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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 10 agosto 2012, n. 161

Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo. (12G0182)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/2017)
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vigente al 21/08/2017
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-2-2016
al: 21-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  «Norme  in
materia ambientale» e, in particolare, la parte quarta, relativa alla
gestione dei  rifiuti  come  modificata  dal  decreto  legislativo  3
dicembre 2010, n. 205,  recante  «Disposizioni  di  attuazione  della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19
novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»; 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 19 novembre 2008  relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive; 
  Considerati, in particolare, gli articoli 184-bis, 185  e  186  del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 49  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza,  lo  sviluppo  delle
infrastrutture e la competitivita',  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il  quale  prevede  che  l'utilizzo
delle terre e  rocce  da  scavo  e'  regolamentato  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di
concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  da
adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore  del  suddetto
decreto; 
  Visto l'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo  n.  205  del
2010, come modificato dalla legge 24 marzo  2012,  n.  27,  il  quale
prevede che dalla data di entrata in vigore del regolamento  adottato
ai sensi dell'articolo 49 del sopracitato decreto-legge n. 1 del 2012
e' abrogato l'articolo 186 del decreto legislativo medesimo; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 novembre 2011
e dell'8 marzo 2012; 
  Vista la notifica di cui alla direttiva 98/34/CE,  come  modificata
dalla direttiva 98/48/CE che prevede una  procedura  di  informazione
nel settore delle norme e regole tecniche; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di
cui all'articolo 183, comma 1, del decreto  legislativo  n.  152  del
2006 e successive modificazioni, nonche' le seguenti: 
    a. «opera»: il risultato di un insieme di lavori di  costruzione,
demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione,  che
di per se'  esplichi  una  funzione  economica  o  tecnica  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, e successive modificazioni; 
    b. «materiali da scavo»: il suolo  o  sottosuolo,  con  eventuali
presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali,
a titolo esemplificativo: 
      scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); 
      perforazione,  trivellazione,  palificazione,   consolidamento,
ecc.; 
      opere infrastrutturali in  generale  (galleria,  diga,  strada,
ecc.); 
      rimozione e livellamento di opere in terra; 
      materiali  litoidi  in  genere  e  comunque  tutte   le   altre
plausibili  frazioni  granulometriche  provenienti   da   escavazioni
effettuate negli alvei, sia dei corpi  idrici  superficiali  che  del
reticolo  idrico  scolante,  in  zone  golenali  dei  corsi  d'acqua,
spiagge, fondali lacustri e marini ((...)). 
  I materiali da scavo possono contenere, sempreche' la  composizione
media dell'intera massa non  presenti  concentrazioni  di  inquinanti
superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento,  anche
i  seguenti  materiali:  calcestruzzo,  bentonite,   polivinilcloruro
(PVC),  vetroresina,  miscele  cementizie  e   additivi   per   scavo
meccanizzato; 
    c. «riporto»: orizzonte stratigrafico costituito da  una  miscela
eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo  come
definito nell'allegato 9 del presente Regolamento; 
    d. «materiale inerte di origine antropica»: i  materiali  di  cui
all'Allegato 9. Le tipologie che si riscontrano piu' comunemente sono
riportate in Allegato 9; 
    e. «suolo/sottosuolo»: il suolo e'  la  parte  piu'  superficiale
della   crosta   terrestre   distinguibile,    per    caratteristiche
chimico-fisiche e contenuto di sostanze  organiche,  dal  sottostante
sottosuolo; 
    f.  «autorita'  competente»:  e'  l'autorita'  che  autorizza  la
realizzazione dell'opera e, nel caso di opere soggette a  valutazione
ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale,  e'  l'autorita'
competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  p),  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni; 
    g.  «caratterizzazione  ambientale  dei  materiali   di   scavo»:
attivita' svolta  per  accertare  la  sussistenza  dei  requisiti  di
qualita' ambientale dei materiali da scavo in  conformita'  a  quanto
stabilito dagli Allegati 1 e 2; 
    h. «Piano di Utilizzo»:  il  piano  di  cui  all'articolo  5  del
presente Regolamento; 
    i.  «ambito  territoriale  con  fondo  naturale»:   porzione   di
territorio  geograficamente  individuabile   in   cui   puo'   essere
dimostrato per il  suolo/sottosuolo  che  un  valore  superiore  alle
Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e
B della tabella 1 dell'allegato 5, alla  parte  quarta,  del  decreto
legislativo  n.  152  del  2006  e   successive   modificazioni   sia
ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi  del
territorio  stesso,  alle  sue  caratteristiche  litologiche  e  alle
condizioni chimico-fisiche presenti; 
    l. «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita
e  determinata,  intesa  nelle  sue  componenti  ambientali   (suolo,
sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale riporto) dove
avviene lo scavo o l'utilizzo del materiale; 
    m. «sito di produzione»: uno o piu' siti perimetrati  in  cui  e'
generato il materiale da scavo; 
    n.  «sito  di  destinazione»:  il  sito,  diverso  dal  sito   di
produzione,  come  risultante  dal  Piano  di  Utilizzo,  in  cui  il
materiale da scavo e' utilizzato; 
    o. «sito di deposito intermedio»: il sito, diverso  dal  sito  di
produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo di cui alla lettera
h)  del  presente  articolo,  in  cui  il  materiale  da   scavo   e'
temporaneamente depositato in attesa del suo trasferimento al sito di
destinazione; 
    p. «normale  pratica  industriale»:  le  operazioni  definite  ed
elencate, in via esemplificativa, nell'Allegato 3; 
    q. «proponente»: il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo; 
    r. «esecutore»: il soggetto che attua il Piano di Utilizzo. 
                                                                  (1) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 41-bis, comma 7) che
"L'articolo  1  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  10  agosto
2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre  e
rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i  materiali  da
scavo integra, a tutti gli effetti,  le  corrispondenti  disposizioni
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".