DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209

Codice delle assicurazioni private.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 29-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 135. 
 
Banca dati sinistri e  banche  dati  anagrafe  testimoni  e  anagrafe
                             danneggiati 
 
  1. Allo  scopo  di  rendere  piu'  efficace  la  prevenzione  e  il
contrasto   di   comportamenti   fraudolenti   nel   settore    delle
assicurazioni obbligatorie per i veicoli a  motore  immatricolati  in
Italia, sono istituite presso l'IVASS una banca dati dei sinistri  ad
essi relativi e due banche dati  denominate  'anagrafe  testimoni'  e
'anagrafe danneggiati'. 
  ((2.  Le   imprese   di   assicurazione   autorizzate   in   Italia
all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria  della  responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono  tenute
a comunicare i  dati  riguardanti  i  sinistri  gestiti,  compresi  i
sinistri  gestiti  in  qualita'  di  impresa   designata   ai   sensi
dell'articolo 286, nonche' i sinistri gestiti  dall'Ufficio  centrale
italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5,  e  dell'articolo  296,
secondo le modalita' stabilite con regolamento  adottato  dall'IVASS.
Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale  in
uno Stato membro dell'Unione europea ammesse a operare in  Italia  in
regime di libera prestazione dei servizi o in regime di  stabilimento
e  abilitate  all'esercizio  dell'assicurazione  obbligatoria   della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore nel territorio della Repubblica)). 
  3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le  modalita'
e le condizioni di accesso alle banche dati di cui  al  comma  1,  da
parte delle pubbliche  amministrazioni,  dell'autorita'  giudiziaria,
delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di  soggetti
terzi, nonche' gli obblighi di consultazione  delle  banche  dati  da
parte delle imprese di assicurazione  in  fase  di  liquidazione  dei
sinistri, sono stabiliti  dall'IVASS,  con  regolamento,  sentiti  il
Ministero dello sviluppo economico e il  Ministero  dell'interno,  e,
per i profili  di  tutela  della  riservatezza,  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali. 
  ((3-bis.  In  caso   di   sinistri   con   soli   danni   a   cose,
l'identificazione di eventuali testimoni  sul  luogo  di  accadimento
dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro  o  comunque
dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa  di
assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta  dall'impresa  di
assicurazione con espresso avviso  all'assicurato  delle  conseguenze
processuali della mancata risposta. In quest'ultimo  caso,  l'impresa
di assicurazione deve effettuare  la  richiesta  di  indicazione  dei
testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che  riceve
tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni,  a  mezzo  di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di  sessanta
giorni dalla ricezione della richiesta.  L'impresa  di  assicurazione
deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di
eventuali ulteriori testimoni entro il termine  di  sessanta  giorni.
Fatte salve le risultanze contenute in  verbali  delle  autorita'  di
polizia intervenute sul luogo dell'incidente,  l'identificazione  dei
testimoni   avvenuta    in    un    momento    successivo    comporta
l'inammissibilita' della prova testimoniale addotta. 
  3-ter.  In  caso  di  giudizio,  il  giudice,  sulla   base   della
documentazione  prodotta,  non  ammette  le  testimonianze  che   non
risultino acquisite secondo le modalita' previste dal comma 3-bis. Il
giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati
nel rispetto del citato comma 3-bis nei  soli  casi  in  cui  risulti
comprovata   l'oggettiva   impossibilita'   della   loro   tempestiva
identificazione. 
  3-quater. Nelle controversie  civili  promosse  per  l'accertamento
della responsabilita' e per la quantificazione dei danni, il giudice,
anche su documentata segnalazione  delle  parti  che,  a  tale  fine,
possono richiedere i dati all'IVASS,  trasmette  un'informativa  alla
procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla
ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in  piu'  di
tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei
sinistri di cui al comma 1. Il presente comma  non  si  applica  agli
ufficiali e agli agenti delle autorita' di polizia che sono  chiamati
a testimoniare)).