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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012, n. 262

Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici. (13G00054)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/2013
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 9-3-2013
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 relativo alla
«Costituzione di unita' tecniche  di  supporto  alla  programmazione,
alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici»; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  10
settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
Italiana del  13  ottobre  1999,  n.  241  recante  «Costituzione  di
appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla
programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli  interventi
pubblici»; 
  Visto l'articolo 145, comma 10, della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, concernente le modalita'  di  co-finanziamento  delle  spese  di
funzionamento  dei   Nuclei   di   valutazione   e   verifica   delle
amministrazioni centrali e regionali; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  24
aprile 2001, recante «Indirizzi operativi  per  la  costituzione  dei
nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti
dall'articolo 1 della legge 17 maggio  1999,  n.  144  in  vista  del
riparto delle risorse previste dal comma 10 dell'articolo  145  della
Legge Finanziaria per il 2001»; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica» e  successive  modificazioni  ed  in
particolare l'articolo 30, comma 9, in materia di  valutazione  degli
investimenti relativi ad opere pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.  228  recante
«Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere  a),  b),  c),  e  d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli
investimenti relativi ad opere pubbliche»; 
  Visto l'articolo 7 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 228, e in particolare i commi 1 e 3, con cui  si  dispone  che  il
decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri,   di   cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 17  maggio  1999,  n.  144,  sia
integrato con la previsione di criteri di designazione e di modalita'
di selezione dei componenti degli Organismi di  valutazione,  che  ne
garantiscano l'indipendenza e la professionalita'; 
  Considerato che in attuazione del citato articolo 1, comma 4, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, non e' stato sinora emanato un  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, essendo state adottate  le
citate direttive del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  10
settembre 1999 e del 24 aprile 2001; 
  Ritenuto opportuno riordinare le disposizioni normative in una sola
fonte, in coerenza con la disposizione  primaria  di  cui  al  citato
articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144; 
  Visto l'articolo 1 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 228, che delimita  il  campo  di  applicazione  della  norma  alle
attivita' di valutazione poste in essere dai Ministeri; 
  Considerato che i Ministeri devono  assicurare  piena  autonomia  e
indipendenza agli Organismi di valutazione per consentire un efficace
svolgimento delle funzioni valutative cui essi sono preposti; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per la coesione territoriale; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Funzione dei nuclei di valutazione 
 
  1.  I   Nuclei   di   Valutazione   istituiti   all'interno   delle
Amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma
1, della legge 17 maggio  1999,  n.  144,  garantiscono  il  supporto
tecnico alla programmazione,  alla  valutazione  ed  al  monitoraggio
degli investimenti pubblici. 
  2. I Nuclei di cui al comma 1 assicurano, altresi': 
    a)  il  supporto  alle  fasi  di   programmazione,   valutazione,
attuazione e verifica di piani, programmi e politiche  di  interventi
promossi e attuati da ogni singola amministrazione; 
    b) una rete di risorse  metodologiche  e  informative  diffuse  e
condivise,  in  grado  di  valorizzare  e  trasferire  le  esperienze
eccellenti, di  elevare  ed  equilibrare  il  livello  qualitativo  e
l'affidabilita'  delle  politiche  pubbliche  di   investimento,   di
ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e finanziarie. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio
          1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega  al
          Governo per il riordino degli incentivi  all'occupazione  e
          della   normativa   che   disciplina    l'INAIL,    nonche'
          disposizioni per il riordino degli enti previdenziali): 
              «Art. 1 (Costituzione di unita'  tecniche  di  supporto
          alla programmazione, alla  valutazione  e  al  monitoraggio
          degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare  e
          dare  maggiore  qualita'  ed  efficienza  al  processo   di
          programmazione   delle   politiche    di    sviluppo,    le
          amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
          propri nuclei di valutazione e verifica degli  investimenti
          pubblici che, in raccordo fra  loro  e  con  il  Nucleo  di
          valutazione e  verifica  degli  investimenti  pubblici  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica, garantiscono il supporto tecnico nelle  fasi  di
          programmazione,  valutazione,  attuazione  e  verifica   di
          piani, programmi  e  politiche  di  intervento  promossi  e
          attuati da  ogni  singola  amministrazione.  E'  assicurata
          l'integrazione dei nuclei di valutazione e  verifica  degli
          investimenti pubblici con il Sistema statistico  nazionale,
          secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112. 
              2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
          operano all'interno delle  rispettive  amministrazioni,  in
          collegamento con gli uffici  di  statistica  costituiti  ai
          sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  ed
          esprimono  adeguati  livelli  di  competenza   tecnica   ed
          operativa al fine di poter  svolgere  funzioni  tecniche  a
          forte  contenuto  di  specializzazione,   con   particolare
          riferimento per: 
                a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi  di
          programmazione, formulazione e valutazione di documenti  di
          programma, per le analisi di  opportunita'  e  fattibilita'
          degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
          e interventi, tenendo conto in particolare  di  criteri  di
          qualita' ambientale  e  di  sostenibilita'  dello  sviluppo
          ovvero  dell'indicazione  della  compatibilita'   ecologica
          degli investimenti pubblici ; 
                b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui  al
          comma 5, da realizzare congiuntamente  con  gli  uffici  di
          statistica delle rispettive amministrazioni; 
                c) l'attivita' volta alla graduale  estensione  delle
          tecniche proprie  dei  fondi  strutturali  all'insieme  dei
          programmi e dei progetti attuati  a  livello  territoriale,
          con riferimento alle fasi di  programmazione,  valutazione,
          monitoraggio e verifica 
              3. Le attivita' volte alla costituzione dei  nuclei  di
          valutazione e verifica di  cui  al  comma  1  sono  attuate
          autonomamente    sotto    il    profilo     amministrativo,
          organizzativo e funzionale  dalle  singole  amministrazioni
          tenendo conto delle strutture  similari  gia'  esistenti  e
          della    necessita'    di    evitare    duplicazioni.    Le
          amministrazioni provvedono a tal fine ad  elaborare,  anche
          sulla  base  di  un'adeguata  analisi   organizzativa,   un
          programma  di   attuazione   comprensivo   delle   connesse
          attivita' di formazione  e  aggiornamento  necessarie  alla
          costituzione e all'avvio dei nuclei 
              4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e  di  Bolzano,  sono  indicate  le  caratteristiche
          organizzative  comuni  dei  nuclei  di  cui   al   presente
          articolo,  ivi  compresa  la  spettanza  di  compensi  agli
          eventuali     componenti     estranei     alla     pubblica
          amministrazione, nonche' le modalita' e i  criteri  per  la
          formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
          di cui al comma 3. 
              5. E' istituito presso  il  Comitato  interministeriale
          per la  programmazione  economica  (CIPE)  il  «Sistema  di
          monitoraggio degli investimenti  pubblici»  (MIP),  con  il
          compito    di    fornire    tempestivamente    informazioni
          sull'attuazione   delle   politiche   di   sviluppo,    con
          particolare riferimento ai  programmi  cofinanziati  con  i
          fondi strutturali europei,  sulla  base  dell'attivita'  di
          monitoraggio svolta dai nuclei di  cui  al  comma  1.  Tale
          attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi  di
          investimento    e    l'avanzamento     tecnico-procedurale,
          finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema  di
          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  e'  funzionale
          all'alimentazione di  una  banca  dati  tenuta  nell'ambito
          dello stesso CIPE, anche con  l'utilizzazione  del  Sistema
          informativo  integrato  del  Ministero  del   tesoro,   del
          bilancio e della programmazione  economica.  Il  CIPE,  con
          propria   deliberazione,   costituisce   e   definisce   la
          strutturazione   del   Sistema   di   monitoraggio    degli
          investimenti pubblici disciplina il  suo  funzionamento  ed
          emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              6.  Il  Sistema  di  monitoraggio  degli   investimenti
          pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
          da essere  funzionale  al  progetto  «Rete  unitaria  della
          pubblica  amministrazione»,  di  cui  alla  direttiva   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5  settembre  1995  ,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21  novembre
          1995.   Le   informazioni   derivanti   dall'attivita'   di
          monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina  di  regia
          nazionale di cui all'art. 6  del  decreto-legge  23  giugno
          1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto   1995,    n.    341,    alla    sezione    centrale
          dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione  alle
          rispettive competenze, a tutte le amministrazioni  centrali
          e regionali.  Il  CIPE  invia  un  rapporto  semestrale  al
          Parlamento. 
              7. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  ivi
          compreso il ruolo di  coordinamento  svolto  dal  CIPE,  e'
          istituito un fondo da ripartire, previa  deliberazione  del
          CIPE, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio
          e della programmazione  economica.  Per  la  dotazione  del
          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
          1999 e di lire 10  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno
          2000. 
              8. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno  1999  e  10
          miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000  e  2001,  si
          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
          fini  del   bilancio   triennale   1999-2001,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale» dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  per
          l'anno  1999,  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
              9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          previo parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari
          permanenti, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  indica  i  criteri  ai  quali
          dovranno attenersi le regioni e  le  province  autonome  al
          fine di suddividere il  rispettivo  territorio  in  Sistemi
          locali del lavoro,  individuando  tra  questi  i  distretti
          economico-produttivi sulla base di  una  metodologia  e  di
          indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di  statistica
          (ISTAT), che ne curera'  anche  l'aggiornamento  periodico.
          Tali  indicatori   considereranno   fenomeni   demografici,
          sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
          la  presenza  di  fattori  di  localizzazione,   situazione
          orografica  e   condizione   ambientale   ai   fini   della
          programmazione delle politiche di sviluppo di cui al  comma
          1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
          delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
          locali.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 145,  comma  10,  della
          legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge finanziaria 2001): 
              «Art.  145  (Omissis).  -  10.  Per  fare  fronte  alle
          esigenze connesse all'avvio  del  sistema  di  monitoraggio
          degli investimenti pubblici di cui all'art. 1  della  legge
          17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese  relative  al
          funzionamento  della  rete  dei  nuclei  di  valutazione  e
          verifica  degli  investimenti  pubblici  ed  al  ruolo   di
          coordinamento svolto dal CIPE,  la  dotazione  annuale  del
          fondo  previsto  dal  comma  7  del  predetto  art.  1   e'
          incrementata di lire 30 miliardi,  per  una  autorizzazione
          complessiva di spesa di lire 40 miliardi annue a  decorrere
          dall'anno 2001. Tali risorse potranno altresi' cofinanziare
          anche  i  costi  di  funzionamento  dei   predetti   nuclei
          relativamente  ai  compensi  per  gli  esperti  interni  ed
          esterni. In sede di ripartizione annuale del CIPE una quota
          del predetto fondo sara' destinata al  finanziamento  delle
          attivita' di raccordo, indirizzo e coordinamento della rete
          da parte del nucleo di valutazione e verifica del Ministero
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  30,  comma  9,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica) e successive modificazioni: 
              «Art. 30 (Leggi di  spesa  pluriennale  e  a  carattere
          permanente). - (Omissis). 
              9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  introduzione  della  valutazione  nella  fase  di
          pianificazione delle opere al fine di consentire  procedure
          di confronto e selezione dei progetti e  definizione  delle
          priorita',   in   coerenza,   per   quanto   riguarda    le
          infrastrutture strategiche, con i  criteri  adottati  nella
          definizione del programma di cui all'art. 1, comma 1, della
          legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; 
                b) predisposizione da parte del Ministero  competente
          di  linee  guida  obbligatorie  e  standardizzate  per   la
          valutazione degli investimenti; 
                c) garanzia di indipendenza  e  professionalita'  dei
          valutatori  anche  attraverso  l'utilizzo   di   competenze
          interne agli organismi di  valutazione  esistenti,  con  il
          ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
          professionalita'   e   per   valutazioni    particolarmente
          complesse; 
                d) potenziamento e sistematicita'  della  valutazione
          ex post sull'efficacia  e  sull'utilita'  degli  interventi
          infrastrutturali,   rendendo   pubblici   gli   scostamenti
          rispetto alle valutazioni ex ante; 
                e) separazione  del  finanziamento  dei  progetti  da
          quello  delle  opere  attraverso  la  costituzione  di  due
          appositi fondi. Al «fondo progetti»  si  accede  a  seguito
          dell'esito  positivo   della   procedura   di   valutazione
          tecnico-economica degli studi di  fattibilita';  al  «fondo
          opere»  si  accede  solo  dopo   il   completamento   della
          progettazione definitiva; 
                f) adozione di regole trasparenti per le informazioni
          relative  al  finanziamento  e  ai   costi   delle   opere;
          previsione  dell'invio  di  relazioni  annuali  in  formato
          telematico alle Camere e procedure  di  monitoraggio  sullo
          stato di attuazione delle opere e  dei  singoli  interventi
          con particolare riferimento ai costi complessivi  sostenuti
          e ai risultati ottenuti relativamente  all'effettivo  stato
          di realizzazione delle opere; 
                g  )  previsione  di  un  sistema  di  verifica   per
          l'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi   previsti   con
          automatico definanziamento in caso di mancato  avvio  delle
          opere entro i termini stabiliti. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e successive modificazioni,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 9 maggio 2001, n. 106, S.O.. 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  228
          (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a),  b),  c),  e
          d), della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  in  materia  di
          valutazione   degli   investimenti   relativi   ad    opere
          pubbliche), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana del 6 febbraio 2012, n. 30. 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, commi  1  e  3,  del
          citato  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.   228
          (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e  d)
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          valutazione   degli   investimenti   relativi   ad    opere
          pubbliche): 
              «Art. 7 (Organismi indipendenti di valutazione). - 1. I
          Ministeri  individuano  gli  organismi  responsabili  delle
          attivita' di valutazione di cui  al  presente  decreto,  di
          seguito "Organismi", nei Nuclei di valutazione  e  verifica
          degli investimenti pubblici di cui all'art. 1  della  legge
          17 maggio 1999, n. 144. 
              (Omissis). 
              3. Per le finalita' di cui al presente articolo,  entro
          60 giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  di  cui
          all'art. 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e'
          integrato con la previsione di criteri di designazione e di
          modalita' di selezione dei componenti degli  Organismi  che
          ne  garantiscano  l'indipendenza  e  la   professionalita'.
          Qualora  occorra  integrare   le   professionalita'   degli
          Organismi, si ricorre prioritariamente a valutatori interni
          ad  altre  strutture   di   valutazione   esistenti   nelle
          amministrazioni, limitando il ricorso a competenze  esterne
          ai casi in cui manchino  adeguate  professionalita'  e  per
          valutazioni particolarmente complesse. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1  del  citato  decreto
          legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 (Attuazione  dell'art.
          30, comma 9, lettere  a),  b),  c)  e  d)  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  in  materia  di  valutazione  degli
          investimenti relativi ad opere pubbliche): 
              «Art. 1 (Campo di applicazione e  finalita').  -  1.  I
          Ministeri  sono  tenuti  a   svolgere   le   attivita'   di
          valutazione ex ante ed ex post di cui al  presente  decreto
          al fine di garantire la razionalizzazione, la  trasparenza,
          l'efficienza e l'efficacia della spesa  in  conto  capitale
          destinata  alla  realizzazione  di  opere  pubbliche  e  di
          pubblica utilita', di seguito "opere pubbliche",  a  valere
          sulle leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente. 
              2.  Le   predette   attivita'   di   valutazione   sono
          obbligatorie per le opere finanziate a valere sulle risorse
          iscritte negli stati di previsione  dei  singoli  Ministeri
          ovvero oggetto di trasferimento da  parte  degli  stessi  a
          favore di soggetti attuatori, pubblici o privati, in  forza
          di specifica delega. Le predette  attivita'  sono  altresi'
          obbligatorie per le opere pubbliche che prevedono emissione
          di garanzie a carico dello Stato.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 1, comma  1,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144 (Misure  in  materia  di  investimenti,
          delega  al  Governo  per  il   riordino   degli   incentivi
          all'occupazione e della normativa che  disciplina  l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali), vedasi nelle note alle premesse.