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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2005, n. 38

Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/3/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/2024)
Testo in vigore dal:  22-3-2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2003), ed in particolare l'articolo 25, recante delega al Governo per l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 1606/2002;
Vista le sezione IX del capo V del titolo V del libro V del codice civile;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE, in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principi contabili internazionali
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per «principi contabili internazionali» si intendono i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il regolamento (CE) n. 1606/2002 è pubblicato in GUCE n. L. 243 dell'11 settembre 2002.
- L'art. 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306: (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2003), così recita:
«Art. 25 (Opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie o del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'art. 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall'art. 1, comna 4, uno o più decreti legislativi per l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali, nelrispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, secondo i principi e criteri direttivi appresso indicati:
a) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle società quotate, salvo quanto previsto alla lettera e);
b) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico di cui all'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, salvo quanto previsto alla lettera e);
c) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia;
d) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato delle società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
e) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, solo nel caso in cui sono quotate e non redigono il bilancio consolidato;
f) facoltà di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio o consolidato delle società che non ne hanno l'obbligo ai sensi delle lettere precedenti, diverse da quelle che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile;
g) eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali;
h) nell'ambito di applicazione soggettivo sopra individuato, coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali.
2. Dai principi e criteri di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.
3. I poteri della Banca d'Italia di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per gli enti creditizi e finanziari di cui al comma 1, lettera c), nel rispetto dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.».
- L'art. 5, del regolamento (CE) n. 1606/2002, reca: «Opzioni relative ai conti annuali e alle società i cui titoli non sono negoziati in un mercato pubblico.».
- La sezione IX del capo V del titolo V del libro V del codice civile reca: «Del Bilancio».
- Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, reca: «Attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, in materia societaria relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69.».
- La direttiva 78/660/CEE è pubblicata in GUCE n. L 222 del 14 agosto 1978.
- La direttiva 83/349/CEE è pubblicata in GUCE n. L 193 del 18 luglio 1983.
- L'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria), così recita:
«Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 83/349 del 13 giugno 1983, esercitando le opzioni in esse previste in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi e fissando congrui termini per l'entrata in vigore delle norme delegate nei limiti consentiti dalle due direttive:
a) realizzare l'obiettivo della completezza e analiticità dell'informazione del bilancio, con le semplificazioni consentite dalla direttiva per le società di minori dimensioni, facendo salvo il livello di chiarezza e capacità informativa assicurato dalle disposizioni vigenti;
b) adottare schemi di conti annuali corrispondenti a quelli previsti dagli articoli 9 o 23 della direttiva n. 78/660, con facoltà di utilizzare anche le previsioni dell'art. 2, paragrafo 6, e dell'art. 4, paragrafo 1, della stessa direttiva per il rispetto di quanto indicato alla lettera a);
c) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle voci dei conti annuali, le regole detrate dagli articoli 31 e 42 della direttiva n. 78/660 e dall'art. 59 della medesima direttiva, come modificato dall'art. 45 della direttiva n. 83/349 del 13 giugno 1983, riservando a specifici interventi legislativi la disciplina dei metodi di valutazione di cui all'art. 33;
d) assicurare, nella misura compatibile con le leggi vigenti in materia tributaria, l'autonomia delle disposizioni tributarie di quelle dettate in attuazione della direttiva, comunque prevedendo che nel conto profitti e perdite sia indicato in quale misura la valutazione di singole voci sia stata influenzata dall'applicazione della normativa tributaria;
e) prevedere e regolare la redazione di bilanci consolidati, salvaguardate le esigenze delle imprese di minori dimensioni nei limiti di quanto consentito dall'art. 6 della direttiva n. 83/349, con riferimento alle società di capitali, alle cooperative e alle mutue assicuratrici che controllino altre imprese;
f) estendere la disciplina di cui alla lettera e) ad altri enti a carattere imprenditoriale, in relazione ai quali si presentano esigenze analoghe in rapporto alle finalità della direttiva;
g) considerare fattispecie di controllo, per gli effetti stabiliti dalla lettera f), almeno quelle in cui un'impresa dispone della maggioranza dei voti o comunque di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di altra impresa, computando a tali fini anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte, ma non anche quelli spettanti per conto di terzi;
h) prevedere la possibilità di effettuare un consolidamento proporzionale alla partecipazione posseduta, secondo quanto previsto dall'art. 32 della direttiva n. 83/349;
i) esonerare dalla disciplina di attuazione delle direttive sopra indicate, indipendentemente dalla loro forma giuridica, gli enti creditizi e le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente, indirettamente, attività di raccolta e collocamento di pubblico risparmio o attività finanziaria, o ad essa assimilabile, come definita dall'art. 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, salvo che essa non consista nella detenzione in via esclusiva o prevalente di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria;
l) modificare la formulazione dell'art. 2359 del codice civile, in modo da assicurarne il coordinamento con le disposizioni che individuano i casi in cui ricorre l'obbligo di redazione dei bilanci consolidati;
m) apportare le ulteriori modificazioni necessarie per il coordinato adattamento del sistema vigente alle innovazioni conseguenti all'attuazione delle direttive previste dal presente articolo.».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 reca: «Attuazione della direttiva 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.».
- La direttiva 86/635/CEE è pubblicata in GUCE n. L 372 del 31 dicembre 1986.
- La direttiva 89/117/CEE è pubblicata in GUCE n. L 44 del 16 febbraio 1989.
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, reca: «Attuazione della direttiva 91/674/CEE, in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.».
- La direttiva 91/674/CEE è pubblicata in GUCE n. L 374 del 31 dicembre 1991.
Nota all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 1606/2002, vedi note alle premesse.