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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 2012, n. 46

Attuazione della direttiva 2011/17/UE che abroga talune direttive relative alla metrologia. (12G0066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/2012
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Testo in vigore dal:  13-5-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/ CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/ CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed, in particolare, l'articolo 9, commi 1 e 6, e l'articolo 24, comma 1;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Abrogazione delle norme attuative delle direttive abrogate
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 867, di attuazione della direttiva 71/349/CEE relativa alla stazzatura delle cisterne di natanti, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 3, sono abrogati a decorrere dal 1° dicembre 2015 i seguenti decreti:
a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 799, di attuazione della direttiva 71/347/CEE relativa alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali;
b) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, di attuazione della direttiva 75/33/CEE relativa ai contatori di acqua fredda, per la parte che non è già abrogata dall'articolo 21, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
c) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 874, di attuazione della direttiva 76/765/CEE relativa agli alcolometri e densimetri per alcole;
d) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 875, di attuazione della direttiva 76/766/CEE relativa alle tavole alcolometriche;
e) decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 12 settembre 1988, n. 435, di attuazione della direttiva 86/217/CEE relativa ai manometri per pneumatici degli autoveicoli, con conseguente cessazione a decorrere dal 1° dicembre 2015 degli effetti di conferimento di forza di legge alla medesima direttiva ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ed all'articolo 3, sono abrogati a decorrere dal 1° dicembre 2015 i seguenti decreti legislativi:
a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 800, di attuazione della direttiva 71/317/CEE relativa ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi ed ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi;
b) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 801, di attuazione della direttiva 74/148/CEE relativa ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media.


Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
La direttiva 2011/17/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 18 marzo 2011, n. L. 71.
Il testo degli articoli 9 e 24 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, così recitano:
"Art. 9. Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/127/CE, relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE, in materia di servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di energia e di risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla metrologia
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alle direttive 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recanti le norme di attuazione delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE sono adottati attraverso l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione, anche mediante le opportune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
3. All'art. 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, gli operatori di rete locale che d'intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli integrati, anche con i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali, così come definiti precedentemente, può essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacità trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220».
4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati, altresì, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;
b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica;
c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa;
d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario, al fine di evitare interferenze dannose; proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici riesaminando periodicamente la necessità e la proporzionalità delle misure adottate; assicurare la qualità tecnica del servizio; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale;
e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti;
f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per ciò che concerne le apparecchiature terminali;
g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, in tema di prezzi, qualità, tempi e condizioni di offerta dei servizi, anche con l'obiettivo di facilitare la loro confrontabilità da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore;
h) ridefinizione del ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche attraverso le opportune modificazioni della legge 14 novembre 1995, n. 481, con riferimento alla disciplina dell'incompatibilità sopravvenuta ovvero della durata dell'incompatibilità successiva alla cessazione dell'incarico di componente e di Presidente dell'Autorità medesima, allineandolo alle previsioni delle altre Autorità europee di regolamentazione;
i) rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali e delle informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale, fornendo all'utente indicazioni chiare e comprensibili circa le modalità di espressione del proprio consenso, in particolare mediante le opzioni dei programmi per la navigazione nella rete internet o altre applicazioni;
l) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia quali autorità nazionali ai fini dell'art. 15, paragrafo 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE;
m) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni che attribuiscano all'autorità di regolazione la facoltà di disporre la condivisione o la coubicazione delle infrastrutture civili, e previsione che, a tale fine, siano adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese;
n) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza;
o) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare di settore dell'Unione europea e nel rispetto delle specificità delle condizioni di tali mercati;
p) promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio;
q) definizione del riparto di attribuzioni tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive di cui al comma 2, nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni e le attività culturali;
r) revisione delle sanzioni e degli illeciti già previsti nelle materie di cui al comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28 marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede nel rispetto dei principi e criteri generali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme introdotte dall'art. 2 della citata direttiva 2009/136/CE, con il conseguente riassetto del sistema sanzionatorio previsto, in particolare, dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche mediante depenalizzazione;
s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento.
5. All'art. 33, comma 1, lettera d-ter), quarto periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: «in favore dell'ente gestore» sono sostituite dalle seguenti: «in favore del titolare dell'archivio».
6. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."
"Art. 24. Disposizioni finali
1. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti legislativi sono sempre trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all'art. 1 della medesima legge.
2. Il decreto legislativo di cui all'art. 7 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.".
Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita:
"Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell' allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all' art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell' art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all' art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere."
"Art. 2. (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all' art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all' art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all' art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;
h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.".
La legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37.