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DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
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Testo in vigore dal: 19-4-2016
al: 14-7-2016
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  VISTA  la  direttiva  2014/23/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione; 
  VISTA  la  direttiva  2014/24/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che  abroga
la direttiva 2004/18/CE; 
  VISTA  la  direttiva  2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e  dei
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE; 
  VISTA la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  VISTA la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante: "Deleghe al Governo
per l'attuazione per l'attuazionedelledirettive2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  febbraio
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 
  VISTO il decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante:
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 recante regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante:  "Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 
  CONSIDERATO che la citata legge delega n.11 del 2016 statuisce  che
il decreto di recepimento, oltre a disporre l'abrogazione del  codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del regolamento
di attuazione n. 207 del 2010 e di altre disposizioni  incompatibili,
preveda opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
per  assicurare,  in  ogni  caso,  l'ordinata  transizione   tra   la
previgente disciplina e la  nuova,  al  fine  di  evitare  incertezze
interpretative ed applicative; 
  CONSIDERATO, altresi', che  la  citata  legge  delega  ha  dato  al
Governo la possibilita' di scegliere se adottare entro il  18  aprile
2016  il  decreto  legislativo  per  il  recepimento  delle  predette
direttive e entro il 31 luglio 2016 il  decreto  legislativo  per  il
riordino complessivo della disciplina vigente,  oppure  di  adottare,
entro il medesimo termine del 18 aprile 2016, un unico decreto; 
  VALUTATA l'opportunita'  di  procedere  all'adozione  di  un  unico
decreto  che  assicuri  il  corretto  recepimento   delle   direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e  2014/25/UE  e,  contestualmente,  introduca
immediatamente  nell'ordinamento  un  sistema  di  regolazione  nella
materia degli appalti  di  lavori,  forniture  e  servizi,  coerente,
semplificato, unitario, trasparente ed  armonizzato  alla  disciplina
europea; 
  RITENUTO, pertanto,  di  procedere  alla  emanazione  di  un  unico
decreto legislativo che sostituisce ed abroga le disposizioni di  cui
al citato decreto legislativo n. 163 del 2006 nonche' quelle  di  cui
al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data  5  aprile
2016, con il quale il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  dott.
Matteo  Renzi,  e'  stato  incaricato  di  reggere,  ad  interim,  il
Ministero dello sviluppo economico; 
  VISTA la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 marzo 2016; 
  ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281; 
  UDITO il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  della  Commissione
speciale del 21 marzo 2016; 
  ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 aprile 2016; 
  SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico, sentiti i  Ministri  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione   internazionale,   della   giustizia,
dell'economia e delle finanze e della difesa; 
 
                                EMANA 
 
  il seguente decreto legislativo: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                 (Oggetto e ambito di applicazione) 
 
  1. Il presente codice  disciplina  i  contratti  di  appalto  e  di
concessione  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e   degli   enti
aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture,
lavori e opere, nonche' i concorsi pubblici di progettazione. 
  2. Le disposizioni del  presente  codice  si  applicano,  altresi',
all'aggiudicazione dei seguenti contratti: 
  a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1  milione  di  euro,
sovvenzionati direttamente in misura superiore al  50  per  cento  da
amministrazioni  aggiudicatrici,  nel  caso  in  cui   tali   appalti
comportino una delle seguenti attivita': 
  1) lavori di genio civile di cui all' allegato I; 
  2) lavori di  edilizia  relativi  a  ospedali,  impianti  sportivi,
ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e
edifici destinati a funzioni pubbliche; 
  b) appalti di servizi di  importo  superiore  alle  soglie  di  cui
all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al  50
per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorche'  tali  appalti
siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a). 
  c) lavori pubblici affidati dai concessionari  di  lavori  pubblici
che non sono amministrazioni aggiudicatrici; 
  d) lavori pubblici affidati dai concessionari  di  servizi,  quando
essi sono strettamente strumentali alla gestione del  servizio  e  le
opere  pubbliche   diventano   di   proprieta'   dell'amministrazione
aggiudicatrice; 
  e)lavori pubblici da realizzarsi  da  parte  di  soggetti  privati,
titolari di permesso di costruire o di un altro  titolo  abilitativo,
che  assumono  in   via   diretta   l'esecuzione   delle   opere   di
urbanizzazione a scomputo totale o parziale del  contributo  previsto
per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e
dell'articolo 28, comma 5, della  legge  17  agosto  1942,  n.  1150,
ovvero  eseguono  le  relative  opere  in  regime   di   convenzione.
L'amministrazione che rilascia  il  permesso  di  costruire  o  altro
titolo  abilitativo,  puo'   prevedere   che,   in   relazione   alla
realizzazione delle  opere  di  urbanizzazione,  l'avente  diritto  a
richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede  di
richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilita' tecnica ed
economica delle  opere  da  eseguire,  con  l'indicazione  del  tempo
massimo in cui devono essere  completate,  allegando  lo  schema  del
relativo contratto di  appalto.  L'amministrazione,  sulla  base  del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica, indice una gara con le
modalita' previste dall'articolo 60  o  61.  Oggetto  del  contratto,
previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta,  sono
la progettazione esecutiva  e  le  esecuzioni  di  lavori.  L'offerta
relativa al prezzo indica distintamente  il  corrispettivo  richiesto
per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e  per  i
costi della sicurezza. 
  3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non  si
applicano gli  articoli  21  relativamente  alla  programmazione  dei
lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di  esecuzione  del
contratto si applicano esclusivamente le norme  che  disciplinano  il
collaudo.   Alle   societa'   con   capitale   pubblico   anche   non
maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che  hanno
ad oggetto della loro attivita' la realizzazione di lavori  o  opere,
ovvero la produzione di  beni  o  servizi  non  destinati  ad  essere
collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica  la
disciplina prevista dai Testi unici sui servizi  pubblici  locali  di
interesse  economico  generale   e   in   materia   di   societa'   a
partecipazione  pubblica.  Alle  medesime  societa'   e   agli   enti
aggiudicatori  che  affidino  lavori,  servizi,  forniture,  di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e),  numero  1),  qualora  ai  sensi
dell'articolo 28 debbano trovare applicazione le  disposizioni  della
parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I, non si
applicano gli  articoli  21  relativamente  alla  programmazione  dei
lavori pubblici, 70 e 113; in relazione alla fase di  esecuzione  del
contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. 
  4. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono  le  sovvenzioni
di cui al comma 2, lettere a) e  b),  assicurano  il  rispetto  delle
disposizioni del presente codice qualora non aggiudichino esse stesse
gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti  in
nome e per conto di altri enti. 
  5. Il provvedimento che concede il contributo di cui  al  comma  2,
lettere a) e b), deve porre come condizione il rispetto, da parte del
soggetto beneficiario, delle disposizioni del presente codice.  Fatto
salvo  quanto  previsto  dalle  eventuali  leggi  che  prevedono   le
sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse puo'  essere  erogato  solo
dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica,  da  parte
del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si e' svolta nel
rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice
costituisce causa di decadenza dal contributo. 
  6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici  aggiudicati
nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza,  ad  eccezione  dei
contratti: 
  a)  che  rientrano  nell'ambito   di   applicazione   del   decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208; 
  b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si
applica in virtu' dell'articolo 6 del medesimo decreto. 
  7.  Il  Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale adotta, previo accordo con l'ANAC, direttive  generali
per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione
del contratto da svolgersi  all'estero,  tenuto  conto  dei  principi
fondamentali  del  presente  codice  e  delle   procedure   applicate
dall'Unione europea e  dalle  organizzazioni  internazionali  di  cui
l'Italia e' parte. Resta ferma  l'applicazione  del  presente  codice
alle procedure di affidamento svolte  in  Italia.  Fino  all'adozione
delle direttive  generali  di  cui  al  presente  comma,  si  applica
l'articolo 216, comma 28. 
  8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici
e nel contesto dell'aggiudicazione  di  concessioni  sono  effettuati
utilizzando il «Vocabolario comune per gli  appalti  pubblici»  (CPV)
adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio. 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riportano gli articoli 76 e 87 della  Costituzione
          della Repubblica italiana: 
              "Art. 76 
              L'esercizio della funzione legislativa non puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.". 
              "Art. 87 
              Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e
          rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica." 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              "Art. 14. Decreti legislativi. 
              1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai  sensi
          dell'articolo  76  della  Costituzione  sono  emanati   dal
          Presidente  della  Repubblica  con  la   denominazione   di
          «decreto legislativo» e con l'indicazione,  nel  preambolo,
          della  legge  di  delegazione,  della   deliberazione   del
          Consiglio  dei  ministri  e  degli  altri  adempimenti  del
          procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.". 
              -  La  Direttiva  26  febbraio  2014,   n.   2014/23/UE
          (Direttiva  del  Parlamento   europeo   e   del   Consiglio
          sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione  (Testo
          rilevante ai fini del SEE)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94. 
              -  La  Direttiva  26  febbraio  2014,   n.   2014/24/UE
          (Direttiva del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  sugli
          appalti pubblici  e  che  abroga  la  direttiva  2004/18/CE
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n.  L
          94. 
              -  La  Direttiva  26  febbraio  2014,   n.   2014/25/UE
          (Direttiva del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  sulle
          procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei   settori
          dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi
          postali  e  che  abroga  la  direttiva  2004/17/CE   (Testo
          rilevante ai fini del SEE)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - La legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe  al  Governo
          per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,  2014/24/UE  e
          2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
          febbraio  2014,  sull'aggiudicazione   dei   contratti   di
          concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
          d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
          dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonche'
          per il riordino della  disciplina  vigente  in  materia  di
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2016,  n.
          23. 
              - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
          2006, n. 100, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre
          2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed  attuazione  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE») e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          dicembre 2010, n. 288, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  5  aprile
          2016  (Accettazione  delle  dimissioni   rassegnate   dalla
          dott.ssa Federica Guidi  dalla  carica  di  Ministro  dello
          sviluppo economico e conferimento dell'incarico di  reggere
          ad  interim  il  medesimo  dicastero  al   Presidente   del
          Consiglio dei ministri dott. Matteo  Renzi)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2016, n. 80. 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
              "Art. 8 Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
          Note all'art. 1 
              -Si riporta l'articolo 16, comma  2,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia - Testo A): 
              "Articolo  16  (L)  Contributo  per  il  rilascio   del
          permesso di  costruire  (legge  28  gennaio  1977,  n.  10,
          articoli 35, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto
          1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art.
          7; legge 29 settembre 1964,  n.  847,  artt.  1,  comma  1,
          lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n.  865,  art.
          44;  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  art.   17;   decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge
          23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2) 
              (Omissis) 
              2. La  quota  di  contributo  relativa  agli  oneri  di
          urbanizzazione  e'  corrisposta  al  comune  all'atto   del
          rilascio  del  permesso  di  costruire  e,   su   richiesta
          dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
          o parziale della quota dovuta,  il  titolare  del  permesso
          puo' obbligarsi  a  realizzare  direttamente  le  opere  di
          urbanizzazione, nel  rispetto  dell'articolo  2,  comma  5,
          della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e   successive
          modificazioni, con le modalita' e le garanzie stabilite dal
          comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate
          al patrimonio indisponibile del comune. 
              (Omissis)" 
              -Si riporta l'articolo 28,  comma  5,  della  legge  17
          agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica): 
              " Articolo 28 (Lottizzazione di aree) 
              (Omissis) 
              5.  L'autorizzazione  comunale  e'   subordinata   alla
          stipula di una convenzione,  da  trascriversi  a  cura  del
          proprietario, che preveda: 
              1) la  cessione  gratuita  entro  termini  prestabiliti
          delle  aree  necessarie  per  le  opere  di  urbanizzazione
          primaria, precisate dall'art. 4 della  legge  29  settembre
          1964, n. 847,  nonche'  la  cessione  gratuita  delle  aree
          necessarie per le opere di  urbanizzazione  secondaria  nei
          limiti di cui al successivo n. 2; 
              2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri
          relativi alle opere di urbanizzazione  primaria  e  di  una
          quota  parte  delle  opere  di  urbanizzazione   secondaria
          relative alla lottizzazione o di  quelle  opere  che  siano
          necessarie per allacciare la zona ai pubblici  servizi;  la
          quota e' determinata  in  proporzione  all'entita'  e  alle
          caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni; 
              3) i termini non superiori ai dieci anni entro i  quali
          deve essere ultimata l'esecuzione delle  opere  di  cui  al
          precedente paragrafo; 
              4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli
          obblighi derivanti dalla convenzione. 
              (Omissis)" 
              - Il decreto  legislativo  15  novembre  2011,  n.  208
          (Disciplina dei  contratti  pubblici  relativi  ai  lavori,
          servizi e forniture nei settori della difesa  e  sicurezza,
          in attuazione della  direttiva  2009/81/CE)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292. 
              - Si riporta l'articolo 6 del  decreto  legislativo  15
          novembre 2011, n. 208 (Disciplina  dei  contratti  pubblici
          relativi ai lavori, servizi e forniture nei  settori  della
          difesa  e  sicurezza,   in   attuazione   della   direttiva
          2009/81/CE): 
              "Articolo 6 (Contratti esclusi e esclusioni specifiche.
          Utilizzo delle esclusioni) 
              1. Il presente decreto  non  si  applica  ai  contratti
          disciplinati da: 
              a) norme procedurali specifiche in base a un accordo  o
          intesa internazionale conclusi tra l'Italia e  uno  o  piu'
          Paesi terzi o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri e  uno
          o piu' Paesi terzi; 
              b) norme procedurali specifiche in base a un accordo  o
          intesa internazionale conclusi in relazione  alla  presenza
          di truppe di stanza e concernenti imprese  stabilite  nello
          Stato italiano o in un Paese terzo; 
              c) norme procedurali  specifiche  di  un'organizzazione
          internazionale  che  si  approvvigiona   per   le   proprie
          finalita'; non si applica altresi' a contratti  che  devono
          essere aggiudicati da una stazione appaltante  appartenente
          allo Stato italiano in conformita' a tali norme. 
              2. Il presente  decreto  non  si  applica  altresi'  ai
          seguenti casi: 
              a) ai contratti nel settore della difesa, relativi alla
          produzione o al commercio di armi,  munizioni  e  materiale
          bellico di cui  all'elenco  adottato  dal  Consiglio  della
          Comunita'  europea  con  la  decisione  255/58,  che  siano
          destinati a fini specificatamente militari e per i quali lo
          Stato ritiene di adottare  misure  necessarie  alla  tutela
          degli interessi essenziali della propria sicurezza; 
              b)  ai  contratti  per  i  quali  l'applicazione  delle
          disposizioni del presente decreto  obbligherebbe  lo  Stato
          italiano a fornire  informazioni  la  cui  divulgazione  e'
          considerata contraria agli interessi essenziali  della  sua
          sicurezza,   previa   adozione   del    provvedimento    di
          segretazione; 
              c) ai contratti per attivita' d'intelligence; 
              d) ai contratti aggiudicati nel quadro di un  programma
          di cooperazione basato  su  ricerca  e  sviluppo,  condotto
          congiuntamente dall'Italia e almeno uno Stato membro per lo
          sviluppo di un nuovo prodotto e, ove possibile, nelle  fasi
          successive di tutto o parte  del  ciclo  di  vita  di  tale
          prodotto. Dopo la conclusione di un siffatto  programma  di
          cooperazione unicamente tra l'Italia e uno  o  altri  Stati
          membri, gli  stessi  comunicano  alla  Commissione  europea
          l'incidenza della quota di ricerca e sviluppo in  relazione
          al costo globale del programma, l'accordo  di  ripartizione
          dei costi nonche', se del  caso,  la  quota  ipotizzata  di
          acquisti per ciascuno Stato membro; 
              e) ai contratti aggiudicati in un  paese  terzo,  anche
          per commesse civili, quando le forze operano  al  di  fuori
          del  territorio  dell'Unione,  se  le  esigenze   operative
          richiedono  che  siano  conclusi  con  operatori  economici
          localizzati nell'area delle operazioni;  a  tal  fine  sono
          considerate commesse civili i contratti diversi  da  quelli
          di cui all'articolo 2; 
              f)  ai  contratti  di  servizi   aventi   per   oggetto
          l'acquisto o la locazione,  quali  che  siano  le  relative
          modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati  esistenti  o
          altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; 
              g) ai contratti aggiudicati dal governo italiano  a  un
          altro governo e concernenti: 
              1) la fornitura di materiale militare  o  di  materiale
          sensibile; 
              2) lavori  e  servizi  direttamente  collegati  a  tale
          materiale; 
              3) lavori e servizi per fini specificatamente militari,
          o lavori e servizi sensibili; 
              h) ai servizi di arbitrato e di conciliazione; 
              i) ai servizi  finanziari,  ad  eccezione  dei  servizi
          assicurativi; 
              l) ai contratti d'impiego; 
              m) ai servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i
          cui       benefici       appartengono        esclusivamente
          all'amministrazione  aggiudicatrice  o  ente  aggiudicatore
          perche'  li  usi  nell'esercizio  della  sua  attivita',  a
          condizione che la prestazione del servizio sia  interamente
          retribuita da tale amministrazione  aggiudicatrice  o  ente
          aggiudicatore. 
              3. Nessuna delle norme, procedure, programmi,  accordi,
          intese o appalti menzionati ai commi  1  e  2  puo'  essere
          utilizzata allo scopo di non applicare le disposizioni  del
          presente decreto.". 
              - Il Regolamento (CE) 5  novembre  2002,  n.  2195/2002
          (Regolamento  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
          relativo al vocabolario comune  per  gli  appalti  pubblici
          (CPV) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea del 16 dicembre 2002, n. L. 340.