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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 novembre 2011, n. 236

Definizione ed individuazione dei clienti professionali pubblici, criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e relativa procedura di richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (12G0034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/2012
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Testo in vigore dal: 22-3-2012
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  Visto in particolare  l'articolo  6,  comma  2-sexies,  del  citato
decreto  legislativo,  introdotto   dall'articolo   2   del   decreto
legislativo 17 settembre 2007, n. 164, ai sensi del quale il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob,
individua con regolamento i clienti professionali pubblici nonche'  i
criteri di identificazione dei soggetti  pubblici  che  su  richiesta
possono essere trattati come  clienti  professionali  e  la  relativa
procedura di richiesta; 
  Vista la delibera Consob 29 ottobre 2007, n. 16190 , recante  norme
di attuazione del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58  in
materia di intermediari; 
  Visto  in  particolare  l'allegato  3  della  citata  delibera  che
stabilisce i requisiti per l'individuazione dei clienti professionali
privati; 
  Visto l'articolo 62 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito con modifiche dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  come
sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 2008, n.  203,  in
tema  di   contenimento   dell'uso   degli   strumenti   derivati   e
dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
  Sentita la Consob; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 7 aprile 2011; 
  Vista  la  nota  del  21  luglio  2011  con  la  quale,  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  lo
schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio
dei Ministri; 
  Visto  il  nulla  osta  all'ulteriore   corso   del   provvedimento
comunicato dalla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  in  data  3
ottobre 2011; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente regolamento si intendono per: 
    a) «cliente»: il soggetto al quale vengono  prestati  servizi  di
investimento, accessori o di gestione collettiva; 
    b) «cliente professionale»: il cliente che possiede l'esperienza,
le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente
le proprie decisioni in  materia  di  operazioni  e  di  investimenti
finanziari e per valutare correttamente i rischi che assume; 
    c) «cliente professionale pubblico»: il  cliente  individuato  ai
sensi del successivo articolo 2; 
    d) «intermediari»: le imprese di investimento di cui all'articolo
1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, le banche comunitarie, i soggetti abilitati di  cui  all'articolo
1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, gli agenti di cambio e la societa'  Poste  Italiane  -  Divisione
Servizi di Banco Posta  autorizzata  ai  sensi  dell'articolo  2  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          all'amministrazione  competente  per  materia,   ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8  e  21  della  L.  6
          febbraio 1996, n. 52), e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  26
          marzo 1998, n. 71, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2-sexies,  del
          citato decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  introdotto
          dall'art. 2 del decreto legislativo 17 settembre  2007,  n.
          164: 
              «2-sexies. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          sentite la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,  individua  con
          regolamento i  clienti  professionali  pubblici  nonche'  i
          criteri di identificazione dei  soggetti  pubblici  che  su
          richiesta   possono   essere    trattati    come    clienti
          professionali e la relativa procedura di richiesta.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133,  come  sostituito  dall'art.  3  della
          legge 22 dicembre 2008, n. 203: 
              «Art.  62  (Contenimento   dell'uso   degli   strumenti
          derivati e dell'indebitamento delle regioni  e  degli  enti
          locali). - 1. Le norme del presente articolo  costituiscono
          principi fondamentali per il  coordinamento  della  finanza
          pubblica  e  hanno  il  fine  di   assicurare   la   tutela
          dell'unita'  economica  della  Repubblica  ai  sensi  degli
          articoli 117, secondo comma, lettera  e),  e  terzo  comma,
          119,  secondo  comma,  e   120   della   Costituzione.   Le
          disposizioni del presente articolo  costituiscono  altresi'
          norme di applicazione necessaria. 
              2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e  di
          Bolzano e agli enti locali e'  fatto  divieto  di  emettere
          titoli obbligazionari o altre passivita' che  prevedano  il
          rimborso del capitale in un'unica soluzione alla  scadenza.
          Per tali enti, la  durata  di  una  singola  operazione  di
          indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di
          una passivita'  esistente,  non  puo'  essere  superiore  a
          trenta ne' inferiore a cinque anni. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite
          la  Banca  d'Italia  e  la  Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa, con uno o piu' regolamenti da  emanare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, d'intesa, per i profili d'interesse regionale,  con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          individua  la  tipologia  dei   contratti   relativi   agli
          strumenti  finanziari  derivati  previsti  all'articolo  1,
          comma 3, del testo unico delle disposizioni in  materia  di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, che gli enti di  cui  al  comma  2
          possono  concludere,  e  indica  le  componenti   derivate,
          implicite o esplicite, che gli stessi enti  hanno  facolta'
          di prevedere nei contratti di  finanziamento.  Al  fine  di
          assicurare la massima trasparenza  dei  contratti  relativi
          agli strumenti finanziari derivati nonche'  delle  clausole
          relative alle predette  componenti  derivate,  il  medesimo
          regolamento individua altresi'  le  informazioni,  rese  in
          lingua italiana, che gli stessi devono contenere. 
              4. Ai fini della conclusione di un contratto relativo a
          strumenti  finanziari  derivati  o  di  un   contratto   di
          finanziamento  che  include  una  componente  derivata,  il
          soggetto competente alla sottoscrizione del  contratto  per
          l'ente  pubblico  attesta  per  iscritto  di  avere   preso
          conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi. 
              5.  Il  contratto  relativo  a   strumenti   finanziari
          derivati o il contratto di finanziamento  che  include  una
          componente derivata, stipulato dagli enti di cui al comma 2
          in violazione delle disposizioni previste  dal  regolamento
          emanato in attuazione del comma 3 o privo dell'attestazione
          di cui al comma 4, e' nullo. La nullita' puo' essere  fatta
          valere solo dall'ente. 
              6. Agli enti di cui al comma  2  e'  fatto  divieto  di
          stipulare,  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore   del
          regolamento di cui al comma 3, e comunque  per  il  periodo
          minimo di un anno  decorrente  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  contratti  relativi   agli
          strumenti finanziari derivati. Resta ferma la  possibilita'
          di  ristrutturare  il  contratto  derivato  a  seguito   di
          modifica della passivita' alla quale il medesimo  contratto
          derivato e' riferito, con  la  finalita'  di  mantenere  la
          corrispondenza tra la passivita' rinegoziata e la collegata
          operazione di copertura. 
              7.  Fermo  restando  quanto  previsto  in  termini   di
          comunicazione ai sensi e  per  gli  effetti  dell'art.  41,
          commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n.  448,
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   trasmette
          altresi' mensilmente  alla  Corte  dei  conti  copia  della
          documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati
          di cui al comma 3. 
              8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al  bilancio  di
          previsione e al bilancio consuntivo  una  nota  informativa
          che  evidenzi  gli  oneri   e   gli   impegni   finanziari,
          rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti
          relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti  di
          finanziamento che includono una componente derivata. 
              9. All'art. 3, comma 17, secondo periodo,  della  legge
          24 dicembre 2003, n. 350,  dopo  le  parole:  «cessioni  di
          crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche» sono
          aggiunte le seguenti:  «nonche',  sulla  base  dei  criteri
          definiti in  sede  europea  dall'Ufficio  statistico  delle
          Comunita' europee (EUROSTAT), l'eventuale premio  incassato
          al momento del perfezionamento delle operazioni derivate». 
              10. Sono abrogati l'art. 41, comma  2,  primo  periodo,
          della legge 28 dicembre 2001, n.  448,  nonche'  l'art.  1,
          commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli  strumenti
          derivati  da  parte  degli  enti  territoriali  emanate  in
          attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della
          legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di
          entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3. 
              11. Restano salve tutte le disposizioni in  materia  di
          indebitamento delle regioni,  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano e degli enti locali che  non  siano  in
          contrasto con le disposizioni del presente articolo.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del  citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                a) «legge fallimentare»: il regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267, e successive modificazioni; 
                b) «Testo Unico bancario» (T.U. bancario): il decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni; 
                c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa; 
                d)  «ISVAP»:  l'Istituto  per  la   vigilanza   sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo; 
                e) «societa'  di  intermediazione  mobiliare»  (SIM):
          l'impresa,  diversa  dalle  banche  e  dagli   intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo  107
          del  T.U.  bancario,  autorizzata  a  svolgere  servizi   o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in Italia; 
                f) «impresa di investimento comunitaria»:  l'impresa,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale  in  un  medesimo   Stato   comunitario,   diverso
          dall'Italia; 
                g)  «impresa   di   investimento   extracomunitaria»:
          l'impresa, diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere
          servizi o attivita' di investimento, avente sede legale  in
          uno Stato extracomunitario; 
                h) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese  di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie; 
                i) «societa' di investimento  a  capitale  variabile»
          (SICAV): la societa' per azioni a  capitale  variabile  con
          sede legale e  direzione  generale  in  Italia  avente  per
          oggetto esclusivo l'investimento collettivo del  patrimonio
          raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni; 
                j) «fondo  comune  di  investimento»:  il  patrimonio
          autonomo raccolto, mediante una o piu' emissioni di  quote,
          tra una pluralita'  di  investitori  con  la  finalita'  di
          investire  lo  stesso  sulla  base  di  una  predeterminata
          politica di investimento; suddiviso in quote di  pertinenza
          di  una  pluralita'  di  partecipanti;  gestito  in  monte,
          nell'interesse  dei  partecipanti  e   in   autonomia   dai
          medesimi; 
                k) «fondo aperto»: il fondo comune di investimento  i
          cui partecipanti hanno diritto di  chiedere,  in  qualsiasi
          tempo,  il  rimborso  delle  quote  secondo  le   modalita'
          previste dalle regole di funzionamento del fondo; 
                l) «fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in
          cui il diritto al rimborso delle quote  viene  riconosciuto
          ai partecipanti solo a scadenze predeterminate; 
                m)  «organismi   di   investimento   collettivo   del
          risparmio» (OICR): i fondi  comuni  di  investimento  e  le
          SICAV; 
                n) «gestione collettiva del risparmio»:  il  servizio
          che si realizza attraverso: 
                  1) la promozione, istituzione e  organizzazione  di
          fondi  comuni  d'investimento   e   l'amministrazione   dei
          rapporti con i partecipanti; 
                  2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o
          altrui  istituzione,  mediante  l'investimento  avente   ad
          oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni  mobili
          o immobili; 
                o) «societa' di gestione  del  risparmio»  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
                o-bis)  «societa'  di   gestione   armonizzata»:   la
          societa' con sede legale e direzione generale in uno  Stato
          membro diverso  dall'Italia,  autorizzata  ai  sensi  della
          direttiva  in  materia   di   organismi   di   investimento
          collettivo, a prestare il servizio di  gestione  collettiva
          del risparmio; 
                p)  «societa'  promotrice»:   la   SGR   che   svolge
          l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1); 
                q) «gestore»: la SGR che svolge l'attivita'  indicata
          nella lettera n), numero 2); 
                r)  «soggetti  abilitati»:  le  SIM,  le  imprese  di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese  di  investimento  extracomunitarie,  le  SGR,   le
          societa' di gestione  armonizzate,  le  SICAV  nonche'  gli
          intermediari  finanziari  iscritti   nell'elenco   previsto
          dall'art.  107  del  testo  unico  bancario  e  le   banche
          italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia  e
          le banche extracomunitarie, autorizzate  all'esercizio  dei
          servizi o delle attivita' di investimento; 
                s) «servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento»:  le
          attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A  e  B  della
          tabella allegata al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato comunitario di origine; 
                t) «offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
                u) «prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
                v) «offerta pubblica di acquisto o di scambio»:  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiori  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'art. 100,  comma  1,
          lettere b)  e  c);  non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
                w) «emittenti quotati»: i soggetti italiani o  esteri
          che  emettono  strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
          regolamentati italiani; 
                w-bis) «prodotti  finanziari  emessi  da  imprese  di
          assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui  ai  rami
          vita III e V di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione  delle
          forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13,  comma
          1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
          252; 
                w-ter) «mercato regolamentato»: sistema multilaterale
          che consente o facilita l'incontro, al  suo  interno  e  in
          base a regole non discrezionali, di interessi  multipli  di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, ammessi alla  negoziazione  conformemente  alle
          regole  del  mercato  stesso,  in  modo  da  dare  luogo  a
          contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
          autorizzato e funziona regolarmente; 
                w-quater) «emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine»: 
                  1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
          mercati regolamentati italiani  o  di  altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
                  2)  gli  emittenti  titoli  di  debito  di   valore
          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore
          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
                  3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai  numeri
          1) e 2), aventi sede in uno  Stato  non  appartenente  alla
          Comunita'  europea,  per  i  quali  la  prima  domanda   di
          ammissione alle negoziazioni in  un  mercato  regolamentato
          della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
          hanno successivamente scelto  l'Italia  come  Stato  membro
          d'origine quando tale prima domanda di  ammissione  non  e'
          stata effettuata in base a una propria scelta; 
                  4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
          di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in  Italia  o  i  cui
          valori mobiliari  sono  ammessi  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un
          solo Stato membro come Stato membro  d'origine.  La  scelta
          resta valida per almeno tre anni, salvo il caso  in  cui  i
          valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi  alla
          negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
          europea.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  14  marzo   2001,   n.   144
          (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta): 
              «Art. 2 (Attivita' di bancoposta). - 1. Le attivita' di
          bancoposta svolte da Poste comprendono: 
                a)  raccolta  di  risparmio  tra  il  pubblico,  come
          definita dall'art. 11, comma 1, del testo unico bancario ed
          attivita' connesse o strumentali; 
                b) raccolta del risparmio postale; 
                c) servizi di  pagamento,  comprese  l'emissione,  la
          gestione e la vendita di carte prepagate e di  altri  mezzi
          di pagamento, di cui  all'art.  1,  comma  2,  lettera  f),
          numeri 4) e 5), del testo unico bancario; 
                d) servizio di intermediazione in cambi; 
                e) promozione e collocamento presso  il  pubblico  di
          finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari
          abilitati; 
                f)  servizi  di  investimento  ed  accessori  di  cui
          all'art. 12. 
              2. Poste e' autorizzata a prestare tutti i  servizi  di
          bancoposta  senza  necessita'  di  iscrizione  in  albi  od
          elenchi. 
              3. In quanto compatibili, si applicano  alle  attivita'
          di cui al comma 1, gli articoli 5, 12,  da  20  a  23,  24,
          commi 1 e 2, 25, 26, 50, 51, 52, 53, commi 1, 2  e  3,  54,
          comma 1, da 56 a 58, da 65 a 67, 68, comma 1, 78, da 115  a
          120, 121, comma 3, da 127 a 129, 134, 140, da 143 a 145 del
          testo unico bancario. 
              4. Alla prestazione da parte di  Poste  di  servizi  di
          investimento  ed  accessori   si   applicano,   in   quanto
          compatibili, i seguenti articoli del testo  unico  finanza:
          5, 6, comma 1, lettera a) e b), e comma 2, 7, commi 1 e  2,
          8, 10, commi 1 e 2,  da  21  a  23,  25,  limitatamente  ai
          mercati regolamentati italiani, 30, 31, commi 1, 3 e 7, 32,
          51, 59, 168, 171, commi 1 e 2, 190, commi 1, 3 e 4, 195. 
              5. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, Poste
          e'  equiparata  alle  banche   italiane   anche   ai   fini
          dell'applicazione delle norme del testo  unico  bancario  e
          del testo unico della finanza richiamate ai commi  3  e  4,
          nonche' della legge 10 ottobre 1990, n.  287.  A  Poste  si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative
          previste per le banche, salva  l'adozione  di  disposizioni
          specifiche da parte delle autorita' competenti. 
              6.   Il   risparmio   postale   e'   disciplinato   dal
          decreto-legge 1° dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  gennaio  1994,  n.  71,  dal
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e  dalle  norme
          del testo unico della finanza  indicate  nel  comma  4,  in
          quanto compatibili, nonche' dalle  norme  del  testo  unico
          bancario, ove applicabili. 
              7. Per quanto non diversamente  previsto  nel  presente
          decreto, si applicano le disposizioni del codice civile  in
          materia di prescrizione. 
              8. Poste non puo' esercitare attivita'  di  concessione
          di finanziamenti nei confronti del pubblico. 
              9. Per l'esercizio dell'attivita' di bancoposta,  Poste
          si avvale di strutture organizzative autonome.  E'  tenuta,
          altresi', ad istituire un sistema di separazione  contabile
          dell'attivita'   di   bancoposta   rispetto   alle    altre
          attivita'.».