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DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 2012, n. 91

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. (12G0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2012)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal:  17-7-2012
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Art. 2

Modifiche alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. All'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea dopo le parole: «individua con regolamento» sono inserite le seguenti: «, al fine di assicurare la trasparenza del sistema di gestione accentrata, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori»;
b) alla lettera c) le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 83-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «indicate all'articolo 83-bis, comma 2,»;
c) alla lettera m) le parole: «dal comma 4 dell'articolo 83-sexies,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 83-sexies, comma 4,»;
d) dopo la lettera o) è inserita la seguente:
«o-bis) le modalità e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari degli strumenti finanziari e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilità per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi e fatto altresì salvo quanto previsto dall'articolo 83-duodecies per gli strumenti finanziari ivi previsti;»;
e) alla lettera p) le parole: «e di» sono sostituite dalla seguente: «e» e le parole: «ad assicurare la trasparenza del sistema di gestione accentrata e l'ordinata prestazione dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «a perseguire le finalità indicate nella prima parte del presente comma».
2. All'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «rinviare» è sostituita dalla seguente: «demandare»;
b) la parola: «demandate» è sostituita dalla seguente: «delegate»;
c) dopo le parole: «della Consob» è inserita la seguente:
«esercitata».
3. All'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «La vigilanza sulle società di gestione accentrata» sono sostituite dalle seguenti: «La vigilanza sul sistema di gestione accentrata»;
b) dopo le parole: «possono chiedere alle società» sono inserite le seguenti: «e agli intermediari».
4. All'articolo 83-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al titolo V, libro IV, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «documenti»;
b) al comma 2, le parole: «regolamento di cui all'articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento indicato dall'articolo 81» e le parole: «le caratteristiche di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le caratteristiche indicate al comma 1».
5. La rubrica dell'articolo 83-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituita dalla seguente: «Emissione di strumenti finanziari».
6. All'articolo 83-quinquies, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «Non può esservi» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dai casi previsti dall'articolo 2352, ultimo comma, del codice civile, non può esservi».
7. All'articolo 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguente modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, la comunicazione prevista al comma 1 è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma 2, lo statuto può richiedere che gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che essi non possano essere ceduti fino alla chiusura dell'assemblea. Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. Qualora lo statuto non impedisca la cessione degli strumenti finanziari, l'eventuale cessione degli stessi comporta l'obbligo per l'intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata.»;
c) al comma 4, le parole: «fissata per l'assemblea in prima convocazione» sono sostituite dalle seguenti: «indicata nel comma 2, ultimo periodo» e le parole: «entro il successivo termine indicato nello statuto delle società indicate nel comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «entro il successivo termine indicato nello statuto ai sensi del comma 3 e del comma 5»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari emessi dalle società cooperative si applicano i commi 1, 3 e 4. Con riferimento alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, il termine indicato al comma 3 non può essere superiore a due giorni non festivi.».
8. All'articolo 83-novies, comma 1, lettera g), le parole: «le registrazioni di cui all'articolo 83-octies» sono sostituite dalle seguenti: «i vincoli sugli strumenti finanziari iscritti ai sensi dell'articolo 83-octies».
9. All'articolo 83-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ed f), e» sono sostituite dalle seguenti: «, f) e g),» e dopo le parole: «dell'articolo 83-duodecies» sono inserite le seguenti: «nonché, nell'ipotesi di sollecitazione di deleghe promossa dall'emittente stesso, in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 144, comma 1,»;
b) al comma 2, dopo le parole: «su supporto informatico» sono aggiunte le seguenti: «in un formato comunemente utilizzato»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Alle società cooperative non si applica il comma 1.».
10. All'articolo 83-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente» sono sostituite dalle seguenti: «azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea»;
b) al comma 2, le parole: «devono pervenire» sono sostituite dalla seguente: «pervengono»;
c) al comma 3, dopo le parole: «tanti soci che rappresentino» è inserita la seguente: «almeno»;
d) al comma 4, dopo le parole: «a disposizione dei soci» sono inserite le seguenti: «su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato».
11. Dopo l'articolo 83-duodecies è inserito il seguente:

«Art. 83-terdecies


Pagamento dei dividendi

1. In deroga all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti gli strumenti finanziari registrati nei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, è determinata con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile individuata dall'emittente che stabilisce altresì le modalità del relativo pagamento.».
12. Alla rubrica della sezione II, capo II, titolo II della parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «rappresentati da titoli» sono sostituite dalle seguenti:
«cartolari».
13. All'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: «titoli» è sostituita dalla seguente:
«documenti».

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 05/07/2012, n. 155 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 81 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O., come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 81 (Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi). - 1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, individua con regolamento, al fine di assicurare la trasparenza del sistema di gestione accentrata, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori:
a) i requisiti che debbono possedere gli intermediari e le attività, previste dal presente titolo, che essi sono abilitati a svolgere;
b) gli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata;
c) le caratteristiche di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari indicate all'art. 83-bis, comma 2, ai fini dell'assoggettamento dei medesimi alle disposizioni del presente titolo;
d) le procedure e le modalità per assoggettare o sottrarre alla disciplina del presente titolo strumenti finanziari, in dipendenza del sorgere o del cessare dei relativi presupposti;
e) il contenuto minimo ed essenziale del contratto da stipularsi tra la società di gestione accentrata e l'emittente, ovvero l'intermediario;
f) le caratteristiche tecniche ed il contenuto delle registrazioni e dei conti accesi presso la società di gestione accentrata e l'intermediario;
g) le forme e le modalità che la società di gestione accentrata deve osservare nella tenuta dei conti e nelle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli intermediari;
h) le forme e le modalità che gli intermediari devono osservare nella tenuta dei conti e nell'effettuazione delle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli titolari dei conti;
i) le modalità con le quali la società di gestione accentrata deve garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti intestati agli emittenti e di quelli intestati agli intermediari, nonché le relative comunicazioni;
l) le modalità con le quali gli intermediari devono garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti propri presso la società di gestione accentrata e quelle dei conti propri e dei conti intestati ai clienti;
m) fatto salvo quanto previsto dall'art. 83-sexies, comma 4, i modelli, le modalità, i termini e l'intermediario responsabile per il rilascio e la revoca delle certificazioni nonché per l'effettuazione e la rettifica delle comunicazioni previste, rispettivamente, dall'art. 83-quinquies, comma 3, e dall'art. 83-sexies;
n) i criteri e le modalità di svolgimento dell'attività indicata nell'art. 83-octies;
o) i termini entro i quali gli intermediari e le società di gestione accentrata adempiono, ai sensi dell'art. 83-novies, comma 1, lettere d), e), f) e g), e dell'art. 89, rispettivamente, agli obblighi di segnalazione agli emittenti dei nominativi degli aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai sensi dell'art. 83-octies;
o-bis) le modalità e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari degli strumenti finanziari e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilità per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi e fatto altresì salvo quanto previsto dall'art. 83-duodecies per gli strumenti finanziari ivi previsti;
p) le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente titolo e quelle comunque dirette a perseguire le finalità indicate nella prima parte del presente comma.
2. La società di gestione accentrata adotta il regolamento dei servizi nel quale indica i servizi svolti, le modalità di svolgimento, i criteri per l'ammissione alla gestione accentrata dei soggetti e degli strumenti finanziari, sulla base di principi non discriminatori, trasparenti e obiettivi. Il regolamento dei servizi è approvato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può stabilire che i corrispettivi per i servizi svolti dalla società di gestione accentrata, nonché i corrispettivi richiesti dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e segnalazioni previste dal capo II del presente titolo, siano soggetti ad approvazione da parte delle medesime autorità.
2-bis. Il regolamento previsto nel comma 1 può demandare al regolamento dei servizi la disciplina di alcune delle materie delegate, ai sensi del medesimo comma o di altre disposizioni del presente titolo, alla potestà regolamentare della Consob esercitata d'intesa con la Banca d'Italia.».
- Il testo dell'art. 82 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 82 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sul sistema di gestione accentrata è esercitata dalla Consob, al fine di assicurare la trasparenza e la tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico. La Consob e la Banca d'Italia possono chiedere alle società e agli intermediari la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, indicandone modalità e termini.
2. La Consob e la Banca d'Italia vigilano affinchè la regolamentazione dei servizi della società sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalità indicate nel comma 1 e possono richiedere alla società modificazioni della regolamentazione dei servizi idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.».
- Il testo dell'art. 83-bis del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 83-bis (Ambito di applicazione). - 1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani non possono essere rappresentati da documenti.
2. In funzione della loro diffusione tra il pubblico il regolamento indicato dall'art. 81, comma 1, può prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche indicate al comma 1.
3. L'emittente strumenti finanziari può assoggettarli alla disciplina della presente sezione.».
- Il testo dell'art. 83-ter del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 83-ter (Emissione di strumenti finanziari). - 1.
Per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione deve essere scelta un'unica società di gestione accentrata. L'emittente comunica alla società l'ammontare globale dell'emissione di strumenti finanziari, il suo frazionamento ed ogni ulteriore caratteristica stabilita dal regolamento indicato nell'art. 81, comma 1. La società di gestione accentrata apre per ogni emissione un conto a nome dell'emittente.».
- Il testo dell'art. 83-quinquies del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 83-quinquies (Diritti del titolare del conto). - 1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto indicato nell'art. 83-quater, comma 3, ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi e le norme del presente titolo. Il titolare può disporre degli strumenti finanziari registrati nel conto in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.
3. Salvo quanto previsto all'art. 83-sexies, la legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 1 è attestata dall'esibizione di certificazioni rilasciate in conformità alla proprie scritture contabili dagli intermediari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. Le certificazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette.
4. Fuori dai casi previsti dall'art. 2352, ultimo comma, del codice civile, non può esservi, per gli stessi strumenti finanziari, più di una certificazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.».
- Il testo dell'art. 83-sexies del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 83-sexies (Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto). - 1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
2. Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, la comunicazione prevista al comma 1 è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti indicati all'art. 83-quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea.
Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.
3. Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma 2, lo statuto può richiedere che gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che essi non possano essere ceduti fino alla chiusura dell'assemblea.
Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. Qualora lo statuto non impedisca la cessione degli strumenti finanziari, l'eventuale cessione degli stessi comporta l'obbligo per l'intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata.
4. Le comunicazioni indicate nel comma 1 devono pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data indicata nel comma 2, ultimo periodo ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento, oppure entro il successivo termine indicato nello statuto ai sensi del comma 3 e del comma 5. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
5. Alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari emessi dalle società cooperative si applicano i commi 1, 3 e 4. Con riferimento alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, il termine indicato al comma 3 non può essere superiore a due giorni non festivi.».
- Il testo dell'art. 83-novies del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 83-novies (Compiti dell'intermediario). - 1.
L'intermediario:
a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;
b) rilascia, a richiesta dell'interessato, le certificazioni di cui all'art. 83-quinquies, comma 3, quando necessarie per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari;
c) effettua, a richiesta dell'interessato, le comunicazioni previste dall'art. 83-sexies; la richiesta può essere effettuata con riferimento a tutte le assemblee di uno o più emittenti, fino a diversa indicazione; in tal caso, l'intermediario provvede senza necessità di ulteriori richieste all'invio delle comunicazioni;
d) segnala all'emittente i nominativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista dall'art. 83-quinquies, comma 3, nonché di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che, esercitando il diritto di opzione o altro diritto, hanno acquisito la titolarità di strumenti finanziari nominativi, specificandone le relative quantità ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente;
e) segnala altresì all'emittente, a richiesta dell'interessato ovvero quando previsto dalle disposizioni vigenti i nominativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente;
f) nei casi in cui siano diversi dai soggetti richiedenti le certificazioni o a cui favore siano state effettuate le comunicazioni per l'intervento in assemblea, segnala all'emittente i nominativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente;
g) nei casi in cui effettua le comunicazioni di cui alla lettera c) e le segnalazioni di cui alle lettere d), e) ed f), segnala all'emittentei vincoli sugli strumenti finanziari iscritti ai sensi dell'art. 83-octies.
2. Il deposito delle certificazioni rilasciate dall'intermediario sostituisce, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da disposizioni vigenti.
3. L'obbligo di rilasciare le certificazioni si applica altresì con riferimento agli strumenti finanziari non ammessi alla gestione accentrata ai sensi del capo I e registrati presso i conti degli intermediari.».
- Il testo dell'art. 83-undecies del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 83-undecies (Obblighi degli emittenti azioni). - 1. Gli emittenti azioni aggiornano il libro dei soci in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'art. 83-novies, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), e dell'art. 83-duodecies nonché, nell'ipotesi di sollecitazione di deleghe promossa dall'emittente stesso, in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'art. 144, comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime.
2. Fermo restando l'art. 2421 del codice civile, anche qualora il libro soci non sia formato o tenuto con strumenti informatici, le risultanze del medesimo libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato.
3. Alle società cooperative non si applica il comma 1.
4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».
- Il testo dell'art. 83-duodecies del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 83-duodecies (Identificazione degli azionisti). - 1. Ove previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.
2. Le segnalazioni indicate nel comma 1 devono pervengono all'emittente entro dieci giorni di mercato aperto dal giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento.
3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1. I relativi costi sono ripartiti tra la società ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata.
4. Le società pubblicano, con le modalità e nei termini indicati nell'art. 114, comma 1, un comunicato con cui danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato senza oneri a loro carico, fermo restando l'obbligo di aggiornamento del libro soci.
5. Il presente articolo non si applica alle società cooperative.».