall'incubatore  di  start-up  innovative,
mediante dichiarazione sottoscritta  dal  rappresentante  legale,  al
momento dell'iscrizione alla  sezione  speciale  del  registro  delle
imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori
minimi che sono stabiliti con decreto del  Ministero  dello  sviluppo
economico da adottarsi entro 60  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5  e'
autocertificato  dall'incubatore  di  start-up  innovative,  mediante
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante  legale  presentata  al
registro delle imprese, sulla base di valori minimi  individuati  con
il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui  al
comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori: 
    a)  numero  di  candidature  di  progetti  di  costituzione   e/o
incubazione di start-up innovative  ricevute  e  valutate  nel  corso
dell'anno; 
    b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno; 
    c) numero di start-up innovative uscite nell'anno; 
    d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato; 
    e)  percentuale  di  variazione  del  numero  complessivo   degli
occupati rispetto all'anno, precedente; 
    f) tasso di crescita media  del  valore  della  produzione  delle
start-up innovative incubate; 
    g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione
dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni, raccolti  a  favore
delle start-up innovative incubate; 
    h)  numero  di  brevetti  registrati  dalle  start-up  innovative
incubate,  tenendo  conto  del  relativo  settore   merceologico   di
appartenenza. 
  8. Per le start-up innovative di cui ai commi  2  e  3  e  per  gli
incubatori certificati di cui al comma 5,  le  Camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  istituiscono  una   apposita
sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo  2188
del codice civile,  a  cui  la  start-up  innovativa  e  l'incubatore
certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della
disciplina della presente sezione. 
  9. Ai fini dell'iscrizione  nella  sezione  speciale  del  registro
delle imprese di cui al comma 8, la  sussistenza  dei  requisiti  per
l'identificazione  della  start-up   innovativa   e   dell'incubatore
certificato di cui rispettivamente  al  comma  2  e  al  comma  5  e'
attestata mediante apposita autocertificazione  prodotta  dal  legale
rappresentante e  depositata  presso  l'ufficio  del  registro  delle
imprese. 
  10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al  comma
8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali, delle  informazioni  relative,  per  la  start-up
innovativa: all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e
agli altri collaboratori, al bilancio,  ai  rapporti  con  gli  altri
attori  della  filiera  quali  incubatori  o  investitori;  per   gli
incubatori  certificati:  all'anagrafica,  all'attivita'  svolta,  al
bilancio, cosi' come ai requisiti previsti al comma 5. 
  11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa,
e  13,  per  l'incubatore   certificato,   sono   rese   disponibili,
assicurando  la  massima  trasparenza  e  accessibilita',   per   via
telematica o su supporto informatico in formato  tabellare  gestibile
da  motori  di  ricerca,   con   possibilita'   di   elaborazione   e
ripubblicazione gratuita da  parte  di  soggetti  terzi.  Le  imprese
start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso
informatico alle suddette informazioni dalla home  page  del  proprio
sito Internet. 
  12. La start-up innovativa e' automaticamente iscritta alla sezione
speciale del registro delle imprese di cui  al  comma  8,  a  seguito
della  compilazione  e  presentazione  della   domanda   in   formato
elettronico, contenente le seguenti informazioni: 
    a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; 
    b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
    c) oggetto sociale; 
    d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese  l'attivita'
e le spese in ricerca e sviluppo; 
    e) elenco  dei  soci,  con  trasparenza  rispetto  a  fiduciarie,
holding  ove  non  iscritte  nel  registro  delle  imprese   di   cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  e  successive
modificazioni, con autocertificazione di veridicita'; 
    f) elenco delle societa' partecipate; 
    g)  indicazione  dei  titoli  di  studio   e   delle   esperienze
professionali dei soci e del  personale  che  lavora  nella  start-up
innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; 
    h) indicazione  dell'esistenza  di  relazioni  professionali,  di
collaborazione o commerciali con incubatori certificati,  investitori
istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca; 
    i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 
    l) elenco dei diritti di privativa su  proprieta'  industriale  e
intellettuale. 
  13.  L'incubatore  certificato  e'  automaticamente  iscritto  alla
sezione speciale del registro delle imprese di  cui  al  comma  8,  a
seguito della compilazione e presentazione della domanda  in  formato
elettronico, contenente le seguenti  informazioni  recanti  i  valori
degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7,  conseguiti  dall'incubatore
certificato alla data di iscrizione: 
    a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; 
    b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
    c) oggetto sociale; 
    d) breve descrizione dell'attivita' svolta; 
    e) elenco delle  strutture  e  attrezzature  disponibili  per  lo
svolgimento della propria attivita'; 
    f) indicazione delle esperienze professionali del  personale  che
amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali  dati
sensibili; 
    g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con universita' e
centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari; 
    h)  indicazione  dell'esperienza  acquisita   nell'attivita'   di
sostegno a start-up innovative. 
  14. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018,  N.  135,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12. 
  15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro
sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta  salva  l'ipotesi
del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo
comma  dell'articolo  2364  del  codice   civile,   nel   qual   caso
l'adempimento e'  effettuato  entro  sette  mesi,  il  rappresentante
legale  della  start-up  innovativa  o  dell'incubatore   certificato
attesta  il  mantenimento  del  possesso   dei   requisiti   previsti
rispettivamente  dal  comma  2  e  dal  comma  5  e   deposita   tale
dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. 
  ((16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di  cui  ai
commi 2 e 5 la start-up innovativa o  l'incubatore  certificato  sono
cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese  di  cui
al presente articolo, con provvedimento del conservatore  impugnabile
ai  sensi  dell'articolo  2189,  terzo  comma,  del  codice   civile,
permanendo l'iscrizione alla sezione  ordinaria  del  registro  delle
imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei  requisiti
e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma
15.)) 
  17. Le Camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,
provvedono alle attivita' di cui  al  presente  articolo  nell'ambito
delle  dotazioni  finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. 
  17-bis.  La  start-up   innovativa   e   l'incubatore   certificato
inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma
informatica startup.registroimprese.it in sede  di  iscrizione  nella
sezione speciale di cui al comma  8,  aggiornandole  o  confermandole
almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento  di  cui
al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10. 
                                                                 (50) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 luglio 2014, n. 106 ha disposto (con l'art.  11-bis,  comma  1)
che "In aggiunta  a  quanto  stabilito  dall'articolo  25,  comma  2,
lettera f), del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   si
considerano start-up innovative anche le societa'  che  abbiano  come
oggetto  sociale  la  promozione  dell'offerta  turistica   nazionale
attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di  software  originali,
in particolare,  agendo  attraverso  la  predisposizione  di  servizi
rivolti alle imprese turistiche". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 11-bis, comma 5)  che  la  presente
modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015. 
 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 38, comma  5)
che "Il termine di permanenza nella  sezione  speciale  del  registro
delle imprese delle start-up innovative di cui  all'articolo  25  del
citato decreto-legge n. 179  del  2012,  e'  prorogato  di  12  mesi.
Eventuali  termini  previsti  a  pena  di  decadenza  dall'accesso  a
incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di  12
mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della  permanenza  nella
sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini  della
fruizione delle agevolazioni fiscali e  contributive  previste  dalla
legislazione vigente".