DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 5 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) valutazione ambientale  di  piani  e  programmi,  nel  seguito
valutazione ambientale strategica, di seguito VAS:  il  processo  che
comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della  seconda
parte del  presente  decreto,  lo  svolgimento  di  una  verifica  di
assoggettabilita',  l'elaborazione  del   rapporto   ambientale,   lo
svolgimento  di  consultazioni,  la  valutazione  del  piano  o   del
programma,  del  rapporto  e   degli   esiti   delle   consultazioni,
l'espressione di un parere motivato, l'informazione  sulla  decisione
ed il monitoraggio; 
    b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il  processo
che comprende, secondo le disposizioni di cui  al  Titolo  III  della
parte seconda del presente decreto, l'elaborazione e la presentazione
dello  studio  d'impatto  ambientale  da  parte  del  proponente,  lo
svolgimento  delle  consultazioni,  la   valutazione   dello   studio
d'impatto  ambientale,  delle  eventuali  informazioni  supplementari
fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni,  l'adozione
del provvedimento di  VIA  in  merito  agli  impatti  ambientali  del
progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA  nel  provvedimento
di approvazione o autorizzazione del progetto; (112) 
    b-bis)  valutazione  di  impatto  sanitario,  di   seguito   VIS:
elaborato predisposto dal proponente sulla  base  delle  linee  guida
adottate con  decreto  del  Ministro  della  salute,  che  si  avvale
dell'Istituto superiore di sanita', al fine di  stimare  gli  impatti
complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e  l'esercizio
del progetto puo' procurare sulla salute della popolazione; (112) 
    b-ter)  valutazione  d'incidenza:   procedimento   di   carattere
preventivo al  quale  e'  necessario  sottoporre  qualsiasi  piano  o
progetto che possa avere incidenze significative  su  un  sito  o  su
un'area  geografica  proposta  come  sito  della  rete  Natura  2000,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani  e  progetti  e  tenuto
conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso; (112) 
    c)  impatti  ambientali:   effetti   significativi,   diretti   e
indiretti, di un piano,  di  un  programma  o  di  un  progetto,  sui
seguenti fattori: 
      popolazione e salute umana; 
      biodiversita', con particolare attenzione alle  specie  e  agli
habitat  protetti  in  virtu'  della  direttiva  92/43/CEE  e   della
direttiva 2009/147/CE; 
      territorio, suolo, acqua, aria e clima; 
      beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; 
      interazione tra i fattori sopra elencati. 
    Negli impatti ambientali rientrano gli  effetti  derivanti  dalla
vulnerabilita' del progetto a rischio di gravi incidenti o  calamita'
pertinenti il progetto medesimo. (112) 
    d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni  culturali
e  dai  beni  paesaggistici  in  conformita'  al  disposto   di   cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
42; 
    e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di  pianificazione
e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati
dalla Comunita' europea, nonche' le loro modifiche: 
      1) che sono elaborati e/o adottati da  un'autorita'  a  livello
nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorita'  per
essere approvati, mediante una procedura legislativa,  amministrativa
o negoziale e 
      2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative; 
    f) rapporto ambientale: il documento del piano  o  del  programma
redatto in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 13; 
    g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri
impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o  sul
paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle  risorse
del suolo. ((Ai  fini  del  rilascio  del  provvedimento  di  VIA  il
proponente  presenta  il  progetto  di  fattibilita'  come   definito
dall'articolo 23, commi 5 e 6,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito
dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed
in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti
dello studio di impatto ambientale ai sensi  dell'allegato  IV  della
direttiva 2011/92/UE;)) (112) ((134)) 
    g-bis) studio preliminare ambientale: documento da presentare per
l'avvio del procedimento di  verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,
contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto  e  sui
suoi  probabili  effetti  significativi  sull'ambiente,  redatto   in
conformita' alle  indicazioni  contenute  nell'allegato  IV-bis  alla
parte seconda del presente decreto; (112) 
    h) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N.  91,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116; 
    i) studio  di  impatto  ambientale:  documento  che  integra  ((i
progetti)) ai fini del procedimento di VIA,  redatto  in  conformita'
alle disposizioni di cui all'articolo 22 e alle indicazioni contenute
nell'allegato VII alla parte  seconda  del  presente  decreto;  (112)
((134)) 
    i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le
sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.
230, e gli organismi geneticamente  modificati  di  cui  ali  decreti
legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92; 
    i-ter)  inquinamento:  l'introduzione  diretta  o  indiretta,   a
seguito di attivita' umana, di sostanze, vibrazioni, calore o  rumore
o piu' in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria,  nell'acqua
o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita'
dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni  materiali,  oppure
danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente  o  ad  altri
suoi legittimi usi; 
    i-quater) 'installazione': unita' tecnica permanente, in cui sono
svolte una o piu' attivita' elencate  all'allegato  VIII  alla  Parte
Seconda e qualsiasi altra attivita' accessoria, che sia  tecnicamente
connessa con le attivita' svolte nel luogo suddetto e possa  influire
sulle  emissioni  e  sull'inquinamento.  E'  considerata   accessoria
l'attivita' tecnicamente connessa anche quando  condotta  da  diverso
gestore; 
    i-quinquies) 'installazione esistente': ai fini dell'applicazione
del Titolo III-bis alla Parte Seconda una  installazione  che,  al  6
gennaio  2013,  ha  ottenuto  tutte  le   autorizzazioni   ambientali
necessarie   all'esercizio   o   il   provvedimento    positivo    di
compatibilita' ambientale o per la quale, a  tale  data,  sono  state
presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni  ambientali
necessarie per il suo esercizio,  a  condizione  che  essa  entri  in
funzione entro il 6  gennaio  2014.  Le  installazioni  esistenti  si
qualificano come 'non gia'  soggette  ad  AIA'  se  in  esse  non  si
svolgono  attivita'  gia'   ricomprese   nelle   categorie   di   cui
all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010,
n. 128; 
    i-sexies) 'nuova installazione': una installazione che non ricade
nella definizione di installazione esistente; 
    i-septies) emissione: lo scarico diretto o  indiretto,  da  fonti
puntiformi o diffuse  dell'impianto,  opera  o  infrastruttura  ,  di
sostanze, vibrazioni, calore  o  rumore,  agenti  fisici  o  chimici,
radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo; 
    i-octies) valori  limite  di  emissione:  la  massa  espressa  in
rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione  ovvero
il livello di un'emissione che non possono essere superati in  uno  o
piu' periodi di tempo. I valori limite di  emissione  possono  essere
fissati  anche  per  determinati  gruppi,  famiglie  o  categorie  di
sostanze, indicate nel allegato X. I valori limite di emissione delle
sostanze si applicano, tranne  i  casi  diversamente  previsti  dalla
legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto;  nella
loro  determinazione  non   devono   essere   considerate   eventuali
diluizioni. Per quanto concerne  gli  scarichi  indiretti  in  acqua,
l'effetto di  una  stazione  di  depurazione  puo'  essere  preso  in
considerazione nella determinazione dei valori  limite  di  emissione
dall'impianto, a condizione di garantire un  livello  equivalente  di
protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare  a  carichi
inquinanti maggiori nell'ambiente,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto; 
    i-nonies) norma di qualita' ambientale: la  serie  di  requisiti,
inclusi gli obiettivi di qualita', che sussistono in un dato  momento
in un determinato ambiente o in una specifica  parte  di  esso,  come
stabilito nella normativa vigente in materia ambientale; 
    l) modifica: la variazione di un  piano,  programma,  impianto  o
progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti,
le variazioni delle loro caratteristiche o  del  loro  funzionamento,
ovvero  un  loro  potenziamento,   che   possano   produrre   effetti
sull'ambiente; 
    l-bis) modifica  sostanziale  di  un  progetto,  opera  o  di  un
impianto: la variazione delle  caratteristiche  o  del  funzionamento
ovvero    un    potenziamento     dell'impianto,     dell'opera     o
dell'infrastruttura  o  del   progetto   che,   secondo   l'autorita'
competente, producano effetti negativi e significativi  sull'ambiente
o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina
dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attivita'  per
la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, e' sostanziale  una
modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del  valore
di una delle grandezze, oggetto della soglia,  pari  o  superiore  al
valore della soglia stessa; 
    l-ter) migliori tecniche disponibili (best available techniques -
BAT): la piu' efficiente e avanzata fase di sviluppo di  attivita'  e
relativi  metodi  di  esercizio  indicanti  l'idoneita'  pratica   di
determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la  base  dei
valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione
intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile,  a  ridurre
in modo generale le  emissioni  e  l'impatto  sull'ambiente  nel  suo
complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili,  occorre
tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si
intende per: 
      1) tecniche: sia le tecniche  impiegate  sia  le  modalita'  di
progettazione,  costruzione,  manutenzione,  esercizio   e   chiusura
dell'impianto; 
      2) disponibili: le tecniche sviluppate  su  una  scala  che  ne
consenta l'applicazione in condizioni economicamente  e  tecnicamente
idonee nell'ambito del relativo comparto  industriale,  prendendo  in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto  che
siano o meno applicate o prodotte in  ambito  nazionale,  purche'  il
gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 
      3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un  elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; 
    l-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF': documento
pubblicato dalla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo  13,
paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE ; 
    l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento  adottato  secondo
quanto specificato all'articolo  13,  paragrafo  5,  della  direttiva
2010/75/UE,  e  pubblicato  in  italiano  nella  Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea, contenente le parti di un  BREF  riguardanti  le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione,
le  informazioni  per  valutarne  l'applicabilita',  i   livelli   di
emissione  associati   alle   migliori   tecniche   disponibili,   il
monitoraggio associato, i livelli di  consumo  associati  e,  se  del
caso, le pertinenti misure di bonifica del sito; 
    l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle  migliori  tecniche
disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di emissione ottenuti
in condizioni di esercizio normali utilizzando una  migliore  tecnica
disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come
indicato nelle conclusioni sulle  BAT,  espressi  come  media  in  un
determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di  riferimento
specifiche; 
    l-ter.5)  'tecnica  emergente':  una   tecnica   innovativa   per
un'attivita' industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe
assicurare un piu' elevato livello di  protezione  dell'ambiente  nel
suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione  dell'ambiente
e  maggiori  risparmi  di  spesa  rispetto  alle  migliori   tecniche
disponibili esistenti; 
    m) verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA  di  un  progetto:  la
verifica attivata  allo  scopo  di  valutare,  ove  previsto,  se  un
progetto determina  potenziali  impatti  ambientali  significativi  e
negativi e deve essere  quindi  sottoposto  al  procedimento  di  VIA
secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda  del
presente decreto; (112) 
    m-bis) verifica di assoggettabilita' di un piano o programma:  la
verifica attivata allo scopo di valutare,  ove  previsto,  se  piani,
programmi  ovvero   le   loro   modifiche,   possano   aver   effetti
significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla  fase  di
valutazione secondo le disposizioni del presente decreto  considerato
il diverso livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate; 
    m-ter)  parere  motivato:  il  provvedimento   obbligatorio   con
eventuali  osservazioni  e  condizioni  che  conclude  la   fase   di
valutazione di VAS, espresso  dall'autorita'  competente  sulla  base
dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni; 
    n) provvedimento di  verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA:  il
provvedimento  motivato,  obbligatorio  e  vincolante  dell'autorita'
competente   che   conclude   il   procedimento   di   verifica    di
assoggettabilita' a VIA; (112) 
    o) provvedimento di VIA: il provvedimento motivato,  obbligatorio
e vincolante, che esprime la conclusione dell'autorita' competente in
merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto,
adottato  sulla  base  dell'istruttoria  svolta,  degli  esiti  delle
consultazioni   pubbliche    e    delle    eventuali    consultazioni
transfrontaliere; (112) 
    o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento  che
autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra  quelle  di
cui all'articolo 4, comma 4,  lettera  c),  o  di  parte  di  essa  a
determinate condizioni che devono garantire che  l'installazione  sia
conforme  ai  requisiti  di   cui   al   Titolo   III-bis   ai   fini
dell'individuazione delle  soluzioni  piu'  idonee  al  perseguimento
degli  obiettivi  di  cui  all'articolo  4,  comma  4,  lettera   c).
Un'autorizzazione integrata ambientale puo' valere  per  una  o  piu'
installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito
e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di  una
installazione  siano  gestite  da  gestori  differenti,  le  relative
autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate  a
livello istruttorio; 
    o-ter) condizione ambientale del  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA: prescrizione vincolante,  se  richiesta  dal
proponente, relativa alle caratteristiche del  progetto  ovvero  alle
misure  previste  per  evitare   o   prevenire   impatti   ambientali
significativi e negativi, eventualmente  associata  al  provvedimento
negativo di verifica di assoggettabilita' a VIA; (112) 
    o-quater)  condizione  ambientale  del  provvedimento   di   VIA:
prescrizione vincolante eventualmente associata al  provvedimento  di
VIA che definisce ((le linee di indirizzo da seguire nelle successive
fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione
di criteri  ambientali  atti  a  contenere  e  limitare  gli  impatti
ambientali significativi e negativi  o  incrementare  le  prestazioni
ambientali del progetto, nonche')) i requisiti per  la  realizzazione
del progetto o l'esercizio delle relative attivita', ovvero le misure
previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile,  compensare
gli  impatti  ambientali  significativi  e  negativi   nonche',   ove
opportuno, le misure di monitoraggio; (112) ((134)) 
    o-quinquies) autorizzazione:  il  provvedimento  che  abilita  il
proponente a realizzare il progetto; (112) 
    p) autorita' competente: la pubblica amministrazione cui  compete
l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a  VIA,
l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di  piani
e programmi, e l'adozione dei  provvedimenti  di  VIA,  nel  caso  di
progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata  ambientale
o del provvedimento comunque denominato  che  autorizza  l'esercizio;
(112) 
    q) autorita' procedente: la pubblica amministrazione che  elabora
il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente  decreto,
ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma
sia  un  diverso   soggetto   pubblico   o   privato,   la   pubblica
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma; 
    r) proponente: il soggetto pubblico  o  privato  che  elabora  il
piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni  del  presente
decreto; 
    r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che  detiene
o gestisce,  nella  sua  totalita'  o  in  parte,  l'installazione  o
l'impianto oppure che dispone di  un  potere  economico  determinante
sull'esercizio tecnico dei medesimi; 
    s)  soggetti  competenti  in  materia  ambientale:  le  pubbliche
amministrazioni e gli enti  pubblici  che,  per  le  loro  specifiche
competenze o responsabilita'  in  campo  ambientale,  possono  essere
interessate agli  impatti  sull'ambiente  dovuti  all'attuazione  dei
piani, programmi o progetti; 
    t)  consultazione:  l'insieme  delle  forme  di  informazione   e
partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico  e
del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella  valutazione
dei piani, programmi e progetti; 
    u) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche',  ai
sensi della legislazione vigente, le associazioni, le  organizzazioni
o i gruppi di tali persone; 
    v) pubblico interessato: il pubblico che subisce  o  puo'  subire
gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale  o  che
ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione
le  organizzazioni  non  governative  che  promuovono  la  protezione
dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti  dalla  normativa
statale vigente, nonche'  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative, sono considerate come aventi interesse; 
    v-bis) 'relazione di riferimento': informazioni  sullo  stato  di
qualita' del suolo e delle acque sotterranee,  con  riferimento  alla
presenza di sostanze pericolose pertinenti,  necessarie  al  fine  di
effettuare un raffronto in  termini  quantitativi  con  lo  stato  al
momento   della   cessazione   definitiva   delle   attivita'.   Tali
informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e,  se  possibile,  gli
usi  passati  del  sito,  nonche',  se  disponibili,  le  misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne  illustrino  lo
stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa,
relative a nuove misurazioni  effettuate  sul  suolo  e  sulle  acque
sotterranee tenendo conto della possibilita'  di  una  contaminazione
del  suolo  e  delle  acque  sotterranee  da  parte  delle   sostanze
pericolose   usate,   prodotte   o   rilasciate    dall'installazione
interessata. Le informazioni definite in virtu'  di  altra  normativa
che soddisfano i requisiti  di  cui  alla  presente  lettera  possono
essere incluse  o  allegate  alla  relazione  di  riferimento.  Nella
redazione della relazione di riferimento si terra' conto delle  linee
guida  eventualmente  emanate  dalla  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE; 
    v-ter) 'acque  sotterranee':  acque  sotterranee  quali  definite
all'articolo 74, comma 1, lettera l); 
    v-quater) 'suolo':  lo  strato  piu'  superficiale  della  crosta
terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo
e' costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e
organismi viventi. Ai soli fini dell'applicazione della Parte  Terza,
l'accezione   del   termine   comprende,   oltre   al   suolo    come
precedentemente definito, anche il  territorio,  il  sottosuolo,  gli
abitati e le opere infrastrutturali; 
    v-quinquies)  'ispezione  ambientale':  tutte  le   azioni,   ivi
compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli  delle
relazioni  interne   e   dei   documenti   di   follow-up,   verifica
dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza
della    gestione    ambientale    dell'installazione,     intraprese
dall'autorita' competente o per suo conto al  fine  di  verificare  e
promuovere il rispetto delle condizioni di  autorizzazione  da  parte
delle installazioni,  nonche',  se  del  caso,  monitorare  l'impatto
ambientale di queste ultime; 
    v-sexies) 'pollame': il pollame quale  definito  all'articolo  2,
comma 2, lettera a), del decreto del Presidente  della  Repubblica  3
marzo 1993, n. 587; 
    v-septies) 'combustibile': qualsiasi materia combustibile solida,
liquida o gassosa, che la norma ammette  possa  essere  combusta  per
utilizzare l'energia liberata dal processo; 
    v-octies) 'sostanze pericolose':  le  sostanze  o  miscele,  come
definite all'articolo 2,  punti  7  e  8,  del  regolamento  (CE)  n.
1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16  dicembre
2008, pericolose ai sensi dell'articolo 3 del  medesimo  regolamento.
Ai  fini  della  Parte  Terza  si  applica  la  definizione  di   cui
all'articolo 74, comma 2, lettera ee). 
  1-bis. Ai fini  del  della  presente  Parte  Seconda  si  applicano
inoltre le definizioni di 'impianto di incenerimento dei  rifiuti'  e
di 'impianto di coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere b) e
c) del comma 1 dell'articolo 237-ter. 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto con l'art.  23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (134) 
  Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l'art. 50, comma  3)
che le presenti modifiche si  applicano  alle  istanze  presentate  a
partire dal trentesimo giorno successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del medesimo D.L.