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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 195

Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo. (10G0218)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/2010
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Testo in vigore dal:  10-12-2010

Art. 4

Limite massimo retributivo
1. Il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione. A tal fine il Ministro della giustizia entro il 31 gennaio di ogni anno comunica al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed al Ministro dell'economia e delle finanze l'ammontare del trattamento. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti si fa riferimento al limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Ai fini della verifica del rispetto del limite non è computato il corrispettivo globale percepito per il rapporto di lavoro o il trattamento pensionistico corrisposti al soggetto destinatario, rispettivamente, dall'amministrazione o dalla società di appartenenza e dall'ente previdenziale. Ai fini della verifica del rispetto del limite non è computata la parte del compenso che il soggetto destinatario è obbligato a versare in fondi. Negli incarichi di durata pluriennale con compenso cumulativamente previsto, ai fini della determinazione del limite, il compenso è computato in parti uguali per gli anni di riferimento, tenendo conto delle frazioni di anno.
3. Le attività soggette a tariffa professionale, le attività di natura professionale non continuativa, i contratti d'opera di natura non continuativa ed i compensi determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile, degli amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate investiti di particolari cariche, non sono assoggettati al rispetto del limite di cui al presente regolamento.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 44, ottavo periodo, della citata legge n. 244 del 2007, i soggetti conferenti possono derogare al limite massimo solo per esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Si intendono esigenze di carattere eccezionale, da sottoporre al vaglio preventivo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, quelle derivanti da eventi imprevedibili cui non si possa far fronte con l'attività dei dipendenti e dei consulenti e che richiedano una prestazione lavorativa straordinaria in termini sia di qualità che di quantità oraria giornaliera. Il provvedimento previsto dal presente comma deve contenere una dettagliata motivazione a supporto del conferimento.
5. Nel caso in cui la singola amministrazione o società attribuisce ad un medesimo soggetto una pluralità di incarichi, rapporti o simili nello stesso anno, in deroga al limite massimo di cui al comma 1, l'atto di conferimento deve, nell'osservanza dei principi del merito e della trasparenza, motivare specificatamente circa i requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto destinatario in relazione alla tipologia di prestazione richiesta ed alla misura del compenso attribuito e recare in allegato il curriculum vitae del destinatario.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 3, commi 44 e 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 2389 del Codice civile:
«La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.».