DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-9-2016
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 83-sexies 
      (Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto) 
 
  1. La legittimazione all'intervento in  assemblea  e  all'esercizio
del diritto di voto e' attestata da una comunicazione  all'emittente,
effettuata dall'intermediario, in conformita' alle proprie  scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. 
  2. Per le assemblee dei portatori di strumenti  finanziari  ammessi
alla  negoziazione  con  il  consenso  dell'emittente   nei   mercati
regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani  o
di altri Paesi dell'Unione  europea,  la  comunicazione  prevista  al
comma 1 e' effettuata dall'intermediario sulla  base  delle  evidenze
dei conti indicati  all'articolo  83-quater,  comma  3,  relative  al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data  fissata  per  l'assemblea.  Le  registrazioni  in
accredito o in addebito compiute sui  conti  successivamente  a  tale
termine non rilevano ai fini della legittimazione  all'esercizio  del
diritto di voto nell'assemblea. Ai fini della  presente  disposizione
si ha riguardo alla data della prima  convocazione  purche'  le  date
delle eventuali convocazioni  successive  siano  indicate  nell'unico
avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di
ciascuna convocazione. (45) 
  3. Per le assemblee diverse da  quelle  indicate  al  comma  2,  lo
statuto puo' richiedere  che  gli  strumenti  finanziari  oggetto  di
comunicazione siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il
diritto di voto a partire da un termine  prestabilito,  eventualmente
prevedendo che essi non possano  essere  ceduti  fino  alla  chiusura
dell'assemblea. Con  riferimento  alle  assemblee  dei  portatori  di
azioni diffuse tra il pubblico in misura  rilevante  il  termine  non
puo' essere superiore a due giorni non festivi.  Qualora  lo  statuto
non impedisca la cessione  degli  strumenti  finanziari,  l'eventuale
cessione degli  stessi  comporta  l'obbligo  per  l'intermediario  di
rettificare la comunicazione precedentemente inviata. (45) 
  4.  Le  comunicazioni  indicate  nel  comma  1   devono   pervenire
all'emittente entro la  fine  del  terzo  giorno  di  mercato  aperto
precedente la data indicata nel comma 2,  ultimo  periodo  ovvero  il
diverso  termine  stabilito  dalla  Consob,  d'intesa  con  la  Banca
d'Italia  con  regolamento,  oppure  entro  il   successivo   termine
stabilito nello statuto delle societa' indicate nel  comma  3.  Resta
ferma  la  legittimazione  all'intervento  e  al  voto   qualora   le
comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini  indicati
nel presente comma, purche' entro  l'inizio  dei  lavori  assembleari
della singola convocazione. (45) 
  5. Alle assemblee dei  portatori  di  strumenti  finanziari  emessi
dalle societa' cooperative si  applicano  i  commi  1,  3  e  4.  Con
riferimento alle assemblee  dei  portatori  di  strumenti  finanziari
ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei  mercati
regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani  o
di altri Paesi dell'Unione europea, il termine indicato  al  comma  3
non puo' essere superiore a due giorni non festivi. (45) 
 
                                                               ((68)) 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 7,
lettera c)) che al comma 4 "le parole: «entro il  successivo  termine
indicato nello statuto delle societa'  indicate  nel  comma  3»  sono
sostituite dalle seguenti:  «entro  il  successivo  termine  indicato
nello statuto ai sensi del comma 3 e del comma 5»". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1)  che  "Le  disposizioni
recate dall'articolo 1 e dall'articolo 2, limitatamente al comma 7, e
dall'articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano
alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato  dopo  il
1° gennaio 2013". 
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AGGIORNAMENTO (68) 
  Il D.Lgs. 12 agosto 2016, n. 176 ha disposto (con l'art.  2,  comma
8) la ristrutturazione dei Capi I e II del Titolo II della Parte III.