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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 maggio 2015, n. 108

Regolamento recante l'istituzione dell'archivio informatico integrato, di cui si avvale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) per l'individuazione e il contrasto delle frodi assicurative nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. (15G00118)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/2015
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Testo in vigore dal: 30-7-2015
 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                  e 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  recante  il
Nuovo codice della strada; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice in materia di dati personali; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private; 
  Visto il  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  che,  all'articolo
13, ha istituito l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
(IVASS); 
  Visto l'articolo 21, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed
in particolare, il comma 3, secondo cui l'IVASS, per  la  cura  delle
finalita' antifrode, si avvale di un archivio  informatico  integrato
connesso con le banche dati ivi elencate e con  ulteriori  archivi  e
banche dati pubbliche e private, individuate e regolate  con  decreto
del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e   del   Ministro   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  sentiti  i  Ministeri  competenti,
l'IVASS e il Garante per  la  protezione  dei  dati,  per  i  profili
connessi alla tutela della privacy, l'accesso e la consultazione  dei
dati; 
  Visti i commi 4 e 5, del citato articolo 21, secondo cui le imprese
di assicurazione garantiscono all'IVASS  l'accesso  ai  dati  e  alla
documentazione relativi ai  contratti  assicurativi  contenuti  nelle
proprie banche dati, secondo le  modalita'  di  cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013,  n.  110,  con  cui  e'
stato adottato  il  regolamento  recante  norme  per  la  progressiva
dematerializzazione  dei  contrassegni  di   assicurazione   per   la
responsabilita' civile  verso  i  terzi  per  danni  derivanti  dalla
circolazione dei veicoli a motore su strada, e,  in  particolare,  il
comma 4 dell'articolo 3 del citato decreto; 
  Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze che ha  espresso
il proprio parere con nota n. 3-6251 dell'8 luglio 2014; 
  Sentito il Ministero della giustizia che  ha  espresso  il  proprio
parere con nota n. 3.7.2014 5900 E 3/4 - 156 UL del 10 luglio 2014; 
  Sentito l'IVASS che ha espresso  il  proprio  parere  con  nota  n.
51.14.001159 del 16 luglio 2014; 
  Sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali  che  ha
espresso il proprio parere in data 24 luglio 2014; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per  gli
atti normativi, espresso nell'adunanza del 15 gennaio 2015; 
  Data comunicazione al Presidente del Consiglio in data 16  febbraio
2015, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto  1988,
n. 400; 
 
                              Adottano 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
  a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  b) «CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  c) «Nuovo codice della strada»: il decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285; 
  d) «Codice della privacy»: il decreto legislativo 30  giugno  2003,
n. 196, recante il codice della protezione dei dati personali; 
  e) «IVASS»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; 
  f)  «CONSAP»:  la  Concessionaria  servizi  assicurativi   pubblici
S.p.a.; 
  g) «banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe
danneggiati»: quelle istituite presso l'IVASS dall'articolo  135  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la prevenzione e il
contrasto   di   comportamenti   fraudolenti   nel   settore    delle
assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore; 
  h) «archivio nazionale dei veicoli»  e  «anagrafe  nazionale  degli
abilitati alla guida»: quelli istituiti dall'articolo 226 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
  i) «banca dati dei  contrassegni  assicurativi»:  quella  istituita
presso il Centro elaborazione dati della Direzione  generale  per  la
motorizzazione del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
con decreto 9 agosto 2013, n. 110, in attuazione dell'articolo 31 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
  l) «ruolo dei periti assicurativi»: quello istituito  dall'articolo
157 del Codice e tenuto da CONSAP, ai sensi  del'articolo  13,  comma
35,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  m) «PRA: il pubblico registro  automobilistico»:  quello  istituito
con regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge
19 febbraio 1928, n. 510; 
  n) «archivio  informatico  integrato»:  quello  di  cui  si  avvale
l'IVASS, connesso con le banche dati previste all'articolo 21,  comma
3,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  o)  «impresa  di  assicurazione»:  quella  con  sede   legale   nel
territorio della Repubblica autorizzata, ai  sensi  dell'articolo  13
del Codice, all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel  ramo  r.c.
auto; quella con sede legale in un altro Stato dello Spazio economico
europeo abilitata ai sensi degli articoli 23  e  24  del  Codice  nel
territorio della Repubblica all'esercizio dell'assicurazione nel ramo
r.c. auto, in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione  di
servizi,  nonche'  quella  con  sede  legale  in  uno  Stato   terzo,
autorizzata ai sensi dell'articolo 28 del Codice nel territorio della
Repubblica all'esercizio dell'attivita' assicurativa  nel  ramo  r.c.
auto in regime di stabilimento; 
  p)  «Stato  aderente  allo  Spazio  economico  europeo»:  lo  Stato
aderente  all'accordo  di  estensione  della  normativa   dell'Unione
europea in materia, fra l'altro, di  circolazione  delle  merci,  dei
servizi e  dei  capitali  agli  Stati  appartenenti  all'Associazione
europea di libero scambio firmato  ad  Oporto  il  2  maggio  1992  e
ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300; 
  q) «Stato terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o
non e' aderente allo Spazio economico europeo; 
  r) «indicatori di anomalia analitici»: indicatori che,  sulla  base
di ricorrenze e verifiche di veridicita' e coerenza dei dati relativi
ai  sinistri,  forniscono  elementi  per  l'analisi   antifrode   dei
sinistri; 
  s) «indicatore di anomalia di sintesi»: indicatore che permette  la
classificazione sintetica del sinistro sulla base degli indicatori di
anomalia analitici attivati. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinario: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per  la  revisione
          della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai
          cittadini  nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
          delle  imprese  del  settore  bancario),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  6  luglio  2012,  n.  156,  supplemento
          ordinario: 
              «Art. 13 (Istituzione dell'Istituto  per  la  vigilanza
          sulle assicurazioni). - 1. Al fine di assicurare  la  piena
          integrazione  dell'attivita'  di  vigilanza   nel   settore
          assicurativo, anche attraverso un piu' stretto collegamento
          con la vigilanza bancaria, e' istituito, con sede legale in
          Roma,  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
          (IVASS). Resta,  in  ogni  caso,  ferma  la  disciplina  in
          materia di poteri di vigilanza regolamentare,  informativa,
          ispettiva  e  sanzionatori  esercitati  dalla  CONSOB   sui
          soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonche'
          sui prodotti di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  w-bis),
          del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa
          disciplina regolamentare di attuazione. 
              2.  L'IVASS  ha  personalita'  giuridica   di   diritto
          pubblico. 
              3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia
          organizzativa,  finanziaria  e  contabile,  oltre  che   di
          trasparenza e di economicita', mantenendo i  contributi  di
          vigilanza annuali previsti dal capo II del titolo  XIX  del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice  delle
          assicurazione private). 
              4. L'IVASS e i componenti dei suoi organi  operano  con
          piena autonomia e indipendenza e non sono  sottoposti  alle
          direttive di altri soggetti  pubblici  o  privati.  L'IVASS
          puo' fornire dati al Ministro dello sviluppo economico e al
          Ministro dell'economia e delle finanze,  esclusivamente  in
          forma aggregata. 
              5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e  al
          Governo una relazione sulla propria attivita'. 
              6.  Fermo  restando  quanto  previsto  dagli   articoli
          25-bis, 30, comma  9,  32,  comma  2,  e  190  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  l'IVASS  svolge  le
          funzioni gia' affidate all'Istituto per la vigilanza  sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)  ai
          sensi dell'art. 4 della  legge  12  agosto  1982,  n.  576,
          (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e dell'art. 5
          del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
              (Omissis). 
              35. Alla data di  subentro  dell'IVASS  nelle  funzioni
          precedentemente attribuite all'ISVAP,  e'  trasferita  alla
          CONSAP  -  Concessionaria  servizi  assicurativi   pubblici
          S.p.a., la tenuta del ruolo dei periti assicurativi di  cui
          agli articoli 157 e  seguenti  del  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, e ogni altra  competenza  spettante
          all'ISVAP in materia. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge 18
          ottobre 2012, n.  179  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
          ottobre 2012, n. 245, supplemento ordinario: 
              «Art. 21 (Misure per l'individuazione ed  il  contrasto
          delle frodi assicurative). - 1. L'Istituto per la vigilanza
          sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
          (IVASS)  cura  la  prevenzione  delle  frodi  nel   settore
          dell'assicurazione della responsabilita'  civile  derivante
          dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle
          richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione
          di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode. 
              2. Per favorire la prevenzione  e  il  contrasto  delle
          frodi nel settore dell'assicurazione della  responsabilita'
          civile derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore,
          nonche' al fine di migliorare l'efficacia  dei  sistemi  di
          liquidazione dei sinistri delle imprese di assicurazione  e
          di individuare i fenomeni fraudolenti, l'IVASS: 
              a) analizza, elabora e valuta le  informazioni  desunte
          dall'archivio informatico integrato  di  cui  al  comma  3,
          nonche' le informazioni e la documentazione ricevute  dalle
          imprese  di   assicurazione   e   dagli   intermediari   di
          assicurazione, al fine di individuare i  casi  di  sospetta
          frode e di stabilire un meccanismo  di  allerta  preventiva
          contro le frodi; 
              b) richiede informazioni e documentazione alle  imprese
          di assicurazione  e  agli  intermediari  di  assicurazione,
          anche con riferimento alle iniziative assunte  ai  fini  di
          prevenzione  e   contrasto   del   fenomeno   delle   frodi
          assicurative,  per  individuare  fenomeni  fraudolenti   ed
          acquisire informazioni sull'attivita' di contrasto  attuate
          contro le frodi; 
              c)   segnala   alle   imprese   di   assicurazione    e
          all'autorita' giudiziaria preposta i  profili  di  anomalia
          riscontrati  a  seguito  dell'attivita'  di   analisi,   di
          elaborazione dei dati di cui alla lettera b) e correlazione
          dell'archivio informatico integrato  di  cui  al  comma  3,
          invitandole a fornire informazioni in ordine alle  indagini
          avviate al riguardo, ai relativi risultati e  alle  querele
          eventualmente presentate; 
              d)   fornisce   collaborazione    alle    imprese    di
          assicurazione,  alle  Forze  di  polizia  e   all'autorita'
          giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione  penale  per
          il contrasto delle frodi assicurative; 
              e) promuove ogni altra  iniziativa,  nell'ambito  delle
          proprie competenze, per la prevenzione e il contrasto delle
          frodi nel settore assicurativo; 
              f) elabora una relazione annuale sull'attivita' svolta,
          formula i criteri  e  le  modalita'  di  valutazione  delle
          imprese di  assicurazione  in  relazione  all'attivita'  di
          contrasto delle frodi e rende pubblici  i  risultati  delle
          valutazioni effettuate a fini di  prevenzione  e  contrasto
          delle frodi, e alle iniziative  assunte  a  riguardo  dalle
          imprese di assicurazione e  formula  proposte  di  modifica
          della disciplina in materia di prevenzione delle frodi  nel
          settore  dell'assicurazione  della  responsabilita'  civile
          derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. 
              3. Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo,
          l'IVASS si avvale di  un  archivio  informatico  integrato,
          connesso con la  banca  dati  degli  attestati  di  rischio
          prevista  dall'art.  134  del  Codice  delle  assicurazioni
          private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, e successive modificazioni, con la banca dati sinistri
          e banche dati anagrafe testimoni  e  anagrafe  danneggiati,
          istituite  dall'art.  135   del   medesimo   Codice   delle
          assicurazioni private, con l'archivio nazionale dei veicoli
          e con l'anagrafe  nazionale  degli  abilitati  alla  guida,
          istituiti dall'art. 226 del Codice della strada, di cui  al
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  successive
          modificazioni, con  il  Pubblico  registro  automobilistico
          istituito  presso  l'Automobile  Club  d'Italia  dal  regio
          decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge
          19 febbraio 1928, n. 510, con i dati a  disposizione  della
          CONSAP per la gestione del fondo di garanzia per le vittime
          della strada di cui  all'art.  283  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  e   per   la   gestione   della
          liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata di cui
          all'art. 286 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
          209, con i dati a disposizione per i sinistri  relativi  ai
          veicoli di cui all'art. 125 gestiti  dall'Ufficio  centrale
          italiano  di  cui  all'art.  126   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 209 del 2005, nonche' con ulteriori  archivi
          e banche dati pubbliche e private, individuate con  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentiti   i   Ministeri
          competenti e l'IVASS. Con il medesimo decreto,  sentito  il
          Garante per la  protezione  dei  dati,  sono  stabilite  le
          modalita' di  connessione  delle  banche  dati  di  cui  al
          presente comma, i termini, le modalita' e le condizioni per
          la gestione e conservazione dell'archivio e  per  l'accesso
          al  medesimo  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,
          dell'autorita' giudiziaria, delle Forze di  polizia,  delle
          imprese di assicurazione e di soggetti terzi,  nonche'  gli
          obblighi di  consultazione  dell'archivio  da  parte  delle
          imprese  di  assicurazione  in  fase  di  liquidazione  dei
          sinistri. 
              4. Le imprese di assicurazione garantiscono  all'IVASS,
          per l'alimentazione  dell'archivio  informatico  integrato,
          secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal decreto di
          cui al comma 3, l'accesso ai  dati  relativi  ai  contratti
          assicurativi   contenuti   nelle   proprie   banche   dati,
          forniscono la documentazione richiesta ai sensi  del  comma
          2, lettera b),  e  comunicano  all'archivio  nazionale  dei
          veicoli di cui all'art. 226 del Codice della strada, di cui
          al decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  e  successive
          modificazioni, gli estremi dei contratti  di  assicurazione
          per  la  responsabilita'  civile  verso  i  terzi  prevista
          dall'art. 122 del Codice delle  assicurazioni  private,  di
          cui al decreto legislativo n. 209  del  2005,  stipulati  o
          rinnovati. 
              5. La trasmissione dei dati di cui al comma  4  avviene
          secondo le modalita' di cui al decreto del  Ministro  dello
          sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  previsto  dall'art.  31,
          comma  1,  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27. 
              6. Nell'esercizio delle sue funzioni l'IVASS  evidenzia
          dall'elaborazione dei dati di cui al comma 3 i picchi e  le
          anomalie statistiche anche  relativi  a  imprese,  agenzie,
          agenti e assicurati e le comunica alle imprese  interessate
          che, con cadenza mensile, comunicano le indagini avviate, i
          relativi risultati e le querele  eventualmente  presentate.
          L'IVASS, in caso di evidenza di reato, comunica altresi'  i
          dati all'Autorita' giudiziaria e alle Forze di polizia. 
              7. Agli adempimenti previsti dal presente  articolo  si
          provvede con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente. 
              7-bis. All'art. 148 del decreto legislativo 7 settembre
          2005, n. 209, al comma 1, primo periodo, la  parola:  "due"
          e' sostituita dalla seguente: "cinque".». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209
          (Codice delle assicurazioni private)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre  2005,  n.  239,  supplemento
          ordinario.