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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 10 novembre 2011, n. 219

Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). (11G0258)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/2012
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Testo in vigore dal:  6-1-2012

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;
Visto l'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, relativo all'istituzione di un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e, in particolare, l'articolo 14-bis;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante modifiche ed integrazioni al citato decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2010, n. 48;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante modifiche ed integrazioni al suddetto decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2010, n. 161;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 settembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al sopra richiamato decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2010, n. 230;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al citato decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2010, n. 302;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, recante il regolamento per l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;
Considerato che dal 1° ottobre 2010 è stato dato avvio al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e che i soggetti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, a cui sono stati consegnati i dispositivi, sono tenuti ad operare nel rispetto delle disposizioni ivi previste;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2011, recante la proroga del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del citato decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2011, n. 124, ed in particolare l'articolo 1;
Considerato che l'articolo 28, comma 2, del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, dispone che i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del medesimo regolamento adempiano anche agli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, fino al termine di cui all'articolo 12, comma 2, del richiamato decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha introdotto nuove disposizioni al sistema di tracciabilità dei rifiuti;
Visto, in particolare, il comma 2 dell'articolo 6 del suddetto decreto-legge, il quale ha stabilito un periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del SISTRI, assicurando la verifica tecnica delle componenti software e hardware e organizzando test di funzionamento del sistema ed ha, altresì, disposto quale termine di operatività del SISTRI il 9 febbraio 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies , del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
Ritenuto necessario apportare integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52;
Ravvisata altresì l'esigenza, in considerazione delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge n. 138 del 2011, ed in particolare dall'articolo 6, comma 2, di modificare lo schema di provvedimento, recante modifiche al citato decreto n. 52 del 2011, sul quale è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2011;
Considerato che tali modifiche costituiscono un mero coordinamento operativo a seguito delle intervenute modifiche legislative sopra richiamate;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, reso con nota del 7 ottobre 2011, prot. n. 6588/4.3.6.4/2011/3/ ai sensi della citata legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 concernente «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2011, n. 95, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'Arma dei Carabinieri gestisce i processi ed i flussi di informazioni contenuti nel SISTRI.»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole «all'utilizzo» sono soppresse le parole: «e alla custodia»;
c) all'articolo 2, comma 1, lettera d), dopo le parole «dispositivo USB,» sono soppresse le parole: «e/o», dopo le parole «dispositivo black box» sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché il dispositivo USB per l'interoperabilità di cui all'articolo 8, comma 1-ter»;
d) all'articolo 2, comma 1, lettera i), le parole «e che ha accesso al» sono sostituite dalla parola: «del», le parole «per la creazione della firma elettronica;» sono sostituite dalle seguenti: «e, ove presente, del dispositivo USB per l'interoperabilità;»;
e) all'articolo 2, comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) «unità locale»: qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o più attività di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1;»;
f) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«l-bis) «unità operativa»: reparto, impianto o stabilimento, all'interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti.»;
g) all'articolo 3, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-bis) i soggetti individuati con uno o più decreti ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.»;
h) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Rifiuti urbani della regione Campania). - 1. Al fine di attuare quanto previsto all' articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti agli obblighi di cui al presente regolamento, oltre ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, i comuni della Regione Campania e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della stessa regione.»;
i) all'articolo 6, comma 1, le parole «sito internet http://www.sistri.it/» sono sostituite dalle seguenti: «portale informativo SISTRI.»;
l) all'articolo 7, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nel caso di versamento da parte degli operatori di somme maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata in eccesso è conguagliata a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti operatori inoltrano apposita domanda al SISTRI accedendo all'area «gestione aziende» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata, oppure inviando, mediante posta elettronica o via fax, il modello disponibile sul portale informativo SISTRI.»;
m) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole «perfezionata la» sono aggiunte le parole: «prima fase della», dopo le parole «operatori iscritti» sono aggiunte le parole: «, entro i successivi trenta giorni,»;
n) all'articolo 8, comma 1, lettera c), le parole «sito internet www.sistri.it/.» sono sostituite dalle seguenti: «portale informativo SISTRI.»;
o) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
«1-bis. All'esito del perfezionamento della procedura di iscrizione, con la consegna dei dispositivi previsti nel precedente comma, gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi di cui alla lettera a) del comma 1 per unità locali e unità operative, o per attività soggette all'obbligo di iscrizione al SISTRI, già iscritte. Tali dispositivi possono contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate dall'operatore; le persone fisiche devono essere individuate tra persone diverse da quelle il cui nominativo è già inserito in altri dispositivi richiesti per la medesima unità locale/unità operativa /attività soggetta all'obbligo di iscrizione al SISTRI. Il numero massimo di dispositivi che possono essere richiesti nonché il relativo costo sono indicati nell'allegato IA.
1-ter. Gli operatori iscritti al SISTRI per i quali ricorrano le condizioni previste nell'articolo 21-bis possono chiedere la consegna dei dispositivi USB per l'interoperabilità.»;
p) all'articolo 8, comma 2, all'inizio del comma 2 la parola «Agli» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4-bis, agli»;
q) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole «dal comma 2» sono inserite le seguenti: «e fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis»;
r) all'articolo 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, la consegna dei dispositivi aggiuntivi di cui al comma 1-bis e dei dispositivi per l'interoperabilità di cui al comma 1-ter, avviene tramite servizio di consegna degli stessi all'operatore che ne ha fatto richiesta.».
s) all'articolo 9, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il titolare del dispositivo è responsabile della custodia dello stesso.»;
t) all'articolo 9, comma 2, dopo la parola «richiesta.» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di unità locali o unità operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI, è consentito custodire i dispositivi USB presso altra unità locale o unità operativa fermo restando l'obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.»;
u) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. I dispositivi USB per l'interoperabilità sono custoditi nelle modalità indicate all'articolo 21-bis, comma 5.»;
v) all'articolo 10, comma 2, dopo la parola «L'installazione,» sono aggiunte le seguenti: «la disinstallazione,»;
z) all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In presenza di condizioni che non garantiscano un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettività dati) adeguato per il funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio, oppure qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano tecnicamente impraticabile l'installazione delle apparecchiature medesime, il SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal proprio personale, può decidere di non procedere all'installazione delle medesime. Il gestore del rispettivo impianto, fermo restando l'obbligo di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui all'articolo 11, comma 3, è tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa conseguire la possibilità di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio. La comunicazione è effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento che comporta tale variazione.»;
aa) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. L'obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio è a carico dei gestori degli impianti presso i quali sono state installate. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, i gestori degli impianti sono tenuti a preservare la funzionalità delle predette apparecchiature.»;
bb) all'articolo 11, comma 1, le parole «sito internet http://www.sistri.it/.» sono sostituite dalle seguenti: «portale informativo SISTRI.»;
cc) all'articolo 11, il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. La persona fisica, cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, è il titolare della firma elettronica che risponde solo del corretto inserimento nelle Schede SISTRI dei dati ricevuti.»;
dd) all'articolo 11, comma 3, primo periodo, dopo la parola «impresa» sono aggiunte le seguenti parole: «o dal delegato di altra unità locale dell'ente o dell'impresa»;
ee) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «a causa di» sono inserite le parole: «ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonché», le parole «dei dispositivi,» sono sostituite dalle parole: «degli stessi,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonché furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, ciascuno dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema entro le ventiquattro ore successive alla cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata compilazione della scheda SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente è di settantadue ore.»;
ff) all'articolo 12, comma 2, le parole «sito internet www.sistri.it,» sono sostituite dalle seguenti: «portale SISTRI accedendo all'area autenticata,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente è di settantadue ore.»;
gg) all'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, fino allo scadere del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, qualora conferiscano i rifiuti ad imprese o enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale, che utilizzano il SISTRI, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, deve essere consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE deve essere conservata presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per tre anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità.»;
hh) all'articolo 15, comma 2, le parole «sito internet www.sistri.it» sono sostituite dalle seguenti: «portale SISTRI accedendo all'area autenticata»;
ii) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attività per il cui esercizio è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di un'unità locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento, e provvedere alla restituzione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità, dopo aver assolto a tutti gli obblighi di legge, a mezzo raccomandata A/R, inviando gli stessi, unitamente al relativo modulo di restituzione disponibile sul portale informativo SISTRI, al seguente indirizzo: SISTRI - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.»;
ll) all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, in tutti i casi in cui si verifichino cambiamenti nella titolarità dell'azienda o del ramo d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l'uso dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità, gli operatori subentranti nella titolarità dell'azienda o del ramo d'azienda, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle attività interessate dai predetti cambiamenti, prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia, dovranno inviare al SISTRI, accedendo all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata, copia degli atti che hanno comportato i predetti cambiamenti corredata da copia della richiesta di iscrizione di tali atti presso il Registro delle Imprese e dovranno effettuare la modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità rilasciati dal SISTRI al precedente operatore, utilizzando la predetta funzionalità «GESTIONE AZIENDE». Il SISTRI procederà a confrontare i dati comunicati dagli operatori con quelli contenuti nel Registro delle Imprese e, nel caso in cui rilevasse l'esistenza di non conformità tra i predetti dati e tali difformità permanessero per più di sessanta giorni dalla modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità, procederà a disabilitare i dispositivi stessi.»;
mm) all'articolo 21, comma 3, le parole «all'iscrizione» sono sostituite dalle parole «alla comunicazione», le parole «presso il» sono sostituite con la parola «al», e le parole «all'apposita area del sito internet http://www.sistri.it/.» sono sostituite dalle parole «all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata.»;
nn) all'articolo 21, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
«3-bis. In caso di non corrispondenza tra i dati identificativi forniti dall'operatore al SISTRI in sede di prima iscrizione o successiva variazione, e quelli risultanti dal Registro delle Imprese, il SISTRI richiede, a seguito di proprie verifiche, all'operatore di accedere all'applicazione «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata per asseverare i dati comunicati al SISTRI tramite la procedura indicata e secondo quanto stabilito dall'allegato IA.»;
oo) all'articolo 21, comma 4, le parole «ritirato secondo la procedura indicata nell'Allegato IA.» sono sostituite dalle parole «aggiornato accedendo alle relative funzionalità presenti nell'area autenticata del portale SISTRI.»;
pp) all'articolo 21, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate dal trasportatore alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali che, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi di cui al comma 3, per dette variazioni le procedure e i termini per la restituzione dei dispositivi USB e per le operazioni di installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo, sentito il SISTRI. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di provvedere all'eventuale integrazione dei contributi di cui all'articolo 7.»;
qq) dopo l'art. 21 è inserito il seguente articolo:
«21-bis (Disposizioni in materia di interoperabilità). - 1. Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI, e che abbiano accreditato uno o più software gestionali al servizio di interoperabilità secondo quanto regolato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e dalla relativa normativa di attuazione, possono richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per l'interoperabilità. Il dispositivo USB per l'interoperabilità è abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate per le attività soggette all'iscrizione SISTRI ed esercitate nelle unità locali e/o unità operative che operano attraverso il predetto software gestionale.
2. Può essere richiesto un dispositivo USB per l'interoperabilità per ciascun software gestionale accreditato dall'operatore per il servizio di interoperabilità. La richiesta al SISTRI dei dispositivi USB per l'interoperabilità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Il dispositivo USB per l'interoperabilità è consegnato con le modalità stabilite all'articolo 8, comma 4-bis.
3. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico dei dispositivi USB per l'interoperabilità sono attribuiti al legale rappresentante che è titolare della firma elettronica e delegato per il predetto dispositivo.
4. Il costo di ciascun dispositivo USB per l'interoperabilità è quello previsto nell'Allegato 1 A per la richiesta di duplicazioni dei dispositivi USB.
5. Il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unità locali o unità operative, il dispositivo USB per l'interoperabilità potrà essere custodito presso la sede in cui è ubicato il centro elaborazione dati. Il luogo presso il quale il dispositivo USB per l'interoperabilità è custodito è indicato in fase di accreditamento del sistema gestionale al servizio di interoperabilità. Qualsiasi variazione del luogo in cui deve essere custodito il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere preventivamente comunicata al SISTRI.
6. Il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere reso disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo stesso è custodito.»;
rr) all'articolo 22, comma 2, le parole «sito internet http://www.sistri.it/» sono sostituite dalle seguenti: «portale informativo SISTRI»;
ss) all'articolo 23, comma 4, le parole «sito internet www.sistri.it» sono sostituite dalle seguenti: «portale SISTRI accedendo all'area autenticata»;
tt) all'articolo 26, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. A tal fine le amministrazioni competenti comunicano all'ISPRA, nel termine perentorio di quindici giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione o dell'iscrizione, la ragione sociale e la sede legale dell'ente o impresa autorizzata o iscritta, il codice fiscale, la sede dell'impianto, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione o l'iscrizione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, le quantità autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione o dell'iscrizione e, successivamente, segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione o dell'iscrizione stessa. Le autorizzazioni rilasciate e le iscrizioni effettuate precedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione, sono comunicate all'ISPRA dalle amministrazioni competenti utilizzando le procedure di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. La comunicazione è effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;»;
uu) all'articolo 28, comma 2, dopo le parole «i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5» sono aggiunte le seguenti: «del presente regolamento», dopo le parole «successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «e sono soggetti alle relative sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205».
2. Nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 concernente «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2011, n. 95, gli allegati IA, IB, II e III sono sostituiti dai corrispondenti allegati al presente regolamento di cui costituiscono parte integrante.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
«1116. Per l'anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è riservata in sede di riparto alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti.».
- Il testo dell'articolo 189 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2008, n. 24, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2008, n. 260, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210:
«Art. 2 (Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti).
(Omissis).
2-bis. Il Sottosegretario di Stato di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvia un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti stessi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150 e convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
«Art. 14-bis (Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonché l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo.».
- Il richiamato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2011, n. 95, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011 (Proroga del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2011, n. 124, S.O.
Si riporta, di seguito, il testo dell'articolo 1:
«Art. 1 (Proroga di termini). - 1. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° settembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno più di 500 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno più di 500 dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;
d) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.
2. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° ottobre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 251 a 500 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 251 a 500 dipendenti;
c) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania.
3. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 2 novembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 51 a 250 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 51 a 250 dipendenti.
4. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° dicembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 11 a 50 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate.
5. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 2 gennaio 2012 per i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti. (3)
6. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° settembre 2011 per i soggetti di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, non menzionati nei commi da 1 a 5 del presente articolo, nonché per i soggetti di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 2011:
«Art. 28 (Disposizioni transitorie). - 1. Entro il termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI, compilando l'apposita Scheda SISTRI, le seguenti informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;
b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.
2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del SISTRI, fino al termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di produrre effetti i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, ad esclusione dei soli termini indicati all'articolo 12, commi 1 e 2, del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010 citati in preambolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:
«Art. 6 (Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni).
(Omissis).
2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.
3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti).
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 26 e 28 del citato decreto ministeriale n. 52 del 2011, come modificati dal presente regolamento:
«Art. 1 (Entrata in funzione e gestione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI). - 1.
La data di avvio dell'operatività del SISTRI è il 1° ottobre 2010.
2. L'Arma dei Carabinieri gestisce i processi ed i flussi di informazioni contenuti nel SISTRI.».
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, integrate con le seguenti:
a) «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale»: le associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e le loro articolazioni territoriali;
b) «delegato»: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'ente o impresa all'utilizzo del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al SISTRI ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'ente o impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'ente o impresa;
c) «dipendenti»: il numero di addetti, ossia delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento, anche se temporaneamente assente per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera. I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore e inferiore più vicino;
d) «dispositivo/i»: i dispositivi di cui all'articolo 8, comma 1, ossia il dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo USB, il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto, di seguito, dispositivo black box, nonché il dispositivo USB per l'interoperabilità di cui all'articolo 8, comma 1-ter;
e) «operatore/i»: i soggetti rientranti nelle categorie di cui agli articoli 3 e 5, che sono obbligati ad aderire al SISTRI, nonché i soggetti di cui all'articolo 4 che aderiscono al SISTRI su base volontaria;
f) «SISTRI»: il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
g) «siti di distribuzione»: 1) le sedi provinciali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvederanno alla consegna dei dispositivi USB per tutti gli altri operatori non iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate, con apposita convenzione, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali potranno essere ritirati i dispositivi USB; 2) le sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvederanno alla consegna dei dispositivi USB agli operatori tenuti all'iscrizione al predetto Albo;
h) «titolare del/i dispositivo/i»: ciascun operatore obbligato ad aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria;
i) «titolare della firma elettronica»: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica del dispositivo USB e, ove presente, del dispositivo USB per l'interoperabilità;
l) «unità locale»: qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o più attività di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1;
l-bis) «unità operativa»: reparto, impianto o stabilimento, all'interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti.».
«Art. 3 (Iscrizione obbligatoria al SISTRI). - 1. Sono tenuti ad aderire al SISTRI:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che hanno più di dieci dipendenti; le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti;
c) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
d) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
e) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
f) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale; nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo;
g) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
h) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
i) i soggetti di cui all'articolo 5;
i-bis) i soggetti individuati con uno o più decreti ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.».
«Art. 6 (Iscrizione al SISTRI). - 1. Le modalità di iscrizione dell'operatore al SISTRI sono descritte nell'allegato IA. Il modulo di iscrizione è reso disponibile sul portale informativo SISTRI.
2. I soggetti di cui agli articoli 3 e 5 si iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle attività o al verificarsi dei presupposti per i quali i medesimi articoli dispongono l'obbligo di iscrizione.
3. I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono le unità locali con meno di dieci dipendenti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unità locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo di iscrizione, somma il numero dei dipendenti della o delle unità locali, per le quali effettua gli adempimenti, al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unità locale con più di dieci dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali.
4. Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, si iscrivono al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma e versano il contributo annuo previsto indipendentemente dalla quantità di rifiuti urbani gestiti.».
«Art. 7 (Contributo di iscrizione al SISTRI). - 1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI, a carico degli operatori iscritti, è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è versato annualmente da ciascun operatore iscritto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. In caso di unità locali per le quali è stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unità operativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), il contributo è versato per ciascun dispositivo USB richiesto. Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Gli enti e le imprese di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.
3. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni successivi il contributo è versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero dei dipendenti occupato si è modificato rispetto all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo dovuto, è possibile indicare il numero relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.
4. L'importo e le modalità di versamento dei contributi sono indicati nell'Allegato II. L'ammontare del contributo può essere rideterminato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Nel caso di versamento da parte degli operatori di somme maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata in eccesso è conguagliata a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti operatori inoltrano apposita domanda al SISTRI accedendo all'area «gestione aziende» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata, oppure inviando, mediante posta elettronica o via fax, il modello disponibile sul portale informativo SISTRI.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i contributi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».
«Art. 8 (Consegna dei dispositivi USB e black box). - 1. Una volta perfezionata la prima fase della procedura di iscrizione, agli operatori iscritti, entro i successivi trenta giorni, vengono consegnati:
a) un dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso. È necessario dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale dell'ente o impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, è facoltà richiedere un dispositivo USB per ciascuna unità operativa. Per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, è necessario dotarsi di un dispositivo USB relativo alla sede legale dell'ente o impresa, e di un dispositivo USB per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti. Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate, durante la procedura di iscrizione, dagli operatori come delegati per le procedure di cui al presente regolamento.
Tali certificati consentono l'identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) per ciascun dispositivo USB, l'identificativo utente, username, la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);
c) un dispositivo black box da installarsi su ciascun veicolo a motore che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo. È necessario dotarsi di un dispositivo black box per ciascun veicolo in dotazione all'ente o impresa. La consegna e l'installazione del dispositivo black box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul portale informativo SISTRI. I costi di installazione e per l'acquisto della necessaria carta SIM sono a carico degli operatori. Le modalità di individuazione delle officine autorizzate e le modalità di ritiro ed installazione del dispositivo black box sono indicate nell'Allegato IB.
1-bis. All'esito del perfezionamento della procedura di iscrizione, con la consegna dei dispositivi previsti nel precedente comma, gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi di cui alla lettera a) del comma 1 per unità locali e unità operative, o per attività soggette all'obbligo di iscrizione al SISTRI, già iscritte. Tali dispositivi possono contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate dall'operatore; le persone fisiche devono essere individuate tra persone diverse da quelle il cui nominativo è già inserito in altri dispositivi richiesti per la medesima unità locale/unità operativa /attività soggetta all'obbligo di iscrizione al SISTRI. Il numero massimo di dispositivi che possono essere richiesti nonché il relativo costo sono indicati nell'allegato IA.
1-ter. Gli operatori iscritti al SISTRI per i quali ricorrano le condizioni previste nell'articolo 21-bis possono chiedere la consegna dei dispositivi USB per l'interoperabilità.
2. Salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4-bis, agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di un Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Unioncamere. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Per le attività di cui al presente comma le Camere di commercio si avvalgono, previa stipula di apposita convenzione, delle associazioni imprenditoriali interessate rappresentative sul piano nazionale o delle società di servizi di diretta emanazione delle stesse.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2 e fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 per le imprese e gli enti iscritti al predetto Albo nonché per i Comuni della Regione Campania che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 17 del predetto articolo 212.
4. Le imprese e gli enti di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legale secondo quanto previsto al comma 1, lettera a), o, in alternativa, di un ulteriore dispositivo USB per ciascuna unità locale, fermo restando l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Qualora venga scelto di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale, il contributo è versato per ciascuna di esse, fermo restando l'obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.
4-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, la consegna dei dispositivi aggiuntivi di cui al comma 1-bis e dei dispositivi per l'interoperabilità di cui al comma 1-ter, avviene tramite servizio di consegna degli stessi all'operatore che ne ha fatto richiesta.».
«Art. 9 (Dispositivi USB e black box). - 1. I dispositivi restano di proprietà del SISTRI e vengono affidati agli operatori iscritti in comodato d'uso. Il titolare del dispositivo è responsabile della custodia dello stesso.
2. Al fine di consentire la consultazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, i dispositivi USB sono tenuti presso l'unità o la sede dell'ente o impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.
Nel caso di unità locali o unità operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI, è consentito custodire i dispositivi USB presso altra unità locale o unità operativa fermo restando l'obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.
2-bis. I dispositivi USB per l'interoperabilità sono custoditi nelle modalità indicate all'articolo 21-bis, comma 5.».
«Art. 10 (Videosorveglianza). - 1. Gli impianti di discarica, gli impianti di incenerimento dei rifiuti nonché gli impianti di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti e ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dai predetti impianti.
2. L'installazione, la disinstallazione, la manutenzione e l'accesso alle apparecchiature cui al comma 1 sono riservati al personale del SISTRI. I relativi oneri sono a carico del SISTRI.
3. In presenza di condizioni che non garantiscano un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettività dati) adeguato per il funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio, oppure qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano tecnicamente impraticabile l'installazione delle apparecchiature medesime, il SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal proprio personale, può decidere di non procedere all'installazione delle medesime. Il gestore del rispettivo impianto, fermo restando l'obbligo di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui all'articolo 11, comma 3, è tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa conseguire la possibilità di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio. La comunicazione è effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento che comporta tale variazione.
3-bis. L'obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio è a carico dei gestori degli impianti presso i quali sono state installate. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, i gestori degli impianti sono tenuti a preservare la funzionalità delle predette apparecchiature.».
«Art. 11 (Informazioni da fornire al SISTRI). - 1. Gli operatori iscritti al SISTRI comunicano le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività utilizzando i dispositivi. La tipologia delle informazioni che ciascun operatore iscritto deve fornire al SISTRI è riportata nelle Schede SISTRI di cui all'allegato III e pubblicate sul portale informativo SISTRI. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle Schede SISTRI sono disponibili sul portale informativo SISTRI.
2. La persona fisica, cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, è il titolare della firma elettronica che risponde solo del corretto inserimento nelle Schede SISTRI dei dati ricevuti.
3. Esclusi i casi previsti dall'articolo 12, qualora un impianto di gestione dei rifiuti non abbia possibilità di accesso ai servizi di rete, elettrica o di connettività ad internet, la Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e la Scheda SISTRI - AREA DI MOVIMENTAZIONE sono compilate dal delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato di altra unità locale dell'ente o dell'impresa.
In questo caso il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI - AREA DI MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora del conferimento o della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile dell'impianto di gestione.
Una copia rimane a quest'ultimo e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto, entro due giorni lavorativi, accede al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora del conferimento o della presa in carico dei rifiuti.».
«Art. 12 (Informazioni da fornire al SISTRI - Procedure di emergenza). - 1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonché furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima.
Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonché furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, ciascuno dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema entro le ventiquattro ore successive alla cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata compilazione della scheda SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente è di settantadue ore.
2. Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata, e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente è di settantadue ore.».
«Art. 14 (Particolari tipologie). - 1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità. In conformità al disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi di cui al presente comma rimangono tenuti all'obbligo di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
1-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, fino allo scadere del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, qualora conferiscano i rifiuti ad imprese o enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale, che utilizzano il SISTRI, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, deve essere consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE deve essere conservata presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per tre anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità.».
«Art. 15 (Rifiuti prodotti da attività di manutenzione e da attività sanitaria - disposizioni specifiche). - 1.
Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell'unità locale, la Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO è compilata dal delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato dell'unità locale che gestisce l'attività manutentiva.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per i materiali tolti d'opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilità, qualora dall'attività di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unità locale dell'ente o impresa effettuata dal manutentore è accompagnata da una copia cartacea della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.
3. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».
«Art. 21 (Obblighi generali di comunicazione al SISTRI). - 1. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attività per il cui esercizio è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di un'unità locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento, e provvedere alla restituzione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità, dopo aver assolto a tutti gli obblighi di legge, a mezzo raccomandata A/R, inviando gli stessi, unitamente al relativo modulo di restituzione disponibile sul portale informativo SISTRI, al seguente indirizzo: SISTRI - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, in tutti i casi in cui si verifichino cambiamenti nella titolarità dell'azienda o del ramo d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l'uso dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità, gli operatori subentranti nella titolarità dell'azienda o del ramo d'azienda, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle attività interessate dai predetti cambiamenti, prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia, dovranno inviare al SISTRI, accedendo all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata, copia degli atti che hanno comportato i predetti cambiamenti corredata da copia della richiesta di iscrizione di tali atti presso il Registro delle Imprese e dovranno effettuare la modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità rilasciati dal SISTRI al precedente operatore, utilizzando la predetta funzionalità «GESTIONE AZIENDE». Il SISTRI procederà a confrontare i dati comunicati dagli operatori con quelli contenuti nel Registro delle Imprese e, nel caso in cui rilevasse l'esistenza di non conformità tra i predetti dati e tali difformità permanessero per più di sessanta giorni dalla modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità, procederà a disabilitare i dispositivi stessi.
3. In caso di variazione dei dati identificativi comunicati in sede di iscrizione, i soggetti delegati all'utilizzo del dispositivo USB provvedono, successivamente alla comunicazione della variazione al Registro delle imprese eventualmente dovuta, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata.
3-bis. In caso di non corrispondenza tra i dati identificativi forniti dall'operatore al SISTRI in sede di prima iscrizione o successiva variazione, e quelli risultanti dal Registro delle Imprese, il SISTRI richiede, a seguito di proprie verifiche, all'operatore di accedere all'applicazione «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata per asseverare i dati comunicati al SISTRI tramite la procedura indicata e secondo quanto stabilito dall'allegato IA.
4. Eventuali variazioni delle persone fisiche individuate quali delegati per le procedure di cui al presente regolamento devono essere comunicate al SISTRI, che emette un nuovo certificato elettronico. Il dispositivo contenente il nuovo certificato elettronico è aggiornato accedendo alle relative funzionalità presenti nell'area autenticata del portale SISTRI.
5. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate dal trasportatore alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali che, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi di cui al comma 3, per dette variazioni le procedure e i termini per la restituzione dei dispositivi USB e per le operazioni di installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo, sentito il SISTRI.. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di provvedere all'eventuale integrazione dei contributi di cui all'articolo 7.».
«Art. 22 (Modalità operative semplificate tramite associazioni imprenditoriali). - 1. Nelle modalità e nei termini stabiliti dal presente articolo, possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento tramite le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse:
a) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile;
c) i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi; e
d) i soggetti di cui all'articolo 4.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1, dopo l'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 6, provvedono a delegare o incaricare le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, prescelte. La delega, scritta in carta semplice secondo il modello disponibile sul portale informativo SISTRI, è firmata dal rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In alternativa, il legale rappresentante del soggetto di cui al comma 1 attesta, tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver incaricato, indicandone la denominazione, un'associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale, o una società di servizi di diretta emanazione della stessa, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, sono tenute a iscriversi al SISTRI per la specifica categoria.
3. Le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale delegate, o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, provvedono alla compilazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE. La responsabilità delle informazioni inserite nel SISTRI rimane a carico del soggetto di cui al comma 1. La compilazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO avviene con cadenza mensile, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti.
Per i produttori di rifiuti pericolosi fino a duecento chilogrammi o litri all'anno, la compilazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO avviene con cadenza trimestrale, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti.
4. La Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e le singole Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono conservate per almeno tre anni presso la sede del soggetto di cui al comma 1 e tenuti a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell'autorità di controllo che ne faccia richiesta.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora i soggetti di cui al comma 1 non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, la movimentazione dei rifiuti prodotti è effettuata con la seguente procedura: il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti. Una copia rimane al produttore del rifiuto e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.»
«Art. 23 (Modalità operativa semplificata tramite gestore del servizio di raccolta o piattaforma di conferimento). - 1. I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico di raccolta o ad altro circuito organizzato di raccolta possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento, rispettivamente, tramite il gestore del servizio pubblico di raccolta oppure tramite il gestore della piattaforma di conferimento.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, il centro di raccolta del servizio pubblico o la piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma. I produttori di rifiuti di cui al comma 1 rimangono tenuti all'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 6.
3. Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato dai soggetti di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i produttori comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore del rifiuto stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di raccolta o della piattaforma di conferimento.
4. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l'ente o impresa che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento, richiede preventivamente al delegato del centro o piattaforma il rilascio di un determinato numero di Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Il delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento consegna le copie richieste, debitamente numerate e compilate con i riferimenti del centro o piattaforma quale destinatario dei rifiuti. Il trasporto dei rifiuti è accompagnato da tali Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, compilate e sottoscritte dal produttore del rifiuto, che sono consegnate al delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento; il delegato accede al SISTRI ed inserisce i dati delle singole Schede SISTRI.
5. Nei casi di cui al presente articolo, la responsabilità del produttore dei rifiuti è assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento.».
«Art. 26 (Catasto dei rifiuti). - 1. L'ISPRA organizza il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati:
a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contenente le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal SISTRI attraverso l'interconnessione diretta secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24;
b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. A tal fine le amministrazioni competenti comunicano all'ISPRA, nel termine perentorio di quindici giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione o dell'iscrizione, la ragione sociale e la sede legale dell'ente o impresa autorizzata o iscritta, il codice fiscale, la sede dell'impianto, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione o l'iscrizione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, le quantità autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione o dell'iscrizione e, successivamente, segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione o dell'iscrizione stessa. Le autorizzazioni rilasciate e le iscrizioni effettuate precedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione, sono comunicate all'ISPRA dalle amministrazioni competenti utilizzando le procedure di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. La comunicazione è effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) una banca dati relativa alle iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, aggiornati attraverso interconnessione diretta;
d) una banca dati contenente le informazioni afferenti alla tracciabilità dei rifiuti nella Regione Campania di cui all'articolo 5, integrata dalle previsioni contenute negli atti ordinativi adottati nel corso della fase emergenziale.
2. L'ISPRA elabora i dati forniti dal SISTRI ai fini della predisposizione di un Rapporto annuale e ai fini della trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati necessari per le Comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti.».
«Art. 28 (Disposizioni transitorie). - 1. Entro il termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI, compilando l'apposita Scheda SISTRI, le seguenti informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;
b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.
2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del SISTRI, fino al termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e sono soggetti alle relative sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n.205.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di produrre effetti i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, ad esclusione dei soli termini indicati all'articolo 12, commi 1 e 2, del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010 citati in preambolo.».