LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

Legge di contabilita' e finanza pubblica. (09G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 30. 
 
        (Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente) 
 
    1. Le leggi pluriennali di spesa in conto  capitale  quantificano
la spesa complessiva e le quote di competenza  attribuite  a  ciascun
anno interessato. Le amministrazioni  centrali  dello  Stato  possono
assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle predette
leggi mentre i relativi pagamenti devono essere contenuti nei  limiti
delle autorizzazioni annuali di bilancio. 
    2. Con la seconda sezione del disegno di legge  di  bilancio,  in
relazione a quanto  previsto  nel  piano  finanziario  dei  pagamenti
possono essere  disposte,  nel  rispetto  dei  saldi  programmati  di
finanza pubblica, le seguenti rimodulazioni: 
    a) la rimodulazione, ai  sensi  dell'articolo  23,  comma  1-ter,
delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa,  fermo
restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla
legge o,  nel  caso  di  spese  a  carattere  permanente,  di  quelli
autorizzati dalla legge nel triennio di riferimento del  bilancio  di
previsione; 
    b) la reiscrizione nella  competenza  degli  esercizi  successivi
delle somme non impegnate alla chiusura  dell'esercizio  relative  ad
autorizzazioni  di  spesa  in  conto   capitale   a   carattere   non
permanente.((27)) 
    2-bis. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio  sono
evidenziate le rimodulazioni disposte ai sensi del comma 2. 
    3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio  di
contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora  la  natura  degli
interventi lo richieda, le relative modalita' di utilizzo, mediante: 
    a)  autorizzazione  concessa  al  beneficiario,  a   valere   sul
contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui  con  istituti  di
credito il cui onere di ammortamento e' posto a carico  dello  Stato.
In tal caso il debito si intende assunto dallo  Stato  che  provvede,
attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare  il
contributo direttamente all'istituto di credito; 
    b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le  cadenze
temporali stabilite dalla legge. 
    4. Nel caso si proceda all'utilizzo  dei  contributi  pluriennali
secondo le modalita' di cui  al  comma  3,  lettera  a),  al  momento
dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni  che  erogano  il
contributo sono tenute a  comunicare  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il
piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della  quota
capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il
Ministero  procede  a  iscrivere  il  contributo  tra  le  spese  per
interessi passivi e il rimborso di passivita' finanziarie. 
    5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a  tutti  i
contributi pluriennali iscritti in bilancio per i  quali  siano  gia'
state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in
tutto o in parte le relative operazioni di mutuo. 
    6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano  l'onere
annuale previsto per ciascuno degli esercizi  compresi  nel  bilancio
pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel  caso
in cui non si tratti  di  spese  obbligatorie,  possono  rinviare  le
quantificazioni dell'onere annuo alla legge  di  bilancio,  ai  sensi
dell'articolo 23, comma 3, lettera b). Nel  caso  in  cui  l'onere  a
regime e' superiore a quello indicato per il terzo anno del  triennio
di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere. 
    7. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163. 
    8. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  ventiquattro  mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti legislativi al fine di  garantire  la  razionalizzazione,  la
trasparenza, l'efficienza e  l'efficacia  delle  procedure  di  spesa
relative  ai  finanziamenti  in   conto   capitale   destinati   alla
realizzazione di opere pubbliche. 
    9. I decreti legislativi di cui  al  comma  8  sono  emanati  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) introduzione della valutazione nella  fase  di  pianificazione
delle opere al fine di consentire procedure di confronto e  selezione
dei progetti e definizione delle priorita', in coerenza,  per  quanto
riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati  nella
definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; 
    b) predisposizione da parte del  Ministero  competente  di  linee
guida  obbligatorie  e  standardizzate  per  la   valutazione   degli
investimenti; 
    c) garanzia di indipendenza  e  professionalita'  dei  valutatori
anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli  organismi  di
valutazione esistenti, con  il  ricorso  a  competenze  esterne  solo
qualora  manchino  adeguate  professionalita'   e   per   valutazioni
particolarmente complesse; 
    d) potenziamento  e  sistematicita'  della  valutazione  ex  post
sull'efficacia e  sull'utilita'  degli  interventi  infrastrutturali,
rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante; 
    e) separazione del finanziamento dei  progetti  da  quello  delle
opere attraverso la costituzione di due  appositi  fondi.  Al  "fondo
progetti" si accede a seguito dell'esito positivo della procedura  di
valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilita'; al  "fondo
opere" si accede  solo  dopo  il  completamento  della  progettazione
definitiva; 
    f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al
finanziamento e  ai  costi  delle  opere;  previsione  dell'invio  di
relazioni annuali in formato telematico alle Camere  e  procedure  di
monitoraggio sullo stato di attuazione  delle  opere  e  dei  singoli
interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti
e  ai  risultati  ottenuti  relativamente  all'effettivo   stato   di
realizzazione delle opere; 
    g) previsione di  un  sistema  di  verifica  per  l'utilizzo  dei
finanziamenti nei tempi previsti con  automatico  definanziamento  in
caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti. 
    10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui  al  comma  8  sono
trasmessi alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
affinche' su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari  entro
sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine,  i  decreti
possono essere comunque adottati. 
    11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2016, N. 93. 
 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, ha disposto (con l'art.  9,  comma
1) che le presenti modifiche acquistano efficacia a decorrere dal  1°
gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal D.L. 18 novembre  2022,
n. 176, convertito con modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023, n.  6,
ha disposto (con l'art.  4-quater,  comma  1-bis)  che  "A  decorrere
dall'esercizio finanziario 2023 la facolta' di cui  all'articolo  30,
comma 2, lettera b), della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  puo'
essere utilizzata una sola volta per le medesime risorse".