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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 22 luglio 2015, n. 113

Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
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Testo in vigore dal: 31-7-2015
 
 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17 della legge 11 agosto 2014, n. 125; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18; 
  Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive  modificazioni
ed integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  in
particolare gli articoli 8, 9, 12 e 13-bis; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n. 54; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2015; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri  in
data 16 luglio 2015, riscontrata con nota DAGL 0006163 del 22  luglio
2015; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente regolamento reca lo  statuto  dell'Agenzia  italiana
per la cooperazione allo sviluppo e ne disciplina le competenze e  le
regole di funzionamento,  nel  rispetto  dei  criteri  di  efficacia,
economicita',  unitarieta'  e   trasparenza   degli   interventi   di
cooperazione allo sviluppo. 
  2. Ai fini del  presente  decreto,  i  seguenti  termini  hanno  il
significato di seguito indicato: 
  a) «legge istitutiva»:  legge  11  agosto  2014,  n.  125,  recante
«Disciplina   generale   sulla   cooperazione   internazionale   allo
sviluppo»; 
  b) «Ministro»: Ministro degli affari esteri e della 
  cooperazione internazionale; 
  c) «Vice ministro»: Vice ministro della cooperazione allo  sviluppo
di cui all'articolo 11 della legge istitutiva; 
  d) «MAECI»: Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale di cui all'articolo  12  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300; 
  e) «DGCS»: Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del
MAECI, di cui all'articolo 20 della legge istitutiva; 
  f) «Agenzia»: Agenzia italiana per la cooperazione  allo  sviluppo,
istituita dall'articolo 17 della legge istitutiva; 
  g) «direttore»: il direttore dell'Agenzia di cui  all'articolo  17,
comma 5, della legge istitutiva; 
  h)  «sedi  all'estero»:  sedi  all'estero   dell'Agenzia   di   cui
all'articolo 17, comma 7, della legge istitutiva; 
  i) «Comitato congiunto»: Comitato  congiunto  per  la  cooperazione
allo sviluppo di cui all'articolo 21 della legge istitutiva; 
    l) «capi missione»: capi delle rappresentanze diplomatiche di cui
all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18; 
  m) «documento triennale»: documento triennale di  programmazione  e
di indirizzo di cui all'articolo 12 della legge istitutiva; 
  n) «convenzione con il Ministro»: convenzione tra il Ministro e  il
direttore di cui all'articolo 8, comma 4,  lettera  e),  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
    o) «data di piena operativita'»: data  di  cui  all'articolo  31,
comma 1, della legge istitutiva; 
    p)  «regolamento  di  contabilita'»:   regolamento   interno   di
contabilita' di cui all'articolo 17, comma 6, della legge istitutiva; 
    q)  «regolamento  di  organizzazione»:  regolamento  interno   di
organizzazione di cui  all'articolo  8,  comma  4,  lettera  l),  del
decreto legislativo n. 300 del 1999. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle    leggi    e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo 17 della legge 11 agosto 2014,
          n.   125   (Disciplina    generale    sulla    cooperazione
          internazionale per lo sviluppo), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199, e' il seguente: 
              "Art. 17. (Agenzia italiana per  la  cooperazione  allo
          sviluppo)  -  1.  Per  l'attuazione  delle   politiche   di
          cooperazione  allo  sviluppo  sulla  base  dei  criteri  di
          efficacia,  economicita',  unitarieta'  e  trasparenza   e'
          istituita  l'Agenzia  italiana  per  la  cooperazione  allo
          sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalita'
          giuridica di diritto  pubblico,  sottoposta  al  potere  di
          indirizzo e vigilanza del Ministro degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale. 
              2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate  dal
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale,  nell'ambito   degli   indirizzi   generali
          indicati  nel  documento  di  cui  all'articolo  12  e  del
          coordinamento  di  cui  all'articolo  15.   Salvo   diversa
          disposizione   della   presente   legge,    il    direttore
          dell'Agenzia  propone  al   Comitato   congiunto   di   cui
          all'articolo 21 le iniziative da approvare e lo informa  di
          quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma
          6 del presente articolo. 
              3.  L'Agenzia  svolge,  nel  quadro   degli   indirizzi
          politici di cui  al  comma  2,  le  attivita'  a  carattere
          tecnico-operativo  connesse  alle  fasi   di   istruttoria,
          formulazione, finanziamento,  gestione  e  controllo  delle
          iniziative di cooperazione di cui alla presente  legge.  Su
          richiesta  del  Ministro  degli  affari  esteri   e   della
          cooperazione  internazionale  o  del  vice  ministro  della
          cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia contribuisce altresi'
          alla definizione della programmazione  annuale  dell'azione
          di cooperazione allo sviluppo. Per la  realizzazione  delle
          singole iniziative, l'Agenzia opera attraverso  i  soggetti
          di  cui  al  capo  VI,   selezionati   mediante   procedure
          comparative in linea con  la  normativa  vigente  e  con  i
          principi  stabiliti  dall'Unione  europea,   o   attraverso
          partner internazionali, salvo quando  si  richieda  il  suo
          intervento diretto. 
              4.  L'Agenzia  eroga  servizi,  assistenza  e  supporto
          tecnico alle altre amministrazioni  pubbliche  che  operano
          negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2  della  presente
          legge,  regolando  i  rispettivi  rapporti   con   apposite
          convenzioni;  acquisisce   incarichi   di   esecuzione   di
          programmi e progetti dell'Unione europea, di banche,  fondi
          e organismi internazionali e  collabora  con  strutture  di
          altri Paesi aventi analoghe finalita';  promuove  forme  di
          partenariato con soggetti privati per la  realizzazione  di
          specifiche   iniziative;   puo'    realizzare    iniziative
          finanziate da soggetti privati. 
              5. Il direttore dell'Agenzia e' nominato dal Presidente
          del Consiglio dei ministri su proposta del  Ministro  degli
          affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,   a
          seguito di procedura di  selezione  con  evidenza  pubblica
          improntata a criteri di trasparenza, per un  mandato  della
          durata di quattro anni, rinnovabile  una  sola  volta,  tra
          persone  di   particolare   e   comprovata   qualificazione
          professionale e in possesso di  documentata  esperienza  in
          materia di cooperazione allo sviluppo. 
              6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa
          entro  un  limite  massimo  di  due  milioni  di  euro,  il
          direttore dell'Agenzia adotta  un  regolamento  interno  di
          contabilita', approvato dal Ministro degli affari esteri  e
          della  cooperazione  internazionale,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   conforme   ai
          principi  civilistici  e  rispondente  alle   esigenze   di
          efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione
          amministrativa e della gestione contabile nonche'  coerente
          con le regole adottate dall'Unione europea. Nel  codice  di
          cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  nel
          relativo regolamento di esecuzione di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,  i
          riferimenti  alla  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,   si
          intendono fatti alla presente legge. 
              7. L'Agenzia ha  la  sede  principale  a  Roma.  Previa
          autorizzazione del Comitato congiunto di  cui  all'articolo
          21, il direttore dell'Agenzia, nel rispetto  delle  risorse
          umane disponibili e nel limite  delle  risorse  finanziarie
          assegnate, puo' istituire o sopprimere le  sedi  all'estero
          dell'Agenzia  e  determinare   l'ambito   territoriale   di
          competenza  delle  stesse,  utilizzando   prioritariamente,
          laddove  possibile,   uffici   di   altre   amministrazioni
          pubbliche   presenti   nelle   stesse   localita'.   Previa
          autorizzazione del Comitato congiunto di  cui  all'articolo
          21,  il  direttore  dell'Agenzia  dispone  l'utilizzazione,
          laddove possibile, degli uffici  di  altre  amministrazioni
          pubbliche presenti nei Paesi in cui opera l'Agenzia. 
              8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di  cui
          all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia puo', nel limite
          delle risorse  finanziarie  assegnate,  inviare  all'estero
          dipendenti  dell'Agenzia,   nell'ambito   della   dotazione
          organica di cui  all'articolo  19,  comma  2,  nonche'  del
          personale di cui all'articolo 32, comma 4,  primo  periodo,
          nel limite massimo delle unita' ivi indicate. Si applica la
          parte terza del decreto del Presidente della  Repubblica  5
          gennaio 1967, n. 18, ad eccezione dell'articolo 204;  salvo
          quanto previsto dal  quinto  comma  dell'articolo  170,  il
          periodo minimo di permanenza presso le sedi  all'estero  e'
          di  due  anni.  Il  personale  dell'Agenzia  all'estero  e'
          accreditato secondo le procedure previste dall'articolo  31
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n. 18, in conformita'  alle  convenzioni  di  Vienna  sulle
          relazioni diplomatiche e consolari e  tenendo  conto  delle
          consuetudini esistenti  nei  Paesi  di  accreditamento.  Il
          personale dell'Agenzia all'estero opera  nel  quadro  delle
          funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento  dei  capi
          missione,  in  linea  con  le  strategie  di   cooperazione
          definite  dal  Ministro  degli  affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale e in conformita' con l'articolo
          37 del decreto del Presidente della  Repubblica  5  gennaio
          1967, n. 18. Nei Paesi in cui opera, l'Agenzia mantiene  un
          costante rapporto di consultazione e collaborazione con  le
          organizzazioni della societa' civile  presenti  in  loco  e
          assicura  il  coordinamento  tecnico  delle  attivita'   di
          cooperazione allo sviluppo finanziate  con  fondi  pubblici
          italiani. 
              9.  L'Agenzia  realizza  e  gestisce  una  banca   dati
          pubblica nella quale sono raccolte  tutte  le  informazioni
          relative ai progetti di cooperazione realizzati e in  corso
          di realizzazione e, in particolare: il  Paese  partner,  la
          tipologia di  intervento,  il  valore  dell'intervento,  la
          documentazione   relativa   alla   procedura    di    gara,
          l'indicazione degli aggiudicatari. 
              10.  L'Agenzia  adotta  un  codice  etico  cui   devono
          attenersi, nella realizzazione delle iniziative di cui alla
          presente legge, tutti i soggetti pubblici e privati di  cui
          all'articolo 23, comma 2, che  intendano  partecipare  alle
          attivita' di cooperazione  allo  sviluppo  beneficiando  di
          contributi  pubblici.  Tale  codice   richiama   le   fonti
          normative  internazionali  in  materia  di  condizioni   di
          lavoro,   di   sostenibilita'   ambientale    nonche'    la
          legislazione   per   il   contrasto   della    criminalita'
          organizzata e fa riferimento espresso a quello vigente  per
          il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile, se
          non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto
          il personale di quest'ultima e a tutti i soggetti  pubblici
          e privati di cui all'articolo 23, comma 2. 
              11. La Corte dei  conti  esercita  il  controllo  sulla
          gestione  dell'Agenzia  e  delle   relative   articolazioni
          periferiche. 
              12. Salvo quanto diversamente disposto  dalla  presente
          legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli  8
          e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              13. Con regolamento del Ministro degli affari esteri  e
          della  cooperazione  internazionale,   da   emanare   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con  il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  e'  adottato  lo  statuto
          dell'Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e le
          regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali: 
              a)  il  conferimento  al  bilancio  dell'Agenzia  degli
          stanziamenti ad essa  destinati  da  altre  amministrazioni
          pubbliche  per  la  realizzazione   degli   interventi   di
          cooperazione nonche' le condizioni  per  la  stipula  delle
          convenzioni di cui al comma 4, ivi comprese quelle a titolo
          oneroso; 
              b) le funzioni di vigilanza e controllo  da  parte  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale; 
              c) le funzioni di controllo interno  e  di  valutazione
          delle attivita'; 
              d)  le  procedure  di  reclutamento  per  il  direttore
          dell'Agenzia e per il restante personale nel  rispetto  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  in  coerenza
          con quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge; 
              e) le procedure comparative di cui al comma 3; 
              f) le procedure di  selezione  delle  organizzazioni  e
          degli altri soggetti di cui all'articolo 26; 
              g) il rapporto fra la presenza dell'Agenzia  all'estero
          e  le  rappresentanze  diplomatiche  e   consolari   e   le
          condizioni per assicurare il sostegno  e  il  coordinamento
          tecnico  da   parte   dell'Agenzia   delle   attivita'   di
          cooperazione realizzate con  fondi  pubblici  italiani  nei
          Paesi partner; 
              h) il numero massimo di sedi all'estero di cui al comma
          7 e di dipendenti dell'Agenzia che possono essere destinati
          a prestarvi servizio; 
              i) le modalita'  di  armonizzazione  del  regime  degli
          interventi  in  corso,  trasferiti  all'Agenzia  ai   sensi
          dell'articolo 32; 
              l) le modalita' di  riallocazione  del  personale,  dei
          compiti  e  delle  funzioni  dell'Istituto  agronomico  per
          l'Oltremare all'interno della struttura dell'Agenzia, senza
          che cio' determini nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
          pubblica; 
                m) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi
          dell'articolo  8,  comma  4,  lettera   h),   del   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  composto  da   un
          magistrato  della  Corte  dei   conti,   in   qualita'   di
          presidente, con  qualifica  non  inferiore  a  consigliere,
          designato dal Presidente della Corte stessa nonche'  da  un
          membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze
          e da un membro designato dal Ministro degli affari esteri e
          della cooperazione internazionale; 
                n) le modalita' di rendicontazione e controllo  delle
          spese effettuate dalle sedi all'estero dell'Agenzia,  anche
          attraverso un efficiente  servizio  di  audit  interno  che
          assicuri  il  rispetto  dei   principi   di   economicita',
          efficacia ed efficienza; 
                o) la previsione che  il  bilancio  dell'Agenzia  sia
          pubblicato nel sito internet del medesimo istituto, dopo la
          sua approvazione. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
          1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli  affari
          esteri), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  44  del
          18 febbraio 1967, S.O. 
              - La legge 26 febbraio 1987, n.  49  (Nuova  disciplina
          della cooperazione  dell'Italia  con  i  Paesi  in  via  di
          sviluppo),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   28
          febbraio 1987, n. 49, S.O. 
              - Il testo degli articoli 8, 9, 12 e 13-bis del decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazz. Uff.
          30 agosto 1999, n. 203, S.O., e' il seguente: 
              "Art. 8. (L'ordinamento) - 1. Le agenzie sono strutture
          che,   secondo   le   previsioni   del   presente   decreto
          legislativo,     svolgono     attivita'     a     carattere
          tecnico-operativo   di   interesse   nazionale,   in   atto
          esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse  operano  al
          servizio delle amministrazioni  pubbliche,  comprese  anche
          quelle regionali e locali. 
              2.  Le  agenzie  hanno  piena  autonomia   nei   limiti
          stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo  della
          Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  della
          legge 14 gennaio 1994,  n.  20.  Esse  sono  sottoposte  ai
          poteri di indirizzo e di vigilanza di un  ministro  secondo
          le disposizioni  del  successivo  comma  4,  e  secondo  le
          disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1,  e
          14 del decreto legislativo n.  29  del  1993  e  successive
          modificazioni. 
              3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia  viene
          conferito in  conformita'  alle  disposizioni  dettate  dal
          precedente  articolo  5  del  presente   decreto   per   il
          conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 
              4. Con regolamenti emanati ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del presidente del consiglio dei ministri  e  dei  ministri
          competenti, di concerto con il  ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti  delle  agenzie  istituite  dal  presente   decreto
          legislativo, in conformita' ai seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
              a)  definizione  delle   attribuzioni   del   direttore
          generale dell'agenzia anche  sulla  base  delle  previsioni
          contenute nel precedente articolo 5  del  presente  decreto
          con riferimento al capo del dipartimento; 
              b) attribuzione al direttore generale  e  ai  dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,   nonche'   della    responsabilita'    per    il
          conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
          possibile,  di  massimali  di  spesa   predeterminati   dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; 
              c) previsione di un  comitato  direttivo,  composto  da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in numero non  superiore  a  quattro,  con  il  compito  di
          coadiuvare  il  direttore  generale  nell'esercizio   delle
          attribuzioni ad esso conferite; 
              d) definizione dei poteri  ministeriali  di  vigilanza,
          che  devono   comprendere,   comunque,   oltre   a   quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2: 
              d1)   l'approvazione   dei   programmi   di   attivita'
          dell'agenzia e di approvazione dei  bilanci  e  rendiconti,
          secondo   modalita'   idonee   a   garantire    l'autonomia
          dell'agenzia; 
              d2) l'emanazione di direttive con  l'indicazione  degli
          obiettivi da raggiungere; 
              d3) l'acquisizione di dati e notizie e  l'effettuazione
          di ispezioni per accertare l'osservanza delle  prescrizioni
          impartite; 
              d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'  da
          intraprendere; 
                e) definizione, tramite una apposita  convenzione  da
          stipularsi  tra  il  ministro  competente  e  il  direttore
          generale  dell'agenzia,  degli   obiettivi   specificamente
          attribuiti a questa ultima, nell'ambito della  missione  ad
          essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un  arco
          temporale determinato; dell'entita' e delle  modalita'  dei
          finanziamenti  da  accordare  all'agenzia   stessa;   delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di verifica dei  risultati  di  gestione;  delle  modalita'
          necessarie  ad  assicurare  al  ministero   competente   la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; 
              f) attribuzione all'agenzia di autonomia  di  bilancio,
          nei limiti del fondo stanziato a  tale  scopo  in  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia  di
          autonomi  poteri  per   la   determinazione   delle   norme
          concernenti  la  propria  organizzazione  ed   il   proprio
          funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva  lettera
          l); 
              g) regolazione su base convenzionale  dei  rapporti  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione    tra    l'agenzia    ed    altre     pubbliche
          amministrazioni,  sulla  base  di  convenzioni  quadro   da
          deliberarsi da parte del ministro competente; 
              h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
          decreto del ministro competente, composto  di  tre  membri,
          due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
          dei  conti  o  tra  persone  in   possesso   di   specifica
          professionalita';  previsione  di  un   membro   supplente;
          attribuzione dei  relativi  compensi,  da  determinare  con
          decreto del ministro competente di concerto con quello  del
          tesoro; 
              i) istituzione di un  apposito  organismo  preposto  al
          controllo di gestione ai sensi del decreto  legislativo  di
          riordino e potenziamento  dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche; 
              l) determinazione di  una  organizzazione  dell'agenzia
          rispondente alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza  ed
          efficacia  dell'adozione  amministrativa;  attribuzione   a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore generale dell'agenzia e  approvati  dal  ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa, nei limiti delle disponibilita'  finanziarie,  alle
          esigenze   funzionali,   e   devoluzione   ad    atti    di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;  applicazione  dei  criteri  di   mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni; 
                m) facolta' del direttore  generale  dell'agenzia  di
          deliberare  e  proporre   all'approvazione   del   ministro
          competente, di concerto con quello del tesoro,  regolamenti
          interni   di   contabilita'   ispirati,    ove    richiesto
          dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici,  anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica." 
              "Art. 9. (Il personale e la dotazione finanziaria) - 1.
          Alla copertura  dell'organico  delle  agenzie,  nei  limiti
          determinati per ciascuna di esse dai  successivi  articoli,
          si provvede, nell'ordine: 
              a) mediante l'inquadramento  del  personale  trasferito
          dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui  al  precedente
          articolo 8, comma 1; 
              b) mediante le procedure di mobilita' di  cui  al  capo
          III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
          n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; 
              c)  a  regime,   mediante   le   ordinarie   forme   di
          reclutamento. 
              2. Al termine delle procedure di inquadramento  di  cui
          al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte  le
          dotazioni organiche delle amministrazioni e degli  enti  di
          provenienza e le corrispondenti  risorse  finanziarie  sono
          trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
          organiche non possono essere reintegrate. 
              3. Al personale inquadrato nell'organico  dell'agenzia,
          ai  sensi  del  precedente  comma  1,   e'   mantenuto   il
          trattamento giuridico ed  economico  spettante  presso  gli
          enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza  al
          momento  dell'inquadramento,  fino  alla  stipulazione  del
          primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia. 
              4.  Gli  oneri  di  funzionamento   dell'agenzia   sono
          coperti: 
                a) mediante  le  risorse  finanziarie  trasferite  da
          amministrazioni, secondo  quanto  disposto  dal  precedente
          comma 2; 
                b) mediante  gli  introiti  derivanti  dai  contratti
          stipulati con le  amministrazioni  per  le  prestazioni  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione; 
                c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti  del
          fondo  a  tale   scopo   stanziato   in   apposita   unita'
          previsionale  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          ministero  competente  e   suddiviso   in   tre   capitoli,
          distintamente riferiti agli oneri  di  gestione,  calcolati
          tenendo conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese  di
          investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
          raggiungimento degli obiettivi gestionali." 
              "  Art.  12.(Attribuzioni). -  1.  Al  Ministero  degli
          affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  sono
          attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato  in
          materia  di  rapporti  politici,   economici,   sociali   e
          culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento
          e   di   tutela   degli   interessi   italiani   in    sede
          internazionale;  di  analisi,  definizione   e   attuazione
          dell'azione italiana in materia di politica  internazionale
          e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli  altri
          Stati  e   con   le   organizzazioni   internazionali;   di
          stipulazione  e  di  revisione   dei   trattati   e   delle
          convenzioni  internazionali  e   di   coordinamento   delle
          relative attivita' di gestione; di studio e di  risoluzione
          delle  questioni  di  diritto  internazionale,  nonche'  di
          contenzioso   internazionale;   di   rappresentanza   della
          posizione   italiana   in   ordine   all'attuazione   delle
          disposizioni relative alla politica estera e  di  sicurezza
          comune previste  dal  Trattato  sull'Unione  europea  e  di
          rapporti attinenti alle relazioni politiche  ed  economiche
          estere dell'Unione europea; di emigrazione e  tutela  delle
          collettivita' italiane e dei lavoratori all'estero; di cura
          delle attivita' di integrazione europea in  relazione  alle
          istanze ed ai processi  negoziali  riguardanti  i  trattati
          sull'Unione europea. 
              2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il  ministero
          degli affari esteri assicura la  coerenza  delle  attivita'
          internazionali ed europee delle singole amministrazioni con
          gli obiettivi di politica internazionale. 
              3. Restano attribuite alla presidenza del consiglio dei
          ministri le funzioni  ad  essa  spettanti  in  ordine  alla
          partecipazione dello  Stato  italiano  all'Unione  europea,
          nonche' all'attuazione delle relative politiche." 
              "Art. 13-bis. (Agenzia  italiana  per  la  cooperazione
          allo sviluppo) - 1. I compiti e  le  funzioni  dell'Agenzia
          italiana per la cooperazione allo  sviluppo  sono  definiti
          dalla legge recante disciplina generale sulla  cooperazione
          internazionale per lo sviluppo.". 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   1°
          febbraio 2010, n. 54 (Regolamento recante norme in  materia
          di autonomia gestionale e finanziaria delle  rappresentanze
          diplomatiche e degli Uffici consolari di  I  categoria  del
          Ministero degli affari  esteri,  a  norma  dell'articolo  6
          della legge 18 giugno 2009, n.  69),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2010, n. 85. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123
          (Riforma dei  controlli  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile  e  potenziamento  dell'attivita'  di  analisi  e
          valutazione della spesa, a  norma  dell'articolo  49  della
          legge 31 dicembre  2009,  n.  1969),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2011, n. 179. 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazz. Uff.  12  settembre  1988,  n.  214,
          S.O., e' il seguente: 
              "Art. 17. (Regolamento) - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per la legge 11 agosto 2014, n. 125,  si  veda  nelle
          note alle premesse; 
              - Per il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 20 della citata legge  n.  125
          del 2014, e' il seguente: 
              "Art. 20. (Direzione generale per la cooperazione  allo
          sviluppo) - 1. Con regolamento da emanare entro centottanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400,  su  proposta  del  Ministro  degli
          affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  si
          provvede, in coerenza con  l'istituzione  dell'Agenzia,  al
          fine  di  evitare   duplicazioni   e   sovrapposizioni   di
          competenze e responsabilita', a riordinare e coordinare  le
          disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e
          della   cooperazione   internazionale,   con    conseguente
          soppressione di  non  meno  di  sei  strutture  di  livello
          dirigenziale non generale. 
              2. Con modalita' stabilite nel regolamento  di  cui  al
          comma 1, la Direzione generale  per  la  cooperazione  allo
          sviluppo coadiuva il Ministro degli affari esteri  e  della
          cooperazione  internazionale  e  il  vice  ministro   della
          cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti
          che la presente legge attribuisce loro, ed  in  particolare
          nei   seguenti:   elaborazione   di   indirizzi   per    la
          programmazione in riferimento  ai  Paesi  e  alle  aree  di
          intervento; rappresentanza politica e coerenza  dell'azione
          dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali
          e  delle  relazioni  bilaterali;   proposta   relativa   ai
          contributi volontari  alle  organizzazioni  internazionali,
          agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui
          agli  articoli  8  e  27;  valutazione  dell'impatto  degli
          interventi di cooperazione allo  sviluppo  e  verifica  del
          raggiungimento degli obiettivi programmatici,  avvalendosi,
          a  quest'ultimo  fine,  anche  di  valutatori  indipendenti
          esterni, a carico delle  risorse  finanziarie  dell'Agenzia
          sulla base di convenzioni approvate dal Comitato  congiunto
          di cui all'articolo 21. 
              - Per il testo dell'articolo 17 della citata  legge  n.
          125 del 2014, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 21 della citata legge  n.  125
          del 2014, e' il seguente: 
              "Art. 21. (Comitato congiunto per la cooperazione  allo
          sviluppo) - 1. Presso il Ministero degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale e' istituito il  Comitato
          congiunto per la cooperazione allo sviluppo. 
              2. Il Comitato e' presieduto dal Ministro degli  affari
          esteri e  della  cooperazione  internazionale  o  dal  vice
          ministro della cooperazione allo sviluppo  ed  e'  composto
          dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo  e
          dal direttore  dell'Agenzia.  Ad  esso  partecipano,  senza
          diritto di voto, i responsabili delle rispettive  strutture
          competenti  in  relazione  alle  questioni  all'ordine  del
          giorno e i rappresentanti  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze o di  altre  amministrazioni,  qualora  siano
          trattate questioni  di  rispettiva  competenza.  Quando  si
          trattano questioni che interessano anche le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   ad   esso
          partecipano   altresi',   senza   diritto   di   voto,   un
          rappresentante  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle
          province autonome e, per gli  ambiti  di  competenza  degli
          enti   locali,   un   rappresentante   delle   associazioni
          rappresentative dei medesimi. La partecipazione al Comitato
          non da'  luogo  a  compensi,  rimborsi  spese,  gettoni  di
          presenza od emolumenti comunque denominati. 
              3. Il  Comitato  congiunto  per  la  cooperazione  allo
          sviluppo approva tutte le  iniziative  di  cooperazione  di
          valore superiore a due milioni di euro, delibera le singole
          iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per  i
          crediti  concessionali  di  cui  agli  articoli  8  e   27,
          definisce la programmazione annuale con riferimento a Paesi
          e  aree  di  intervento  e  svolge  ogni   altra   funzione
          specificata dalla presente legge  o  dai  suoi  regolamenti
          attuativi. Le iniziative di importo inferiore sono  portate
          a conoscenza del Comitato. 
              4. Al funzionamento del Comitato congiunto si  provvede
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente.". 
              - Il testo dell'articolo  30  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e' il seguente: 
              "Art. 30. (Classificazione, istituzione e soppressione)
          - Gli  uffici  all'estero  comprendono:  le  rappresentanze
          diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni,
          denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e
          in rappresentanze permanenti presso Enti  o  Organizzazioni
          internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in
          uffici consolari di I  e  di  II  categoria;  gli  istituti
          italiani di cultura. 
              L'istituzione e la  soppressione  delle  rappresentanze
          diplomatiche sono disposte con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di
          concerto  con  il  Ministro   per   il   tesoro.   Per   le
          rappresentanze  permanenti  presso  Enti  o  Organizzazioni
          internazionali il  decreto  istitutivo  specifica  la  loro
          equiparazione ad Ambasciata o Legazione. 
              L'istituzione e la soppressione degli uffici  consolari
          di I categoria sono disposte  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica su proposta del Ministro  per  gli  affari
          esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione,  di
          concerto con il Ministro per il tesoro. 
              L'istituzione e la soppressione dei Consolati  generali
          e dei Consolati di II categoria sono disposte  con  decreto
          del Presidente della Repubblica su  proposta  del  Ministro
          per gli affari esteri; l'istituzione e la soppressione  dei
          Vice consolati e delle Agenzie consolari  di  II  categoria
          sono disposte con  decreto  del  Ministro  per  gli  affari
          esteri. In citta' sedi di Missione diplomatica non  possono
          essere istituiti uffici consolari di II categoria. 
              I   decreti   di   istituzione   e   soppressione    di
          rappresentanze diplomatiche  e  di  uffici  consolari  sono
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
              Gli istituti  italiani  di  cultura  sono  istituiti  e
          soppressi  in  base  alla  specifica   normativa   che   ne
          disciplina le attivita' e il funzionamento. Per  quanto  in
          questa non espressamente previsto e regolato  si  applicano
          le norme del presente decreto, se compatibili con la natura
          e le finalita' degli istituti stessi. 
              Gli  istituti  italiani  di  cultura  dipendono   dalle
          Missioni diplomatiche  e  dagli  uffici  consolari  secondo
          quanto stabilito dalla legge.". 
              - Il testo  dell'articolo  12  della  citata  legge  11
          agosto 2014, n. 125, e' il seguente: 
              "Art. 12. (Documento triennale di programmazione  e  di
          indirizzo e relazione sulle attivita' di cooperazion) -  1.
          Su proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  per   l'esercizio   delle
          competenze di cui all'articolo 5, comma 5, il Consiglio dei
          ministri approva, entro il 31 marzo di  ogni  anno,  previa
          acquisizione dei pareri delle Commissioni  parlamentari  ai
          sensi dell'articolo 13, comma 1, e previa  approvazione  da
          parte del Comitato di cui  all'articolo  15,  il  documento
          triennale di programmazione e di indirizzo  della  politica
          di cooperazione allo sviluppo. 
              2. Il documento di cui al comma 1, tenuto  conto  della
          relazione di cui al comma 4, indica la visione  strategica,
          gli obiettivi di azione  e  i  criteri  di  intervento,  la
          scelta delle priorita' delle aree geografiche e dei singoli
          Paesi, nonche' dei diversi settori nel  cui  ambito  dovra'
          essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il  documento
          esplicita altresi'  gli  indirizzi  politici  e  strategici
          relativi  alla  partecipazione  italiana   agli   organismi
          europei e internazionali  e  alle  istituzioni  finanziarie
          multilaterali. 
              3.   Sullo   schema   del   documento   triennale    di
          programmazione e di indirizzo,  il  Ministro  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale, successivamente
          all'esame da parte del Comitato  di  cui  all'articolo  15,
          acquisisce il parere  della  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e del Consiglio nazionale di cui all'articolo 16 della
          presente legge. 
              4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
          internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, predispone una relazione sulle attivita'  di
          cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno  precedente
          con evidenza dei risultati conseguiti mediante  un  sistema
          di  indicatori  misurabili  qualitativi   e   quantitativi,
          secondo gli indicatori di efficacia formulati  in  sede  di
          Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per  la
          cooperazione  e  lo  sviluppo  economico   (OCSE-DAC).   La
          relazione da' conto  dell'attivita'  di  cooperazione  allo
          sviluppo svolta  da  tutte  le  amministrazioni  pubbliche,
          nonche' della partecipazione dell'Italia a banche  e  fondi
          di sviluppo e agli organismi multilaterali  indicando,  tra
          l'altro,  con  riferimento   ai   singoli   organismi,   il
          contributo  finanziario  dell'Italia,  il   numero   e   la
          qualifica dei funzionari italiani e una  valutazione  delle
          modalita' con le quali tali istituzioni  hanno  contribuito
          al  perseguimento  degli  obiettivi   stabiliti   in   sede
          multilaterale. La relazione indica in maniera dettagliata i
          progetti finanziati e il loro esito nonche' quelli in corso
          di  svolgimento,  i  criteri  di  efficacia,  economicita',
          coerenza  e  unitarieta'  adottati  e  le  imprese   e   le
          organizzazioni  beneficiarie  di  tali  erogazioni.   Nella
          relazione sono altresi' indicate le retribuzioni di tutti i
          funzionari delle  amministrazioni  pubbliche  coinvolti  in
          attivita' di cooperazione e dei titolari  di  incarichi  di
          collaborazione  o  consulenza  coinvolti   nelle   medesime
          attivita',  ai   sensi   dell'articolo   15   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2013,  n.  33.  La  relazione,  previa
          approvazione del Comitato  di  cui  all'articolo  15  della
          presente legge, e' trasmessa alle Camere e alla  Conferenza
          unificata in allegato allo schema del  documento  triennale
          di programmazione e di indirizzo. 
              5.  Al  fine   della   programmazione   degli   impegni
          internazionali a livello  bilaterale  e  multilaterale,  le
          proposte  degli  stanziamenti  per  la  cooperazione   allo
          sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione
          triennale,  compatibilmente  con  le  esigenze  di  finanza
          pubblica, con riferimento al documento di cui al comma 1.". 
              - Per il  testo  dell'articolo  8  del  citato  decreto
          legislativo n. 300  del  1999,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Il testo dell'articolo 31 della citata legge  n.  125
          del 2014, e' il seguente: 
              "Art. 31.  (Abrogazioni  e  modifiche  di  disposizioni
          vigenti) - 1. Dal primo giorno del  sesto  mese  successivo
          alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
          all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: 
                a )la legge 26 ottobre 1962, n. 1612; 
              b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49; 
              c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
          1988, n. 177; 
              d) la legge 29 agosto 1991, n. 288; 
              e) il regolamento di cui al decreto del Ministro  degli
          affari esteri 15 settembre 2004, n. 337; 
              f) l'articolo 13, commi da 1 a 6, della legge 18 giugno
          2009, n. 69; 
              g) l'articolo 25 del regolamento di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54; 
              h) la legge 13 agosto 2010, n. 149; 
              i) il regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243; 
              l) l'articolo 7 del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
          69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2013, n. 98. 
              2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: 
                a) all'articolo 12, il  comma  1  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  «1.  Al  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale sono attribuiti le funzioni e i
          compiti  spettanti  allo  Stato  in  materia  di   rapporti
          politici, economici, sociali e culturali con  l'estero;  di
          rappresentanza,  di  coordinamento  e   di   tutela   degli
          interessi italiani  in  sede  internazionale;  di  analisi,
          definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di
          politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di
          rapporti con  gli  altri  Stati  e  con  le  organizzazioni
          internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati
          e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle
          relative attivita' di gestione; di studio e di  risoluzione
          delle  questioni  di  diritto  internazionale,  nonche'  di
          contenzioso   internazionale;   di   rappresentanza   della
          posizione   italiana   in   ordine   all'attuazione   delle
          disposizioni relative alla politica estera e  di  sicurezza
          comune previste  dal  Trattato  sull'Unione  europea  e  di
          rapporti attinenti alle relazioni politiche  ed  economiche
          estere dell'Unione europea; di emigrazione e  tutela  delle
          collettivita' italiane e dei lavoratori all'estero; di cura
          delle attivita' di integrazione europea in  relazione  alle
          istanze ed ai processi  negoziali  riguardanti  i  trattati
          sull'Unione europea»; 
                b) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
                  «Art.  13-bis.   -   (Agenzia   italiana   per   la
          cooperazione allo sviluppo). - 1. I compiti e  le  funzioni
          dell'Agenzia italiana per  la  cooperazione  allo  sviluppo
          sono definiti dalla legge recante disciplina generale sulla
          cooperazione internazionale per lo sviluppo». 
              3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo  24
          marzo 2006, n. 155,  e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente
          lettera: 
                «m-bis) cooperazione allo sviluppo». 
              4. All'articolo 10, comma 1, lettera  a),  del  decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il numero 11)  e'
          aggiunto il seguente: 
                «11-bis) cooperazione allo  sviluppo  e  solidarieta'
          internazionale». 
              5. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre  2003,
          n. 269,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre 2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 7,  lettera  a),  il  secondo  e  il  terzo
          periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'utilizzo dei fondi
          di cui alla presente lettera e'  consentito  anche  per  il
          compimento di ogni altra operazione di  interesse  pubblico
          prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A.  effettuata
          nei  confronti  dei  medesimi  soggetti  di  cui  al  primo
          periodo,  o  dai  medesimi  promossa,  tenuto  conto  della
          sostenibilita'    economico-finanziaria     di     ciascuna
          operazione. Tali operazioni possono essere effettuate anche
          in cofinanziamento  con  istituzioni  finanziarie  europee,
          multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo  stabilito
          con apposita convenzione  stipulata  tra  la  medesima  CDP
          S.p.A. e il Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  Le
          operazioni di cui  alla  presente  lettera  possono  essere
          effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma  11,
          lettera b)»; 
              b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
                  «11-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
          determina, con decreti di natura non regolamentare adottati
          di concerto con il Ministro degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, i criteri e le  modalita'  per
          l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 7, lettera
          a), terzo periodo»".