stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2011, n. 230

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE. (12G0014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/2012
nascondi
vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 22-2-2012
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  recante
attuazione  della  direttiva  2007/64/CE,  relativa  ai  servizi   di
pagamento nel  mercato  interno,  recante  modifica  delle  direttive
97/7/CE,  2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e  che   abroga   la
direttiva 97/5/CE; 
  Visto il decreto legislativo 28  febbraio  2005,  n.  38,  relativo
all'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del  regolamento
CE n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria  2008,  ed  in  particolare
l'articolo 1; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  87,  recante
attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti  annuali  ed
ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti  finanziari,
e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi  in  materia  di
pubblicita' dei documenti contabili delle  succursali,  stabilite  in
uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari  con  sede
sociale fuori di tale Stato membro; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 settembre 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati; 
  Considerato  che  la  competente  Commissione  del   Senato   della
Repubblica non ha espresso il proprio parere nei termini prescritti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2011; 
  Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e  dell'economia
e delle finanze, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,
della giustizia, dello sviluppo  economico,  dell'interno  e  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                         Normativa contabile 
 
  1. All'articolo 114-terdecies del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  27
gennaio  2010,  n.  11,  dopo  le  parole:  «4.  Con  riferimento  al
patrimonio destinato l'istituto di pagamento  tiene  separatamente  i
libri e le scritture contabili  prescritti  dagli  articoli  2214,  e
seguenti, del codice civile,  nel  rispetto  dei  principi  contabili
internazionali.»  sono  aggiunte,  in   fine,   le   seguenti:   «Gli
amministratori redigono un  separato  rendiconto  per  il  patrimonio
destinato, da  allegare  al  bilancio  d'esercizio  dell'istituto  di
pagamento.». 
  2. All'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo  27
gennaio 1992, n. 87, le parole: «di cui ai titoli  V  e  V-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai titoli V, V-bis e V-ter». 
  3. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1,  lettera  c),  dopo  le  parole:  «le
societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo n. 58 del 1998» sono inserite  le
seguenti: «le capogruppo dei gruppi di SIM iscritti nell'albo di  cui
all'articolo 11, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  n.  58  del
1998;»; 
    b) all'articolo 2, comma 1, lettera  c),  dopo  le  parole:  «gli
istituti di moneta elettronica di cui al  titolo  V-bis  del  decreto
legislativo n. 385 del  1993»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «;  gli
istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto  legislativo
n. 385 del 1993»; 
    c) all'articolo 4, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Le societa' di cui  ai  commi  1,  2  e  3  per  le  quali,
successivamente alla redazione  di  un  bilancio  in  conformita'  ai
principi contabili internazionali, vengono  meno  le  condizioni  per
l'applicazione obbligatoria di tali principi, hanno  la  facolta'  di
continuare  a  redigere  il  bilancio  in  conformita'  ai   principi
contabili internazionali.»; 
    d) all'articolo 4, comma 7, le parole: «previste dai commi 4, 5 e
6» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai  commi  4,  5,  6  e
6-bis»; 
    e) all'articolo 8, dopo il comma  1  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
  «1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i  rendiconti  dei
patrimoni destinati costituiti  ai  sensi  dell'articolo  114-novies,
comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono sempre  redatti
in conformita' ai principi contabili internazionali.»; 
    f) all'articolo 9, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma  1,
e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati,
per i soggetti di cui alla lettera c) del comma  1  dell'articolo  2,
per i patrimoni destinati di cui all'articolo 8, comma 1-bis, nonche'
per le societa' finanziarie iscritte nell'albo  di  cui  all'articolo
106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che abbiano esercitato le
facolta' di cui agli articoli  3  e  4,  nel  rispetto  dei  principi
contabili internazionali.». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11
          (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi
          di pagamento nel mercato interno,  recante  modifica  delle
          direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e
          che abroga  la  direttiva  97/5/CE),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2010, n. 36, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38
          (Esercizio  delle  opzioni   previste   dall'art.   5   del
          regolamento  (CE)  n.  1606/2002  in  materia  di  principi
          contabili internazionali),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66. 
              - La legge 7  luglio  2009,  n.  88  (Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  Legge  comunitaria
          2008), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  14  luglio
          2009, n. 161, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge n.
          88 del 2009: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro la  scadenza  del  termine  di  recepimento
          fissato dalle  singole  direttive,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati  A  e
          B. Per le direttive elencate negli allegati A e  B  il  cui
          termine di recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei
          tre mesi successivi alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
          elencate negli allegati A e B che non prevedono un  termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A,  sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso  il  parere  dei
          competenti organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza del parere. Qualora il termine  per  l'espressione
          del parere parlamentare di cui al presente comma  ovvero  i
          diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
          giorni che precedono la scadenza dei  termini  previsti  ai
          commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
          di novanta giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 11-ter, comma 2, della legge  5  agosto  1978,  n.
          468, e successive modificazioni. Su di  essi  e'  richiesto
          anche il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili  finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarsi  alle  condizioni  formulate  con   riferimento
          all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81,  quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati    dei     necessari     elementi     integrativi
          d'informazione, per i pareri definitivi  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
          devono essere espressi entro venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6. I decreti legislativi, relativi  alle  direttive  di
          cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.  117,
          quinto  comma,  della  Costituzione,   nelle   materie   di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la  Camera
          dei deputati e il Senato della Repubblica  sullo  stato  di
          attuazione delle direttive da parte delle regioni  e  delle
          province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
          modalita' di individuazione delle stesse  da  definire  con
          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive comprese negli  elenchi  di  cui
          agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni  i  testi  alla  Camera   dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  87
          (Attuazione della  direttiva  n.  86/635/CEE,  relativa  ai
          conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e  degli
          altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE,
          relativa  agli  obblighi  in  materia  di  pubblicita'  dei
          documenti contabili  delle  succursali,  stabilite  in  uno
          Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari  con
          sede sociale fuori di  tale  Stato  membro)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, S.O. 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre  1993,
          n. 230, S.O. 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  114-terdecies  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
          dall'art. 4, comma 7, del presente decreto: 
              «Art. 114-terdecies (Patrimonio destinato).  -  1.  Gli
          istituti  di  pagamento  che   svolgano   anche   attivita'
          imprenditoriali diverse dalla prestazione  dei  servizi  di
          pagamento, autorizzati ai sensi dell'art. 114-novies, comma
          4,  devono  costituire  un  patrimonio  destinato  per   la
          prestazione dei servizi di  pagamento  e  per  le  relative
          attivita'  accessorie  e  strumentali.  A  tal  fine   essi
          adottano   apposita   deliberazione   contenente   l'esatta
          descrizione dei beni e dei rapporti giuridici  destinati  e
          delle  modalita'  con  le  quali  e'  possibile   disporre,
          integrare e sostituire elementi del  patrimonio  destinato.
          La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'art.
          2436  del  codice  civile.  Si  applica  il  secondo  comma
          dell'art. 2447-quater del codice civile. 
              2. Decorso il termine di cui al secondo comma dell'art.
          2447-quater del codice civile ovvero dopo l'iscrizione  nel
          registro delle imprese del provvedimento del tribunale  ivi
          previsto, i beni e i rapporti  giuridici  individuati  sono
          destinati esclusivamente  al  soddisfacimento  dei  diritti
          degli utenti dei servizi di pagamento e di  quanti  vantino
          diritti derivanti dall'esercizio delle attivita' accessorie
          e strumentali e costituiscono patrimonio separato  a  tutti
          gli effetti da quello dell'istituto e dagli altri eventuali
          patrimoni destinati. Fino al completo  soddisfacimento  dei
          diritti dei soggetti a cui  vantaggio  la  destinazione  e'
          effettuata,  sul  patrimonio  destinato  e  sui  frutti   e
          proventi da esso derivanti sono ammesse azioni  soltanto  a
          tutela dei diritti dei predetti soggetti. Si applica l'art.
          114-duodecies, comma 2. 
              3. In  caso  di  incapienza  del  patrimonio  destinato
          l'istituto di  pagamento  risponde  anche  con  il  proprio
          patrimonio delle obbligazioni nei  confronti  degli  utenti
          dei servizi  di  pagamento  e  di  quanti  vantino  diritti
          derivanti  dall'esercizio  delle  attivita'  accessorie   e
          strumentali. 
              4. Con riferimento al patrimonio  destinato  l'istituto
          di pagamento tiene separatamente i  libri  e  le  scritture
          contabili prescritti dagli articoli 2214, e  seguenti,  del
          codice  civile,  nel  rispetto   dei   principi   contabili
          internazionali. Gli  amministratori  redigono  un  separato
          rendiconto per il  patrimonio  destinato,  da  allegare  al
          bilancio d'esercizio dell'istituto di pagamento. 
              5. In caso di sottoposizione  a  procedura  concorsuale
          del soggetto autorizzato alla  prestazione  di  servizi  di
          pagamento  ai  sensi   dell'art.   114-novies,   comma   4,
          l'amministrazione del patrimonio  destinato  e'  attribuita
          agli organi della procedura, che  provvedono  con  gestione
          separata alla liquidazione dello stesso secondo  le  regole
          ordinarie.  Gli  ordini  di  pagamento   e   le   attivita'
          accessorie e strumentali a valere sul patrimonio  destinato
          che siano state avviate prima  dell'avvio  della  procedura
          continuano ad avere esecuzione  e  ad  esso  continuano  ad
          applicarsi le previsioni contenute nel presente articolo. A
          decorrere  dalla  data  di  apertura  della  procedura  non
          possono essere accettati  nuovi  ordini  di  pagamento  ne'
          stipulati  nuovi  contratti.  Gli  organi  della  procedura
          possono trasferire o affidare in gestione a banche o  altri
          intermediari autorizzati alla  prestazione  di  servizi  di
          pagamento, i beni e i  rapporti  giuridici  ricompresi  nel
          patrimonio destinato e  le  relative  passivita'.  Ai  fini
          della liquidazione  del  patrimonio  destinato  si  applica
          l'art. 91, commi 2 e 3, intendendosi equiparati gli  utenti
          dei servizi di pagamento ai  clienti  aventi  diritto  alla
          restituzione di strumenti finanziari. 
              6. La Banca d'Italia puo' nominare un  liquidatore  per
          gli adempimenti di cui al comma 5, in  luogo  degli  organi
          della procedura, ove cio'  sia  necessario  per  l'ordinata
          liquidazione del patrimonio destinato. 
              7. Il tribunale competente per l'avvio della  procedura
          concorsuale del soggetto autorizzato  alla  prestazione  di
          servizi  di  pagamento  informa  la  Banca  d'Italia  della
          pendenza del procedimento. 
              7-bis. Ai patrimoni destinati costituiti ai  sensi  del
          presente   articolo   si   applicano   esclusivamente    le
          disposizioni del codice civile espressamente richiamate.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del  citato
          decreto legislativo n. 87 del  1992,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 1 (Ambito d'applicazione). - 1.  Le  disposizioni
          del presente decreto si applicano: 
                a) alle banche; 
                b) alle societa' di gestione previste dalla legge  23
          marzo 1983, n. 77; 
                c) alle societa' finanziarie  capogruppo  dei  gruppi
          bancari iscritti nell'albo; 
                d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991,
          n. 1; 
                e) ai soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter  del
          testo unico delle leggi in materia  bancaria  e  creditizia
          emanato ai sensi dell'art. 25,  comma  2,  della  legge  19
          febbraio 1992, n.  142,  nonche'  alle  societa'  esercenti
          altre attivita' finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1,
          lettera b), dello stesso testo unico.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del  citato
          decreto legislativo n. 38 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 2 (Ambito di  applicazione).  -  1.  Il  presente
          decreto si applica a: 
                a) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi
          alla negoziazione in  mercati  regolamentati  di  qualsiasi
          Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di  cui
          alla lettera d); 
                b) le societa' aventi  strumenti  finanziari  diffusi
          tra il pubblico di  cui  all'art.  116  testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e
          successive modificazioni, diverse da  quelle  di  cui  alla
          lettera d); 
                c) le banche italiane di cui  all'art.  1  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive   modificazioni;   le    societa'    finanziarie
          capogruppo dei gruppi bancari  iscritti  nell'albo  di  cui
          all'art. 64 del decreto legislativo n.  385  del  1993;  le
          societa' di intermediazione mobiliare di  cui  all'art.  1,
          comma 1, lettera e), del  decreto  legislativo  n.  58  del
          1998; le capogruppo dei gruppi di SIM iscritti nell'albo di
          cui all'art. 11, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 58
          del 1998; le societa' di  gestione  del  risparmio  di  cui
          all'art. 1, lettera o), del decreto legislativo n.  58  del
          1998; le societa' finanziarie  iscritte  nell'albo  di  cui
          all'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del  1993;  gli
          istituti di moneta elettronica di cui al titolo  V-bis  del
          decreto legislativo  n.  385  del  1993;  gli  istituti  di
          pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo n.
          385 del 1993; 
                d) le societa'  che  esercitano  le  imprese  incluse
          nell'ambito di applicazione dell'art. 88, commi 1  e  2,  e
          quelle di cui  all'art.  95,  comma  2,  del  codice  delle
          assicurazioni private; 
                e)  le  societa'  incluse,  secondo   i   metodi   di
          consolidamento integrale, proporzionale  e  del  patrimonio
          netto, nel  bilancio  consolidato  redatto  dalle  societa'
          indicate alle lettere da a) a d),  diverse  da  quelle  che
          possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai  sensi
          dell'art. 2435-bis del codice civile, e diverse  da  quelle
          indicate alle lettere da a) a d); 
                f)  le  societa'  diverse  da  quelle  indicate  alle
          lettere da a)  ad  e)  e  diverse  da  quelle  che  possono
          redigere  il  bilancio  in  forma  abbreviata,   ai   sensi
          dell'art. 2435-bis  del  codice  civile,  che  redigono  il
          bilancio consolidato; 
                g)  le  societa'  diverse  da  quelle  indicate  alle
          lettere da a)  ad  f)  e  diverse  da  quelle  che  possono
          redigere  il  bilancio  in  forma  abbreviata,   ai   sensi
          dell'art. 2435-bis del codice civile.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  4,  8  e  9  del
          citato decreto legislativo n. 38 del 2005, come  modificati
          dal presente decreto: 
              «Art. 4 (Bilancio di esercizio). - 1.  Le  societa'  di
          cui alle lettere a),  b)  e  c)  dell'art.  2  redigono  il
          bilancio di esercizio in conformita' ai principi  contabili
          internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in  corso
          al 31 dicembre 2006. 
              2. Le  societa'  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)
          dell'art. 2 hanno la facolta' di redigere  il  bilancio  di
          esercizio   in   conformita'    ai    principi    contabili
          internazionali, per l'esercizio chiuso o  in  corso  al  31
          dicembre 2005. 
              3. Le societa' di cui alla lettera d) dell'art. 2,  che
          emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione  in
          mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione
          europea  e  che  non  redigono  il  bilancio   consolidato,
          redigono  il  bilancio  di  esercizio  in  conformita'   ai
          principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio
          chiuso o in corso al 31 dicembre 2006. 
              4. Le societa' di cui alla lettera e) dell'art. 2 hanno
          la  facolta'  di  redigere  il  bilancio  di  esercizio  in
          conformita' ai principi contabili internazionali, a partire
          dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. 
              5. Le societa' di cui alla lettera f) dell'art.  2  che
          esercitano la facolta' di cui all'art. 3,  comma  2,  e  le
          societa' di  cui  alla  lettera  g)  dell'art.  2  incluse,
          secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale
          e del patrimonio  netto,  nel  bilancio  consolidato  dalle
          prime redatto hanno la facolta' di redigere il bilancio  di
          esercizio   in   conformita'    ai    principi    contabili
          internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in  corso
          al 31 dicembre 2005. 
              6. Le societa' di cui  alla  lettera  g)  dell'art.  2,
          diverse da quelle di cui  al  precedente  comma,  hanno  la
          facolta'  di  redigere  il   bilancio   di   esercizio   in
          conformita' ai principi contabili internazionali, a partire
          dall'esercizio  individuato  con   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  del   Ministro   della
          giustizia. 
              6-bis. Le societa' di cui ai commi 1,  2  e  3  per  le
          quali, successivamente alla redazione  di  un  bilancio  in
          conformita' ai principi contabili  internazionali,  vengono
          meno le condizioni per l'applicazione obbligatoria di  tali
          principi, hanno la facolta' di  continuare  a  redigere  il
          bilancio   in    conformita'    ai    principi    contabili
          internazionali. 
              7. La scelta effettuata  in  esercizio  delle  facolta'
          previste dai commi 4, 5, 6 e 6-bis non e' revocabile, salvo
          che  ricorrano   circostanze   eccezionali,   adeguatamente
          illustrate    nella    nota     integrativa,     unitamente
          all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione  della
          situazione  patrimoniale  e  finanziaria  e  del  risultato
          economico  della  societa'.  In  ogni  caso,  il   bilancio
          relativo all'esercizio nel corso del quale e' deliberata la
          revoca della scelta e' redatto in conformita'  ai  principi
          contabili internazionali. 
              7-bis. I principi contabili  internazionali,  che  sono
          adottati   con   regolamenti   UE   entrati    in    vigore
          successivamente al 31 dicembre  2010,  si  applicano  nella
          redazione  dei  bilanci  d'esercizio   con   le   modalita'
          individuate a seguito della procedura  prevista  nel  comma
          7-ter. 
              7-ter.  Con  decreto  del  Ministro  della   giustizia,
          emanato entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore dei  regolamenti  UE  di  cui  al  comma  7-bis,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          acquisito il parere dell'Organismo italiano di contabilita'
          e sentiti la Banca d'Italia,  la  CONSOB  e  l'ISVAP,  sono
          stabilite  eventuali  disposizioni  applicative   volte   a
          realizzare,  ove  compatibile,  il  coordinamento   tra   i
          principi medesimi e la disciplina di cui al  titolo  V  del
          libro V del codice civile, con  particolare  riguardo  alla
          funzione del bilancio di esercizio. 
              7-quater. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter,  ad
          emanare eventuali  disposizioni  di  coordinamento  per  la
          determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.
          In caso di mancata emanazione del decreto di cui  al  comma
          7-ter, le disposizioni di cui al  periodo  precedente  sono
          emanate entro centocinquanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del regolamento UE.». 
              «Art. 8 (Patrimoni destinati). - 1. Se il  bilancio  di
          esercizio o il bilancio consolidato sono redatti, ai  sensi
          del presente decreto, in conformita' ai principi  contabili
          internazionali, ad essi e' allegato, per ciascun patrimonio
          destinato costituito ai  sensi  dell'art.  2447-bis,  primo
          comma,  lettera  a),  del  codice   civile,   un   separato
          rendiconto redatto in  conformita'  ai  principi  contabili
          internazionali. 
              1-bis. In deroga a  quanto  previsto  dal  comma  1,  i
          rendiconti dei  patrimoni  destinati  costituiti  ai  sensi
          dell'art. 114-novies, comma 4, del decreto  legislativo  n.
          385 del 1993 sono sempre redatti in conformita' ai principi
          contabili internazionali.». 
              «Art. 9 (Poteri delle autorita'). - 1. I  poteri  della
          Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1,  e  45  del
          decreto  legislativo  27  gennaio   1992,   n.   87,   sono
          esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma
          1 dell'art. 2, per i patrimoni destinati di cui all'art. 8,
          comma 1-bis, nonche' per le societa'  finanziarie  iscritte
          nell'albo di cui all'art. 106 del  decreto  legislativo  n.
          385 del 1993 che abbiano esercitato le facolta' di cui agli
          articoli  3  e  4,  nel  rispetto  dei  principi  contabili
          internazionali. 
              2. 
              3. La Commissione nazionale per le societa' e la  borsa
          predispone gli schemi di bilancio per le  societa'  di  cui
          alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.  2,  diverse  da
          quelle di cui alle lettere c) e d) del  comma  1  dell'art.
          2.».