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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 10 novembre 2011, n. 219

Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). (11G0258)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/2012
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Testo in vigore dal: 6-1-2012
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale e, in particolare, la  parte  quarta,  relativa
alla gestione dei rifiuti; 
  Visto l'articolo 1, comma 1116, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296; 
  Visto l'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, relativo all'istituzione di un sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI); 
  Visto l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008,
n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  2008,
n. 210; 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2009,   n.   102,   recante
provvedimenti  anticrisi,  nonche'   proroga   di   termini   e,   in
particolare, l'articolo 14-bis; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del
sistema di controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti,  ai  sensi
dell'articolo  189  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006   e
dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78  del  2009,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  n.  102  del  2009,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 15  febbraio  2010,  recante  modifiche  ed
integrazioni al citato decreto 17  dicembre  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2010, n. 48; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  del  9  luglio  2010,  recante  modifiche  ed
integrazioni al suddetto decreto 17 dicembre 2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2010, n. 161; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 28 settembre  2010,  recante  modifiche  ed
integrazioni al sopra richiamato decreto 17 dicembre 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2010, n. 230; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  del  22  dicembre  2010,  recante  ulteriori
modifiche  ed  integrazioni  al  citato  decreto  17  dicembre  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2010, n. 302; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, recante il regolamento
per l'istituzione del sistema di controllo della  tracciabilita'  dei
rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e dell'articolo  14-bis  del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102»; 
  Considerato che dal 1° ottobre 2010 e' stato dato avvio al  sistema
di controllo della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  e  che  i
soggetti di cui agli articoli 3  e  4  del  decreto  ministeriale  18
febbraio 2011, n. 52, a cui sono stati consegnati i dispositivi, sono
tenuti ad operare nel rispetto delle disposizioni ivi previste; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 26 maggio  2011,  recante  la  proroga  del
termine di cui all'articolo  12,  comma  2,  del  citato  decreto  17
dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2011, n.
124, ed in particolare l'articolo 1; 
  Considerato che l'articolo 28, comma 2, del decreto ministeriale 18
febbraio 2011, n. 52, dispone che i soggetti di cui agli articoli  3,
4 e 5 del medesimo regolamento adempiano anche agli obblighi previsti
dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152 e successive modificazioni, fino al termine di  cui  all'articolo
12, comma 2, del richiamato decreto ministeriale 17 dicembre  2009  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha introdotto nuove disposizioni
al sistema di tracciabilita' dei rifiuti; 
  Visto, in particolare, il comma  2  dell'articolo  6  del  suddetto
decreto-legge, il quale  ha  stabilito  un  periodo  transitorio  per
consentire  la  progressiva  entrata  in  operativita'  del   SISTRI,
assicurando la verifica tecnica delle componenti software e  hardware
e organizzando test di funzionamento del  sistema  ed  ha,  altresi',
disposto quale termine di operativita' del SISTRI il 9 febbraio 2012,
fermo restando quanto previsto  dall'articolo  6,  comma  2,  lettera
f-octies , del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
  Ritenuto  necessario  apportare   integrazioni   e   modifiche   al
regolamento di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52; 
  Ravvisata altresi' l'esigenza, in considerazione delle disposizioni
recate  in  materia  dal  decreto-legge  n.  138  del  2011,  ed   in
particolare dall'articolo 6, comma 2,  di  modificare  lo  schema  di
provvedimento, recante modifiche al citato decreto n.  52  del  2011,
sul quale e' stato  acquisito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,
espresso  dalla   Sezione   consultiva   per   gli   atti   normativi
nell'adunanza del 26 luglio 2011; 
  Considerato che tali modifiche costituiscono un mero  coordinamento
operativo a seguito delle  intervenute  modifiche  legislative  sopra
richiamate; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il nulla osta della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,
reso con nota del 7 ottobre 2011, prot.  n.  6588/4.3.6.4/2011/3/  ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  del  18  febbraio  2011,  n.  52  concernente
«Regolamento recante  istituzione  del  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo  189  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  dell'articolo  14-bis  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102»,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  26  aprile  2011,  n.  95,  sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 
    a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'Arma dei Carabinieri gestisce  i  processi  ed  i  flussi  di
informazioni contenuti nel SISTRI.»; 
    b)  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  dopo   le   parole
«all'utilizzo» sono soppresse le parole: «e alla custodia»; 
    c)  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  d),  dopo   le   parole
«dispositivo USB,» sono soppresse le parole: «e/o»,  dopo  le  parole
«dispositivo black box» sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonche'
il dispositivo USB per l'interoperabilita'  di  cui  all'articolo  8,
comma 1-ter»; 
    d) all'articolo 2, comma 1, lettera  i),  le  parole  «e  che  ha
accesso al» sono sostituite dalla parola: «del», le  parole  «per  la
creazione della firma elettronica;» sono sostituite  dalle  seguenti:
«e, ove presente, del dispositivo USB per l'interoperabilita';»; 
    e) all'articolo 2, comma 1, la lettera  l)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «l) «unita' locale»: qualsiasi sede, impianto o  insieme  delle
unita' operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una  o
piu' attivita' di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1;»; 
    f) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunta,  in  fine,  la  seguente
lettera: 
      «l-bis) «unita' operativa»: reparto, impianto  o  stabilimento,
all'interno di una unita'  locale,  dalla  quale  sono  autonomamente
originati rifiuti.»; 
    g) all'articolo 3, comma 1, e' aggiunta,  in  fine,  la  seguente
lettera: 
      «i-bis) i soggetti individuati con uno o piu' decreti ai  sensi
dell'articolo 188-ter, comma 5,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni.»; 
    h) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Rifiuti urbani della regione Campania). - 1.  Al  fine  di
attuare  quanto  previsto  all'  articolo   2,   comma   2-bis,   del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti  agli  obblighi
di cui al presente regolamento, oltre ai soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, i comuni della Regione Campania e le imprese di trasporto
dei rifiuti urbani del territorio della stessa regione.»; 
    i)  all'articolo  6,  comma   1,   le   parole   «sito   internet
http://www.sistri.it/»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «portale
informativo SISTRI.»; 
    l) all'articolo 7, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Nel caso di  versamento  da  parte  degli  operatori  di  somme
maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata  in  eccesso
e'  conguagliata  a  valere  sui  contributi  dovuti  per  gli   anni
successivi. A  tal  fine  i  predetti  operatori  inoltrano  apposita
domanda al SISTRI accedendo all'area «gestione  aziende»  disponibile
sul portale SISTRI in area  autenticata,  oppure  inviando,  mediante
posta elettronica o via  fax,  il  modello  disponibile  sul  portale
informativo SISTRI.»; 
    m) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole «perfezionata la» sono
aggiunte le parole: «prima fase della»,  dopo  le  parole  «operatori
iscritti» sono aggiunte le  parole:  «,  entro  i  successivi  trenta
giorni,»; 
    n) all'articolo 8, comma 1, lettera c), le parole «sito  internet
www.sistri.it/.» sono sostituite dalle seguenti: «portale informativo
SISTRI.»; 
    o) all'articolo 8, dopo il comma  1,  sono  inseriti  i  seguenti
commi: 
  «1-bis.  All'esito   del   perfezionamento   della   procedura   di
iscrizione, con la consegna dei dispositivi previsti  nel  precedente
comma, gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi di  cui
alla lettera a) del comma 1 per unita' locali e unita'  operative,  o
per attivita' soggette all'obbligo  di  iscrizione  al  SISTRI,  gia'
iscritte. Tali dispositivi possono contenere fino ad  un  massimo  di
tre  certificati   elettronici   associati   alle   persone   fisiche
individuate  dall'operatore;  le  persone   fisiche   devono   essere
individuate tra persone diverse da quelle il cui nominativo  e'  gia'
inserito in  altri  dispositivi  richiesti  per  la  medesima  unita'
locale/unita' operativa /attivita' soggetta all'obbligo di iscrizione
al SISTRI. Il  numero  massimo  di  dispositivi  che  possono  essere
richiesti nonche' il relativo costo sono indicati nell'allegato IA. 
  1-ter. Gli operatori iscritti al SISTRI per i  quali  ricorrano  le
condizioni previste nell'articolo 21-bis possono chiedere la consegna
dei dispositivi USB per l'interoperabilita'.»; 
    p) all'articolo 8, comma 2, all'inizio  del  comma  2  la  parola
«Agli» e'  sostituita  dalle  seguenti:  «Salvo  quanto  previsto  ai
successivi commi 3 e 4-bis, agli»; 
    q) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole  «dal  comma  2»  sono
inserite le seguenti:  «e  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma
4-bis»; 
    r) all'articolo 8, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «4-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 2 e  3,  la  consegna
dei dispositivi aggiuntivi di cui al comma 1-bis  e  dei  dispositivi
per l'interoperabilita'  di  cui  al  comma  1-ter,  avviene  tramite
servizio di consegna degli  stessi  all'operatore  che  ne  ha  fatto
richiesta.». 
    s) all'articolo 9, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Il titolare del dispositivo e' responsabile della  custodia
dello stesso.»; 
    t) all'articolo 9,  comma  2,  dopo  la  parola  «richiesta.»  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di unita' locali  o
unita'  operative  nelle  quali  non  sia  presente  un  servizio  di
vigilanza  e  di  controllo  degli  accessi,   previa   comunicazione
effettuata in forma scritta al  SISTRI,  e'  consentito  custodire  i
dispositivi USB presso altra unita' locale o unita'  operativa  fermo
restando l'obbligo  di  renderli  disponibili  in  qualunque  momento
all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.»; 
    u) all'articolo 9, dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
  «2-bis. I dispositivi USB per  l'interoperabilita'  sono  custoditi
nelle modalita' indicate all'articolo 21-bis, comma 5.»; 
    v) all'articolo 10, comma 2, dopo  la  parola  «L'installazione,»
sono aggiunte le seguenti: «la disinstallazione,»; 
    z) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. In presenza di condizioni che non garantiscano  un  accesso  ai
servizi di rete (elettrica o di connettivita' dati) adeguato  per  il
funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio,  oppure
qualora ricorrano altre oggettive circostanze di  fatto  che  rendano
tecnicamente  impraticabile  l'installazione  delle   apparecchiature
medesime, il SISTRI, a seguito  di  una  valutazione  effettuata  dal
proprio personale, puo' decidere di non  procedere  all'installazione
delle medesime. Il gestore del rispettivo  impianto,  fermo  restando
l'obbligo di iscrizione al SISTRI e  di  effettuazione  dei  relativi
adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui all'articolo 11,  comma  3,
e' tenuto a  comunicare  al  SISTRI  ogni  variazione  da  cui  possa
conseguire la possibilita' di dotare  il  rispettivo  impianto  delle
predette  apparecchiature  di  monitoraggio.  La   comunicazione   e'
effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento che
comporta tale variazione.»; 
    aa) all'articolo 10, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis. L'obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio
e' a carico dei gestori degli impianti  presso  i  quali  sono  state
installate. Fermo restando quanto stabilito al  comma  2,  i  gestori
degli impianti  sono  tenuti  a  preservare  la  funzionalita'  delle
predette apparecchiature.»; 
    bb)  all'articolo  11,  comma  1,  le   parole   «sito   internet
http://www.sistri.it/.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «portale
informativo SISTRI.»; 
    cc) all'articolo 11, il comma 2, e' sostituito dal seguente: 
  «2. La persona fisica, cui e' associato il certificato  elettronico
contenuto nel dispositivo USB, e' il titolare della firma elettronica
che risponde solo del corretto inserimento nelle  Schede  SISTRI  dei
dati ricevuti.»; 
    dd) all'articolo 11, comma  3,  primo  periodo,  dopo  la  parola
«impresa» sono aggiunte le seguenti parole: «o dal delegato di  altra
unita' locale dell'ente o dell'impresa»; 
    ee) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «a  causa  di»  sono
inserite le parole: «ritardata consegna dei dispositivi  in  fase  di
prima  iscrizione,  nonche'»,  le  parole  «dei  dispositivi,»   sono
sostituite dalle parole: «degli stessi,» e sono aggiunti, in fine,  i
seguenti periodi: «Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione
della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi  a
non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a  causa
di ritardata consegna dei dispositivi in fase  di  prima  iscrizione,
nonche' furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi,  o
per assenza di copertura della rete di  trasmissione  dati,  ciascuno
dei soggetti interessati deve  comunicare  in  forma  scritta,  prima
della  movimentazione,  al  SISTRI  il  verificarsi  delle   predette
condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti  sono  annotate
su un'apposita Scheda SISTRI in  bianco  tenuta  a  disposizione,  da
scaricarsi dal portale  SISTRI  accedendo  all'area  autenticata.  Le
informazioni relative alle movimentazioni  effettuate  devono  essere
inserite nel  sistema  entro  le  ventiquattro  ore  successive  alla
cessazione  delle  condizioni   che   hanno   generato   la   mancata
compilazione della scheda SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il  termine
di cui al periodo precedente e' di settantadue ore.»; 
    ff)  all'articolo  12,  comma  2,  le   parole   «sito   internet
www.sistri.it,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «portale  SISTRI
accedendo all'area autenticata,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Fino al 30 giugno  2012,  il  termine  di  cui  al  periodo
precedente e' di settantadue ore.»; 
    gg) all'articolo 14, dopo il comma 1,  e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
  «1-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  26
maggio 2011, fino allo scadere del termine di  cui  all'articolo  12,
comma 2, del decreto del ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive  modifiche  e
integrazioni, qualora conferiscano i rifiuti ad imprese  o  enti  che
raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale, che
utilizzano il SISTRI, comunicano i  propri  dati,  necessari  per  la
compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE,  al  delegato
dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore
del  rifiuto,  inserendo  le  informazioni  ricevute  dal  produttore
stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE,  firmata
dal produttore del rifiuto, deve essere consegnata al conducente  del
mezzo  di  trasporto.  Una  copia  della   Scheda   SISTRI   -   AREA
MOVIMENTAZIONE  deve  essere  conservata  presso  il  produttore  del
rifiuto, che e'  tenuto  a  conservarla  per  tre  anni.  Il  gestore
dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in  tali  ipotesi
e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei  rifiuti  stessi
la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al  fine
di attestare l'assolvimento della sua responsabilita'.»; 
    hh)  all'articolo  15,  comma  2,  le   parole   «sito   internet
www.sistri.it»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «portale   SISTRI
accedendo all'area autenticata»; 
    ii) all'articolo 21, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o
cessazione  dell'attivita'  per  il  cui  esercizio  e'  obbligatorio
l'utilizzo  dei  dispositivi,  ovvero  di  estinzione  dei   soggetti
giuridici  ai  quali  tali  dispositivi  sono  stati  consegnati,   a
qualsiasi causa  tale  estinzione  sia  imputabile,  ivi  incluse  le
ipotesi di cancellazione, ovvero in caso  di  chiusura  di  un'unita'
locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta  al
SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore
dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento,  e
provvedere alla restituzione dei dispositivi USB,  e,  ove  presenti,
dei dispositivi USB per  l'interoperabilita',  dopo  aver  assolto  a
tutti gli obblighi di legge, a mezzo raccomandata A/R,  inviando  gli
stessi, unitamente al relativo modulo di restituzione disponibile sul
portale informativo SISTRI, al seguente indirizzo: SISTRI - Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   Via
Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.»; 
    ll) all'articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, in tutti i casi in  cui
si verifichino cambiamenti nella titolarita' dell'azienda o del  ramo
d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attivita' per le  quali
e' obbligatorio l'uso dei  dispositivi  USB,  e,  ove  presenti,  dei
dispositivi USB per l'interoperabilita',  gli  operatori  subentranti
nella titolarita' dell'azienda o  del  ramo  d'azienda,  al  fine  di
evitare  soluzioni  di  continuita'  nell'esercizio  delle  attivita'
interessate dai predetti  cambiamenti,  prima  che  tali  cambiamenti
acquisiscano  efficacia,  dovranno  inviare  al   SISTRI,   accedendo
all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale  SISTRI  in  area
autenticata,  copia  degli  atti  che  hanno  comportato  i  predetti
cambiamenti corredata da copia della richiesta di iscrizione di  tali
atti presso il  Registro  delle  Imprese  e  dovranno  effettuare  la
modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti,  dei
dispositivi USB per  l'interoperabilita'  rilasciati  dal  SISTRI  al
precedente operatore, utilizzando la predetta funzionalita' «GESTIONE
AZIENDE». Il SISTRI procedera' a confrontare i dati comunicati  dagli
operatori con quelli contenuti nel Registro delle Imprese e, nel caso
in cui rilevasse l'esistenza di non conformita' tra i predetti dati e
tali difformita' permanessero  per  piu'  di  sessanta  giorni  dalla
modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti,  dei
dispositivi USB per l'interoperabilita', procedera' a disabilitare  i
dispositivi stessi.»; 
    mm) all'articolo 21, comma 3,  le  parole  «all'iscrizione»  sono
sostituite dalle parole «alla comunicazione», le parole  «presso  il»
sono sostituite con la parola «al», e le  parole  «all'apposita  area
del  sito  internet  http://www.sistri.it/.»  sono  sostituite  dalle
parole «all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in
area autenticata.»; 
    nn) all'articolo 21, dopo il comma 3,  e'  inserito  il  seguente
comma: 
  «3-bis. In caso di non corrispondenza  tra  i  dati  identificativi
forniti dall'operatore al  SISTRI  in  sede  di  prima  iscrizione  o
successiva  variazione,  e  quelli  risultanti  dal  Registro   delle
Imprese,  il  SISTRI  richiede,  a  seguito  di  proprie   verifiche,
all'operatore  di  accedere   all'applicazione   «GESTIONE   AZIENDE»
disponibile sul portale SISTRI in area autenticata per  asseverare  i
dati comunicati al SISTRI tramite la  procedura  indicata  e  secondo
quanto stabilito dall'allegato IA.»; 
    oo) all'articolo 21, comma 4,  le  parole  «ritirato  secondo  la
procedura indicata nell'Allegato IA.» sono  sostituite  dalle  parole
«aggiornato accedendo alle relative funzionalita' presenti  nell'area
autenticata del portale SISTRI.»; 
    pp) all'articolo 21, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui  ai  commi
1, 2 e 3, nonche' le variazioni relative ai veicoli  a  motore,  sono
comunicate dal trasportatore alla  Sezione  regionale  o  provinciale
dell'Albo  nazionale  gestori  ambientali  che,  successivamente   al
rilascio dell'autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi  di
cui al comma 3, per dette variazioni le procedure e i termini per  la
restituzione  dei  dispositivi   USB   e   per   le   operazioni   di
installazione, disinstallazione e  riconfigurazione  dei  dispositivi
black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato  Nazionale
dell'Albo, sentito il SISTRI. Resta fermo l'obbligo  per  l'operatore
di  provvedere  all'eventuale  integrazione  dei  contributi  di  cui
all'articolo 7.»; 
    qq) dopo l'art. 21 e' inserito il seguente articolo: 
  «21-bis (Disposizioni in materia di interoperabilita').  -  1.  Gli
operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le
operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al  SISTRI,
e che abbiano accreditato uno o piu' software gestionali al  servizio
di interoperabilita' secondo quanto regolato dal decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive  modificazioni,  e  dalla  relativa
normativa di attuazione, possono richiedere al SISTRI il rilascio del
dispositivo USB  per  l'interoperabilita'.  Il  dispositivo  USB  per
l'interoperabilita' e'  abilitato  alla  firma  delle  schede  SISTRI
compilate  per  le  attivita'  soggette  all'iscrizione   SISTRI   ed
esercitate nelle unita'  locali  e/o  unita'  operative  che  operano
attraverso il predetto software gestionale. 
  2. Puo' essere richiesto un dispositivo USB per l'interoperabilita'
per ciascun software gestionale  accreditato  dall'operatore  per  il
servizio di interoperabilita'. La richiesta al SISTRI dei dispositivi
USB per  l'interoperabilita'  deve  essere  sottoscritta  dal  legale
rappresentante.  Il  dispositivo  USB  per   l'interoperabilita'   e'
consegnato con le modalita' stabilite all'articolo 8, comma 4-bis. 
  3. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico
dei dispositivi USB per l'interoperabilita' sono attribuiti al legale
rappresentante che e' titolare della firma elettronica e delegato per
il predetto dispositivo. 
  4. Il costo di ciascun dispositivo USB per  l'interoperabilita'  e'
quello previsto nell'Allegato 1 A per la  richiesta  di  duplicazioni
dei dispositivi USB. 
  5. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere custodito
presso il centro elaborazione dati in cui sono  inseriti  i  software
gestionali. Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unita'
locali o unita' operative, il dispositivo USB per l'interoperabilita'
potra' essere custodito presso la sede in cui e'  ubicato  il  centro
elaborazione dati. Il luogo presso il quale il  dispositivo  USB  per
l'interoperabilita'   e'   custodito   e'   indicato   in   fase   di
accreditamento   del    sistema    gestionale    al    servizio    di
interoperabilita'. Qualsiasi variazione del luogo in cui deve  essere
custodito il dispositivo  USB  per  l'interoperabilita'  deve  essere
preventivamente comunicata al SISTRI. 
  6. Il dispositivo USB  per  l'interoperabilita'  deve  essere  reso
disponibile in qualunque momento all'Autorita' di  controllo  che  ne
faccia richiesta nel luogo ove lo stesso e' custodito.»; 
    rr)  all'articolo  22,  comma  2,  le   parole   «sito   internet
http://www.sistri.it/»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «portale
informativo SISTRI»; 
    ss)  all'articolo  23,  comma  4,  le   parole   «sito   internet
www.sistri.it»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «portale   SISTRI
accedendo all'area autenticata»; 
    tt) all'articolo 26, comma 1, la lettera b) e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «b)  una  banca  dati  contenente  le  informazioni  relative  alle
autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli  articoli  208,  209,
210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, e successive modificazioni. A  tal  fine  le  amministrazioni
competenti comunicano all'ISPRA, nel termine perentorio  di  quindici
giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione o dell'iscrizione,
la ragione sociale e la sede legale dell'ente o impresa autorizzata o
iscritta, il codice fiscale, la sede dell'impianto,  l'attivita'  per
la quale viene rilasciata l'autorizzazione o l'iscrizione, i  rifiuti
oggetto dell'attivita' di  gestione,  le  quantita'  autorizzate,  la
scadenza dell'autorizzazione o  dell'iscrizione  e,  successivamente,
segnalano ogni variazione delle predette informazioni che  intervenga
nel  corso  della  validita'  dell'autorizzazione  o  dell'iscrizione
stessa. Le  autorizzazioni  rilasciate  e  le  iscrizioni  effettuate
precedentemente all'entrata in vigore  della  presente  disposizione,
sono   comunicate   all'ISPRA   dalle   amministrazioni    competenti
utilizzando le procedure di cui agli articoli  208,  209,  210,  211,
213, 214, 215 e 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e
successive modificazioni. La comunicazione e' effettuata nel  termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione;»; 
    uu) all'articolo 28, comma 2, dopo le parole «i soggetti  di  cui
agli articoli 3, 4 e 5» sono  aggiunte  le  seguenti:  «del  presente
regolamento», dopo le parole «successive modificazioni» sono aggiunte
le seguenti: «e sono soggetti alle  relative  sanzioni  previste  dal
medesimo decreto legislativo precedentemente  all'entrata  in  vigore
del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205». 
  2. Nel decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  del  18  febbraio  2011,  n.  52  concernente
«Regolamento recante  istituzione  del  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo  189  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  dell'articolo  14-bis  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102»,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2011, n. 95, gli allegati
IA, IB, II e III  sono  sostituiti  dai  corrispondenti  allegati  al
presente regolamento di cui costituiscono parte integrante. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1116,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          -legge  finanziaria  2007),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: 
              «1116. Per l'anno 2007 una  quota  non  inferiore  a  5
          milioni di euro delle risorse del Fondo unico  investimenti
          per la difesa del suolo e tutela ambientale  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          iscritte a bilancio ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,
          della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' riservata  in  sede
          di riparto alla realizzazione di un sistema  integrato  per
          il controllo e la tracciabilita' dei rifiuti,  in  funzione
          della sicurezza nazionale ed in  rapporto  all'esigenza  di
          prevenzione   e   repressione   dei   gravi   fenomeni   di
          criminalita'  organizzata  nell'ambito  dello   smaltimento
          illecito dei rifiuti.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  189  del  citato   decreto
          legislativo n. 152 del 2006, come modificato  dall'articolo
          2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008  n.  4
          (Ulteriori  disposizioni  correttive  ed  integrative   del
          D.Lgs. 3 aprile 2006, n.  152,  recante  norme  in  materia
          ambientale), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          gennaio 2008, n. 24, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-bis, del
          decreto legge 6 novembre 2008, n. 172 (Misure straordinarie
          per fronteggiare l'emergenza nel settore dello  smaltimento
          dei rifiuti nella regione Campania, nonche' misure  urgenti
          di tutela ambientale), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          6 novembre 2008,  n.  260,  convertito  con  modificazioni,
          dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210: 
              «Art. 2 (Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati
          e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti). 
              (Omissis). 
              2-bis.  Il  Sottosegretario  di   Stato   di   cui   al
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  14  luglio  2008,  n.  123,  in
          collaborazione con l'Agenzia regionale  per  la  protezione
          ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, avvia un progetto pilota per  garantire  la  piena
          tracciabilita' dei  rifiuti,  al  fine  di  ottimizzare  la
          gestione integrata dei rifiuti stessi.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14-bis del  decreto
          legge  1  luglio  2009,  n.  78  (Provvedimenti  anticrisi,
          nonche' proroga  di  termini),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150 e convertito dalla legge 3
          agosto 2009, n. 102: 
              «Art. 14-bis (Finanziamento del sistema informatico  di
          controllo della tracciabilita' dei  rifiuti).  -  1.  Entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione  del  presente  decreto,  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
          uno o piu' decreti adottati in attuazione delle  previsioni
          contenute nell'articolo  1,  comma  1116,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell'articolo 189,  comma
          3-bis, del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
          introdotto  dall'articolo  2,   comma   24,   del   decreto
          legislativo  16  gennaio  2008,  n.  4,  nonche'  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6  novembre
          2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          dicembre 2008, n. 210, e  relativi  all'istituzione  di  un
          sistema informatico di controllo della  tracciabilita'  dei
          rifiuti, di  cui  al  predetto  articolo  189  del  decreto
          legislativo n. 152  del  2006,  definisce,  anche  in  modo
          differenziato    in    relazione    alle    caratteristiche
          dimensionali  e  alle  tipologie  delle  attivita'  svolte,
          eventualmente   prevedendo   la   trasmissione   dei   dati
          attraverso modalita' operative semplificate, in particolare
          i tempi e le modalita' di attivazione nonche'  la  data  di
          operativita' del sistema, le informazioni  da  fornire,  le
          modalita' di fornitura e  di  aggiornamento  dei  dati,  le
          modalita' di interconnessione e interoperabilita' con altri
          sistemi informativi, le modalita' di elaborazione dei dati,
          le modalita' con le quali  le  informazioni  contenute  nel
          sistema informatico dovranno  essere  detenute  e  messe  a
          disposizione delle autorita' di controllo che  ne  facciano
          richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema
          e per la partecipazione dei rappresentanti delle  categorie
          interessate al medesimo monitoraggio, anche  attraverso  un
          apposito comitato senza oneri per il bilancio dello  Stato,
          nonche' l'entita' dei contributi  da  porre  a  carico  dei
          soggetti di cui al comma 3 del predetto  articolo  189  del
          decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri
          derivanti  dalla  costituzione  e  dal  funzionamento   del
          sistema, da versare all'entrata del  bilancio  dello  Stato
          per  essere   riassegnati,   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato
          di previsione del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare.  Il  Governo,  su  proposta  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, con uno  o
          piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          opera  la  ricognizione  delle  disposizioni,  ivi  incluse
          quelle contenute nel decreto legislativo n. 152  del  2006,
          le quali,  a  decorrere  dalla  data  di  operativita'  del
          sistema informatico, come definita dai decreti  di  cui  al
          periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di  quanto
          stabilito dal presente articolo.». 
              - Il richiamato decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n.
          52, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  26  aprile
          2011, n. 95, S.O. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del  mare  26  maggio  2011  (Proroga  del
          termine di cui all'articolo 12, comma  2,  del  decreto  17
          dicembre  2009,  recante  l'istituzione  del   sistema   di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti), e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2011, n.  124,  S.O.
          Si riporta, di seguito, il testo dell'articolo 1: 
              «Art. 1 (Proroga di termini). - 1. Il  termine  di  cui
          all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale  17  dicembre
          2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b)  del
          decreto ministeriale  28  settembre  2010,  e  dal  decreto
          ministeriale 22 dicembre 2010, e' prorogato al 1° settembre
          2011 per: 
                a) i produttori di rifiuti di cui all'art.  3,  comma
          1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n.
          52, che hanno piu' di 500 dipendenti; 
                b) le  imprese  e  gli  enti  produttori  di  rifiuti
          speciali non pericolosi, di  cui  all'art.  184,  comma  3,
          lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile  2006,
          n. 152, che hanno piu' di 500 dipendenti; 
                c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano
          rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una
          quantita' annua complessivamente trattata superiore a 3.000
          tonnellate; 
                d) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere  c)
          e d) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52. 
              2. Il termine di cui all'art. 12, comma 2  del  decreto
          ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
          comma 1, lettera b) del decreto ministeriale  28  settembre
          2010, e dal  decreto  ministeriale  22  dicembre  2010,  e'
          prorogato al 1° ottobre 2011 per: 
                a) i produttori di rifiuti di cui all'art.  3,  comma
          1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n.
          52, che hanno da 251 a 500 dipendenti; 
                b) le  imprese  e  gli  enti  produttori  di  rifiuti
          speciali non pericolosi, di  cui  all'art.  184,  comma  3,
          lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile  2006,
          n. 152, che hanno da 251 a 500 dipendenti; 
                c) i comuni, gli enti e le imprese che  gestiscono  i
          rifiuti urbani della regione Campania. 
              3. Il termine di cui all'art. 12, comma 2  del  decreto
          ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
          comma 1, lettera b) del decreto ministeriale  28  settembre
          2010, e dal  decreto  ministeriale  22  dicembre  2010,  e'
          prorogato al 2 novembre 2011 per: 
                a) i produttori di rifiuti di cui all'art.  3,  comma
          1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n.
          52, che hanno da 51 a 250 dipendenti; 
                b) le  imprese  e  gli  enti  produttori  di  rifiuti
          speciali non pericolosi, di  cui  all'art.  184,  comma  3,
          lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile  2006,
          n. 152, che hanno da 51 a 250 dipendenti. 
              4. Il termine di cui all'art. 12, comma 2  del  decreto
          ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
          comma 1, lettera b) del decreto ministeriale  28  settembre
          2010, e dal  decreto  ministeriale  22  dicembre  2010,  e'
          prorogato al 1° dicembre 2011 per: 
                a) i produttori di rifiuti di cui all'art.  3,  comma
          1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n.
          52, che hanno da 11 a 50 dipendenti; 
                b) le  imprese  e  gli  enti  produttori  di  rifiuti
          speciali non pericolosi, di  cui  all'art.  184,  comma  3,
          lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile  2006,
          n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti; 
                c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano
          rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una
          quantita' annua  complessivamente  trattata  fino  a  3.000
          tonnellate. 
              5. Il termine di cui all'art. 12, comma 2  del  decreto
          ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
          comma 1, lettera b) del decreto ministeriale  28  settembre
          2010, e dal  decreto  ministeriale  22  dicembre  2010,  e'
          prorogato al 2 gennaio 2012 per i produttori di rifiuti  di
          cui  all'art.  3,  comma  1,   lettera   a)   del   decreto
          ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino  a  10
          dipendenti. (3) 
              6. Il termine di cui all'art. 12, comma 2  del  decreto
          ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
          comma 1, lettera b) del decreto ministeriale  28  settembre
          2010, e dal  decreto  ministeriale  22  dicembre  2010,  e'
          prorogato al 1°  settembre  2011  per  i  soggetti  di  cui
          all'art. 3 del decreto ministeriale 18  febbraio  2011,  n.
          52, non  menzionati  nei  commi  da  1  a  5  del  presente
          articolo, nonche' per i soggetti  di  cui  all'art.  4  del
          decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52. 
              7. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
          della sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  28  del  citato
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare n. 52 del 2011: 
              «Art. 28 (Disposizioni  transitorie).  -  1.  Entro  il
          termine di cui all'articolo 12, comma 1,  del  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  del  17  dicembre  2009  e  successive  modifiche   e
          integrazioni, i produttori di rifiuti e le  imprese  e  gli
          enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
          dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello
          unico di dichiarazione ambientale  di  cui  alla  legge  25
          gennaio 1994,  n.  70,  comunicano  al  SISTRI,  compilando
          l'apposita Scheda SISTRI, le seguenti  informazioni,  sulla
          base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico  di
          cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152, e successive modificazioni: 
                a) il quantitativo  totale  di  rifiuti  annotati  in
          carico sul registro, suddiviso per codice CER; 
                b) per ciascun codice  CER,  il  quantitativo  totale
          annotato  in  scarico  sul  registro,   con   le   relative
          destinazioni; 
                c)  per  le  imprese  e  gli  enti   che   effettuano
          operazioni di recupero e di  smaltimento  dei  rifiuti,  le
          operazioni di gestione dei rifiuti effettuate; 
                d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che
          risulta in giacenza. 
              2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di
          legge e la verifica della piena funzionalita'  del  SISTRI,
          fino al termine  di  cui  all'articolo  12,  comma  2,  del
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare del 17  dicembre  2009  e  successive
          modifiche e integrazioni, i soggetti di cui  agli  articoli
          3, 4 e 5 rimangono comunque tenuti agli adempimenti di  cui
          agli articoli 190 e 193 del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, e successive modificazioni. 
              3.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento cessano  di  produrre  effetti  i  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  del  17  dicembre  2009  e  successive  modifiche   e
          integrazioni,  ad  esclusione  dei  soli  termini  indicati
          all'articolo 12, commi 1 e 2, del 15 febbraio 2010,  del  9
          luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22  dicembre  2010
          citati in preambolo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6,  commi  2,  3  e
          3-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
          con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148: 
              «Art. 6 (Liberalizzazione in  materia  di  segnalazione
          certificata di inizio attivita', denuncia  e  dichiarazione
          di inizio attivita'. Ulteriori semplificazioni). 
              (Omissis). 
              2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio
          per consentire la progressiva entrata in  operativita'  del
          Sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI),  nonche'  l'efficacia  del  funzionamento   delle
          tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e
          della tutela del  territorio  e  del  mare,  attraverso  il
          concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto e sino al 15 dicembre  2011,  la  verifica  tecnica
          delle  componenti  software  e  hardware,  anche  ai   fini
          dell'eventuale implementazione di  tecnologie  di  utilizzo
          piu'  semplice  rispetto  a  quelle  attualmente  previste,
          organizzando, in  collaborazione  con  le  associazioni  di
          categoria    maggiormente    rappresentative,    test    di
          funzionamento   con   l'obiettivo    della    piu'    ampia
          partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto
          previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera  f-octies),  del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106,  per  i
          soggetti di cui all'articolo 1, comma 5,  del  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          124 del 30 maggio 2011,  per  gli  altri  soggetti  di  cui
          all'articolo  1   del   predetto   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  26
          maggio 2011, il termine  di  entrata  in  operativita'  del
          SISTRI  e'  il  9  febbraio  2012.  Dall'attuazione   della
          presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro  per  la  semplificazione  normativa,  sentite  le
          categorie interessate, entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono individuate specifiche tipologie di  rifiuti,
          alle   quali,   in   considerazione   della   quantita'   e
          dell'assenza di specifiche  caratteristiche  di  criticita'
          ambientale,  sono  applicate,  ai  fini  del   SISTRI,   le
          procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi. 
              3-bis.  Gli  operatori  che  producono   esclusivamente
          rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di  sistemi
          di  gestione  regolati  per  legge  possono   delegare   la
          realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI  ai
          consorzi di recupero, secondo le  modalita'  gia'  previste
          per le associazioni di categoria.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 6, 7,  8,
          9, 10, 1, 12, 14, 15, 21,  22,  23,  26  e  28  del  citato
          decreto ministeriale n. 52 del 2011,  come  modificati  dal
          presente regolamento: 
              «Art. 1 (Entrata in funzione e gestione del sistema  di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti - SISTRI). -  1.
          La data di avvio dell'operativita'  del  SISTRI  e'  il  1°
          ottobre 2010. 
              2. L'Arma dei Carabinieri  gestisce  i  processi  ed  i
          flussi di informazioni contenuti nel SISTRI.». 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo
          183 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
          successive modificazioni, integrate con le seguenti: 
                a) «associazioni imprenditoriali rappresentative  sul
          piano nazionale»: le associazioni imprenditoriali  presenti
          nel Consiglio nazionale dell'economia e del  lavoro  (CNEL)
          ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936,  e  le  loro
          articolazioni territoriali; 
                b)   «delegato»:   il   soggetto   che,   nell'ambito
          dell'organizzazione  aziendale,  e'  delegato  dall'ente  o
          impresa all'utilizzo del dispositivo  USB,  al  quale  sono
          associate  le  credenziali  di  accesso  al  SISTRI  ed  e'
          attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora
          l'ente o impresa non abbia  indicato,  nella  procedura  di
          iscrizione, alcun delegato, le credenziali  di  accesso  al
          SISTRI e il certificato per la firma  elettronica  verranno
          attribuiti al rappresentante legale dell'ente o impresa; 
                c) «dipendenti»: il numero di  addetti,  ossia  delle
          persone   occupate   nell'unita'   locale    dell'ente    o
          dell'impresa con una posizione  di  lavoro  indipendente  o
          dipendente a tempo pieno, a tempo parziale,  con  contratto
          di apprendistato  o  contratto  di  inserimento,  anche  se
          temporaneamente  assente  per  servizio,  ferie,  malattia,
          sospensione  dal  lavoro,  cassa   integrazione   guadagni,
          eccetera. I lavoratori  stagionali  sono  considerati  come
          frazioni di unita' lavorative annue  con  riferimento  alle
          giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni  si
          arrotonda all'intero superiore e inferiore piu' vicino; 
                d) «dispositivo/i»: i dispositivi di cui all'articolo
          8, comma 1, ossia il dispositivo elettronico per  l'accesso
          in sicurezza al SISTRI, di  seguito,  dispositivo  USB,  il
          dispositivo da installarsi sui  veicoli  di  trasporto  dei
          rifiuti  avente  la  funzione  di  monitorare  il  percorso
          effettuato dal veicolo durante il  trasporto,  di  seguito,
          dispositivo black  box,  nonche'  il  dispositivo  USB  per
          l'interoperabilita' di cui all'articolo 8, comma 1-ter; 
                e)  «operatore/i»:  i   soggetti   rientranti   nelle
          categorie di cui agli articoli 3 e 5, che sono obbligati ad
          aderire al SISTRI, nonche' i soggetti di cui all'articolo 4
          che aderiscono al SISTRI su base volontaria; 
                f)  «SISTRI»:   il   sistema   di   controllo   della
          tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-ter  del
          decreto legislativo n. 152 del 2006,  come  modificato  dal
          decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205; 
                g) «siti di distribuzione»: 1)  le  sedi  provinciali
          delle  Camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura,   che   provvederanno   alla   consegna    dei
          dispositivi USB per tutti gli altri operatori non  iscritti
          all'Albo   nazionale   gestori   ambientali,   nonche'   le
          associazioni  imprenditoriali  rappresentative  sul   piano
          nazionale o societa' di servizi di diretta emanazione delle
          stesse, delegate, con apposita convenzione, dalle Camere di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura  presso  le
          quali potranno essere ritirati i  dispositivi  USB;  2)  le
          sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori
          ambientali,  istituite  presso  le  Camere  di   commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura  dei  capoluoghi  di
          Regione e delle Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          che provvederanno alla consegna dei  dispositivi  USB  agli
          operatori tenuti all'iscrizione al predetto Albo; 
                h) «titolare del/i dispositivo/i»: ciascun  operatore
          obbligato ad aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI  su
          base volontaria; 
                i) «titolare della  firma  elettronica»:  la  persona
          fisica  cui  e'  attribuita  la   firma   elettronica   del
          dispositivo USB e, ove presente, del  dispositivo  USB  per
          l'interoperabilita'; 
                l)  «unita'  locale»:  qualsiasi  sede,  impianto   o
          insieme delle unita'  operative,  nelle  quali  l'operatore
          esercita stabilmente una  o  piu'  attivita'  di  cui  agli
          articoli 3, comma 1, e 4, comma 1; 
                l-bis)  «unita'  operativa»:  reparto,   impianto   o
          stabilimento, all'interno di una unita' locale, dalla quale
          sono autonomamente originati rifiuti.». 
              «Art. 3 (Iscrizione obbligatoria al SISTRI). - 1.  Sono
          tenuti ad aderire al SISTRI: 
                a) le  imprese  e  gli  enti  produttori  di  rifiuti
          speciali   pericolosi,   ivi   compresi   quelli   di   cui
          all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, e successive modificazioni; 
                b) le  imprese  e  gli  enti  produttori  di  rifiuti
          speciali non pericolosi di cui all'articolo 184,  comma  3,
          lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile  2006,
          n. 152, e successive modificazioni, che hanno piu' di dieci
          dipendenti; le imprese e gli enti che effettuano operazioni
          di recupero o di smaltimento di  rifiuti  e  che  risultino
          produttori di rifiuti di cui  all'articolo  184,  comma  3,
          lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
          e successive modificazioni, sono tenuti  ad  iscriversi  al
          SISTRI anche come produttori indipendentemente  dal  numero
          dei dipendenti; 
                c) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
          recupero o smaltimento di rifiuti; 
                d) i commercianti e gli intermediari di rifiuti; 
                e)  i  consorzi  istituiti  per  il  recupero  o   il
          riciclaggio  di  particolari  tipologie  di   rifiuti   che
          organizzano la gestione  di  tali  rifiuti  per  conto  dei
          consorziati; 
                f) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano
          rifiuti  speciali  a  titolo  professionale;  nel  caso  di
          trasporto  navale,  l'armatore  o   il   noleggiatore   che
          effettuano il trasporto o il raccomandatario  marittimo  di
          cui alla legge 4 aprile 1977,  n.  135,  delegato  per  gli
          adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore
          medesimo; 
                g) nel caso di  trasporto  intermodale  marittimo  di
          rifiuti, il terminalista concessionario dell'area  portuale
          di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.  84,
          e l'impresa portuale di cui all'articolo  16  della  citata
          legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i  rifiuti  in
          attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo
          trasporto; 
                h) nel caso di trasporto intermodale  ferroviario  di
          rifiuti, i responsabili degli uffici di  gestione  merci  e
          gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli
          interporti, gli impianti di terminalizzazione e  gli  scali
          merci ai quali sono affidati  i  rifiuti  in  attesa  della
          presa  in  carico  degli  stessi  da   parte   dell'impresa
          ferroviaria  o  dell'impresa  che  effettua  il  successivo
          trasporto; 
                i) i soggetti di cui all'articolo 5; 
                i-bis) i soggetti individuati con uno o piu'  decreti
          ai  sensi  dell'articolo  188-ter,  comma  5,  del  decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni.». 
              «Art. 6 (Iscrizione al SISTRI). - 1.  Le  modalita'  di
          iscrizione  dell'operatore   al   SISTRI   sono   descritte
          nell'allegato  IA.  Il  modulo  di   iscrizione   e'   reso
          disponibile sul portale informativo SISTRI. 
              2. I soggetti di cui agli articoli 3 e 5  si  iscrivono
          al  SISTRI  prima  di  dare  avvio  alle  attivita'  o   al
          verificarsi dei presupposti per i quali i medesimi articoli
          dispongono l'obbligo di iscrizione. 
              3. I Comuni, indipendentemente dal numero di  abitanti,
          non  iscrivono  le  unita'  locali  con   meno   di   dieci
          dipendenti, ivi comprese quelle  affidate  ad  associazioni
          senza scopo di lucro. In tale ipotesi la  trasmissione  dei
          dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unita'
          locale  designata  dal  medesimo,  che,   ai   fini   della
          determinazione  del  contributo  di  iscrizione,  somma  il
          numero dei dipendenti della o delle unita' locali,  per  le
          quali  effettua  gli  adempimenti,  al  numero  dei  propri
          dipendenti. Nel caso in  cui  non  ci  sia  nessuna  unita'
          locale con piu' di dieci dipendenti, si iscrive comunque il
          Comune, con la somma dei dipendenti  delle  singole  unita'
          locali. 
              4. Gli  impianti  comunali  o  intercomunali  ai  quali
          vengono conferiti  rifiuti  urbani  e  che  effettuano,  in
          regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in
          riserva R13 e deposito preliminare  D15,  si  iscrivono  al
          SISTRI  nella  categoria  centro   raccolta/piattaforma   e
          versano  il  contributo  annuo  previsto  indipendentemente
          dalla quantita' di rifiuti urbani gestiti.». 
              «Art. 7 (Contributo di iscrizione al SISTRI). -  1.  La
          copertura degli oneri derivanti dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento  del  SISTRI,  a   carico   degli   operatori
          iscritti,  e'  assicurata  mediante  il  pagamento  di   un
          contributo annuale. 
              2.  Il  contributo  di  cui  al  comma  1  e'   versato
          annualmente da  ciascun  operatore  iscritto  per  ciascuna
          attivita'  di  gestione  dei  rifiuti  svolta   all'interno
          dell'unita' locale. In caso di unita' locali per  le  quali
          e' stato richiesto un dispositivo USB per  ciascuna  unita'
          operativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), il
          contributo  e'  versato   per   ciascun   dispositivo   USB
          richiesto.  Gli  enti  e  le  imprese  che   raccolgono   e
          trasportano rifiuti versano il contributo per la sola  sede
          legale e  per  ciascun  veicolo  adibito  al  trasporto  di
          rifiuti. Gli enti e le imprese  di  cui  all'articolo  212,
          comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e
          successive modificazioni, che raccolgono  e  trasportano  i
          propri  rifiuti  versano  il   contributo   relativo   alla
          categoria di produttori di  appartenenza  e  il  contributo
          relativo al numero  di  veicoli  adibiti  al  trasporto  di
          rifiuti. 
              3.  Il  contributo  si  riferisce  all'anno  solare  di
          competenza,  indipendentemente  dal  periodo  di  effettiva
          fruizione del servizio, e deve essere  versato  al  momento
          dell'iscrizione. Negli anni  successivi  il  contributo  e'
          versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i  contributi
          si riferiscono.  Qualora,  al  momento  del  pagamento  del
          contributo annuale, sia certo che il numero dei  dipendenti
          occupato si e' modificato rispetto all'anno  precedente  in
          modo da incidere sull'importo  del  contributo  dovuto,  e'
          possibile indicare il numero relativo  all'anno  in  corso,
          previa dichiarazione al SISTRI. 
              4.  L'importo  e  le  modalita'   di   versamento   dei
          contributi sono indicati nell'Allegato II. L'ammontare  del
          contributo  puo'  essere  rideterminato   annualmente   con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare. 
              5. Nel caso di versamento da parte degli  operatori  di
          somme maggiori rispetto  al  contributo  dovuto,  la  somma
          versata in eccesso e' conguagliata a valere sui  contributi
          dovuti per gli anni  successivi.  A  tal  fine  i  predetti
          operatori inoltrano apposita domanda  al  SISTRI  accedendo
          all'area «gestione aziende» disponibile sul portale  SISTRI
          in  area  autenticata,  oppure  inviando,  mediante   posta
          elettronica o via fax, il modello disponibile  sul  portale
          informativo SISTRI. 
              6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14-bis del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  i
          contributi sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato per essere  riassegnati,  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare.». 
              «Art. 8 (Consegna dei dispositivi USB e black  box).  -
          1. Una volta perfezionata la prima fase della procedura  di
          iscrizione, agli operatori  iscritti,  entro  i  successivi
          trenta giorni, vengono consegnati: 
                a)  un  dispositivo  USB,  idoneo  a  consentire   la
          trasmissione  dei  dati,  a  firmare  elettronicamente   le
          informazioni fornite  ed  a  memorizzarle  sul  dispositivo
          stesso. E' necessario dotarsi di  un  dispositivo  USB  per
          ciascuna unita' locale dell'ente o impresa e  per  ciascuna
          attivita'  di  gestione  dei  rifiuti  svolta   all'interno
          dell'unita' locale. In caso di unita'  locali  nelle  quali
          sono presenti unita' operative da cui originano in  maniera
          autonoma rifiuti, e' facolta' richiedere un dispositivo USB
          per ciascuna unita' operativa. Per le attivita' di raccolta
          e trasporto  dei  rifiuti,  e'  necessario  dotarsi  di  un
          dispositivo USB  relativo  alla  sede  legale  dell'ente  o
          impresa, e di un dispositivo  USB  per  ciascun  veicolo  a
          motore adibito al trasporto di rifiuti. Ciascun dispositivo
          USB puo' contenere fino ad un massimo  di  tre  certificati
          elettronici associati  alle  persone  fisiche  individuate,
          durante la procedura di iscrizione,  dagli  operatori  come
          delegati per le procedure di cui al  presente  regolamento.
          Tali certificati consentono l'identificazione univoca delle
          persone fisiche delegate e la generazione delle loro  firme
          elettroniche  ai  sensi  dell'articolo   21   del   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
                b)  per  ciascun  dispositivo  USB,  l'identificativo
          utente, username, la password per l'accesso al sistema,  la
          password di sblocco del dispositivo (PIN) e  il  codice  di
          sblocco personale (PUK); 
                c) un dispositivo black box da installarsi su ciascun
          veicolo a motore che trasporta rifiuti, con la funzione  di
          monitorare  il  percorso  effettuato   dal   medesimo.   E'
          necessario dotarsi di un dispositivo black box per  ciascun
          veicolo in dotazione all'ente  o  impresa.  La  consegna  e
          l'installazione del dispositivo black box avviene presso le
          officine   autorizzate,   il   cui   elenco   e'    fornito
          contestualmente  alla  consegna  del  dispositivo   USB   e
          disponibile sul portale  informativo  SISTRI.  I  costi  di
          installazione e per l'acquisto della necessaria  carta  SIM
          sono  a   carico   degli   operatori.   Le   modalita'   di
          individuazione delle officine autorizzate e le modalita' di
          ritiro ed installazione  del  dispositivo  black  box  sono
          indicate nell'Allegato IB. 
              1-bis. All'esito del perfezionamento della procedura di
          iscrizione, con la consegna dei  dispositivi  previsti  nel
          precedente  comma,   gli   operatori   possono   richiedere
          ulteriori dispositivi di cui alla lettera a)  del  comma  1
          per unita' locali  e  unita'  operative,  o  per  attivita'
          soggette  all'obbligo  di  iscrizione   al   SISTRI,   gia'
          iscritte. Tali dispositivi possono  contenere  fino  ad  un
          massimo  di  tre  certificati  elettronici  associati  alle
          persone  fisiche  individuate  dall'operatore;  le  persone
          fisiche devono essere individuate tra  persone  diverse  da
          quelle  il  cui  nominativo  e'  gia'  inserito  in   altri
          dispositivi richiesti per la medesima unita'  locale/unita'
          operativa /attivita' soggetta all'obbligo di iscrizione  al
          SISTRI. Il numero massimo di dispositivi che possono essere
          richiesti  nonche'  il   relativo   costo   sono   indicati
          nell'allegato IA. 
              1-ter. Gli operatori iscritti al  SISTRI  per  i  quali
          ricorrano  le  condizioni  previste  nell'articolo   21-bis
          possono  chiedere  la  consegna  dei  dispositivi  USB  per
          l'interoperabilita'. 
              2. Salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4-bis,
          agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono le Camere  di
          commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura,  previa
          stipula  di  un  Accordo  di  programma  tra  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          l'Unioncamere. Alla copertura  dei  costi  derivanti  dallo
          svolgimento  dei  compiti  di  cui  al  presente  comma  si
          provvede ai sensi dell'articolo 18, comma  1,  lettera  d),
          della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Per le  attivita'  di
          cui al presente comma le Camere di commercio si  avvalgono,
          previa stipula di apposita convenzione, delle  associazioni
          imprenditoriali  interessate  rappresentative   sul   piano
          nazionale o delle societa' di servizi di diretta emanazione
          delle stesse. 
              3. In deroga a quanto previsto  dal  comma  2  e  fatto
          salvo quanto previsto dal comma 4-bis, le Sezioni regionali
          e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui
          all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152,   e   successive   modificazioni,   provvedono    agli
          adempimenti di cui al comma 1 per le  imprese  e  gli  enti
          iscritti al  predetto  Albo  nonche'  per  i  Comuni  della
          Regione Campania che effettuano la raccolta e il  trasporto
          dei rifiuti urbani.  Alla  copertura  dei  costi  derivanti
          dallo svolgimento dei compiti di cui al presente  comma  si
          provvede ai sensi del comma 17 del predetto articolo 212. 
              4. Le imprese e gli enti di cui all'articolo 212, comma
          5, del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
          successive  modificazioni,  che  raccolgono  e  trasportano
          rifiuti  speciali  possono  dotarsi  del  dispositivo   USB
          relativo alla sola sede legale secondo quanto  previsto  al
          comma 1, lettera a), o, in  alternativa,  di  un  ulteriore
          dispositivo USB per ciascuna unita' locale, fermo  restando
          l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun  veicolo
          a motore adibito al trasporto dei  rifiuti.  Qualora  venga
          scelto di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unita'
          locale, il contributo e'  versato  per  ciascuna  di  esse,
          fermo  restando  l'obbligo  di  pagare  il  contributo  per
          ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. 
              4-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3,  la
          consegna dei dispositivi aggiuntivi di cui al comma 1-bis e
          dei dispositivi per l'interoperabilita'  di  cui  al  comma
          1-ter, avviene tramite servizio di  consegna  degli  stessi
          all'operatore che ne ha fatto richiesta.». 
              «Art.  9  (Dispositivi  USB  e  black  box).  -  1.   I
          dispositivi restano di  proprieta'  del  SISTRI  e  vengono
          affidati agli operatori  iscritti  in  comodato  d'uso.  Il
          titolare del dispositivo  e'  responsabile  della  custodia
          dello stesso. 
              2. Al fine di consentire la consultazione della  Scheda
          SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle  singole  Schede
          SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, i dispositivi USB sono tenuti
          presso l'unita' o la sede dell'ente o impresa per la  quale
          sono stati rilasciati e sono resi disponibili in  qualunque
          momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.
          Nel caso di unita' locali o unita'  operative  nelle  quali
          non sia presente un servizio di vigilanza  e  di  controllo
          degli accessi, previa  comunicazione  effettuata  in  forma
          scritta al SISTRI, e' consentito  custodire  i  dispositivi
          USB presso altra unita' locale  o  unita'  operativa  fermo
          restando l'obbligo di  renderli  disponibili  in  qualunque
          momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta. 
              2-bis. I dispositivi USB per  l'interoperabilita'  sono
          custoditi nelle  modalita'  indicate  all'articolo  21-bis,
          comma 5.». 
              «Art. 10 (Videosorveglianza).  -  1.  Gli  impianti  di
          discarica,  gli  impianti  di  incenerimento  dei   rifiuti
          nonche'   gli   impianti   di   coincenerimento   destinati
          esclusivamente  al  recupero  energetico  dei   rifiuti   e
          ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo
          11 maggio 2005, n.  133,  sono  dotati  di  apparecchiature
          idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi  dai
          predetti impianti. 
              2.    L'installazione,    la    disinstallazione,    la
          manutenzione e l'accesso alle apparecchiature cui al  comma
          1 sono riservati al personale del SISTRI. I relativi  oneri
          sono a carico del SISTRI. 
              3. In presenza di condizioni che  non  garantiscano  un
          accesso ai servizi di rete (elettrica  o  di  connettivita'
          dati)  adeguato  per  il   funzionamento   delle   predette
          apparecchiature di monitoraggio, oppure  qualora  ricorrano
          altre  oggettive   circostanze   di   fatto   che   rendano
          tecnicamente    impraticabile     l'installazione     delle
          apparecchiature medesime,  il  SISTRI,  a  seguito  di  una
          valutazione effettuata dal proprio personale, puo' decidere
          di  non  procedere  all'installazione  delle  medesime.  Il
          gestore del rispettivo impianto, fermo  restando  l'obbligo
          di iscrizione al SISTRI e  di  effettuazione  dei  relativi
          adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui all'articolo  11,
          comma 3, e' tenuto a comunicare al SISTRI  ogni  variazione
          da cui  possa  conseguire  la  possibilita'  di  dotare  il
          rispettivo  impianto  delle  predette  apparecchiature   di
          monitoraggio. La comunicazione e' effettuata  entro  e  non
          oltre tre mesi dal  verificarsi  dell'evento  che  comporta
          tale variazione. 
              3-bis. L'obbligo di custodia delle  apparecchiature  di
          monitoraggio e' a carico dei gestori degli impianti  presso
          i  quali  sono  state  installate.  Fermo  restando  quanto
          stabilito al comma 2, i gestori degli impianti sono  tenuti
          a    preservare    la    funzionalita'    delle    predette
          apparecchiature.». 
              «Art. 11 (Informazioni da fornire al SISTRI). - 1.  Gli
          operatori iscritti al SISTRI comunicano le quantita'  e  le
          caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della  loro
          attivita' utilizzando i  dispositivi.  La  tipologia  delle
          informazioni che ciascun operatore iscritto deve fornire al
          SISTRI e' riportata nelle Schede SISTRI di cui all'allegato
          III  e  pubblicate  sul  portale  informativo  SISTRI.   Le
          istruzioni dettagliate per  la  compilazione  delle  Schede
          SISTRI sono disponibili sul portale informativo SISTRI. 
              2. La persona fisica, cui e' associato  il  certificato
          elettronico contenuto nel dispositivo USB, e'  il  titolare
          della firma elettronica  che  risponde  solo  del  corretto
          inserimento nelle Schede SISTRI dei dati ricevuti. 
              3. Esclusi i casi previsti dall'articolo 12, qualora un
          impianto di gestione dei rifiuti non abbia possibilita'  di
          accesso ai servizi di rete, elettrica o di connettivita' ad
          internet, la Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e la
          Scheda SISTRI - AREA DI MOVIMENTAZIONE sono  compilate  dal
          delegato della  sede  legale  dell'ente  o  impresa  o  dal
          delegato di altra unita' locale dell'ente  o  dell'impresa.
          In questo caso il delegato dell'impresa di trasporto stampa
          due copie della Scheda SISTRI - AREA DI MOVIMENTAZIONE e le
          consegna al conducente, che deve indicare data  e  ora  del
          conferimento o della presa in carico dei rifiuti. Le  copie
          sono firmate dal responsabile  dell'impianto  di  gestione.
          Una copia rimane a quest'ultimo e  l'altra  al  conducente,
          che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il
          delegato  dell'impresa  di  trasporto,  entro  due   giorni
          lavorativi, accede al SISTRI ed inserisce i  dati  relativi
          alla data e all'ora  del  conferimento  o  della  presa  in
          carico dei rifiuti.». 
              «Art. 12 (Informazioni da fornire al SISTRI - Procedure
          di emergenza). - 1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla
          compilazione della Scheda SISTRI - AREA  MOVIMENTAZIONE  si
          trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi  informatici
          necessari a causa di ritardata consegna dei dispositivi  in
          fase  di  prima   iscrizione,   nonche'   furto,   perdita,
          distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di
          copertura della rete di trasmissione dati, la  compilazione
          della Scheda SISTRI - AREA  MOVIMENTAZIONE  e'  effettuata,
          per conto di tale  soggetto  e  su  sua  dichiarazione,  da
          sottoscriversi su copia stampata della Scheda SISTRI - AREA
          MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto alla compilazione della
          parte  precedente  o  successiva  della  scheda   medesima.
          Qualora anche il soggetto tenuto  alla  compilazione  della
          parte precedente o  successiva  della  scheda  medesima  si
          trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi  informatici
          necessari a causa di ritardata consegna dei dispositivi  in
          fase  di  prima   iscrizione,   nonche'   furto,   perdita,
          distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di
          copertura della rete di  trasmissione  dati,  ciascuno  dei
          soggetti interessati  deve  comunicare  in  forma  scritta,
          prima della movimentazione, al SISTRI il verificarsi  delle
          predette condizioni. In  tal  caso  le  movimentazioni  dei
          rifiuti sono  annotate  su  un'apposita  Scheda  SISTRI  in
          bianco tenuta a disposizione,  da  scaricarsi  dal  portale
          SISTRI  accedendo  all'area  autenticata.  Le  informazioni
          relative  alle  movimentazioni  effettuate  devono   essere
          inserite nel sistema entro le ventiquattro  ore  successive
          alla cessazione delle  condizioni  che  hanno  generato  la
          mancata compilazione della scheda SISTRI. Fino al 30 giugno
          2012, il  termine  di  cui  al  periodo  precedente  e'  di
          settantadue ore. 
              2.  Nel  caso  di   temporanea   interruzione   o   non
          funzionamento  del   SISTRI,   i   soggetti   tenuti   alla
          compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le
          movimentazioni dei rifiuti su un'apposita Scheda SISTRI  in
          bianco tenuta a disposizione,  da  scaricarsi  dal  portale
          SISTRI accedendo all'area autenticata, e ad inserire i dati
          relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le
          ventiquattro  ore  dalla  ripresa  del  funzionamento   del
          SISTRI. Fino al 30  giugno  2012,  il  termine  di  cui  al
          periodo precedente e' di settantadue ore.». 
              «Art. 14 (Particolari tipologie). - 1. I produttori  di
          rifiuti   pericolosi   che   non   sono    inquadrati    in
          un'organizzazione di ente o di impresa e  i  produttori  di
          rifiuti non pericolosi di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
          lettere a) e b), che non aderiscono su base  volontaria  al
          SISTRI,  comunicano  i  propri  dati,  necessari   per   la
          compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE,  al
          delegato dell'impresa di trasporto  che  compila  anche  la
          sezione  del   produttore   del   rifiuto,   inserendo   le
          informazioni ricevute  dal  produttore  stesso;  una  copia
          della Scheda SISTRI  -  AREA  MOVIMENTAZIONE,  firmata  dal
          produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente  del
          mezzo di trasporto. Una copia della Scheda  SISTRI  -  AREA
          MOVIMENTAZIONE rimane presso il produttore del rifiuto, che
          e'  tenuto  a  conservarla  per  cinque  anni.  Il  gestore
          dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali
          ipotesi e' tenuto a stampare e  trasmettere  al  produttore
          dei rifiuti stessi la copia  della  Scheda  SISTRI  -  AREA
          MOVIMENTAZIONE   completa,    al    fine    di    attestare
          l'assolvimento della sua responsabilita'. In conformita' al
          disposto di cui all'articolo 11, comma 1,  della  legge  25
          gennaio 2006, n. 29, i produttori di rifiuti pericolosi che
          non sono inquadrati  in  un'organizzazione  di  ente  o  di
          impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro  di
          carico e scarico attraverso  la  conservazione,  in  ordine
          cronologico,  delle  copie  della  Scheda  SISTRI  -   AREA
          MOVIMENTAZIONE, relative ai rifiuti prodotti. I  produttori
          di  rifiuti  non  pericolosi  di  cui  al  presente   comma
          rimangono tenuti all'obbligo di cui  all'articolo  190  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni. 
              1-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, comma  5,  del
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare 26 maggio 2011, fino allo scadere del
          termine di cui all'articolo 12, comma 2,  del  decreto  del
          ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  del  17  dicembre  2009  e  successive  modifiche   e
          integrazioni, qualora conferiscano i rifiuti ad  imprese  o
          enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo
          professionale,  che  utilizzano  il  SISTRI,  comunicano  i
          propri dati, necessari per  la  compilazione  della  Scheda
          SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato  dell'impresa  di
          trasporto che compila anche la sezione del  produttore  del
          rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal  produttore
          stesso;   una   copia   della   Scheda   SISTRI   -    AREA
          MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore  del  rifiuto,  deve
          essere consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una
          copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE deve essere
          conservata presso il produttore del rifiuto, che e'  tenuto
          a conservarla per tre anni.  Il  gestore  dell'impianto  di
          recupero o smaltimento  dei  rifiuti  in  tali  ipotesi  e'
          tenuto a stampare e trasmettere al produttore  dei  rifiuti
          stessi la copia della Scheda SISTRI -  AREA  MOVIMENTAZIONE
          completa, al fine di  attestare  l'assolvimento  della  sua
          responsabilita'.». 
              «Art. 15 (Rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione
          e da attivita' sanitaria - disposizioni specifiche).  -  1.
          Nel caso di rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione o
          da altra attivita'  svolta  fuori  dalla  sede  dell'unita'
          locale, la Scheda SISTRI -  AREA  REGISTRO  CRONOLOGICO  e'
          compilata  dal  delegato  della  sede  legale  dell'ente  o
          impresa o dal  delegato  dell'unita'  locale  che  gestisce
          l'attivita' manutentiva. 
              2. Fermo restando  quanto  previsto  all'articolo  230,
          comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e
          successive modificazioni, per i materiali tolti d'opera per
          i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della
          riutilizzabilita', qualora dall'attivita'  di  manutenzione
          derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei  rifiuti
          dal luogo  di  effettiva  produzione  alla  sede  legale  o
          dell'unita'  locale  dell'ente  o  impresa  effettuata  dal
          manutentore e' accompagnata da  una  copia  cartacea  della
          Scheda SISTRI -  AREA  MOVIMENTAZIONE,  da  scaricarsi  dal
          portale SISTRI accedendo all'area autenticata,  debitamente
          compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato  la
          manutenzione. 
              3.   Nel   caso   di   rifiuti   pericolosi    prodotti
          dall'attivita'  del  personale  sanitario  delle  strutture
          pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla
          legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni,  al  di
          fuori delle strutture medesime ovvero in  caso  di  rifiuti
          pericolosi  prodotti  presso  gli   ambulatori   decentrati
          dell'azienda  sanitaria  di  riferimento,  fermo   restando
          quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente
          della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254,  si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 1 e 2.». 
              «Art.  21  (Obblighi  generali  di   comunicazione   al
          SISTRI).  -  1.  In  tutti  i  casi  in  cui  si  verifichi
          un'ipotesi di sospensione o cessazione  dell'attivita'  per
          il   cui   esercizio   e'   obbligatorio   l'utilizzo   dei
          dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai
          quali tali dispositivi sono stati consegnati,  a  qualsiasi
          causa  tale  estinzione  sia  imputabile,  ivi  incluse  le
          ipotesi di cancellazione, ovvero in  caso  di  chiusura  di
          un'unita' locale, gli operatori iscritti devono  comunicare
          in forma scritta  al  SISTRI  il  verificarsi  di  uno  dei
          predetti  eventi,  non  oltre  le  72  ore  dalla  data  di
          comunicazione al  Registro  delle  imprese  dell'evento,  e
          provvedere alla restituzione dei dispositivi  USB,  e,  ove
          presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilita', dopo
          aver assolto  a  tutti  gli  obblighi  di  legge,  a  mezzo
          raccomandata  A/R,  inviando  gli  stessi,  unitamente   al
          relativo modulo di  restituzione  disponibile  sul  portale
          informativo  SISTRI,  al  seguente  indirizzo:   SISTRI   -
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma. 
              2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, in  tutti  i
          casi in cui si verifichino  cambiamenti  nella  titolarita'
          dell'azienda  o  del  ramo  d'azienda  aventi  ad   oggetto
          l'esercizio delle attivita' per le  quali  e'  obbligatorio
          l'uso dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi
          USB  per  l'interoperabilita',  gli  operatori  subentranti
          nella titolarita' dell'azienda o  del  ramo  d'azienda,  al
          fine di evitare  soluzioni  di  continuita'  nell'esercizio
          delle attivita' interessate dai predetti cambiamenti, prima
          che  tali  cambiamenti  acquisiscano  efficacia,   dovranno
          inviare al SISTRI, accedendo  all'area  «GESTIONE  AZIENDE»
          disponibile sul portale SISTRI in area  autenticata,  copia
          degli atti che  hanno  comportato  i  predetti  cambiamenti
          corredata da copia della richiesta di  iscrizione  di  tali
          atti presso il Registro delle Imprese e dovranno effettuare
          la modifica dell'intestazione dei dispositivi USB,  e,  ove
          presenti,  dei  dispositivi  USB  per   l'interoperabilita'
          rilasciati dal SISTRI al precedente operatore,  utilizzando
          la predetta funzionalita'  «GESTIONE  AZIENDE».  Il  SISTRI
          procedera' a confrontare i dati comunicati dagli  operatori
          con quelli contenuti nel Registro delle Imprese e, nel caso
          in cui rilevasse  l'esistenza  di  non  conformita'  tra  i
          predetti dati e tali difformita' permanessero per  piu'  di
          sessanta  giorni  dalla  modifica   dell'intestazione   dei
          dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi  USB  per
          l'interoperabilita',   procedera'    a    disabilitare    i
          dispositivi stessi. 
              3.  In  caso  di  variazione  dei  dati  identificativi
          comunicati in  sede  di  iscrizione,  i  soggetti  delegati
          all'utilizzo    del     dispositivo     USB     provvedono,
          successivamente  alla  comunicazione  della  variazione  al
          Registro delle imprese eventualmente dovuta, ad  effettuare
          le necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo
          all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale  SISTRI
          in area autenticata. 
              3-bis.  In  caso  di  non  corrispondenza  tra  i  dati
          identificativi forniti dall'operatore al SISTRI in sede  di
          prima  iscrizione  o  successiva   variazione,   e   quelli
          risultanti dal Registro delle Imprese, il SISTRI  richiede,
          a seguito di proprie verifiche, all'operatore  di  accedere
          all'applicazione «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale
          SISTRI in area autenticata per asseverare i dati comunicati
          al SISTRI tramite la procedura indicata  e  secondo  quanto
          stabilito dall'allegato IA. 
              4.   Eventuali   variazioni   delle   persone   fisiche
          individuate quali delegati  per  le  procedure  di  cui  al
          presente regolamento devono essere  comunicate  al  SISTRI,
          che emette un nuovo certificato elettronico. Il dispositivo
          contenente il nuovo certificato elettronico  e'  aggiornato
          accedendo alle relative  funzionalita'  presenti  nell'area
          autenticata del portale SISTRI. 
              5. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui
          ai commi 1, 2  e  3,  nonche'  le  variazioni  relative  ai
          veicoli a motore, sono comunicate  dal  trasportatore  alla
          Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori
          ambientali     che,     successivamente     al     rilascio
          dell'autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi di
          cui al comma 3, per  dette  variazioni  le  procedure  e  i
          termini per la restituzione dei dispositivi USB  e  per  le
          operazioni    di    installazione,    disinstallazione    e
          riconfigurazione   dei   dispositivi   black    box    sono
          disciplinati  con  deliberazione  del  Comitato   Nazionale
          dell'Albo, sentito il SISTRI.. Resta  fermo  l'obbligo  per
          l'operatore di provvedere  all'eventuale  integrazione  dei
          contributi di cui all'articolo 7.». 
              «Art.  22  (Modalita'  operative  semplificate  tramite
          associazioni imprenditoriali). - 1. Nelle modalita'  e  nei
          termini stabiliti dal presente articolo, possono  adempiere
          agli obblighi di cui al  presente  regolamento  tramite  le
          rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul
          piano nazionale o societa' di servizi di diretta emanazione
          delle stesse: 
                a) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano
          i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212,  comma
          8, del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
          successive modificazioni; 
                b) i soggetti la cui produzione annua non  eccede  le
          quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi  gli
          imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135  del  codice
          civile; 
                c) i soggetti la cui produzione annua non  eccede  le
          venti tonnellate di rifiuti non pericolosi; e 
                d) i soggetti di cui all'articolo 4. 
              2. A tal fine i  soggetti  di  cui  al  comma  1,  dopo
          l'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 6, provvedono
          a delegare o  incaricare  le  associazioni  imprenditoriali
          rappresentative sul piano nazionale, o societa' di  servizi
          di diretta emanazione delle stesse, prescelte.  La  delega,
          scritta in carta semplice secondo  il  modello  disponibile
          sul   portale   informativo   SISTRI,   e'   firmata    dal
          rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve
          essere autenticata da notaio o altro pubblico  ufficiale  a
          cio' autorizzato. In alternativa, il legale  rappresentante
          del soggetto  di  cui  al  comma  1  attesta,  tramite  una
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, di aver incaricato, indicandone  la  denominazione,
          un'associazione imprenditoriale rappresentativa  sul  piano
          nazionale, o una societa' di servizi di diretta  emanazione
          della stessa, per l'adempimento degli obblighi  di  cui  al
          presente regolamento. Nelle  ipotesi  di  cui  al  presente
          articolo, le associazioni  imprenditoriali  rappresentative
          sul piano nazionale,  o  societa'  di  servizi  di  diretta
          emanazione delle stesse, sono tenute a iscriversi al SISTRI
          per la specifica categoria. 
              3. Le associazioni imprenditoriali rappresentative  sul
          piano nazionale delegate, o societa' di servizi di  diretta
          emanazione delle stesse, provvedono alla compilazione della
          Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e  delle  singole
          Schede SISTRI -  AREA  MOVIMENTAZIONE.  La  responsabilita'
          delle informazioni inserite nel SISTRI rimane a carico  del
          soggetto di cui al comma 1. La  compilazione  della  Scheda
          SISTRI - AREA  REGISTRO  CRONOLOGICO  avviene  con  cadenza
          mensile, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti.
          Per i produttori di  rifiuti  pericolosi  fino  a  duecento
          chilogrammi o litri all'anno, la compilazione della  Scheda
          SISTRI - AREA  REGISTRO  CRONOLOGICO  avviene  con  cadenza
          trimestrale, e  comunque  prima  della  movimentazione  dei
          rifiuti. 
              4. La Scheda SISTRI - AREA REGISTRO  CRONOLOGICO  e  le
          singole Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono conservate
          per almeno tre anni presso la sede del soggetto di  cui  al
          comma 1 e tenuti a disposizione, su supporto informatico  o
          in copia  cartacea,  dell'autorita'  di  controllo  che  ne
          faccia richiesta. 
              5. Fermo restando quanto  previsto  ai  commi  3  e  4,
          qualora i soggetti di cui al  comma  1  non  dispongano  di
          tecnologie   adeguate   per   l'accesso   al   SISTRI,   la
          movimentazione dei rifiuti prodotti e'  effettuata  con  la
          seguente procedura: il delegato dell'impresa  di  trasporto
          stampa due copie della Scheda SISTRI - AREA  MOVIMENTAZIONE
          e le consegna al conducente, che deve indicare data  e  ora
          della presa in carico dei rifiuti. Le  copie  sono  firmate
          dal produttore dei rifiuti. Una copia rimane al  produttore
          del rifiuto e l'altra al conducente, che la  riconsegna  al
          delegato   dell'impresa   di   trasporto.    Il    delegato
          dell'impresa di trasporto accede al SISTRI ed  inserisce  i
          dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei
          rifiuti.» 
              «Art.  23  (Modalita'  operativa  semplificata  tramite
          gestore  del  servizio  di  raccolta   o   piattaforma   di
          conferimento). - 1. I produttori che conferiscono i  propri
          rifiuti,  previa  convenzione,  al  servizio  pubblico   di
          raccolta  o  ad  altro  circuito  organizzato  di  raccolta
          possono  adempiere  agli  obblighi  di  cui   al   presente
          regolamento,  rispettivamente,  tramite  il   gestore   del
          servizio pubblico di raccolta  oppure  tramite  il  gestore
          della piattaforma di conferimento. 
              2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, il centro
          di raccolta del  servizio  pubblico  o  la  piattaforma  di
          conferimento sono  tenuti  a  iscriversi  al  SISTRI  nella
          categoria  centro  raccolta/piattaforma.  I  produttori  di
          rifiuti di cui al comma 1 rimangono  tenuti  all'iscrizione
          al SISTRI ai sensi dell'articolo 6. 
              3. Qualora  il  trasporto  dei  rifiuti  dal  luogo  di
          produzione  al  centro  di  raccolta   o   piattaforma   di
          conferimento  venga  effettuato   dai   soggetti   di   cui
          all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  i  produttori
          comunicano i propri dati,  necessari  per  la  compilazione
          della Scheda SISTRI  -  AREA  MOVIMENTAZIONE,  al  delegato
          dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione  del
          produttore del rifiuto, inserendo le informazioni  ricevute
          dal produttore del rifiuto stesso; una copia  della  Scheda
          SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata  dal  produttore  del
          rifiuto,  viene  consegnata  al  conducente  del  mezzo  di
          trasporto, che  provvede  a  sua  volta  a  consegnarla  al
          gestore del centro  di  raccolta  o  della  piattaforma  di
          conferimento. 
              4. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l'ente  o
          impresa che raccoglie e  trasporta  i  propri  rifiuti  non
          pericolosi di cui all'articolo 212, comma  8,  del  decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal
          luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma  di
          conferimento,  richiede  preventivamente  al  delegato  del
          centro o piattaforma il rilascio di un  determinato  numero
          di Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, da  scaricarsi  dal
          portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Il  delegato
          del  centro  di  raccolta  o  piattaforma  di  conferimento
          consegna  le  copie  richieste,  debitamente   numerate   e
          compilate con i riferimenti del centro o piattaforma  quale
          destinatario dei  rifiuti.  Il  trasporto  dei  rifiuti  e'
          accompagnato da tali Schede SISTRI -  AREA  MOVIMENTAZIONE,
          compilate e sottoscritte dal produttore  del  rifiuto,  che
          sono consegnate  al  delegato  del  centro  di  raccolta  o
          piattaforma di conferimento; il delegato accede  al  SISTRI
          ed inserisce i dati delle singole Schede SISTRI. 
              5.  Nei  casi  di  cui   al   presente   articolo,   la
          responsabilita' del produttore dei rifiuti  e'  assolta  al
          momento della presa in carico  dei  rifiuti  da  parte  del
          centro di raccolta o piattaforma di conferimento.». 
              «Art. 26 (Catasto dei rifiuti). - 1. L'ISPRA  organizza
          il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo  189,  comma  1,
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
          modificazioni,   per   via   informatica   attraverso    la
          costituzione  e  la   gestione   del   Catasto   telematico
          interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti
          banche dati: 
                a) una  banca  dati  anagrafica  ed  una  banca  dati
          contenente le informazioni sulla produzione e gestione  dei
          rifiuti trasmesse dal SISTRI attraverso  l'interconnessione
          diretta  secondo  le  modalita'  previste   dal   comma   2
          dell'articolo 24; 
                b) una banca dati contenente le informazioni relative
          alle  autorizzazioni  e  alle  comunicazioni  di  cui  agli
          articoli 208, 209, 210,  211,  213,  214,  215  e  216  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni. A tal  fine  le  amministrazioni  competenti
          comunicano all'ISPRA, nel termine  perentorio  di  quindici
          giorni  lavorativi  dal  rilascio   dell'autorizzazione   o
          dell'iscrizione,  la  ragione  sociale  e  la  sede  legale
          dell'ente o  impresa  autorizzata  o  iscritta,  il  codice
          fiscale, la sede dell'impianto, l'attivita'  per  la  quale
          viene rilasciata l'autorizzazione o l'iscrizione, i rifiuti
          oggetto   dell'attivita'   di   gestione,   le    quantita'
          autorizzate,    la    scadenza    dell'autorizzazione     o
          dell'iscrizione   e,   successivamente,   segnalano    ogni
          variazione delle predette informazioni che  intervenga  nel
          corso della validita' dell'autorizzazione o dell'iscrizione
          stessa.  Le  autorizzazioni  rilasciate  e  le   iscrizioni
          effettuate  precedentemente  all'entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  sono  comunicate  all'ISPRA  dalle
          amministrazioni competenti utilizzando le procedure di  cui
          agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216,  del
          decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  e  successive
          modificazioni. La comunicazione e' effettuata  nel  termine
          perentorio di sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione; 
                c) una banca dati relativa alle  iscrizioni  all'Albo
          nazionale gestori ambientali di cui  all'articolo  212  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni,   aggiornati   attraverso   interconnessione
          diretta; 
                d)  una  banca  dati   contenente   le   informazioni
          afferenti alla tracciabilita'  dei  rifiuti  nella  Regione
          Campania di cui all'articolo 5, integrata dalle  previsioni
          contenute negli atti ordinativi adottati  nel  corso  della
          fase emergenziale. 
              2. L'ISPRA elabora i dati forniti dal  SISTRI  ai  fini
          della predisposizione di un  Rapporto  annuale  e  ai  fini
          della  trasmissione  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare dei dati necessari per  le
          Comunicazioni  alla  Commissione   europea   previste   dai
          regolamenti e dalle direttive  comunitarie  in  materia  di
          rifiuti.». 
              «Art. 28 (Disposizioni  transitorie).  -  1.  Entro  il
          termine di cui all'articolo 12, comma 1,  del  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  del  17  dicembre  2009  e  successive  modifiche   e
          integrazioni, i produttori di rifiuti e le  imprese  e  gli
          enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
          dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello
          unico di dichiarazione ambientale  di  cui  alla  legge  25
          gennaio 1994,  n.  70,  comunicano  al  SISTRI,  compilando
          l'apposita Scheda SISTRI, le seguenti  informazioni,  sulla
          base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico  di
          cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152, e successive modificazioni: 
                a) il quantitativo  totale  di  rifiuti  annotati  in
          carico sul registro, suddiviso per codice CER; 
                b) per ciascun codice  CER,  il  quantitativo  totale
          annotato  in  scarico  sul  registro,   con   le   relative
          destinazioni; 
                c)  per  le  imprese  e  gli  enti   che   effettuano
          operazioni di recupero e di  smaltimento  dei  rifiuti,  le
          operazioni di gestione dei rifiuti effettuate; 
                d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che
          risulta in giacenza. 
              2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di
          legge e la verifica della piena funzionalita'  del  SISTRI,
          fino al termine  di  cui  all'articolo  12,  comma  2,  del
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare del 17  dicembre  2009  e  successive
          modifiche e integrazioni, i soggetti di cui  agli  articoli
          3, 4 e 5 del presente regolamento rimangono comunque tenuti
          agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni  e  sono  soggetti  alle  relative   sanzioni
          previste dal medesimo decreto  legislativo  precedentemente
          all'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  del   3
          dicembre 2010, n.205. 
              3.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento cessano  di  produrre  effetti  i  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  del  17  dicembre  2009  e  successive  modifiche   e
          integrazioni,  ad  esclusione  dei  soli  termini  indicati
          all'articolo 12, commi 1 e 2, del 15 febbraio 2010,  del  9
          luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22  dicembre  2010
          citati in preambolo.».