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DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 83

Attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. (16G00098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2016
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-5-2016
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  direttiva  2014/31/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri relative alla  messa  a  disposizione
sul mercato di strumenti per pesare a  funzionamento  non  automatico
(rifusione); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed   in
particolare gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  ed  in
particolare l'articolo 1 e l'allegato B, numero 18); 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e successive
modificazioni,   di    attuazione    della    direttiva    90/384/CEE
sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in  materia
di strumenti per pesare a funzionamento non automatico; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, di attuazione
della direttiva 93/68/CEE nella parte che modifica la  90/384/CEE  in
materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 19 febbraio 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517 
 
  1. Al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n.  517,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il titolo del decreto legislativo e' sostituito dal  seguente:
«Attuazione della direttiva 90/384/CEE in materia  di  strumenti  per
pesare a funzionamento non  automatico,  codificata  nella  direttiva
2009/23/CE, e della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio  2014  concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri relative alla  messa  a  disposizione
sul mercato di strumenti per pesare a  funzionamento  non  automatico
(rifusione) che ne dispone l'abrogazione.»; 
    b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1. (Campo di applicazione).  -  1.  Il  presente  decreto  si
applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico. 
  2. Ai fini del presente decreto  si  distinguono  le  categorie  di
utilizzazione  degli  strumenti  per  pesare  a   funzionamento   non
automatico seguenti: 
    a) la determinazione della massa per le transazioni commerciali; 
    b) la determinazione della massa per il calcolo di  un  pedaggio,
di una tariffa, di una tassa, di un premio,  di  un'ammenda,  di  una
remunerazione, di un'indennita' o di un canone di tipo analogo; 
    c)  la  determinazione  della   massa   per   l'applicazione   di
disposizioni legislative o regolamentari o per perizie giudiziarie; 
    d) la determinazione della massa nella prassi medica nel contesto
della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura; 
    e)  la  determinazione  della  massa  per  la  fabbricazione   di
medicinali su prescrizione medica in  farmacia  e  la  determinazione
delle masse in  occasione  delle  analisi  effettuate  in  laboratori
medici e farmaceutici; 
    f) la determinazione del prezzo in funzione della  massa  per  la
vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi; 
    g) tutte  le  applicazioni  diverse  da  quelle  menzionate  alle
lettere da a) a f)."; 
    c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2. (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si
intende per: 
    a) "strumento per pesare": uno strumento di misura che serve  per
determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di gravita' che
agisce su di esso; uno strumento per pesare puo' inoltre servire  per
determinare altre grandezze, quantita', parametri  o  caratteristiche
connesse con la massa; 
    b) "strumento  per  pesare  a  funzionamento  non  automatico"  o
"strumento": uno strumento per pesare che richiede l'intervento di un
operatore durante la pesatura; 
    c) "messa a  disposizione  sul  mercato":  la  fornitura  di  uno
strumento per la distribuzione o l'uso sul  mercato  dell'Unione  nel
corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 
    d) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di uno
strumento sul mercato dell'Unione europea, di seguito Unione; 
    e) "fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica uno
strumento o lo  fa  progettare  o  fabbricare,  e  lo  commercializza
apponendovi il proprio nome o marchio; 
    f) "rappresentante autorizzato": una persona fisica  o  giuridica
stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un  fabbricante  un  mandato
scritto che  la  autorizza  ad  agire  a  suo  nome  in  relazione  a
determinati compiti; 
    g)  "importatore":  una  persona  fisica  o  giuridica  stabilita
nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione strumenti provenienti
da un Paese terzo; 
    h) "distributore": una persona fisica o giuridica nella catena di
fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore,  che  mette  a
disposizione sul mercato uno strumento; 
    i)  "operatori  economici":  il  fabbricante,  il  rappresentante
autorizzato, l'importatore e il distributore; 
    l) "specifica tecnica": un documento che  prescrive  i  requisiti
tecnici che lo strumento deve soddisfare; 
    m) "norma armonizzata":  una  norma  armonizzata  quale  definita
all'articolo 2,  punto  1),  lettera  c),  del  regolamento  (UE)  n.
1025/2012; 
    n) "accreditamento": accreditamento quale  definito  all'articolo
2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008; 
    o) "organismo nazionale di accreditamento":  organismo  nazionale
di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11),  del  regolamento
(CE) n. 765/2008; 
    p) "valutazione della conformita'": il processo atto a dimostrare
il rispetto dei requisiti essenziali del  presente  decreto  relativi
agli strumenti; 
    q) "organismo di valutazione della conformita'": un organismo che
svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui  tarature,
prove, certificazioni e ispezioni; 
    r) "richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la  restituzione
di uno strumento gia' messo a disposizione dell'utilizzatore finale; 
    s) "ritiro":  qualsiasi  misura  volta  a  impedire  la  messa  a
disposizione sul mercato di uno strumento presente  nella  catena  di
fornitura; 
    t)  "normativa  di  armonizzazione  dell'Unione":  la   normativa
dell'Unione che armonizza le condizioni  di  commercializzazione  dei
prodotti; 
    u) "marcatura CE": una marcatura mediante la quale il fabbricante
indica  che  lo  strumento  e'  conforme  ai  requisiti   applicabili
stabiliti  nella  normativa  di  armonizzazione  dell'Unione  che  ne
prevede l'apposizione.»; 
    d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3. (Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio).  -
1. Sono messi a disposizione sul mercato soltanto gli  strumenti  che
soddisfano i requisiti applicabili del presente decreto. 
  2. Sono messi in servizio, per gli impieghi di cui all'articolo  1,
comma 2, lettere da a) ad f), solo gli  strumenti  che  soddisfano  i
requisiti del presente decreto. 
  3. Gli  strumenti  messi  in  servizio  per  gli  impieghi  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad f), continuano a soddisfare
i requisiti applicabili del presente decreto.»; 
    e) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 3-bis. (Requisiti essenziali). - 1. Gli strumenti  utilizzati
o  destinati  a  essere  utilizzati  per  le  applicazioni   elencate
all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad f), soddisfano i  requisiti
essenziali definiti nell'allegato I. 
  2. Qualora uno strumento contenga o sia collegato a dispositivi non
utilizzati o non destinati a essere utilizzati  per  le  applicazioni
elencate all'articolo  1,  comma  2,  lettere  da  a)  ad  f),  detti
dispositivi non sono soggetti a tali requisiti essenziali. 
  Art.   3-ter. (Obblighi   dei   fabbricanti).   -    1.    All'atto
dell'immissione sul mercato dei loro  strumenti  destinati  a  essere
utilizzati per le  applicazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettere da a) ad  f),  i  fabbricanti  garantiscono  che  sono  stati
progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di  cui
all'allegato I. 
  2.  Per  gli  strumenti  destinati  a  essere  utilizzati  per   le
applicazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad  f),  i
fabbricanti  predispongono   la   documentazione   tecnica   indicata
all'allegato  II  ed  eseguono  o  fanno  eseguire  la  procedura  di
valutazione della conformita'  di  cui  all'articolo  5.  Qualora  la
conformita' di uno strumento destinato a  essere  utilizzato  per  le
applicazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere  da  a)  ad  f),
alle  prescrizioni  applicabili  del  presente  decreto   sia   stata
dimostrata mediante tale procedura di valutazione della conformita' i
fabbricanti redigono una dichiarazione di conformita' UE e  appongono
la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare. 
  3.  Per  gli  strumenti  destinati  a  essere  utilizzati  per   le
applicazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad  f),  i
fabbricanti conservano la documentazione tecnica e  la  dichiarazione
di conformita' UE per dieci anni dalla data in cui  lo  strumento  e'
stato immesso sul mercato. 
  4. I fabbricanti garantiscono la  predisposizione  delle  procedure
necessarie  affinche'  la  produzione  in  serie  continui  a  essere
conforme al presente decreto. A tal fine  tengono  debitamente  conto
delle modifiche della progettazione  o  delle  caratteristiche  dello
strumento, nonche' delle modifiche delle norme  armonizzate  o  delle
altre specifiche tecniche con riferimento alle quali e' dichiarata la
conformita' dello strumento. Ove  necessario  in  considerazione  dei
rischi presentati dallo strumento destinato a essere  utilizzato  per
le applicazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad  f),
i fabbricanti eseguono una prova a campione sullo strumento  messo  a
disposizione sul mercato, esaminano  i  reclami,  gli  strumenti  non
conformi e i richiami degli strumenti non  conformi,  mantengono,  se
del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale
monitoraggio. 
  5. I fabbricanti garantiscono che sugli strumenti che hanno immesso
sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie  oppure
qualsiasi  altro  elemento  che  consenta  la  loro   identificazione
conformemente all'allegato III. Sugli strumenti  destinati  a  essere
utilizzati per le  applicazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettere da a) ad f), i fabbricanti appongono le iscrizioni di cui  al
punto 1 dell'allegato III. Sugli strumenti  non  destinati  a  essere
utilizzati per le  applicazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettere da a) ad f), i fabbricanti appongono le iscrizioni di cui  al
punto 2 dell'allegato III. Qualora uno strumento destinato  a  essere
utilizzato per le applicazioni  elencate  all'articolo  1,  comma  2,
lettere da a) ad f), contenga  o  sia  collegato  a  dispositivi  non
utilizzati o  destinati  a  essere  utilizzati  per  le  applicazioni
elencate all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad f), i  fabbricanti
appongono su ciascuno di  tali  dispositivi  il  simbolo  restrittivo
d'uso di cui all'articolo 8 e al punto 3 dell'allegato III. 
  6. I fabbricanti indicano sullo strumento il  loro  nome,  la  loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio  registrato  e
il recapito postale al quale possono essere  contattati.  L'indirizzo
indica un unico punto in cui il fabbricante puo'  essere  contattato.
Le informazioni relative al contatto sono  redatte  anche  in  lingua
italiana. 
  7. I fabbricanti garantiscono che lo strumento destinato  a  essere
utilizzato per le  applicazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettere da a) ad f), sia accompagnato da istruzioni e informazioni in
lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni, come pure  qualunque
etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. 
  8. I fabbricanti che hanno motivo di ritenere che lo  strumento  da
essi immesso sul mercato non e' conforme al presente decreto prendono
immediatamente le misure correttive necessarie per  rendere  conforme
tale strumento, per ritirarlo o  richiamarlo,  a  seconda  dei  casi.
Inoltre, qualora lo strumento presenti un rischio, i  fabbricanti  ne
informano immediatamente  le  autorita'  nazionali  competenti  degli
Stati membri in  cui  hanno  messo  a  disposizione  sul  mercato  lo
strumento, indicando in particolare  i  dettagli  relativi  alla  non
conformita' e qualsiasi misura correttiva adottata. 
  9. I fabbricanti, a seguito di richiesta motivata  di  un'autorita'
nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni
e la documentazione, in formato cartaceo  o  elettronico,  necessarie
per dimostrare la conformita' dello strumento al presente decreto, in
una lingua che puo' essere facilmente compresa da tale  autorita'  e,
per gli strumenti immessi sul mercato in Italia, in lingua  italiana.
Cooperano con tale autorita', su sua richiesta,  a  qualsiasi  azione
intrapresa per eliminare i rischi presentati dallo strumento da  essi
immesso sul mercato. 
  Art. 3-quater. (Rappresentanti autorizzati). -  1.  Il  fabbricante
puo' nominare, con mandato scritto,  un  rappresentante  autorizzato.
Gli obblighi di cui all'articolo  3-ter,  comma  1,  e  l'obbligo  di
redigere documentazione tecnica di cui all'articolo 3-ter,  comma  2,
non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato. 
  2. Il rappresentante autorizzato svolge i compiti  specificati  nel
mandato  ricevuto   dal   fabbricante.   Il   mandato   consente   al
rappresentante autorizzato di svolgere almeno i seguenti compiti: 
    a)  mantenere  a  disposizione  delle  autorita'   nazionali   di
vigilanza del  mercato  la  dichiarazione  di  conformita'  UE  e  la
documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui lo  strumento
e' stato immesso sul mercato; 
    b) su richiesta motivata di  un'autorita'  nazionale  competente,
fornire a tale autorita' tutte le informazioni  e  la  documentazione
necessarie per dimostrare la conformita' dello strumento; 
    c) cooperare con  le  autorita'  nazionali  competenti,  su  loro
richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati dallo strumento che rientra nel loro mandato. 
  Art.  3-quinquies.  (Obblighi  degli   importatori).   -   1.   Gli
importatori immettono sul mercato solo strumenti conformi. 
  2. Prima dell'immissione sul mercato di uno strumento  destinato  a
essere utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere da a) ad f), gli importatori garantiscono che il  fabbricante
abbia  eseguito  l'appropriata   procedura   di   valutazione   della
conformita'  di  cui  all'articolo  13.  Essi   assicurano   che   il
fabbricante abbia  predisposto  la  documentazione  tecnica,  che  la
marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare  siano  apposte
sullo strumento, che  quest'ultimo  sia  accompagnato  dai  documenti
prescritti, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni  di
cui all'articolo 3-ter, commi 5 e 6. L'importatore, se ha  motivo  di
ritenere che uno strumento  destinato  a  essere  utilizzato  per  le
applicazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad f), non
e' conforme ai  requisiti  essenziali  di  cui  all'allegato  I,  non
immette lo strumento sul mercato fino a quando  non  sia  stato  reso
conforme.  Inoltre,  quando  lo  strumento   presenta   un   rischio,
l'importatore ne informa il fabbricante e le autorita'  di  vigilanza
del mercato. Prima dell'immissione sul mercato di uno  strumento  non
destinato a essere utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo
1, comma 2, lettere da a) ad f), gli importatori garantiscono che  il
fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui  all'articolo  6,
commi 5 e 6. 
  3. Gli importatori indicano sullo strumento il loro nome,  la  loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio  registrato  e
il recapito postale al quale possono essere contattati. Qualora  cio'
richieda l'apertura dell'imballaggio, le indicazioni  possono  essere
riportate sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dello
strumento. Le  informazioni  relative  al  contatto  sono  in  lingua
italiana. 
  4. Gli importatori garantiscono che lo strumento destinato a essere
utilizzato per le  applicazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettere da a) ad f), sia accompagnato da istruzioni e informazioni in
lingua italiana. 
  5. Gli importatori garantiscono che, mentre uno strumento destinato
a essere utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1,  comma
2, lettere da  a)  ad  f),  e'  sotto  la  loro  responsabilita',  le
condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano  a  rischio
la sua conformita' ai requisiti essenziali di cui all'allegato I. 
  6. Ove ritenuto necessario in considerazione dei rischi  presentati
dallo strumento destinato a essere utilizzato per le applicazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a)  ad  f),  gli  importatori
eseguono una prova a campione sullo strumento  messo  a  disposizione
sul mercato, esaminano i reclami, gli  strumenti  non  conformi  e  i
richiami degli strumenti non conformi, mantengono, se  del  caso,  un
registro  degli  stessi  e   informano   i   distributori   di   tale
monitoraggio. 
  7. Gli importatori che hanno motivo di ritenere che lo strumento da
essi immesso sul mercato non e' conforme al presente decreto adottano
immediatamente le misure correttive necessarie per  rendere  conforme
tale strumento, per ritirarlo o  richiamarlo,  a  seconda  dei  casi.
Inoltre, qualora lo strumento presenti un rischio, gli importatori ne
informano immediatamente  le  autorita'  nazionali  competenti  degli
Stati membri in  cui  hanno  messo  a  disposizione  sul  mercato  lo
strumento, indicando in particolare  i  dettagli  relativi  alla  non
conformita' e qualsiasi misura correttiva adottata. 
  8.  Per  gli  strumenti  destinati  a  essere  utilizzati  per   le
applicazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad f), per
dieci anni dalla data in  cui  lo  strumento  e'  stato  immesso  sul
mercato gli importatori mantengono la dichiarazione di conformita' UE
a disposizione delle autorita' di vigilanza del mercato; garantiscono
inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica  sara'  messa  a
disposizione di tali autorita'. 
  9.  Gli  importatori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata  di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,
necessarie per dimostrare  la  conformita'  dello  strumento  in  una
lingua che puo' essere facilmente compresa da tale autorita'  e,  per
gli strumenti immessi sul mercato  in  Italia,  in  lingua  italiana.
Cooperano con tale autorita', su sua richiesta,  a  qualsiasi  azione
intrapresa per eliminare i rischi presentati dallo strumento  immesso
sul mercato. 
  Art. 3-sexies. (Obblighi dei distributori). - 1. Quando mettono uno
strumento a disposizione sul mercato, i  distributori  si  comportano
con la dovuta diligenza ed applicano  le  prescrizioni  del  presente
decreto. 
  2. Prima di mettere uno strumento destinato a essere utilizzato per
le applicazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad  f),
a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso  rechi
la  marcatura  CE  e  la  marcatura  metrologica  supplementare,  sia
accompagnato   dalla   documentazione   necessaria,   nonche'   dalle
istruzioni e da informazioni redatte anche  in  lingua  italiana,  al
fine dell'utilizzo corretto dello stesso  strumento  da  parte  degli
utilizzatori finali e che il fabbricante  e  l'importatore  si  siano
conformati alle  prescrizioni  di  cui  rispettivamente  all'articolo
3-ter,  commi  5  e  6,  e  all'articolo  3-quinquies,  comma  3.  Il
distributore, se ha motivo di ritenere che uno strumento destinato  a
essere utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere da a) ad f), non e' conforme ai requisiti essenziali  di  cui
all'allegato I, non lo mette a disposizione sul mercato fino a quando
non sia stato reso conforme e inoltre, quando lo  strumento  presenta
un rischio, ne informa il fabbricante o l'importatore e le  autorita'
di vigilanza del mercato. Prima di mettere a disposizione sul mercato
uno strumento non destinato a essere utilizzato per  le  applicazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad f),  i  distributori
verificano che il fabbricante e  l'importatore  si  siano  conformati
alle prescrizioni di cui rispettivamente all'articolo 3-ter, commi  5
e 6, e all'articolo 3-quinquies, comma 3. 
  3. I distributori garantiscono che, mentre uno strumento  destinato
a essere utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1,  comma
2, lettere da  a)  ad  f),  e'  sotto  la  loro  responsabilita',  le
condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettono  a  rischio
la sua conformita' ai requisiti essenziali di cui all'allegato I. 
  4. I distributori che hanno motivo di ritenere che uno strumento da
essi messo a disposizione sul mercato non  e'  conforme  al  presente
decreto  si  assicurano  che  siano  adottate  le  misure  correttive
necessarie per rendere  conforme  tale  strumento,  per  ritirarlo  o
richiamarlo, a  seconda  dei  casi.  Inoltre,  qualora  lo  strumento
presenti un rischio, i distributori ne  informano  immediatamente  le
autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno  messo
a disposizione sul mercato lo strumento, indicando in  particolare  i
dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura  correttiva
adottata. 
  5. I distributori, su richiesta motivata di un'autorita'  nazionale
competente, forniscono a quest'ultima  tutte  le  informazioni  e  la
documentazione, in formato cartaceo  o  elettronico,  necessarie  per
dimostrare  la  conformita'  dello  strumento.  Cooperano  con   tale
autorita', su  sua  richiesta,  a  qualsiasi  azione  intrapresa  per
eliminare i  rischi  presentati  dagli  strumenti  da  essi  messi  a
disposizione sul mercato. 
  Art. 3-septies. (Casi  in  cui  gli  obblighi  dei  fabbricanti  si
applicano agli importatori e ai distributori). - 1. Un importatore  o
distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente  decreto
ed e' soggetto agli obblighi  del  fabbricante  di  cui  all'articolo
3-ter quando immette sul mercato uno strumento con il proprio nome  o
marchio commerciale o modifica uno strumento gia' immesso sul mercato
in modo tale da  poterne  condizionare  la  conformita'  al  presente
decreto. 
  Art. 3-octies. (Identificazione degli operatori  economici).  -  1.
Per gli strumenti destinati a essere utilizzati per  le  applicazioni
elencate all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad f), gli  operatori
economici indicano  alle  autorita'  di  vigilanza  che  ne  facciano
richiesta: 
    a) qualsiasi operatore  economico  che  abbia  fornito  loro  uno
strumento; 
    b)  qualsiasi  operatore  economico  cui  abbiano   fornito   uno
strumento. 
  2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare  le
informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sono
stati loro forniti strumenti e per dieci anni dal momento in cui essi
hanno fornito strumenti.»; 
    f) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4. (Presunzione di conformita' degli  strumenti).  -  1.  Gli
strumenti conformi alle norme armonizzate o a parti  di  esse  i  cui
riferimenti  sono   stati   pubblicati   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali
di tali norme o parti di esse di cui all'allegato I.»; 
    g) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5. (Procedure di valutazione  della  conformita').  -  1.  La
conformita'  degli  strumenti  ai   requisiti   essenziali   definiti
nell'allegato I puo' essere stabilita, a scelta del fabbricante,  con
una delle seguenti procedure di valutazione della conformita': 
    a) il modulo B di cui  all'allegato  II,  punto  1,  seguito  dal
modulo D di cui all'allegato II, punto 2, oppure dal modulo F di  cui
all'allegato II, punto 4; tuttavia, il modulo B non  e'  obbligatorio
per gli strumenti non contenenti dispositivi  elettronici  e  il  cui
dispositivo  di  misurazione  del  carico  non  utilizza  molle   per
controbilanciare il carico;  per  gli  strumenti  non  sottoposti  al
modulo B, si applica il modulo D1 di cui all'allegato II, punto 3,  o
il modulo F1 di cui all'allegato II, punto 5; 
    b) il modulo G di cui all'allegato II, punto 6. 
  2. I documenti e  la  corrispondenza  relativi  alle  procedure  di
valutazione della conformita' di cui al comma 1 devono essere redatti
in una lingua ufficiale dello Stato membro  in  cui  dette  procedure
vengono espletate  oppure  in  una  lingua  accettata  dall'organismo
notificato ai sensi dell'articolo 9.»; 
    h) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6. (Dichiarazione di conformita' UE). - 1.  La  dichiarazione
di conformita' UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di cui
all'allegato I. 
  2. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo  di  cui
all'allegato IV, contiene gli  elementi  specificati  nei  pertinenti
moduli di cui all'allegato II ed e' continuamente aggiornata. Essa e'
tradotta in lingua italiana. 
  3. Se  allo  strumento  si  applicano  piu'  atti  dell'Unione  che
prescrivono una dichiarazione  di  conformita'  UE,  viene  compilata
un'unica dichiarazione di conformita' UE in rapporto a  tutti  questi
atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli  estremi  degli  atti
dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione. 
  4. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si  assume
la responsabilita' della conformita'  dello  strumento  ai  requisiti
stabiliti dal presente decreto.»; 
    i) dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 6-bis. (Marcatura di conformita'). - 1. La conformita' di uno
strumento destinato a essere utilizzato per le  applicazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad f), del presente decreto e'
indicata dalla presenza sullo strumento della marcatura  CE  e  della
marcatura metrologica supplementare di cui all'articolo 6-ter. 
  Art. 6-ter. (Principi generali della marcatura CE e della marcatura
metrologica supplementare). - 1.  La  marcatura  CE  e'  soggetta  ai
principi generali esposti all'articolo 30  del  regolamento  (CE)  n.
765/2008. 
  2. La  marcatura  metrologica  supplementare  e'  costituita  dalla
lettera  maiuscola  «M»  e  dalle  ultime  due  cifre  dell'anno   di
apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. L'altezza del
rettangolo e' uguale all'altezza della marcatura CE. 
  3. I principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE)
n. 765/2008 si applicano, con i necessari adattamenti, alla marcatura
metrologica supplementare. 
  Art.  6-quater.  (Regole  e  condizioni  per  l'apposizione   della
marcatura CE, della marcatura metrologica supplementare  e  di  altre
marcature).  -  1.  La  marcatura  CE  e  la  marcatura   metrologica
supplementare sono apposte in modo visibile, leggibile  e  indelebile
sullo strumento o su una targa metrologica. 
  2. La marcatura CE e la marcatura  metrologica  supplementare  sono
apposte sullo strumento prima della sua immissione sul mercato. 
  3. La marcatura metrologica supplementare segue  immediatamente  la
marcatura CE. 
  4. La marcatura CE e la marcatura  metrologica  supplementare  sono
seguite dal numero o dai numeri di identificazione  dell'organismo  o
degli organismi notificati che intervengono nella fase  di  controllo
della  produzione  conformemente  all'allegato  II.  Il   numero   di
identificazione dell'organismo notificato e'  apposto  dall'organismo
stesso o, in base alle sue istruzioni,  dal  fabbricante  o  dal  suo
rappresentante autorizzato. 
  5. La marcatura CE, la marcatura  metrologica  supplementare  e  il
numero o i numeri di identificazione dell'organismo o degli organismi
notificati possono essere seguiti  da  qualsiasi  altro  marchio  che
indichi un rischio o un impiego particolare.»; 
    l) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7. (Vigilanza del mercato e  controllo  sugli  strumenti  che
entrano  nel  mercato  dell'Unione).  -  1.  Agli  strumenti  di  cui
all'articolo 1 del  presente  decreto  si  applicano  l'articolo  15,
paragrafo 3, e gli articoli da  16  a  29  del  regolamento  (CE)  n.
765/2008. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita' di vigilanza
del mercato sono svolte dal Ministero dello  sviluppo  economico.  Le
funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da  27  a  29
del regolamento (CE) n. 765/2008. 
  3. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai sensi del presente
articolo e dell'articolo 14, nell'espletamento  delle  loro  funzioni
ispettive e di controllo, rilevano che uno strumento e' in tutto o in
parte non rispondente a uno o piu' requisiti essenziali, ne informano
immediatamente il Ministero dello sviluppo economico.»; 
    m) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 7-bis. (Procedure a livello nazionale per gli  strumenti  che
presentano rischi). -  1.  Qualora  le  autorita'  di  vigilanza  del
mercato di cui all'articolo 7 abbiano motivi sufficienti per ritenere
che uno strumento  disciplinato  dal  presente  decreto  presenta  un
rischio per gli aspetti di protezione del pubblico interesse  di  cui
al presente  decreto,  effettuano  una  valutazione  dello  strumento
interessato che investe tutte le prescrizioni pertinenti  di  cui  al
presente decreto. A tal fine,  gli  operatori  economici  interessati
cooperano ove necessario con le autorita' di vigilanza del mercato. 
  2. Se nel corso della valutazione di cui al comma  1  il  Ministero
dello sviluppo economico conclude che lo strumento  non  rispetta  le
prescrizioni di  cui  al  presente  decreto,  chiede  tempestivamente
all'operatore economico  interessato  di  adottare  tutte  le  misure
correttive del caso al fine di rendere  lo  strumento  conforme  alle
suddette prescrizioni  oppure  di  ritirarlo  o  di  richiamarlo  dal
mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura  del
rischio, a seconda dei casi. 
  3. Le autorita' di  vigilanza  del  mercato  informano  l'organismo
notificato competente delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2. 
  4. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si  applica  alle
misure di cui al comma 2. 
  5.  Qualora  ritenga  che  l'inadempienza  non  sia  ristretta   al
territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo  economico  informa
la Commissione europea e gli altri Stati membri  dell'Unione  europea
dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto
all'operatore economico di prendere. 
  6. L'operatore  economico  garantisce  che  siano  prese  tutte  le
opportune misure correttive nei  confronti  di  tutti  gli  strumenti
interessati che ha  messo  a  disposizione  sul  mercato  sull'intero
mercato dell'Unione. 
  7. Qualora l'operatore economico interessato non prende  le  misure
correttive adeguate entro il periodo di cui al comma 2, il  Ministero
dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie
per vietare o limitare la messa a disposizione  dello  strumento  sul
mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o  per  richiamarlo.
La  misura  e'  adottata  con  provvedimento  motivato  e  comunicato
all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di  impugnativa  avverso
il  provvedimento  stesso  e  del  termine  entro  cui  e'  possibile
ricorrere. 
  8. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente  la
Commissione europea e gli altri Stati membri circa le misure  di  cui
ai commi 6 e 7. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  comunica  i
provvedimenti di cui al presente articolo agli organi  segnalanti  la
presunta non conformita'. 
  9. Le informazioni di cui al primo periodo del comma  8,  includono
tutti  i  particolari  disponibili,  soprattutto  i  dati   necessari
all'identificazione dello strumento non conforme, la sua origine,  la
natura della presunta non  conformita'  e  dei  rischi  connessi,  la
natura e la durata  delle  misure  nazionali  adottate,  nonche'  gli
argomenti   espressi   dall'operatore   economico   interessato.   In
particolare,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   indica   se
l'inadempienza sia dovuta: 
    a)  alla  non  conformita'  dello  strumento  alle   prescrizioni
relative agli aspetti di protezione dell'interesse pubblico di cui al
presente decreto; oppure; 
    b) alle carenze nelle norme armonizzate di  cui  all'articolo  4,
che conferiscono la presunzione di conformita'. 
  10. Il Ministero dello sviluppo economico, quando  la  procedura  a
norma dell'articolo 37 della direttiva 2014/31/UE  e'  stata  avviata
dall'autorita' di un altro Stato membro,  informa  immediatamente  la
Commissione europea e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti
adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non
conformita' dello strumento interessato e, in caso di disaccordo  con
la misura nazionale adottata, delle sue obiezioni. 
  11.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  tiene  conto  nello
svolgimento della  propria  attivita',  sia  per  le  proprie  misure
provvisorie che per  quelle  assunte  da  autorita'  di  altri  Stati
membri,  che  qualora,  entro  tre   mesi   dal   ricevimento   delle
informazioni di cui al comma 9, uno Stato  membro  o  la  Commissione
europea non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da
uno Stato membro, tale misura e' ritenuta giustificata. 
  12. Il Ministero dello sviluppo economico adotta immediatamente  le
opportune  misure  restrittive  in  relazione   allo   strumento   in
questione, come il suo ritiro dal mercato. 
  13. Gli oneri  relativi  al  ritiro  dal  mercato  dello  strumento
interessato ovvero ad  altra  prescrizione  o  limitazione  o  misura
correttiva adottata ai sensi del presente articolo sono a carico  del
fabbricante o del suo rappresentante autorizzato o dell'importatore o
del distributore o dell'operatore economico destinatario del relativo
provvedimento. 
  Art. 7-ter.  (Procedura  di  salvaguardia  dell'Unione).  -  1.  Il
Ministero dello sviluppo economico cura la  partecipazione  nazionale
alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando, in  esito
alla procedura di cui all'articolo 7-bis, vengono sollevate obiezioni
contro  una  misura  assunta  da  uno  Stato  membro  o  qualora   la
Commissione medesima ritenga che una misura nazionale  sia  contraria
alla legislazione dell'Unione. Il Ministero dello sviluppo  economico
cura l'esecuzione delle conseguenti decisioni della Commissione. 
  2. Se la misura nazionale relativa ad  uno  strumento  e'  ritenuta
giustificata,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   adotta   i
provvedimenti necessari per garantire che lo strumento  non  conforme
sia ritirato dal  mercato  nazionale  e  ne  informa  la  Commissione
europea.  Se  la   misura   adottata   dall'Italia   e'   considerata
ingiustificata, il Ministero dello sviluppo economico la revoca. 
  3.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  cura  le  iniziative
necessarie  alla  partecipazione  nazionale  alla  procedura  di  cui
all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando  la  misura
nazionale e' considerata giustificata e la  non  conformita'  di  uno
strumento e' attribuita a una carenza delle norme armonizzate di  cui
all'articolo 7-bis, comma 9, lettera b), del presente decreto. 
  Art. 7-quater. (Strumenti conformi che presentano rischi). - 1.  Se
il Ministero dello  sviluppo  economico,  dopo  aver  effettuato  una
valutazione ai sensi dell'articolo 7-bis, commi 1 e  2,  ritiene  che
uno strumento, pur conforme al presente decreto, presenta un  rischio
per gli aspetti  della  protezione  del  pubblico  interesse,  chiede
all'operatore economico  interessato  di  provvedere  affinche'  tale
strumento, all'atto della sua immissione sul  mercato,  non  presenti
piu' tale rischio o che sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato
o richiamato entro un periodo  di  tempo  ragionevole,  proporzionato
alla natura del rischio. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, l'operatore economico garantisce che
siano prese misure correttive nei confronti di  tutti  gli  strumenti
interessati  che  ha  messo  a  disposizione  sul  mercato  in  tutta
l'Unione.   Il   Ministero   dello   sviluppo    economico    informa
immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.  Tali
informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i
dati necessari all'identificazione dello  strumento  interessato,  la
sua origine e la catena di fornitura dello strumento, la  natura  del
rischio  connesso,  nonche'  la  natura  e  la  durata  delle  misure
nazionali adottate. 
  3. Il Ministero dello  sviluppo  economico  cura,  ove  necessario,
l'attuazione  degli  atti  di  esecuzione  e  delle  decisioni  della
Commissione europea previsti dall'articolo  39,  paragrafo  4,  della
direttiva 2014/31/UE. 
  Art. 7-quinquies. (Non  conformita'  formale).  -  1.  Fatto  salvo
l'articolo 7-bis, se il Ministero dello sviluppo economico  giunge  a
una  delle  seguenti  conclusioni,  chiede  all'operatore   economico
interessato di porre fine allo stato di non conformita' in questione: 
    a) la marcatura CE o la marcatura  metrologica  supplementare  e'
stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE)  n.
765/2008 o dell'articolo 6-quater del presente decreto; 
    b) la marcatura CE o la marcatura metrologica  supplementare  non
e' stata apposta; 
    c) le iscrizioni di cui all'articolo 3-ter, comma 5, o sono state
apposte in violazione dell'articolo 3-ter, comma 5; 
    d)  il  numero  di  identificazione  dell'organismo   notificato,
qualora tale organismo  intervenga  nella  fase  di  controllo  della
produzione, e' stato apposto in violazione dell'articolo  6-quater  o
non e' stato apposto; 
    e) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE; 
    f) non e'  stata  compilata  correttamente  la  dichiarazione  di
conformita' UE; 
    g) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta; 
    h)  le  informazioni  di  cui  all'articolo  3-ter,  comma  6,  o
all'articolo 3-quinquies, comma 3, sono assenti, false o incomplete; 
    i)   qualsiasi   altra   prescrizione   amministrativa   di   cui
all'articolo 3-ter o all'articolo 3-quinquies non e' rispettata. 
  2. Se la non conformita' di cui al comma 1  permane,  il  Ministero
dello sviluppo economico adotta le adeguate  misure  per  limitare  o
proibire la messa a disposizione sul mercato dello  strumento  o  per
garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.»; 
    n) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 8. (Simbolo restrittivo  d'uso).  -  1.  Il  simbolo  di  cui
all'articolo 3-ter, comma 5, e specificato all'allegato III, punto 3,
e' apposto sui dispositivi in modo ben visibile e indelebile.»; 
    o) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 9. (Organismi di valutazione della conformita',  notifica  ed
autorita' di notifica). - 1. Ai fini della notifica alla  Commissione
europea e agli altri Stati  membri  degli  organismi  autorizzati  ad
eseguire,  in  qualita'  di  terzi,  compiti  di  valutazione   della
conformita' a norma del presente decreto, il Ministero dello sviluppo
economico e' individuato e  designato  quale  autorita'  di  notifica
nazionale responsabile dell'avvio e dell'esecuzione  delle  procedure
necessarie per la  valutazione  e  la  notifica  degli  organismi  di
valutazione della conformita' e il controllo degli  organismi,  anche
per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 9-ter. 
  2. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di  valutazione
della conformita'  ai  fini  dell'autorizzazione  e  della  notifica,
nonche' il controllo degli organismi  notificati,  sono  eseguiti  ai
sensi  e  in   conformita'   del   regolamento   (CE)   n.   765/2008
dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n.  99.  L'autorizzazione
degli  organismi  di   cui   al   comma   1   ha   come   presupposto
l'accreditamento ed e' rilasciata con  decreto  del  Ministero  dello
sviluppo economico entro trenta giorni dalla  domanda  dell'organismo
corredata del relativo certificato di accreditamento. 
  3. Le modalita' di  svolgimento  dell'attivita'  di  cui  al  primo
periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'ente unico nazionale
di accreditamento  e  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  sono
regolati con apposita convenzione o  protocollo  di  intesa  fra  gli
stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per
quanto applicabili le prescrizioni  di  cui  al  comma  5  ed  adotta
soluzioni idonee a coprire la responsabilita'  civile  connessa  alle
proprie attivita'. 
  4.   Il   Ministero   dello   sviluppo   economico   assume   piena
responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui  al  comma
3. 
  5. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  quale  autorita'  di
notifica  e  ai  fini  dell'attivita'  di   autorizzazione,   nonche'
l'organismo nazionale di accreditamento, ai  fini  dell'attivita'  di
valutazione  e  controllo,  organizzano  e  gestiscono  le   relative
attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
    a)  in  modo  che  non  sorgano  conflitti  d'interesse  con  gli
organismi di valutazione della conformita'; 
    b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita'
delle attivita'; 
    c) in modo che  ogni  decisione  relativa  alla  notifica  di  un
organismo di valutazione  della  conformita'  sia  presa  da  persone
competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione; 
    d) evitando di offrire ed  effettuare  attivita'  eseguite  dagli
organismi di valutazione della conformita' o  servizi  di  consulenza
commerciali o su base concorrenziale; 
    e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute; 
    f) assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti
sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti. 
  6. Il Ministero dello sviluppo  economico  informa  la  Commissione
europea delle procedure adottate per la  valutazione  e  la  notifica
degli organismi di valutazione della conformita' e per  il  controllo
degli organismi  notificati,  nonche'  di  qualsiasi  modifica  delle
stesse.»; 
    p) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 9-bis. (Prescrizioni relative  agli  organismi  notificati  e
presunzione di conformita'). - 1. Ai fini della notifica, l'organismo
di valutazione della conformita' rispetta le prescrizioni di  cui  ai
commi da 2 a 11. 
  2. L'organismo di valutazione della conformita' e'  disciplinato  a
norma della legge nazionale di uno Stato  membro  e  ha  personalita'
giuridica. 
  3. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  un  organismo
terzo indipendente dall'organizzazione o dallo strumento  oggetto  di
valutazione. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese  o
a una federazione professionale  che  rappresenta  imprese  coinvolte
nella   progettazione,   nella   fabbricazione,   nella    fornitura,
nell'assemblaggio,  nell'utilizzo  o  nella  manutenzione  di   degli
strumenti che esso valuta  puo'  essere  ritenuto  un  organismo  del
genere, a condizione che  siano  dimostrate  la  sua  indipendenza  e
l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse. 
  4. L'organismo  di  valutazione  della  conformita',  i  suoi  alti
dirigenti e il personale addetto alla valutazione  della  conformita'
non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante,  ne'  il  fornitore,
ne'  l'installatore,  ne'  l'acquirente,  ne'  il  proprietario,  ne'
l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione  degli  strumenti
sottoposti alla sua valutazione, ne'  il  rappresentante  di  uno  di
questi soggetti. Cio' non preclude l'uso degli strumenti valutati che
sono necessari per il  funzionamento  dell'organismo  di  valutazione
della conformita' o  l'uso  di  tali  strumenti  per  scopi  privati.
L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e
il  personale  addetto  alla  valutazione   della   conformita'   non
intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione  o
nella  costruzione,  nella  commercializzazione,  nell'installazione,
nell'utilizzo  o  nella   manutenzione   di   tali   strumenti,   ne'
rappresentano  i  soggetti   impegnati   in   tali   attivita'.   Non
intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto  con  la
loro indipendenza  di  giudizio  o  la  loro  integrita'  per  quanto
riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per  cui  sono
notificati. Cio' vale in particolare per  i  servizi  di  consulenza.
L'organismo  di  valutazione  della  conformita'  garantisce  che  le
attivita' delle sue  affiliate  o  dei  suoi  subappaltatori  non  si
ripercuotano     sulla     riservatezza,     sull'obiettivita'      o
sull'imparzialita'  delle  sue   attivita'   di   valutazione   della
conformita'. 
  5. L'organismo di valutazione della conformita' e il suo  personale
eseguono le  operazioni  di  valutazione  della  conformita'  con  il
massimo dell'integrita' professionale e della  competenza  tecnica  e
sono liberi da qualsivoglia pressione  o  incentivo,  soprattutto  di
ordine finanziario, che  possa  influenzare  il  loro  giudizio  o  i
risultati delle loro attivita'  di  valutazione,  in  particolare  da
persone  o  gruppi  di  persone  interessati  ai  risultati  di  tali
attivita'. 
  6. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  in  grado  di
eseguire  tutti  i   compiti   di   valutazione   della   conformita'
assegnatigli in base all'allegato II e per cui e'  stato  notificato,
indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo  stesso
o per suo conto e sotto la sua responsabilita'. In ogni momento,  per
ogni procedura di valutazione della conformita' e  per  ogni  tipo  o
categoria di strumenti per i quali e' stato  notificato,  l'organismo
di valutazione della conformita' ha a sua disposizione: 
    a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente  e
appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita'; 
    b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformita' delle
quali  avviene  la  valutazione  della  conformita',  garantendo   la
trasparenza e la capacita' di riproduzione  di  tali  procedure;  una
politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge
in qualita' di organismo di valutazione della conformita' dalle altre
attivita'; 
    c) le procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente
conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della
sua struttura, del grado di complessita' dello strumento in questione
e della natura di massa o seriale del processo produttivo. 
  7. L'organismo di valutazione della conformita' dispone  dei  mezzi
necessari per eseguire  in  modo  appropriato  i  compiti  tecnici  e
amministrativi  connessi  alle   attivita'   di   valutazione   della
conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di  valutazione
della conformita' dispone di quanto segue: 
    a) una formazione tecnica  e  professionale  solida  che  include
tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle
quali  l'organismo  di  valutazione  della   conformita'   e'   stato
notificato; 
    b) soddisfacenti  conoscenze  delle  prescrizioni  relative  alle
valutazioni che esegue e  un'adeguata  autorita'  per  eseguire  tali
valutazioni; 
    c) una conoscenza  e  una  comprensione  adeguate  dei  requisiti
essenziali di cui all'allegato I, delle norme armonizzate applicabili
e delle disposizioni pertinenti  della  normativa  di  armonizzazione
dell'Unione e delle normative nazionali; 
    d) la capacita' di elaborare  certificati,  registri  e  rapporti
atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite. 
  8. E' garantita  l'imparzialita'  degli  organismi  di  valutazione
della conformita', dei loro alti dirigenti e  del  personale  addetto
alla valutazione  della  conformita'.  La  remunerazione  degli  alti
dirigenti e del personale addetto alla valutazione della  conformita'
di un organismo di valutazione  della  conformita'  non  dipende  dal
numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni. 
  9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono  un
contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, secondo  le
caratteristiche  minime  fissate  con  decreto  del  Ministro   dello
sviluppo economico. Fino all'adozione di tale decreto si applicano le
indicazioni al riguardo previste nella direttiva del  Ministro  delle
attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003. 
  10. Il personale di un organismo di valutazione  della  conformita'
e' tenuto al segreto professionale per tutto  cio'  di  cui  viene  a
conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'allegato II
o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne  che
nei confronti delle autorita' competenti dello Stato in cui  esercita
le sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'. 
  11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle
attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita'  del  gruppo
di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma  della
pertinente  normativa  di  armonizzazione  dell'Unione   europea,   o
garantiscono che il loro personale  addetto  alla  valutazione  della
conformita' ne sia informato, e  applicano  come  guida  generale  le
decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo. 
  12. Qualora dimostri la propria conformita'  ai  criteri  stabiliti
nelle  pertinenti  norme  armonizzate  o  in  parti  di  esse  i  cui
riferimenti  sono   stati   pubblicati   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e'
considerato conforme alle prescrizioni di cui  al  presente  articolo
nella misura in cui le norme  applicabili  armonizzate  coprano  tali
prescrizioni. 
  Art.   9-ter.   (Affiliate   e   subappaltatori   degli   organismi
notificati). - 1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti
specifici connessi alla valutazione della conformita' oppure  ricorra
a  un'affiliata,  garantisce  che  il  subappaltatore  o  l'affiliata
rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 9-bis e ne informa  di
conseguenza il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  l'organismo
nazionale di accreditamento. 
  2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita'
delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi
siano stabiliti. 
  3.  Le  attivita'  possono  essere  subappaltate  o   eseguite   da
un'affiliata solo con il consenso del cliente. 
  4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero
dello sviluppo economico e dell'organismo nazionale di accreditamento
i documenti pertinenti riguardanti la  valutazione  delle  qualifiche
del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito  da  questi
ultimi a norma dell'allegato II. 
  Art. 9-quater. (Domanda e procedura di notifica e  modifiche  delle
notifiche).  -  1.  L'organismo  di  valutazione  della   conformita'
stabilito nel territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione
e di notifica al Ministero dello sviluppo economico. 
  2. La domanda di autorizzazione e di notifica  e'  accompagnata  da
una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del
modulo  o  dei  moduli  di  valutazione  della  conformita'  e  dello
strumento o degli strumenti per i quali tale  organismo  dichiara  di
essere  competente,  nonche'  da  un  certificato  di  accreditamento
rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento che attesta che
l'organismo  di  valutazione  della  conformita'  e'  conforme   alle
prescrizioni di cui all'articolo 9-bis. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza e notifica  solo
gli organismi di valutazione  della  conformita'  che  soddisfano  le
prescrizioni di cui all'articolo 9-bis e notifica tali organismi alla
Commissione  europea  e  agli  altri  Stati  membri  utilizzando   lo
strumento  elettronico  di  notifica  elaborato   e   gestito   dalla
Commissione medesima. Il Ministero dello sviluppo economico  pubblica
sul proprio sito i provvedimenti di  autorizzazione  rilasciati  agli
organismi di valutazione della conformita'. 
  4. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di
valutazione della conformita', il modulo o i  moduli  di  valutazione
della conformita' e gli strumenti interessati,  nonche'  la  relativa
attestazione di competenza. 
  5.  L'organismo  interessato  puo'  eseguire  le  attivita'  di  un
organismo notificato solo se non sono sollevate  obiezioni  da  parte
della Commissione europea  o  degli  altri  Stati  membri  entro  due
settimane dalla notifica.  Solo  tale  organismo  e'  considerato  un
organismo notificato ai fini del presente decreto. 
  6. Il Ministero dello sviluppo  economico  informa  la  Commissione
europea e gli altri Stati membri di eventuali  modifiche  di  rilievo
apportate successivamente alla notifica. 
  7. Qualora sulla base della sospensione o del ritiro  del  relativo
certificato di accreditamento o in altro modo  e'  accertato  che  un
organismo notificato non e' piu' conforme alle  prescrizioni  di  cui
all'articolo 9-bis o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero dello
sviluppo economico limita, sospende o ritira la notifica,  a  seconda
dei casi, in funzione della gravita' del  mancato  rispetto  di  tali
prescrizioni o dell'inadempimento  di  tali  obblighi  e  ne  informa
immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. 
  8. Nei casi di limitazione, sospensione o  ritiro  della  notifica,
oppure di cessazione  dell'attivita'  dell'organismo  notificato,  il
Ministero dello sviluppo economico, sulla base  dei  provvedimenti  a
tal fine assunti dall'organismo nazionale di  accreditamento,  prende
le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo
siano evase  da  un  altro  organismo  notificato  o  siano  messe  a
disposizione delle autorita' di notifica e di vigilanza  del  mercato
responsabili, su loro richiesta. 
  9. In  relazione  alla  competenza  della  Commissione  europea  ad
indagare su tutti i casi in cui abbia dubbi o  vengano  portati  alla
sua attenzione dubbi sulla competenza di un  organismo  notificato  o
sull'ottemperanza di un  organismo  notificato  alle  prescrizioni  e
responsabilita'  cui  e'  sottoposto,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico fornisce alla Commissione medesima, su richiesta, tutte  le
informazioni relative alla base della  notifica  o  del  mantenimento
della competenza dell'organismo in questione. Qualora la  Commissione
europea accerti che  un  organismo  notificato  non  soddisfa  o  non
soddisfa piu' le prescrizioni per la sua notifica, il Ministero dello
sviluppo   economico   adotta   le   misure   correttive   necessarie
relativamente al conseguente atto di esecuzione della Commissione  e,
all'occorrenza, ritira la notifica. 
  Art. 9-quinquies. (Obblighi operativi degli organismi notificati  e
ricorsi contro le loro decisioni).  -  1.  Gli  organismi  notificati
eseguono  le  valutazioni  della   conformita'   conformemente   alle
procedure di valutazione della conformita' di cui all'allegato II. 
  2.  Le  valutazioni  della  conformita'  sono  eseguite   in   modo
proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori  economici.
Gli organismi di  valutazione  della  conformita'  svolgono  le  loro
attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni  di  un'impresa,
del  settore  in  cui  opera,  della  sua  struttura,  del  grado  di
complessita' della tecnologia dello strumento in  questione  e  della
natura seriale o di massa del processo di produzione.  Nel  far  cio'
rispettano tuttavia il grado di rigore e  il  livello  di  protezione
necessari per la conformita' dello strumento al presente decreto. 
  3. Qualora  un  organismo  notificato  riscontri  che  i  requisiti
essenziali di cui all'allegato I, le norme armonizzate corrispondenti
o  altre  specifiche  tecniche  non  sono  stati  rispettati  da   un
fabbricante,  chiede  a  tale  fabbricante  di  prendere  le   misure
correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformita'. 
  4. Un organismo  notificato  che  nel  corso  del  controllo  della
conformita' successivo al rilascio di un  certificato  riscontra  che
uno strumento non e' piu' conforme chiede al fabbricante di  prendere
le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira  il
certificato. 
  5. Qualora non siano prese misure correttive  o  non  producano  il
risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira
i certificati, a seconda dei casi. 
  6. Contro le  decisioni  degli  organismi  notificati  puo'  essere
espletata l'apposita  procedura  di  ricorso  a  tal  fine  istituita
dall'organismo nazionale di accreditamento. 
  Art. 9-sexies. (Obbligo di informazione a  carico  degli  organismi
notificati). - 1. Gli organismi  notificati  informano  il  Ministero
dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento: 
    a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di  un
certificato; 
    b) di qualunque circostanza  che  possa  influire  sull'ambito  o
sulle condizioni della notifica; 
    c) di eventuali richieste di informazioni  che  abbiano  ricevuto
dalle autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle  attivita'
di valutazione della conformita'; 
    d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita'
eseguite  nell'ambito  della  loro  notifica  e  di  qualsiasi  altra
attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 
  2.  Gli  organismi  notificati  forniscono  agli  altri   organismi
notificati a norma della direttiva attuata con il  presente  decreto,
le cui attivita' di  valutazione  della  conformita'  sono  simili  o
coprono gli stessi strumenti, informazioni pertinenti sulle questioni
relative ai  risultati  negativi  e,  su  richiesta,  positivi  delle
valutazioni della conformita'. 
  3. Gli organismi notificati partecipano,  direttamente  o  mediante
rappresentanti designati, al sistema di cooperazione e  coordinamento
tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea a  norma
della direttiva attuata con il presente  decreto  ed  ai  lavori  del
relativo gruppo settoriale o transettoriale o dei relativi gruppi  di
organismi notificati.»; 
    q) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 10. (Controlli successivi). - 1. Il Ministro  dello  sviluppo
economico  stabilisce,  con  uno  o  piu'  decreti,  i  criteri   per
l'esecuzione dei controlli  metrologici  successivi  sugli  strumenti
disciplinati  dal  presente  decreto  dopo  la  loro  immissione   in
servizio.»; 
    r) l'articolo 11 e' soppresso; 
    s) all'articolo 12, comma 1, le parole: «Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Ministro dello sviluppo economico» e, alla lettera  b),  le  parole:
«di cui all'art. 2,  comma  2,  lettera  a)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) ad f)»; 
    t) all'articolo 12, comma 1, la lettera d)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  « d) l'aggiornamento e la modifica delle disposizioni tecniche e di
quelle contenute negli allegati al presente decreto  in  relazione  a
nuove direttive europee in materia;»; 
    u) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13. (Sanzioni). - 1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,
chiunque commercializza o mette in servizio strumenti utilizzati  per
le funzioni di cui all'articolo 1, comma 1,  lettere  da  a)  ad  f),
privi dell'idonea marcatura di cui all'articolo 6-bis e'  punito  con
l'applicazione della sanzione amministrativa  pecuniaria  consistente
nel pagamento di una somma da 500  euro  a  1500  euro  per  ciascuno
strumento commercializzato e messo in servizio. La medesima  sanzione
si applica agli organismi notificati che consentono l'applicazione di
tale  marcatura  a  strumenti  non  conformi  alle  prescrizioni  del
presente decreto. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni  diverse
da quella di cui al comma 1, alle disposizioni del presente decreto e
dei  connessi  regolamenti  di  attuazione  si  applica  la  sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 500  euro  a
1500 euro per ciascuna violazione. 
  3. I rapporti  sulle  violazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre  1981,
n. 689, e successive modificazioni, all'autorita'  competente  per  i
controlli metrologici.»; 
    v) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14. (Avvalimento per le attivita' di vigilanza). - 1. Ai fini
dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 7 il Ministero  dello
sviluppo  economico  si  avvale  delle  autorita'  competenti  per  i
controlli metrologici legali e di tutti i corpi di polizia. 
  2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, il Ministero dello  sviluppo
economico, puo'  richiedere  il  parere  facoltativo  degli  istituti
metrologici primari o di istituti universitari ai sensi dell'articolo
27, comma 37, della legge 23 luglio 2009, n. 99.»; 
    z) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 15. (Disposizioni finali e transitorie). - 1. Con decreto del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate  le  tariffe  per  le
attivita' di valutazione della conformita', di  cui  all'articolo  9,
comma 1, ad esclusione  di  quelle  relative  alle  attivita'  svolte
dall'organismo unico  nazionale  di  accreditamento,  e  le  relative
modalita' di versamento. Tali tariffe sono aggiornate almeno ogni due
anni. 
  2. E' consentita la messa a disposizione sul mercato o la messa  in
servizio di strumenti rientranti nell'ambito  di  applicazione  della
direttiva  2009/23/CE  e  ad  essa  conformi,  immessi  sul   mercato
anteriormente al 20 aprile 2016. 
  3.  I   certificati   rilasciati   conformemente   alla   direttiva
2009/23/CE, sono validi fino alla loro scadenza.»; 
    aa) gli allegati da I a IV, sono sostituiti dagli allegati da I a
IV di cui all'allegato A al presente decreto; 
    bb) gli allegati V e VI sono abrogati. 
            AVVERTENZA 
 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
            Per gli atti  dell'Unione  europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
 
            NOTE ALLE PREMESSE 
 
            L'art. 76 della Costituzione stabilisce  che  l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
            L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
            "14. Decreti legislativi. 
            1. I decreti legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi
          dell'articolo  76  della  Costituzione  sono  emanati   dal
          Presidente  della  Repubblica  con  la   denominazione   di
          «decreto legislativo» e con l'indicazione,  nel  preambolo,
          della  legge  di  delegazione,  della   deliberazione   del
          Consiglio  dei  ministri  e  degli  altri  adempimenti  del
          procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 
            2. L'emanazione del  decreto  legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
            3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce   ad   una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
            4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto   per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.". 
            La direttiva 2014/31/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio concernente l'armonizzazione  delle  legislazioni
          degli Stati membri relative alla messa a  disposizione  sul
          mercato  di  strumenti  per  pesare  a  funzionamento   non
          automatico (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 29 marzo 2014, n. L 96. 
            Il testo degli articoli 31 e 32 della legge  24  dicembre
          2012,  n.  234   (Norme   generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
            "Art.  31  Procedure  per   l'esercizio   delle   deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione europea 
            1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la
          legge di  delegazione  europea  per  il  recepimento  delle
          direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il
          termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento
          indicato in ciascuna delle direttive; per le  direttive  il
          cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di
          entrata in  vigore  della  legge  di  delegazione  europea,
          ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo  adotta  i
          decreti legislativi di recepimento  entro  tre  mesi  dalla
          data di entrata in vigore  della  medesima  legge;  per  le
          direttive che non prevedono un termine di  recepimento,  il
          Governo adotta i relativi decreti legislativi entro  dodici
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          delegazione europea. 
            2. I decreti  legislativi  sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
            3. La legge di delegazione europea indica le direttive in
          relazione alle quali sugli schemi dei  decreti  legislativi
          di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle  competenti
          Commissioni parlamentari della Camera dei  deputati  e  del
          Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti
          legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri
          pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e  al
          Senato della Repubblica affinche' su di essi  sia  espresso
          il  parere  delle  competenti   Commissioni   parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 9 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1  o  5  o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
            4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento
          delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono
          corredati della relazione tecnica di cui  all'articolo  17,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su  di  essi
          e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari
          competenti per i profili finanziari. Il  Governo,  ove  non
          intenda   conformarsi   alle   condizioni   formulate   con
          riferimento   all'esigenza   di   garantire   il   rispetto
          dell'articolo  81,  quarto   comma,   della   Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
            5. Entro ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
            6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4  il  Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla legge di delegazione europea. 
            7. I decreti legislativi di recepimento  delle  direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
            8. I decreti legislativi adottati ai sensi  dell'articolo
          33 e attinenti a materie di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
            9. Il Governo, quando non intende conformarsi  ai  pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere." 
            "Art. 32 Principi e criteri direttivi generali di  delega
          per l'attuazione del diritto dell'Unione europea 
            1. Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri  direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
          a) le amministrazioni direttamente  interessate  provvedono
             all'attuazione dei decreti legislativi con le  ordinarie
             strutture amministrative,  secondo  il  principio  della
             massima  semplificazione  dei   procedimenti   e   delle
             modalita'  di  organizzazione  e  di   esercizio   delle
             funzioni e dei servizi; 
          b) ai fini di un migliore coordinamento con  le  discipline
             vigenti  per  i  singoli   settori   interessati   dalla
             normativa da  attuare,  sono  introdotte  le  occorrenti
             modificazioni alle discipline stesse,  anche  attraverso
             il  riassetto  e  la   semplificazione   normativi   con
             l'indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,  fatti
             salvi  i   procedimenti   oggetto   di   semplificazione
             amministrativa   ovvero   le    materie    oggetto    di
             delegificazione; 
          c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea
             non possono prevedere l'introduzione o  il  mantenimento
             di livelli di  regolazione  superiori  a  quelli  minimi
             richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo
             14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della  legge  28
             novembre 2005, n. 246; 
          d) al  di  fuori  dei  casi  previsti  dalle  norme  penali
             vigenti,  ove  necessario  per  assicurare  l'osservanza
             delle disposizioni contenute  nei  decreti  legislativi,
             sono previste sanzioni amministrative e  penali  per  le
             infrazioni alle  disposizioni  dei  decreti  stessi.  Le
             sanzioni   penali,    nei    limiti,    rispettivamente,
             dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto  fino  a
             tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta,
             solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano  a
             pericolo interessi costituzionalmente protetti. In  tali
             casi sono previste:  la  pena  dell'ammenda  alternativa
             all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
             danneggino l'interesse protetto;  la  pena  dell'arresto
             congiunta a quella dell'ammenda per  le  infrazioni  che
             rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette
             ipotesi, in luogo dell'arresto e  dell'ammenda,  possono
             essere previste anche le  sanzioni  alternative  di  cui
             agli articoli 53 e seguenti del decreto  legislativo  28
             agosto 2000,  n.  274,  e  la  relativa  competenza  del
             giudice  di  pace.  La   sanzione   amministrativa   del
             pagamento di una somma non inferiore a 150  euro  e  non
             superiore a 150.000 euro e' prevista per  le  infrazioni
             che ledono o espongono a pericolo interessi  diversi  da
             quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito  dei
             limiti minimi e massimi previsti, le  sanzioni  indicate
             dalla  presente  lettera  sono  determinate  nella  loro
             entita',  tenendo  conto  della  diversa   potenzialita'
             lesiva dell'interesse protetto che  ciascuna  infrazione
             presenta in astratto, di specifiche  qualita'  personali
             del colpevole, comprese quelle che impongono particolari
             doveri di prevenzione, controllo  o  vigilanza,  nonche'
             del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo'  recare
             al colpevole ovvero alla  persona  o  all'ente  nel  cui
             interesse egli agisce.  Ove  necessario  per  assicurare
             l'osservanza delle disposizioni  contenute  nei  decreti
             legislativi,   sono   previste   inoltre   le   sanzioni
             amministrative accessorie della sospensione fino  a  sei
             mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva
             di  facolta'  e  diritti  derivanti   da   provvedimenti
             dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie
             nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine
             e' prevista la  confisca  obbligatoria  delle  cose  che
             servirono o furono  destinate  a  commettere  l'illecito
             amministrativo o il reato previsti dai medesimi  decreti
             legislativi,   nel   rispetto   dei   limiti   stabiliti
             dall'articolo 240, terzo  e  quarto  comma,  del  codice
             penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre  1981,
             n. 689, e successive modificazioni. Entro  i  limiti  di
             pena  indicati  nella  presente  lettera  sono  previste
             sanzioni   anche   accessorie   identiche    a    quelle
             eventualmente gia' comminate  dalle  leggi  vigenti  per
             violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
             infrazioni alle disposizioni  dei  decreti  legislativi.
             Nelle materie di cui  all'articolo  117,  quarto  comma,
             della  Costituzione,  le  sanzioni  amministrative  sono
             determinate dalle regioni; 
          e) al recepimento di direttive o  all'attuazione  di  altri
             atti  dell'Unione  europea  che  modificano   precedenti
             direttive o atti gia' attuati con legge  o  con  decreto
             legislativo si procede, se la modificazione non comporta
             ampliamento  della  materia  regolata,   apportando   le
             corrispondenti modificazioni alla  legge  o  al  decreto
             legislativo di attuazione della  direttiva  o  di  altro
             atto modificato; 
          f) nella  redazione  dei   decreti   legislativi   di   cui
             all'articolo  31  si   tiene   conto   delle   eventuali
             modificazioni  delle   direttive   dell'Unione   europea
             comunque  intervenute  fino  al  momento  dell'esercizio
             della delega; 
          g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze  tra
             amministrazioni diverse o comunque  siano  coinvolte  le
             competenze di piu' amministrazioni  statali,  i  decreti
             legislativi individuano, attraverso  le  piu'  opportune
             forme  di  coordinamento,  rispettando  i  principi   di
             sussidiarieta', differenziazione,  adeguatezza  e  leale
             collaborazione e le competenze  delle  regioni  e  degli
             altri enti territoriali, le procedure per  salvaguardare
             l'unitarieta' dei processi decisionali, la  trasparenza,
             la celerita', l'efficacia e  l'economicita'  nell'azione
             amministrativa e la chiara individuazione  dei  soggetti
             responsabili; 
          h) qualora non siano  di  ostacolo  i  diversi  termini  di
             recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico   decreto
             legislativo  le  direttive  che  riguardano  le   stesse
             materie o che comunque comportano modifiche degli stessi
             atti normativi; 
          i) e' assicurata la parita' di  trattamento  dei  cittadini
             italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati  membri
             dell'Unione europea e non puo' essere previsto  in  ogni
             caso   un   trattamento   sfavorevole   dei    cittadini
             italiani.". 
            Il testo dell'articolo 1 e l'allegato  B  della  legge  9
          luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per  il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - Legge di  delegazione  europea  2014)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176,
          cosi' recita: 
            "Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di  direttive
          europee 
            1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  secondo   le
          procedure, i principi e i criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  i
          decreti  legislativi  per  l'attuazione   delle   direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
            2. I termini per l'esercizio  delle  deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo  31,  comma
          1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
            3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti  attuazione
          delle direttive elencate nell'allegato B, nonche',  qualora
          sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli  relativi
          all'attuazione delle direttive  elencate  nell'allegato  A,
          sono trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
            4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che
          non riguardano l'attivita' ordinaria delle  amministrazioni
          statali o regionali possono  essere  previste  nei  decreti
          legislativi recanti  attuazione  delle  direttive  elencate
          negli allegati  A  e  B  nei  soli  limiti  occorrenti  per
          l'adempimento degli obblighi di attuazione delle  direttive
          stesse; alla relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura
          delle    minori     entrate     eventualmente     derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile
          1987, n. 183. Qualora la dotazione del  predetto  fondo  si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  al
          parere delle Commissioni parlamentari competenti anche  per
          i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31,  comma  4,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234." 
            "Allegato B 
            (articolo 1, comma 1) 
            1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e  sicurezza
          degli organi  umani  destinati  ai  trapianti  (termine  di
          recepimento 27 agosto 2012); 
            2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della  Commissione,
          del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative
          per lo scambio tra Stati membri di organi  umani  destinati
          ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014); 
            3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di
          salute relative all'esposizione dei  lavoratori  ai  rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (campi  elettromagnetici)
          (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,
          paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e  che  abroga  la
          direttiva 2004/40/CE  (termine  di  recepimento  1º  luglio
          2016); 
            4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi  di
          informazione  e  che  sostituisce   la   decisione   quadro
          2005/222/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento   4
          settembre 2015); 
            5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22 ottobre 2013, relativa al diritto  di  avvalersi  di  un
          difensore nel procedimento penale  e  nel  procedimento  di
          esecuzione del mandato d'arresto  europeo,  al  diritto  di
          informare  un  terzo  al  momento  della  privazione  della
          liberta' personale e al diritto delle persone private della
          liberta'  personale  di  comunicare  con  terzi  e  con  le
          autorita' consolari (termine  di  recepimento  27  novembre
          2016); 
            6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22  ottobre  2013,   recante   modifica   della   direttiva
          2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,
          sull'armonizzazione   degli   obblighi    di    trasparenza
          riguardanti le informazioni sugli emittenti  i  cui  valori
          mobiliari sono ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato, della direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  relativa   al   prospetto   da
          pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di strumenti  finanziari,  e  della  direttiva
          2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
          di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
          2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015); 
            7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del  22  ottobre  2013,
          che stabilisce requisiti per la tutela della  salute  della
          popolazione   relativamente   alle   sostanze   radioattive
          presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
          recepimento 28 novembre 2015); 
            8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da  diporto  e
          alle moto  d'acqua  e  che  abroga  la  direttiva  94/25/CE
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
            9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20 novembre 2013, relativa a talune  responsabilita'  dello
          Stato  di  bandiera  ai   fini   della   conformita'   alla
          convenzione sul lavoro  marittimo  del  2006  e  della  sua
          applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
            10) 2013/55/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 20 novembre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012  relativo
          alla cooperazione amministrativa attraverso il  sistema  di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
            11) 2013/56/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva  2006/66/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio relativa  a  pile  e
          accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
          riguarda l'immissione sul mercato di batterie  portatili  e
          di  accumulatori  contenenti  cadmio  destinati  a   essere
          utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile  a
          bottone con un basso tenore di mercurio, e  che  abroga  la
          decisione  2009/603/CE  della   Commissione   (termine   di
          recepimento 1º luglio 2015); 
            12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5  dicembre  2013,
          che stabilisce norme  fondamentali  di  sicurezza  relative
          alla    protezione    contro    i    pericoli     derivanti
          dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
          le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
          97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento  6
          febbraio 2018); 
            13) 2014/17/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di  credito  ai
          consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
          modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2013/36/UE  e  del
          regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine  di  recepimento  21
          marzo 2016); 
            14) 2014/27/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive  92/58/CEE,
          92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la  direttiva
          2004/37/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  allo
          scopo  di  allinearle  al  regolamento  (CE)  n.  1272/2008
          relativo   alla   classificazione,   all'etichettatura    e
          all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine  di
          recepimento 1ºgiugno 2015); 
            15) 2014/28/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
          uso civile (rifusione) (termine di  recepimento  19  aprile
          2016); 
            16) 2014/29/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
            17) 2014/30/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni   degli    Stati    membri    relative    alla
          compatibilita'  elettromagnetica  (rifusione)  (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
            18) 2014/31/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  strumenti  per   pesare   a
          funzionamento  non  automatico  (rifusione)   (termine   di
          recepimento 19 aprile 2016); 
            19) 2014/32/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
          (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
            20) 2014/34/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi  e
          sistemi di protezione  destinati  a  essere  utilizzati  in
          atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
            21) 2014/35/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato del materiale elettrico  destinato
          a  essere  adoperato  entro  taluni  limiti   di   tensione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
            22) 2014/36/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, sulle condizioni  di  ingresso  e  di
          soggiorno dei  cittadini  di  paesi  terzi  per  motivi  di
          impiego in qualita' di lavoratori  stagionali  (termine  di
          recepimento 30 settembre 2016); 
            23) 2014/41/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di  indagine
          penale (termine di recepimento 22 maggio 2017); 
            24) 2014/48/UE del Consiglio,  del  24  marzo  2014,  che
          modifica la direttiva 2003/48/CE in materia  di  tassazione
          dei redditi  da  risparmio  sotto  forma  di  pagamenti  di
          interessi (termine di recepimento 1ºgennaio 2016); 
            25) 2014/49/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa ai  sistemi  di  garanzia  dei
          depositi  (rifusione)  (termine  di  recepimento  3  luglio
          2015); 
            26) 2014/50/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  relativa  ai  requisiti  minimi  per
          accrescere la mobilita' dei  lavoratori  tra  Stati  membri
          migliorando l'acquisizione e  la  salvaguardia  di  diritti
          pensionistici  complementari  (termine  di  recepimento  21
          maggio 2018); 
            27) 2014/51/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE  e
          2009/138/CE e i regolamenti  (CE)  n.  1060/2009,  (UE)  n.
          1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i  poteri
          dell'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'  europea
          delle  assicurazioni   e   delle   pensioni   aziendali   e
          professionali)  e  dell'Autorita'  europea   di   vigilanza
          (Autorita'  europea  degli  strumenti  finanziari   e   dei
          mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
            28) 2014/52/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2011/92/UE
          concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale   di
          determinati  progetti  pubblici  e  privati   (termine   di
          recepimento 16 maggio 2017); 
            29) 2014/53/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che
          abroga la direttiva 1999/5/CE (termine  di  recepimento  12
          giugno 2016); 
            30) 2014/54/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  16  aprile  2014,  relativa  alle  misure  intese   ad
          agevolare l'esercizio dei diritti conferiti  ai  lavoratori
          nel  quadro  della  libera  circolazione   dei   lavoratori
          (termine di recepimento 21 maggio 2016); 
            31) 2014/55/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione  elettronica
          negli appalti pubblici (termine di recepimento 27  novembre
          2018); 
            32) 2014/56/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2006/43/CE
          relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
          conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016); 
            33) 2014/57/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali  in  caso
          di abusi di mercato (direttiva abusi di  mercato)  (termine
          di recepimento 3 luglio 2016); 
            34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione,
          del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva
          2007/23/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  un
          sistema per la tracciabilita'  degli  articoli  pirotecnici
          (termine di recepimento 30 aprile 2015); 
            35) 2014/59/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
          e risoluzione degli  enti  creditizi  e  delle  imprese  di
          investimento e che modifica  la  direttiva  82/891/CEE  del
          Consiglio,   e   le   direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,
          2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,  2012/30/UE
          e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010  e  (UE)  n.
          648/2012, del Parlamento europeo e del  Consiglio  (termine
          di recepimento 31 dicembre 2014); 
            36) 2014/60/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  alla  restituzione  dei  beni
          culturali usciti illecitamente dal territorio di uno  Stato
          membro e che modifica  il  regolamento  (UE)  n.  1024/2012
          (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015); 
            37) 2014/61/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i  costi
          dell'installazione di reti di comunicazione elettronica  ad
          alta velocita' (termine di recepimento 1º gennaio 2016); 
            38) 2014/62/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sulla protezione  mediante  il  diritto
          penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
          e che sostituisce  la  decisione  quadro  2000/383/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016); 
            39) 2014/63/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che modifica la  direttiva  2001/110/CE
          del Consiglio concernente il miele (termine di  recepimento
          24 giugno 2015); 
            40) 2014/65/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari e che modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la
          direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento  3
          luglio 2016); 
            41) 2014/66/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  sulle  condizioni  di  ingresso   e
          soggiorno  di  cittadini  di  paesi  terzi  nell'ambito  di
          trasferimenti intra-societari (termine  di  recepimento  29
          novembre 2016); 
            42) 2014/67/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione   della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito  di  una  prestazione  di  servizi  e   recante
          modifica del regolamento (UE) n.  1024/2012  relativo  alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 giugno 2016); 
            43) 2014/68/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15  maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  attrezzature  a   pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 
            44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e  (UE)
          2015/121  del  Consiglio,  del  27  gennaio  2015,  recanti
          modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il  regime
          fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie  di
          Stati membri diversi (termine di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
            45) 2014/87/Euratom del Consiglio,  dell'8  luglio  2014,
          che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
          quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
          nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017); 
            46) 2014/89/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 23  luglio  2014,  che  istituisce  un  quadro  per  la
          pianificazione   dello   spazio   marittimo   (termine   di
          recepimento 18 settembre 2016); 
            47) 2014/91/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  23  luglio  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2009/65/CE concernente il coordinamento delle  disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM),  per  quanto  riguarda  le  funzioni  di
          depositario,  le  politiche  retributive  e   le   sanzioni
          (termine di recepimento 18 marzo 2016); 
            48) 2014/94/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del   22   ottobre    2014,    sulla    realizzazione    di
          un'infrastruttura per i combustibili  alternativi  (termine
          di recepimento 18 novembre 2016); 
            49) 2014/95/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2013/34/UE  per  quanto  riguarda   la   comunicazione   di
          informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
          sulla diversita' da parte di talune  imprese  e  di  taluni
          gruppi di  grandi  dimensioni  (termine  di  recepimento  6
          dicembre 2016); 
            50) 2014/100/UE della Commissione, del 28  ottobre  2014,
          recante modifica della direttiva 2002/59/CE del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  relativa  all'istituzione  di  un
          sistema comunitario di monitoraggio del traffico  navale  e
          d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015); 
            51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 26 novembre 2014,  relativa  a  determinate  norme  che
          regolano le azioni per il risarcimento del danno  ai  sensi
          del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
          diritto della concorrenza degli Stati membri e  dell'Unione
          europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); 
            52) 2014/107/UE  del  Consiglio,  del  9  dicembre  2014,
          recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE  per  quanto
          riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
          nel settore fiscale (termine  di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
            53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014,  che
          attua  l'accordo   europeo   concernente   taluni   aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
          vie navigabili interne,  concluso  tra  la  European  Barge
          Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO)  e
          la Federazione europea dei lavoratori dei  trasporti  (ETF)
          (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 
            54) (UE) 2015/13 direttiva  delegata  della  Commissione,
          del 31 ottobre 2014,  che  modifica  l'allegato  III  della
          direttiva  2014/32/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, per quanto riguarda  il  campo  di  portata  dei
          contatori dell'acqua  (termine  di  recepimento  19  aprile
          2016); 
            55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          dell'11 marzo 2015, che modifica  la  direttiva  2001/18/CE
          per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di
          limitare   o   vietare   la   coltivazione   di   organismi
          geneticamente modificati (OGM) sul loro  territorio  (senza
          termine di recepimento); 
            56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          dell'11  marzo  2015,  intesa  ad  agevolare   lo   scambio
          transfrontaliero  di  informazioni  sulle   infrazioni   in
          materia di sicurezza stradale  (termine  di  recepimento  6
          maggio 2015).". 
            Il  decreto  legislativo  29  dicembre   1992,   n.   517
          (Attuazione della direttiva 90/384/CEE  sull'armonizzazione
          delle  legislazioni  degli  Stati  membri  in  materia   di
          strumenti per pesare a  funzionamento  non  automatico)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  1992,  n.
          306 - S.O. n. 138. 
            Il  decreto  legislativo  24   febbraio   1997,   n.   40
          (Attuazione direttiva 93/68/CEE, nella parte  che  modifica
          la direttiva 90/384/CEE, in materia di strumenti per pesare
          a  funzionamento  non  automatico)  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54 - S. O. n. 48. 
            Il  regolamento  (CE)   09/07/2008,   n.   765/2008   del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che  pone  norme  in
          materia di  accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per
          quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti  e  che
          abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. 
 
            NOTA ALL'ARTICOLO 1 
            Il testo dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  29
          dicembre 1992, n. 517, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
            "Art.  12.  1.  Il  Ministro  dello  sviluppo   economico
          stabilisce con propri decreti: a) gli adeguamenti  a  nuove
          tecnologie   del    settore    delle    modalita',    delle
          apparecchiature di prova da utilizzare  e  dei  criteri  da
          seguire nella verificazione periodica degli strumenti; 
          b) i criteri e le modalita' da osservare per la  formazione
             dei  registri  degli  utenti   metrici   che   impiegano
             strumenti nelle  applicazioni  di  cui  all'articolo  1,
             comma 1, lettere da a) ad f); 
          c) le modalita' della sorveglianza  per  il  controllo  del
             corretto impiego degli  strumenti  nei  luoghi  di  loro
             utilizzazione   e   del    mantenimento    delle    loro
             caratteristiche regolamentari; 
          d) l'aggiornamento  e  la   modifica   delle   disposizioni
             tecniche  e  di  quelle  contenute  negli  allegati   al
             presente decreto in relazione a nuove direttive  europee
             in materia; 
          e) ogni altra norma per l'esecuzione del presente decreto. 
            2. Fino all'emanazione dei decreti di  cui  al  comma  1,
          agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico si
          estende  la  disciplina,  in  quanto   applicabile,   sugli
          strumenti  metrici  di  cui  al  testo  unico  delle  leggi
          metriche, approvato con regio decreto 23  agosto  1890,  n.
          7088, e successive modificazioni.".