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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 2012, n. 46

Attuazione della direttiva 2011/17/UE che abroga talune direttive relative alla metrologia. (12G0066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/2012
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Testo in vigore dal: 13-5-2012
  
  
  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2011/17/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 9 marzo 2011,  che  abroga  le  direttive  71/317/CEE,
71/347/CEE,  71/349/  CEE,  74/148/CEE,   75/33/CEE,   76/765/   CEE,
76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed, in  particolare,
l'articolo 9, commi 1 e 6, e l'articolo 24, comma 1; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed, in  particolare,
gli articoli 1 e 2; 
  Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive  modificazioni,
recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia  al  processo
normativo dell'Unione europea e sulle procedure di  esecuzione  degli
obblighi comunitari; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 febbraio 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 aprile 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia; 
  
                              E m a n a 
  
  
                  il seguente decreto legislativo: 
  
                               Art. 1 
  
  
     Abrogazione delle norme attuative delle direttive abrogate 
  
  1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma  1,  il
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982,  n.  867,  di
attuazione della direttiva 71/349/CEE relativa alla stazzatura  delle
cisterne di natanti, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. 
  2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma  2,  ed
all'articolo 3, sono abrogati a decorrere  dal  1°  dicembre  2015  i
seguenti decreti: 
  a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.  799,
di attuazione della direttiva 71/347/CEE  relativa  alle  misurazioni
del peso ettolitrico dei cereali; 
  b) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.  854,
di attuazione della direttiva  75/33/CEE  relativa  ai  contatori  di
acqua fredda, per la parte che non e' gia' abrogata dall'articolo 21,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; 
  c) decreto del Presidente della Repubblica 10  settembre  1982,  n.
874,  di  attuazione  della  direttiva   76/765/CEE   relativa   agli
alcolometri e densimetri per alcole; 
  d) decreto del Presidente della Repubblica 10  settembre  1982,  n.
875, di attuazione della direttiva 76/766/CEE  relativa  alle  tavole
alcolometriche; 
  e) decreto  del  Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie 12 settembre 1988, n. 435, di attuazione della  direttiva
86/217/CEE relativa ai manometri per  pneumatici  degli  autoveicoli,
con conseguente cessazione a decorrere dal  1°  dicembre  2015  degli
effetti di conferimento di forza di legge alla medesima direttiva  ai
sensi dell'articolo 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 
  3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma  3,  ed
all'articolo 3, sono abrogati a decorrere  dal  1°  dicembre  2015  i
seguenti decreti legislativi: 
  a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.  800,
di  attuazione  della   direttiva   71/317/CEE   relativa   ai   pesi
parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi ed ai  pesi
cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi; 
  b) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.  801,
di attuazione della direttiva 74/148/CEE relativa ai pesi da 1  mg  a
50 kg di precisione superiore alla precisione media. 
 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La direttiva 2011/17/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18
          marzo 2011, n. L. 71. 
              Il testo degli articoli 9 e 24 della legge 15  dicembre
          2011, n. 217 (Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee  -  Legge  comunitaria  2010),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recitano: 
              "Art. 9.  Delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle
          direttive   2009/127/CE,   relativa   alle   macchine   per
          l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE,  in
          materia   di   servizi   di   comunicazione    elettronica,
          2010/30/UE,  concernente  l'indicazione  del   consumo   di
          energia  e  di  risorse  connesse,  e   2011/17/UE,   sulla
          metrologia 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per le politiche  europee  e  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
          esteri, dell'economia e delle finanze  e  della  giustizia,
          uno o piu' decreti legislativi  per  dare  attuazione  alle
          direttive  2009/127/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica  la  direttiva
          2006/42/CE relativa alle  macchine  per  l'applicazione  di
          pesticidi,  2009/136/CE  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, del 25 novembre  2009,  recante  modifica  della
          direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale  e  ai
          diritti degli utenti in materia di reti  e  di  servizi  di
          comunicazione  elettronica,  della   direttiva   2002/58/CE
          relativa al trattamento dei dati personali  e  alla  tutela
          della  vita  privata  nel   settore   delle   comunicazioni
          elettroniche e del  regolamento  (CE)  n.  2006/2004  sulla
          cooperazione  tra  le  autorita'   nazionali   responsabili
          dell'esecuzione della normativa a tutela  dei  consumatori,
          2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  25
          novembre 2009, recante modifica delle direttive  2002/21/CE
          che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed  i
          servizi di comunicazione elettronica,  2002/19/CE  relativa
          all'accesso alle reti di comunicazione elettronica  e  alle
          risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime  e
          2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per  le  reti  e  i
          servizi  di  comunicazione  elettronica,   2010/30/UE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  maggio  2010,
          concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre
          risorse  dei  prodotti   connessi   all'energia,   mediante
          l'etichettatura  ed  informazioni  uniformi   relative   ai
          prodotti (rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 9 marzo 2011, che  abroga  le  direttive
          71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE,  75/33/CEE,
          76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio  relative
          alla metrologia. 
              2. I decreti legislativi di cui al comma 1  recanti  le
          norme  di  attuazione   delle   direttive   2009/136/CE   e
          2009/140/CE  sono  adottati  attraverso   l'adeguamento   e
          l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di
          comunicazioni  elettroniche,   di   protezione   dei   dati
          personali e di tutela della vita privata nel settore  delle
          comunicazioni elettroniche e  di  apparecchiature  radio  e
          apparecchiature  terminali  di   telecomunicazione,   anche
          mediante   le   opportune   modifiche   al   codice   delle
          comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo
          1° agosto 2003, n. 259, al codice in materia di  protezione
          dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
          2003, n. 196, e al decreto legislativo 9  maggio  2001,  n.
          269. 
              3. All'art. 15 del testo unico  dei  servizi  di  media
          audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31
          luglio 2005, n. 177, e successive  modificazioni,  dopo  il
          comma 6 e' inserito il seguente: 
                «6-bis. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  8,
          gli  operatori  di  rete  locale  che  d'intesa  tra   loro
          raggiungano una copertura non inferiore  all'80  per  cento
          della popolazione  nazionale  possono  diffondere  un  solo
          programma di fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi
          autorizzati in ambito  nazionale  ad  eccezione  di  quelli
          integrati, anche con i soggetti di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di  servizi
          di  media  audiovisivi  nazionali,  cosi'   come   definiti
          precedentemente,  puo'  essere   trasmesso   dagli   stessi
          operatori locali a condizione che per la  stessa  capacita'
          trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti  che
          hanno proceduto  al  volontario  rilascio  delle  frequenze
          utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'art.  1
          della legge 13 dicembre 2010, n. 220». 
              4. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  2  sono
          adottati, altresi', nel rispetto dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi specifici: 
                a) garanzia di accesso  al  mercato  con  criteri  di
          obiettivita',   trasparenza,    non    discriminazione    e
          proporzionalita'; 
                b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti  dalla
          Convenzione  europea  per  la  salvaguardia   dei   diritti
          dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma  il
          4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4  agosto
          1955, n.  848,  nell'ambito  dei  procedimenti  restrittivi
          dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica; 
                c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello
          spettro radio, senza distorsioni della  concorrenza  ed  in
          linea con i  principi  di  neutralita'  tecnologica  e  dei
          servizi,  nel   rispetto   degli   accordi   internazionali
          pertinenti, nonche' nel prioritario rispetto  di  obiettivi
          d'interesse generale  o  di  ragioni  di  ordine  pubblico,
          pubblica sicurezza e difesa; 
                d) possibilita'  di  introdurre,  in  relazione  alle
          ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e
          non discriminatorie in  linea  con  quanto  previsto  nelle
          direttive in recepimento e, in  particolare,  dei  tipi  di
          reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate
          per servizi di  comunicazione  elettronica,  ove  cio'  sia
          necessario,  al  fine  di  evitare  interferenze   dannose;
          proteggere la salute pubblica  dai  campi  elettromagnetici
          riesaminando   periodicamente   la    necessita'    e    la
          proporzionalita'  delle  misure  adottate;  assicurare   la
          qualita'  tecnica  del  servizio;  assicurare  la   massima
          condivisione  delle  radiofrequenze;  salvaguardare   l'uso
          efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse
          generale; 
                e) rafforzamento delle  prescrizioni  in  materia  di
          sicurezza ed integrita' delle reti; 
                f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia  degli
          utenti finali, in particolare dei disabili, degli  anziani,
          dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari,
          anche per cio' che concerne le apparecchiature terminali; 
                g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza
          dei contratti per la fornitura di servizi di  comunicazione
          elettronica,  in  tema  di  prezzi,   qualita',   tempi   e
          condizioni di offerta dei servizi, anche con l'obiettivo di
          facilitare la loro confrontabilita' da parte dell'utente  e
          l'eventuale cambio di fornitore; 
                h) ridefinizione  del  ruolo  dell'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni anche attraverso le  opportune
          modificazioni della legge 14 novembre  1995,  n.  481,  con
          riferimento    alla    disciplina     dell'incompatibilita'
          sopravvenuta  ovvero  della  durata   dell'incompatibilita'
          successiva alla cessazione dell'incarico di componente e di
          Presidente  dell'Autorita'  medesima,   allineandolo   alle
          previsioni    delle    altre    Autorita'    europee     di
          regolamentazione; 
                i)  rafforzamento  delle  prescrizioni  in  tema   di
          sicurezza e riservatezza delle  comunicazioni,  nonche'  di
          protezione dei dati personali  e  delle  informazioni  gia'
          archiviate   nell'apparecchiatura    terminale,    fornendo
          all'utente indicazioni  chiare  e  comprensibili  circa  le
          modalita'  di  espressione   del   proprio   consenso,   in
          particolare  mediante  le  opzioni  dei  programmi  per  la
          navigazione nella rete internet o altre applicazioni; 
                l)  individuazione,  per  i  rispettivi  profili   di
          competenza,  del  Garante  per  la  protezione   dei   dati
          personali  e  della  Direzione  nazionale  antimafia  quali
          autorita' nazionali ai fini dell'art. 15, paragrafo  1-ter,
          della citata direttiva 2002/58/CE; 
                m) adozione di misure volte a promuovere investimenti
          efficienti   e   innovazione   nelle   infrastrutture    di
          comunicazione elettronica,  anche  attraverso  disposizioni
          che attribuiscano all'autorita' di regolazione la  facolta'
          di  disporre  la  condivisione  o  la  coubicazione   delle
          infrastrutture civili, e previsione che, a tale fine, siano
          adeguatamente  remunerati  i  rischi   degli   investimenti
          sostenuti dalle imprese; 
                n)   previsione   di   procedure   tempestive,    non
          discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del
          diritto di  installazione  di  infrastrutture  al  fine  di
          promuovere un efficiente livello di concorrenza; 
                o) revisione delle procedure di analisi  dei  mercati
          per   i   servizi   di   comunicazione   elettronica,   nel
          perseguimento  dell'obiettivo  di   coerenza   del   quadro
          regolamentare di settore dell'Unione europea e nel rispetto
          delle specificita' delle condizioni di tali mercati; 
                p) promozione di un efficiente livello di concorrenza
          infrastrutturale,  al  fine  di   conseguire   un'effettiva
          concorrenza nei servizi al dettaglio; 
                q)  definizione  del  riparto  di  attribuzioni   tra
          Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per
          la protezione dei dati  personali,  nell'adempimento  delle
          funzioni previste dalle direttive di cui al  comma  2,  nel
          rispetto del quadro istituzionale e delle  funzioni  e  dei
          compiti del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva
          la competenza generale della Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri in materia  di  diritto  d'autore  sulle  reti  di
          comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni
          e le attivita' culturali; 
                r) revisione delle sanzioni  e  degli  illeciti  gia'
          previsti nelle materie di  cui  al  comma  2  del  presente
          articolo, con particolare riguardo alle previsioni  di  cui
          al codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al
          citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28
          marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede nel rispetto
          dei principi e criteri generali di cui alla lettera c)  del
          comma 1 dell'art. 2 della  legge  4  giugno  2010,  n.  96,
          prevedendo sanzioni amministrative in  caso  di  violazione
          delle norme introdotte dall'art. 2 della  citata  direttiva
          2009/136/CE,  con  il  conseguente  riassetto  del  sistema
          sanzionatorio  previsto,  in  particolare,  dal  codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al  citato
          decreto  legislativo  n.  196  del  2003,  anche   mediante
          depenalizzazione; 
                s) abrogazione  espressa  di  tutte  le  disposizioni
          incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento. 
              5.  All'art.  33,  comma  1,  lettera  d-ter),   quarto
          periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le  parole:  «in
          favore dell'ente gestore» sono sostituite  dalle  seguenti:
          «in favore del titolare dell'archivio». 
              6. Dall'esercizio  della  presente  delega  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          presente  delega  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente." 
              "Art. 24. Disposizioni finali 
              1. Nell'esercizio delle deleghe di  cui  alla  presente
          legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e
          2 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei  decreti
          legislativi sono sempre trasmessi alla Camera dei  deputati
          e al Senato della Repubblica ai fini dell'acquisizione  del
          parere da parte delle competenti Commissioni  parlamentari,
          secondo le procedure  di  cui  all'art.  1  della  medesima
          legge. 
              2. Il decreto legislativo di cui all'art. 7 e' adottato
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              La presente legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserita  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
          legge dello Stato.". 
              Il testo degli articoli 1 e  2  della  legge  4  giugno
          2010, n. 96 (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee  -  Legge  comunitaria  2009),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 25 giugno  2010,  n.  146,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              "Art.  1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione   di
          direttive comunitarie)  
              1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
          di  recepimento  indicato  in  ciascuna   delle   direttive
          elencate negli  allegati  A  e  B,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          medesime  direttive.  Per  le  direttive   elencate   negli
          allegati A e B, il cui  termine  di  recepimento  sia  gia'
          scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare i decreti  legislativi  di  attuazione
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati  A
          e B, che  non  prevedono  un  termine  di  recepimento,  il
          Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell' art. 14 della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate  nell'  allegato  B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 8 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono  prorogati  di  novanta
          giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all' art. 17, comma 3, della legge  31  dicembre  2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell' art. 81,  quarto  comma,  della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi di informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6.  I  decreti  legislativi,  relativi  alle  direttive
          elencate negli allegati A e B,  adottati,  ai  sensi  dell'
          art. 117, quinto comma, della Costituzione,  nelle  materie
          di competenza legislativa delle regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui all' art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee,  ogni  sei  mesi,  informa  altresi'  la
          Camera dei deputati e  il  Senato  della  Repubblica  sullo
          stato di attuazione delle direttive da parte delle  regioni
          e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
          secondo  modalita'  di  individuazione  delle   stesse   da
          definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B,
          ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con   eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla  data  di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere." 
              "Art. 2. (Principi e criteri direttivi  generali  della
          delega legislativa)  
              1. Salvi gli specifici  principi  e  criteri  direttivi
          stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e  in
          aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i
          decreti legislativi di cui all' art. 1  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni  alle  discipline  stesse,  fatti   salvi   i
          procedimenti  oggetto  di  semplificazione   amministrativa
          ovvero le materie oggetto di delegificazione; 
                c) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledono o espongono a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongono  a
          pericolo  o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che recano un  danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati nei periodi  precedenti.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  nella
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Entro i limiti  di  pena  indicati  nella  presente
          lettera  sono  previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti   per
          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
          materie  di  cui  all'  art.  117,  quarto   comma,   della
          Costituzione, le sanzioni amministrative  sono  determinate
          dalle regioni; 
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti  le  norme  necessarie  per
          dare attuazione alle direttive, nei soli limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all' art. 5 della legge 16 aprile 1987,
          n. 183; 
                e)  all'attuazione  di   direttive   che   modificano
          precedenti direttive gia' attuate con legge o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
                f) nella predisposizione dei decreti  legislativi  si
          tiene conto delle eventuali modificazioni  delle  direttive
          comunitarie   comunque   intervenute   fino   al    momento
          dell'esercizio della delega; 
                g) nella  predisposizione  dei  decreti  legislativi,
          relativi alle direttive elencate negli allegati A e  B,  si
          tiene conto delle esigenze di coordinamento  tra  le  norme
          previste nelle direttive medesime e quanto stabilito  dalla
          legislazione  vigente,  con  particolare  riferimento  alla
          normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per  la
          cui revisione e' assicurato il coinvolgimento  delle  parti
          sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali
          specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove  richiesto
          dalla complessita' della materia, di un parere delle stesse
          parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo; 
                h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze
          tra amministrazioni diverse o comunque  sono  coinvolte  le
          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti
          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
          differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione  e  le
          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,
          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi
          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e
          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili; 
                i) quando non sono di ostacolo i diversi  termini  di
          recepimento, sono attuate con un unico decreto  legislativo
          le  direttive  che  riguardano  le  stesse  materie  o  che
          comunque   comportano   modifiche   degli    stessi    atti
          normativi.". 
              La legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme  generali  sulla
          partecipazione   dell'Italia    al    processo    normativo
          dell'Unione europea e sulle procedure di  esecuzione  degli
          obblighi comunitari) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          15 febbraio 2005, n. 37.