DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                          Articolo 184-bis 
                           (Sottoprodotto) 
 
  1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183,
comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte
le seguenti condizioni: 
      a) la sostanza o l'oggetto  e'  originato  da  un  processo  di
produzione, di cui costituisce  parte  integrante,  e  il  cui  scopo
primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto; 
      b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'  utilizzato,  nel
corso dello stesso o di un successivo processo  di  produzione  o  di
utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; 
      c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato  direttamente
senza alcun  ulteriore  trattamento  diverso  dalla  normale  pratica
industriale; 
      d)  l'ulteriore  utilizzo  e'  legale,  ossia  la  sostanza   o
l'oggetto soddisfa,  per  l'utilizzo  specifico,  tutti  i  requisiti
pertinenti riguardanti i prodotti e  la  protezione  della  salute  e
dell'ambiente  e  non  portera'  a   impatti   complessivi   negativi
sull'ambiente o la salute umana. 
  2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono  essere
adottate misure per stabilire criteri qualitativi o  quantitativi  da
soddisfare affinche' specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano
considerati sottoprodotti  e  non  rifiuti  ((garantendo  un  elevato
livello di protezione dell'ambiente e della salute  umana  favorendo,
altresi', l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse  naturale
dando priorita' alle pratiche replicabili di simbiosi  industriale)).
All'adozione di tali criteri si provvede con uno o piu'  decreti  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
in conformita' a quanto previsto dalla disciplina comunitaria. 
  2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 GIUGNO 2017, N. 120.