DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205

Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. (10G0235)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2018)
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 39 
                 (Disposizioni transitorie e finali) 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N.  135,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N.  135,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  2-bis.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  14  DICEMBRE  2018,  N.  135,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  2-ter.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  14  DICEMBRE  2018,  N.  135,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  2-quater. ((COMMA ABROGATO DAL  D.L.  14  DICEMBRE  2018,  N.  135,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  3. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati gli articoli 181-bis, 210 e 229 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nonche' l'articolo 3 del decreto legislativo  30
aprile 1998, n. 173. 
  4. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di  cui
all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e'  abrogato
l'articolo 186. 
  5. Gli allegati B, C, D ed I alla Parte IV del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152 sono sostituiti dai corrispondenti allegati  al
presente decreto. 
  6. Gli allegati A, G ed H alla Parte IV del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 sono abrogati. 
  7. Dopo l'allegato I alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' aggiunto  l'allegato  L  riportato  in  allegato  al
presente decreto. 
  8. Rimangono in vigore fino alla loro scadenza naturale,  tutte  le
autorizzazioni in essere all'esercizio degli impianti di  trattamento
rifiuti che prevedono la produzione o  l'utilizzo  di  CDR  e  CDR-Q,
cosi' come gia' definiti dall' articolo 183, comma 1, lett. r) e  s),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  precedentemente  alle
modifiche apportate dal presente decreto legislativo, ivi incluse  le
comunicazioni per il  recupero  semplificato  del  CDR  di  cui  alle
procedure del DM 5 febbraio 1998 art. 3, Allegato 1,  Suballegato  1,
voce 14 e art. 4, Allegato 2, Suballegato 1, voce 1, salvo  modifiche
sostanziali che richiedano una revisione delle stesse. 
  9. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N.  135,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  11.  Fatta  salva  la   disciplina   in   materia   di   protezione
dell'ambiente marino e le  disposizioni  in  tema  di  sottoprodotto,
laddove sussistano univoci elementi che  facciano  ritenere  la  loro
presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre
cause comunque naturali, e' consentito l'interramento in  sito  della
posidonia e delle  meduse  spiaggiate,  purche'  cio'  avvenga  senza
trasporto ne' trattamento. 
  12. La raccolta degli elenchi telefonici e dei beni e prodotti che,
dati in comodato d'uso e presentando rischi inferiori per l'ambiente,
siano restituiti  dal  consumatore  o  utente,  dopo  l'utilizzo,  al
comodante, non rientra tra le operazioni di raccolta di rifiuti  come
definita dall'art. 183, comma 1, lett. o). 
  13. Le norme di cui all'articolo  184-bis  si  applicano  anche  al
materiale che viene  rimosso,  per  esclusive  ragioni  di  sicurezza
idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti. 
  14. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,
con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, adottato ai sensi dell'articolo  184-bis,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 152 del  2006  come  introdotto  dal  presente
decreto, sono definite le condizioni alle quali sia  da  qualificarsi
come  sottoprodotto  il  materiale  derivante  dalle   attivita'   di
estrazione e lavorazione di marmi e lapidei. 
  15. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  16. I decreti ministeriali di  attuazione  delle  disposizioni  del
presente decreto sono adottati, salvo che  non  sia  diversamente  ed
espressamente previsto, entro due  anni  dalla  data  di  entrata  in
vigore delle relative disposizioni. 
    Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 3 dicembre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
    

                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri

                                  Prestigiacomo,             Ministro
                                  dell'ambiente e  della  tutela  del
                                  territorio e del mare

                                  Frattini,  Ministro  degli   affari
                                  esteri

                                  Alfano, Ministro della giustizia

                                  Tremonti, Ministro dell'economia  e
                                  delle finanze

                                  Galan,  Ministro  delle   politiche
                                  agricole alimentari e forestali

                                  La Russa, Ministro della difesa

                                  Fazio, Ministro della salute

                                  Matteoli,      Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti

                                  Romani,  Ministro  dello   sviluppo
                                  economico

                                  Fitto, Ministro per i rapporti  con
                                  le  regioni  e  per   la   coesione
                                  territoriale



    
Visto, il Guardasigilli: Alfano