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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 dicembre 2013, n. 166

Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'ex articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (14G00043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2014
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 1-4-2014
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
che prevede che gli organi  di  Governo  esercitano  le  funzioni  di
indirizzo  politico-amministrativo,  definendo  gli  obiettivi  ed  i
programmi da attuare ed adottando gli  altri  atti  rientranti  nello
svolgimento di tali funzioni; 
  Visto l'articolo 2389 del codice  civile  recante  disposizioni  in
materia di compensi agli amministratori di societa'; 
  Visto l'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive  modificazioni  e  integrazioni,  che  prevede  speciali
disposizioni in  riferimento  ai  compensi  degli  amministratori  di
societa' non quotate controllate, ai sensi dell'articolo 2359,  primo
comma, numero 1), del codice civile, dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze; 
  Visto, in particolare, il comma 1 del citato articolo  23-bis,  che
dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
previo parere delle commissioni parlamentari competenti, le  societa'
non quotate, direttamente controllate dal Ministero  dell'economia  e
delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo  comma,  numero  1),
del  codice  civile,  sono  classificate  per  fasce  sulla  base  di
indicatori  dimensionali  quantitativi  e  qualitativi  e  che,   per
ciascuna fascia, e'  determinato  il  compenso  massimo  al  quale  i
consigli  di  amministrazione   di   dette   societa'   devono   fare
riferimento,  secondo  criteri  oggettivi  e  trasparenti,   per   la
determinazione  degli   emolumenti   da   corrispondere,   ai   sensi
dell'articolo  2389,  terzo  comma,   del   codice   civile   e   che
l'individuazione  delle  fasce  di  classificazione  e  dei  relativi
compensi potra' essere effettuata anche sulla base di analisi  svolte
da primarie istituzioni specializzate; 
  Visto, altresi', il comma 5-bis del predetto  articolo,  introdotto
dall'articolo 2, comma 20-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135
(di seguito «decreto-legge n. 95 del 2012»)  che  stabilisce  che  il
compenso previsto, ai sensi  dell'articolo  2389,  terzo  comma,  del
codice civile dai consigli  di  amministrazione  delle  societa'  non
quotate, direttamente o indirettamente  controllate  dalle  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore
al  trattamento  economico  del  primo  presidente  della  Corte   di
cassazione, fatte salve le disposizioni legislative  e  regolamentari
che prevedono limiti ai compensi inferiori; 
  Visto l'articolo 3, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e successive modifiche e integrazioni ed in  particolare  la  lettera
d), che  prevede  che  l'organo  di  amministrazione  possa  delegare
proprie attribuzioni a un solo componente, al  quale  possono  essere
riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo  comma,  del
codice civile unitamente al Presidente nel caso  di  attribuzione  di
deleghe operative; 
  Visto, altresi', l'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 95 del
2012, che prevede che  al  Presidente  possono  essere  affidate  dal
consiglio  di  amministrazione  deleghe  esclusivamente  nelle   aree
relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle  attivita'  di
controllo interno; 
  Visto, l'articolo 3, comma 44, nono  periodo,  e  comma  47,  della
legge n. 244 del 2007 che stabilisce, tra  l'altro,  che  coloro  che
sono legati da un rapporto di  lavoro  -  instaurato  successivamente
alla data del 28 settembre  2007  -  con  societa'  a  partecipazione
pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che  sono  al
tempo stesso amministratori della societa' con cui e'  instaurato  un
rapporto di lavoro, sono collocati di diritto  in  aspettativa  senza
assegni  e  con  sospensione  della  loro  iscrizione  ai  competenti
istituti di previdenza e di assistenza; 
  Visto l'articolo 1, comma 466, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, e successive modifiche e integrazioni, che  prevede  che,  nella
regolamentazione del rapporto di  amministrazione,  le  societa'  non
potranno  inserire  clausole  contrattuali  che,  al  momento   della
cessazione dell'incarico, prevedano  per  i  soggetti  di  cui  sopra
benefici economici superiori ad una annualita' di indennita'; 
  Visto l'articolo 34, comma 38, del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221 (di seguito «decreto-legge n. 179 del  2012»)  che  stabilisce
che, ai  fini  della  corretta  applicazione  delle  disposizioni  in
materia di contenimento della spesa pubblica, riguardanti le societa'
partecipate dalle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  si  intendono  per
societa' quotate le societa' emittenti strumenti  finanziari  quotati
in mercati regolamentati; 
  Visto l'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
in base al quale l'articolo 2497, primo  comma,  del  codice  civile,
concernente  la  responsabilita'  per  l'attivita'  di  direzione   e
coordinamento  delle  societa',  si  applica  ai  soggetti  giuridici
collettivi, diversi dallo  Stato,  che  detengono  la  partecipazione
sociale nell'ambito della propria  attivita'  imprenditoriale  ovvero
per finalita' di natura economica o finanziaria; 
  Visto l'articolo 4, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195, che  stabilisce  che  il  Ministro
della giustizia, entro il  31  gennaio  di  ogni  anno,  comunica  al
Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  ed  al
Ministro dell'economia e delle finanze  l'ammontare  del  trattamento
annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della
Corte di cassazione; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,  commi  49  e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Vista la nota del 17 luglio 2013, con la quale il  Ministero  della
giustizia ha comunicato al Dipartimento della funzione pubblica e  al
Ministero dell'economia e delle finanze che  il  trattamento  annuale
complessivo spettante per la carica di Primo Presidente  della  Corte
di cassazione, per l'anno 2012, e' pari ad euro 301.320,29; 
  Visti gli  statuti  delle  societa'  non  quotate  controllate  dal
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo  2359,
primo comma, numero 1), del codice civile; 
  Considerato che il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ha
ritenuto opportuno avvalersi, ai sensi del  citato  articolo  23-bis,
comma  1,  del  citato  decreto-legge  n.   201   del   2011,   della
collaborazione offerta gratuitamente dalla Luiss  Business  School  -
Osservatorio Executive Compensation, con lettera del 25 gennaio 2012,
e  del  supporto  tecnico  della   Consob   -   Divisione   strategie
regolamentari; 
  Preso atto delle relazioni inviate dalla Luiss  Business  School  -
Osservatorio Executive Compensation, in data 14 maggio 2012 e in data
20 marzo 2013,  aventi  ad  oggetto  l'individuazione  di  indicatori
idonei alla classificazione  in  fasce  delle  societa'  direttamente
partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Tenuto  conto,  altresi',  che  la  Consob  -  Divisione  strategie
regolamentari, con lettera del 17 maggio  2012,  ha  espresso  parere
favorevole sulla metodologia individuata dalla Luiss Business  School
-  Osservatorio  Executive  Compensation  per  svolgere  le  analisi,
ritenendola  coerente  con   le   finalita'   previste   dal   citato
decreto-legge n. 201 del 2011; 
  Tenuto conto delle indicazioni elaborate dalla  Luiss,  per  quanto
riguarda la suddivisione in fasce delle societa' non  quotate  e  del
limite agli emolumenti stabilito dalla legge; 
  Preso atto del parere n. 13649 del  Consiglio  di  Stato,  Adunanza
generale, reso in data 11 febbraio 2013,  che  sancisce  l'attualita'
del  precetto  contenuto  nel  comma  1  dell'articolo   23-bis   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201  «laddove  demanda  al  decreto
ministeriale la classificazione per fasce delle societa' non  quotate
controllate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e   la
conseguente fissazione, per  ciascuna  delle  fasce  individuate,  di
limiti differenziati, inferiori  al  limite  massimo  introdotto  dal
legislatore del 2012» e «calibrati quanto piu' possibile sulla  reale
consistenza della struttura societaria amministrata, quale indicatore
del   carico   di   impegni   e   responsabilita'   gravanti    sugli
amministratori, oltre che del livello di  competenze  necessarie  per
l'assunzione e l'espletamento dei compiti gestori»; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il  parere  n.  2648/13  del  Consiglio  di  Stato,  espresso
nell'Adunanza del 23 maggio 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e  del  Senato  della  Repubblica,  rispettivamente  del  26
settembre 2013 e del 3 ottobre 2013; 
  Vista la comunicazione  resa  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri con nota n. 16155 del 20 dicembre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle  societa'
non quotate, direttamente controllate dal Ministero  dell'economia  e
delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo  comma,  numero  1),
del codice civile. 
  2. Le societa' non quotate, controllate dalle societa'  di  cui  al
comma 1, applicano le disposizioni del presente decreto. 
  3. Le disposizioni del  presente  decreto  non  si  applicano  alle
societa'  emittenti   strumenti   finanziari   quotati   in   mercati
regolamentati e alle loro controllate. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni  e
          responsabilita' - Art. 3 del decreto legislativo n. 29  del
          1993,  come  sostituito  prima  dall'art.  2  del   decreto
          legislativo n. 470 del 1993, poi dall'art.  3  del  decreto
          legislativo n. 80 del  1998  e  successivamente  modificato
          dall'art. 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998). -  1.
          Gli organi di governo esercitano le funzioni  di  indirizzo
          politico-amministrativo,  definendo  gli  obiettivi  ed   i
          programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
          nello  svolgimento  di  tali  funzioni,  e  verificano   la
          rispondenza dei risultati dell'attivita'  amministrativa  e
          della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi  spettano,
          in particolare: 
              a)  le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi   e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo; 
              b)  la  definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,
          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa
          e per la gestione; 
              c) la individuazione delle risorse umane, materiali  ed
          economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e
          la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
          generale; 
              d) la definizione dei criteri generali  in  materia  di
          ausili finanziari a terzi e di determinazione  di  tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
              e) le nomine, designazioni ed  atti  analoghi  ad  essi
          attribuiti da specifiche disposizioni; 
              f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative
          indipendenti ed al Consiglio di Stato; 
              g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 
              2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli   atti   e
          provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli  atti  che
          impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la
          gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante
          autonomi poteri di spesa, di organizzazione  delle  risorse
          umane, strumentali e di controllo. Essi  sono  responsabili
          in  via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,   della
          gestione e dei relativi risultati. 
              3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal  comma  2
          possono essere derogate soltanto espressamente e  ad  opera
          di specifiche disposizioni legislative. 
              4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
          non siano  direttamente  o  indirettamente  espressione  di
          rappresentanza politica, adeguano i propri  ordinamenti  al
          principio della distinzione tra indirizzo e  controllo,  da
          un  lato,  e  attuazione  e  gestione  dall'altro.  A  tali
          amministrazioni e' fatto divieto  di  istituire  uffici  di
          diretta  collaborazione,  posti  alle  dirette   dipendenze
          dell'organo di vertice dell'ente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2389 del codice civile: 
              «Art.  2389  (Compensi  degli  amministratori).   -   I
          compensi   spettanti   ai   membri   del    consiglio    di
          amministrazione e del  comitato  esecutivo  sono  stabiliti
          all'atto della nomina o dall'assemblea 
              Essi possono essere costituiti in tutto o in  parte  da
          partecipazioni agli utili o dall'attribuzione  del  diritto
          di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni  di  futura
          emissione. 
              La  rimunerazione  degli  amministratori  investiti  di
          particolari  cariche  in  conformita'  dello   statuto   e'
          stabilita dal  consiglio  di  amministrazione,  sentito  il
          parere del collegio sindacale. Se lo  statuto  lo  prevede,
          l'assemblea puo' determinare un importo complessivo per  la
          remunerazione di tutti gli amministratori,  inclusi  quelli
          investiti di particolari cariche.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   23-bis   del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni: 
              «Art. 23-bis (Compensi per gli amministratori e  per  i
          dipendenti  delle  societa'  controllate  dalle   pubbliche
          amministrazioni).  -  1.  Fatto   salvo   quanto   previsto
          dall'art. 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
          78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2009, n. 102, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro il 31 maggio  2012,  previo
          parere  delle  commissioni  parlamentari   competenti,   le
          societa'  non   quotate,   direttamente   controllate   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi  dell'art.
          2359, primo comma,  numero  1),  del  codice  civile,  sono
          classificate   per   fasce   sulla   base   di   indicatori
          dimensionali  quantitativi  e  qualitativi.  Per   ciascuna
          fascia e'  determinato  il  compenso  massimo  al  quale  i
          consigli di amministrazione di dette societa'  devono  fare
          riferimento, secondo criteri oggettivi e  trasparenti,  per
          la determinazione degli  emolumenti  da  corrispondere,  ai
          sensi dell'art.  2389,  terzo  comma,  del  codice  civile.
          L'individuazione  delle  fasce  di  classificazione  e  dei
          relativi compensi potra' essere effettuata anche sulla base
          di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate. 
              2. In considerazione  di  mutamenti  di  mercato  e  in
          relazione al tasso di inflazione programmato, nel  rispetto
          degli obiettivi di contenimento della spesa  pubblica,  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
          provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
          classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1. 
              3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'art.  2389,
          terzo comma,  del  codice  civile,  possono  includere  una
          componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
          per cento della componente fissa e che  e'  corrisposta  in
          misura  proporzionale  al  grado   di   raggiungimento   di
          obiettivi  annuali,  oggettivi  e  specifici,   determinati
          preventivamente  dal  consiglio  di   amministrazione.   Il
          Consiglio  di   amministrazione   riferisce   all'assemblea
          convocata ai  sensi  dell'art.  2364,  secondo  comma,  del
          codice civile, in merito alla politica adottata in  materia
          di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche  in
          termini  di  conseguimento  degli  obiettivi  agli   stessi
          affidati con riferimento alla parte variabile della  stessa
          retribuzione. 
              4.   Nella   determinazione   degli    emolumenti    da
          corrispondere, ai sensi dell'art. 2389,  terzo  comma,  del
          codice civile, i consigli di amministrazione delle societa'
          non quotate, controllate dalle societa' di cui al  comma  1
          del presente  articolo,  non  possono  superare  il  limite
          massimo indicato dal decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze di cui al predetto comma 1  per  la  societa'
          controllante e, comunque, quello di cui al  comma  5-bis  e
          devono in ogni  caso  attenersi  ai  medesimi  principi  di
          oggettivita' e trasparenza. 
              5. Il decreto di cui al  comma  1  e'  sottoposto  alla
          registrazione della Corte dei conti. 
              5-bis. Il compenso stabilito ai sensi  dell'art.  2389,
          terzo  comma,  del   codice   civile,   dai   consigli   di
          amministrazione delle societa' non quotate, direttamente  o
          indirettamente controllate dalle pubbliche  amministrazioni
          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere  superiore  al
          trattamento economico del primo presidente della  Corte  di
          cassazione. Sono in ogni caso fatte salve  le  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  che  prevedono   limiti   ai
          compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. 
              5-ter. Il trattamento economico  annuo  onnicomprensivo
          dei dipendenti delle societa' non quotate di cui  al  comma
          5-bis non puo' comunque  essere  superiore  al  trattamento
          economico del primo presidente della Corte  di  cassazione.
          Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quello previsto al periodo precedente. 
              5-quater. Nelle societa' direttamente o  indirettamente
          controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          che emettono esclusivamente strumenti  finanziari,  diversi
          dalle azioni, quotati  nei  mercati  regolamentati  nonche'
          nelle societa' dalle stesse controllate, il compenso di cui
          all'art.  2389,  terzo  comma,  del   codice   civile   per
          l'amministratore delegato e  il  presidente  del  consiglio
          d'amministrazione non puo' essere stabilito  e  corrisposto
          in  misura  superiore  al  75  per  cento  del  trattamento
          economico  complessivo  a  qualsiasi  titolo   determinato,
          compreso quello per eventuali rapporti  di  lavoro  con  la
          medesima societa', nel corso  del  mandato  antecedente  al
          rinnovo. 
              5-quinquies.    Nelle    societa'    direttamente     o
          indirettamente controllate dalle pubbliche  amministrazioni
          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, che emettono  titoli  azionari  quotati
          nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli  organi
          di   amministrazione   e'    sottoposta    all'approvazione
          dell'assemblea degli azionisti una proposta in  materia  di
          remunerazione degli amministratori  con  deleghe  di  dette
          societa' e delle loro controllate, conforme ai  criteri  di
          cui  al  comma  5-quater.  In  tale  sede,  l'azionista  di
          controllo pubblico e'  tenuto  ad  esprimere  assenso  alla
          proposta di cui al primo periodo. 
              5-sexies. Le disposizioni di cui ai  commi  5-quater  e
          5-quinquies si applicano limitatamente al primo rinnovo dei
          consigli di amministrazione successivo alla data di entrata
          in vigore della presente disposizione  ovvero,  qualora  si
          sia gia' provveduto  al  rinnovo,  ai  compensi  ancora  da
          determinare ovvero da determinare  in  via  definitiva.  Le
          disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non  si
          applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data  di
          entrata in vigore della presente disposizione  siano  state
          adottate   riduzioni   dei   compensi   dell'amministratore
          delegato o del presidente del consiglio di  amministrazione
          almeno pari a quelle previste nei medesimi.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile: 
              «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  1  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione -  Art.  1
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  modificato
          dall'art. 1 del decreto legislativo  n.  80  del  1998).  -
          (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le regioni, le province, i comuni,  le  comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 12  dell'art.  3  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  successive  modifiche  e
          integrazioni (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria
          2008): 
              «12. Fatto salvo quanto previsto dall'  art.  1,  commi
          459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296, ovvero da eventuali disposizioni speciali nonche'  dai
          provvedimenti di  attuazione  dell'art.  5,  comma  4,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  gli
          statuti  delle  societa'  non   quotate,   direttamente   o
          indirettamente controllate dallo Stato ai  sensi  dell'art.
          2359,  primo  comma,  numero  1),  del  codice  civile,  si
          adeguano alle seguenti disposizioni: 
              a) ridurre  il  numero  massimo  dei  componenti  degli
          organi di  amministrazione  a  cinque  se  le  disposizioni
          statutarie  vigenti  prevedono   un   numero   massimo   di
          componenti superiore a cinque,  e  a  sette  se  le  citate
          disposizioni statutarie  prevedono  un  numero  massimo  di
          componenti superiore a  sette.  I  compensi  deliberati  ai
          sensi dell'art. 2389, primo comma, del codice  civile  sono
          ridotti, in  sede  di  prima  applicazione  delle  presenti
          disposizioni,  del  25  per  cento  rispetto  ai   compensi
          precedentemente   deliberati   per    ciascun    componente
          dell'organo di amministrazione; 
              b) prevedere che  previa  delibera  dell'assemblea  dei
          soci,  sulle  materie  delegabili,  al  presidente  possano
          essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di
          amministrazione che provvede a determinarne in concreto  il
          contenuto ed il compenso ai  sensi  dell'art.  2389,  terzo
          comma, del codice civile; 
              c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente
          contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che  la  carica
          stessa sia  mantenuta  esclusivamente  quale  modalita'  di
          individuazione del sostituto  del  presidente  in  caso  di
          assenza  o  impedimento,  senza  dare  titolo  a   compensi
          aggiuntivi; 
              d) prevedere che  l'organo  di  amministrazione,  fermo
          quanto previsto ai sensi della lettera b),  possa  delegare
          proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono
          essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, terzo
          comma, del codice civile unitamente al Presidente nel  caso
          di attribuzione di deleghe operative di  cui  alla  lettera
          b); 
              e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera
          d), fermo quanto previsto ai sensi  della  lettera  b),  la
          possibilita' che  l'organo  di  amministrazione  conferisca
          deleghe per singoli atti anche ad altri membri  dell'organo
          stesso,  a  condizione  che  non  siano  previsti  compensi
          aggiuntivi; 
              f) prevedere  che  la  funzione  di  controllo  interno
          riferisca all'organo di amministrazione o,  fermo  restando
          quanto previsto dal comma 12-bis, a  un  apposito  comitato
          eventualmente   costituito   all'interno   dell'organo   di
          amministrazione; 
              g) prevedere il divieto  di  corrispondere  gettoni  di
          presenza ai componenti degli organi sociali.». 
              - Si riporta il testo dei commi 3-bis e 5  dell'art.  4
          del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95  (Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135: 
              «Art. 4 (Riduzione di spese, messa  in  liquidazione  e
          privatizzazione di societa' pubbliche). - 1.-3. (Omissis). 
              3-bis. Le attivita' informatiche riservate  allo  Stato
          ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  414,
          e  successivi  provvedimenti  di  attuazione,  nonche'   le
          attivita' di sviluppo e gestione  dei  sistemi  informatici
          delle amministrazioni pubbliche, svolte  attualmente  dalla
          Consip  S.p.a.  ai  sensi  di  legge  e  di  statuto,  sono
          trasferite, mediante operazione di  scissione,  alla  Sogei
          S.p.a.,  che  svolgera'  tali  attivita'   attraverso   una
          specifica divisione interna garantendo per cinque  esercizi
          la  prosecuzione  delle  attivita'  secondo  il  precedente
          modello  di  relazione  con  il   Ministero.   All'acquisto
          dell'efficacia della suddetta operazione di  scissione,  le
          disposizioni normative che  affidano  a  Consip  S.p.a.  le
          attivita' oggetto di trasferimento si intendono riferite  a
          Sogei S.p.a. 
              3-ter.-4. (Omissis). 
              5.  Fermo  restando  quanto  diversamente  previsto  da
          specifiche   disposizioni   di   legge,   i   consigli   di
          amministrazione   delle    altre    societa'    a    totale
          partecipazione  pubblica,  diretta  ed  indiretta,   devono
          essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della
          rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte.  Nel
          caso di consigli di amministrazione composti da tre membri,
          la composizione e' determinata sulla base dei  criteri  del
          precedente comma. Nel caso di consigli  di  amministrazione
          composti  da  cinque   membri,   la   composizione   dovra'
          assicurare   la   presenza   di   almeno   tre   dipendenti
          dell'amministrazione titolare  della  partecipazione  o  di
          poteri di indirizzo e vigilanza,  scelti  d'intesa  tra  le
          amministrazioni medesime, per le societa' a  partecipazione
          diretta, ovvero almeno tre  membri  scelti  tra  dipendenti
          dell'amministrazione titolare  della  partecipazione  della
          societa' controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza,
          scelti  d'intesa  tra  le   amministrazioni   medesime,   e
          dipendenti  della  stessa  societa'  controllante  per   le
          societa' a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le
          cariche di presidente e  di  amministratore  delegato  sono
          disgiunte e al  presidente  potranno  essere  affidate  dal
          consiglio di amministrazione deleghe  esclusivamente  nelle
          aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle
          attivita' di controllo interno. Resta  fermo  l'obbligo  di
          riversamento dei  compensi  assembleari  di  cui  al  comma
          precedente. La disposizione del presente comma  si  applica
          con  decorrenza  dal  primo   rinnovo   dei   consigli   di
          amministrazione successivo alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              6.-14. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dei commi 44  e  47  dell'art.  3
          della citata legge n. 244 del 2007: 
              «44.  Il  trattamento  economico   onnicomprensivo   di
          chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche  amministrazioni  statali  di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, agenzie, enti pubblici  anche  economici,  enti  di
          ricerca, universita',  societa'  non  quotate  a  totale  o
          prevalente  partecipazione   pubblica   nonche'   le   loro
          controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati  di
          qualsiasi natura nel  territorio  metropolitano,  non  puo'
          superare  quello  del  primo  presidente  della  Corte   di
          cassazione.  Il  limite  si  applica  anche  ai  magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  ai  presidenti  e
          componenti di collegi e organi di governo e di controllo di
          societa' non  quotate,  ai  dirigenti.  Il  limite  non  si
          applica  alle  attivita'  di  natura  professionale  e   ai
          contratti d'opera, che non possono  in  alcun  caso  essere
          stipulati con chi ad altro titolo percepisce  emolumenti  o
          retribuzioni ai sensi dei  precedenti  periodi,  aventi  ad
          oggetto  una  prestazione  artistica  o  professionale  che
          consenta  di  competere  sul  mercato  in   condizioni   di
          effettiva concorrenza. Nessun  atto  comportante  spesa  ai
          sensi dei precedenti periodi puo' ricevere  attuazione,  se
          non sia stato  previamente  reso  noto,  con  l'indicazione
          nominativa dei destinatari e dell'ammontare  del  compenso,
          attraverso    la     pubblicazione     sul     sito     web
          dell'amministrazione o del  soggetto  interessato,  nonche'
          comunicato  al  Governo  e  al  Parlamento.  In   caso   di
          violazione,  l'amministratore   che   abbia   disposto   il
          pagamento e il destinatario del  medesimo  sono  tenuti  al
          rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma  pari  a
          dieci volte l'ammontare eccedente la cifra  consentita.  Le
          disposizioni di cui al  primo  e  al  secondo  periodo  del
          presente comma non  possono  essere  derogate  se  non  per
          motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo
          di tempo non superiore a tre anni,  fermo  restando  quanto
          disposto dal periodo precedente.  Le  amministrazioni,  gli
          enti e le societa' di cui al primo e  secondo  periodo  del
          presente comma per i quali  il  limite  trova  applicazione
          sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti
          alla Corte dei conti. Per le  amministrazioni  dello  Stato
          possono  essere  autorizzate  deroghe   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro per le riforme e  le  innovazioni  nella  pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e  delle  finanze,  nel  limite  massimo  di   25   unita',
          corrispondenti alle posizioni di piu'  elevato  livello  di
          responsabilita'. Coloro che sono legati da un  rapporto  di
          lavoro con organismi pubblici anche  economici  ovvero  con
          societa' a  partecipazione  pubblica  o  loro  partecipate,
          collegate  e  controllate,  e  che  sono  al  tempo  stesso
          componenti  degli  organi  di  governo   o   di   controllo
          dell'organismo o societa' con cui e' instaurato un rapporto
          di lavoro, sono collocati di diritto in  aspettativa  senza
          assegni  e  con  sospensione  della  loro   iscrizione   ai
          competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai  fini
          dell'applicazione del presente comma sono computate in modo
          cumulativo le  somme  comunque  erogate  all'interessato  a
          carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso  di
          pluralita' di incarichi da uno stesso  organismo  conferiti
          nel corso dell'anno.  Alla  Banca  d'Italia  e  alle  altre
          autorita'  indipendenti  il  presente  comma   si   applica
          limitatamente alle previsioni di pubblicita' e  trasparenza
          per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori  al
          limite di cui al primo periodo del presente comma.». 
              «47.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  44  non  si
          applicano ai contratti di diritto  privato  in  corso  alla
          data del 28 settembre 2007. Se il superamento dei limiti di
          cui ai commi 44 e 46 deriva dalla titolarita' di uno o piu'
          incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica,  o
          da rapporti di lavoro di  natura  non  privatistica  con  i
          soggetti di cui al primo e secondo periodo del comma 44, si
          procede alla decurtazione annuale del trattamento economico
          complessivo di una cifra pari al 25 per cento  della  parte
          eccedente il limite di cui al comma 44, primo periodo, e al
          comma 46. La decurtazione annuale cessa  al  raggiungimento
          del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si  procede
          anche nel  caso  in  cui  il  superamento  del  limite  sia
          determinato  dal  cumulo  con  emolumenti   derivanti   dai
          contratti di cui al primo periodo. In  caso  di  cumulo  di
          piu' incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al
          presente comma opera  a  partire  dall'incarico,  carica  o
          mandato da ultimo conferito.». 
              - Si riporta il testo del comma 466 dell'art.  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  successive  modifiche  e
          integrazioni (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria
          2007): 
              «466.   Nella   regolamentazione   del   rapporto    di
          amministrazione, le societa' non potranno inserire clausole
          contrattuali   che,    al    momento    della    cessazione
          dell'incarico,  prevedano  per  i  soggetti  di  cui  sopra
          benefici  economici  superiori   ad   una   annualita'   di
          indennita'.». 
              - Si riporta il testo del comma  38  dell'art.  34  del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221): 
              «Art. 34 (Misure urgenti per le  attivita'  produttive,
          le infrastrutture e i trasporti locali,  la  valorizzazione
          dei beni culturali ed i comuni). - 1.-37. (Omissis). 
              38.  Ai  fini   della   corretta   applicazione   delle
          disposizioni  in  materia  di  contenimento   della   spesa
          pubblica  riguardanti   le   societa'   partecipate   dalle
          pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono  per  societa'
          quotate le societa' emittenti strumenti finanziari  quotati
          in mercati regolamentati. 
              39.-57. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  1  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              «Art.  1  (Principi  di  coordinamento  e   ambito   di
          riferimento). - 1. (Omissis). 
              2. Ai fini della  applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e successive modificazioni. 
              3.-5. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del  comma  6  dell'art.  19  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,   n.   78   (Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga  di  termini),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              «Art. 19 (Societa' pubbliche). - 1.-5. (Omissis). 
              6. L'art. 2497, primo  comma,  del  codice  civile,  si
          interpreta nel senso che per enti si intendono  i  soggetti
          giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la
          partecipazione sociale nell'ambito della propria  attivita'
          imprenditoriale ovvero per finalita' di natura economica  o
          finanziaria. 
              7.-13-ter. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2497 del codice civile: 
              «Art. 2497 (Responsabilita'). - Le societa' o gli  enti
          che, esercitando attivita' di direzione e coordinamento  di
          societa', agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o
          altrui in violazione  dei  principi  di  corretta  gestione
          societaria e imprenditoriale delle societa' medesime,  sono
          direttamente responsabili nei confronti dei soci di  queste
          per il pregiudizio arrecato alla redditivita' ed al  valore
          della partecipazione sociale,  nonche'  nei  confronti  dei
          creditori sociali per la lesione  cagionata  all'integrita'
          del patrimonio della societa'. Non  vi  e'  responsabilita'
          quando il danno risulta mancante alla  luce  del  risultato
          complessivo dell'attivita'  di  direzione  e  coordinamento
          ovvero  integralmente  eliminato   anche   a   seguito   di
          operazioni a cio' dirette. 
              Risponde in solido chi abbia comunque  preso  parte  al
          fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne
          abbia consapevolmente tratto beneficio. 
              Il socio ed il creditore sociale possono  agire  contro
          la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di  direzione
          e coordinamento, solo se non sono stati  soddisfatti  dalla
          societa'   soggetta   alla   attivita'   di   direzione   e
          coordinamento. 
              Nel   caso   di   fallimento,    liquidazione    coatta
          amministrativa e amministrazione straordinaria di  societa'
          soggetta ad  altrui  direzione  e  coordinamento,  l'azione
          spettante ai creditori di questa e' esercitata dal curatore
          o   dal   commissario   liquidatore   o   dal   commissario
          straordinario.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  4  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          195 (Regolamento recante determinazione dei limiti  massimi
          del trattamento economico onnicomprensivo  a  carico  della
          finanza pubblica per i  rapporti  di  lavoro  dipendente  o
          autonomo): 
              «Art. 4 (Limite massimo retributivo). -  1.  Il  limite
          massimo annuale delle retribuzioni e degli  emolumenti  non
          puo' superare il trattamento economico annuale  complessivo
          spettante per la carica al Primo Presidente della Corte  di
          cassazione. A tal fine il Ministro della giustizia entro il
          31 gennaio  di  ogni  anno  comunica  al  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e  l'innovazione  ed  al  Ministro
          dell'economia e delle finanze l'ammontare del  trattamento.
          Per la Banca d'Italia e le altre autorita' indipendenti  si
          fa riferimento al  limite  massimo  previsto  dall'art.  3,
          comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              2.-5. (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,   n.   39
          (Disposizioni   in   materia    di    inconferibilita'    e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
          novembre  2012,  n.  190)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92. 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4.-4-ter. (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il riferimento all'art. 2359 del  codice  civile,
          vedasi nelle note alle premesse.