DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209

Codice delle assicurazioni private.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2023)
Testo in vigore dal: 30-6-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 122. 
 
                          Veicoli a motore 
 
  1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli
e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su  strade  di
uso pubblico o su aree a  queste  equiparate  se  non  siano  coperti
dall'assicurazione  per  la  responsabilita'  civile  verso  i  terzi
prevista dall'articolo 2054 del codice  civile  e  dall'articolo  91,
comma 2, del  codice  della  strada.  Il  regolamento,  adottato  dal
((Ministro dello sviluppo economico)),  su  proposta  dell'((IVASS)),
individua  la  tipologia   di   veicoli   esclusi   dall'obbligo   di
assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico. 
  2. L'assicurazione comprende la responsabilita' per  i  danni  alla
persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo  in  base  al
quale e' effettuato il trasporto. 
  3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta
contro   la   volonta'    del    proprietario,    dell'usufruttuario,
dell'acquirente con patto di riservato dominio  o  del  locatario  in
caso di locazione finanziaria, fermo  quanto  disposto  dall'articolo
283, comma 1, lettera  d),  a  partire  dal  giorno  successivo  alla
denuncia presentata all'autorita' di pubblica  sicurezza.  In  deroga
all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo,  del  codice  civile
l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo  al
residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e  del
contributo previsto dall'articolo 334. 
  4. L'assicurazione copre  anche  la  responsabilita'  per  i  danni
causati  nel  territorio  degli  altri  Stati  membri,   secondo   le
condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle  legislazioni  nazionali
di ciascuno di tali Stati, concernenti  l'assicurazione  obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore, ferme  le  maggiori  garanzie  eventualmente  previste  dal
contratto  o  dalla  legislazione  dello  Stato  in  cui   stazionano
abitualmente.