DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-3-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 186 
                       Terre e rocce da scavo 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e  rocce
da scavo, anche di gallerie, ottenute  quali  sottoprodotti,  possono
essere  utilizzate  per  reinterri,  riempimenti,  rimodellazioni   e
rilevati purche': a)  siano  impiegate  direttamente  nell'ambito  di
opere o interventi preventivamente individuati  e  definiti;  b)  sin
dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale  utilizzo;
c) l'utilizzo  integrale  della  parte  destinata  a  riutilizzo  sia
tecnicamente possibile senza necessita' di preventivo  trattamento  o
di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici
e di qualita' ambientale idonei a garantire che il loro  impiego  non
dia luogo ad emissioni e, piu' in  generale,  ad  impatti  ambientali
qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente
consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate  ad  essere
utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o  sottoposti
ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V  della  parte  quarta
del  presente  decreto;  f)  le  loro  caratteristiche   chimiche   e
chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non
determini rischi per la  salute  e  per  la  qualita'  delle  matrici
ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di  tutela
delle acque superficiali e sotterranee,  della  flora,  della  fauna,
degli habitat e delle aree naturali  protette.  In  particolare  deve
essere dimostrato che il materiale da utilizzare non  e'  contaminato
con riferimento alla destinazione  d'uso  del  medesimo,  nonche'  la
compatibilita' di detto materiale con il sito di destinazione; g)  la
certezza del loro integrale utilizzo  sia  dimostrata.  L'impiego  di
terre da  scavo  nei  processi  industriali  come  sottoprodotti,  in
sostituzione dei materiali di cava, e' consentito nel rispetto  delle
condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p). 
  2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga  nell'ambito
della realizzazione di opere o attivita' sottoposte a valutazione  di
impatto ambientale  o  ad  autorizzazione  ambientale  integrata,  la
sussistenza dei  requisiti  di  cui  al  comma  1,  nonche'  i  tempi
dell'eventuale deposito  in  attesa  di  utilizzo,  che  non  possono
superare di norma un anno, devono risultare da un  apposito  progetto
che e' approvato dall'autorita' titolare del  relativo  procedimento.
Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e  rocce
da scavo nel  medesimo  progetto,  i  tempi  dell'eventuale  deposito
possono essere quelli della realizzazione  del  progetto  purche'  in
ogni caso non superino i tre anni. 
  3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga  nell'ambito
della realizzazione di opere o attivita' diverse da quelle di cui  al
comma 2 e soggette a permesso di costruire o  a  denuncia  di  inizio
attivita', la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche'  i
tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non  possono
superare un anno, devono essere dimostrati e  verificati  nell'ambito
della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le
modalita' della dichiarazione di inizio di attivita' (DIA). 
  4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la
produzione di terre e rocce da scavo  avvenga  nel  corso  di  lavori
pubblici non soggetti ne'  a  VIA  ne'  a  permesso  di  costruire  o
denuncia di inizio di attivita', la sussistenza dei requisiti di  cui
al comma 1, nonche' i tempi  dell'eventuale  deposito  in  attesa  di
utilizzo, che non possono  superare  un  anno,  devono  risultare  da
idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista. 
  5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate  nel  rispetto
delle condizioni di cui al presente articolo,  sono  sottoposte  alle
disposizioni in materia di rifiuti  di  cui  alla  parte  quarta  del
presente decreto. 
  6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti
ad interventi di  bonifica  viene  effettuata  secondo  le  modalita'
previste  dal  Titolo  V,  Parte   quarta   del   presente   decreto.
L'accertamento che le terre e rocce  da  scavo  di  cui  al  presente
decreto non provengano da tali siti e' svolto  a  cura  e  spese  del
produttore e accertato dalle autorita' competenti  nell'ambito  delle
procedure previste dai commi 2, 3 e 4. 
  7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per  i
progetti di utilizzo gia' autorizzati e  in  corso  di  realizzazione
prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   gli
interessati possono procedere  al  loro  completamento,  comunicando,
entro novanta giorni, alle  autorita'  competenti,  il  rispetto  dei
requisiti prescritti, nonche' le necessarie informazioni sul sito  di
destinazione, sulle condizioni e sulle modalita' di utilizzo, nonche'
sugli eventuali tempi del deposito in  attesa  di  utilizzo  che  non
possono essere superiori ad  un  anno.  L'autorita'  competente  puo'
disporre indicazioni  o  prescrizioni  entro  i  successivi  sessanta
giorni senza che cio' comporti necessita' di  ripetere  procedure  di
VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA. 
  7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate  le
caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per  interventi
di miglioramento ambientale e  di  siti  anche  non  degradati.  Tali
interventi devono garantire, nella  loro  realizzazione  finale,  una
delle seguenti condizioni: 
    a) un miglioramento della  qualita'  della  copertura  arborea  o
della funzionalita' per attivita' agro-silvo-pastorali; 
    b) un miglioramento delle condizioni  idrologiche  rispetto  alla
tenuta dei versanti e alla  raccolta  e  regimentazione  delle  acque
piovane; 
    c) un miglioramento della percezione paesaggistica. 
  7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,  i  residui
provenienti dall'estrazione di marmi e pietre  sono  equiparati  alla
disciplina dettata per le terre  e  rocce  da  scavo.  Sono  altresi'
equiparati i residui delle attivita' di lavorazione di pietre e marmi
che presentano le caratteristiche di cui all'articolo  184-bis.  Tali
residui,  quando  siano  sottoposti  a  un'operazione   di   recupero
ambientale, devono soddisfare  i  requisiti  tecnici  per  gli  scopi
specifici e  rispettare  i  valori  limite,  per  eventuali  sostanze
inquinanti presenti, previsti  nell'Allegato  5  alla  parte  IV  del
presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi
sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto. 
                                                          (41) ((56)) 
 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 39, comma
4) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto  ministeriale  di
cui all'articolo 184-bis, comma 2, e' abrogato l'articolo 186". 
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AGGIORNAMENTO (56) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205,  come  modificato  dal  D.L.  24
gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla  L.  24  marzo
2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 39, comma 4) che "Dalla data  di
entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 49 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e' abrogato l'articolo 186".