DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-6-2023
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 193 
                      (Trasporto dei rifiuti). 
 
  1. Il trasporto  dei  rifiuti,  eseguito  da  enti  o  imprese,  e'
accompagnato da un formulario  di  identificazione  (FIR)  dal  quale
devono risultare i seguenti dati: 
    a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; 
    b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; 
    c) impianto di destinazione; 
    d) data e percorso dell'istradamento; 
    e) nome ed indirizzo del destinatario. 
  2. Con il decreto  di  cui  all'articolo  188-bis,  comma  1,  sono
disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto
e le modalita' di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione  al
Registro elettronico nazionale, con  possibilita'  di  scaricare  dal
medesimo Registro elettronico il  formato  cartaceo.  Possono  essere
adottati modelli di formulario per particolari tipologie  di  rifiuti
ovvero per particolari forme di raccolta. 
  3. Fino alla data di entrata in vigore ((dei modelli contenuti  nel
decreto))  di  cui  all'articolo  188-bis,  comma  1,  continuano  ad
applicarsi il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile  1998,  n.
145, nonche' le disposizioni relative alla numerazione e  vidimazione
dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di  commercio,
industria, artigianato e  agricoltura  o  dagli  uffici  regionali  e
provinciali competenti in materia  di  rifiuti.  La  vidimazione  dei
formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta  ad  alcun
diritto o imposizione tributaria. 
  4. Fino all'emanazione ((dei modelli contenuti nel decreto)) di cui
all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato  cartaceo  e'
redatto  in  quattro  esemplari,  compilati,  datati  e  firmati  dal
produttore o detentore, sottoscritti altresi' dal trasportatore;  una
copia deve rimanere presso il produttore o  il  detentore,  le  altre
tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite
una  dal  destinatario  e  due  dal  trasportatore,  che  provvede  a
trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione  della
quarta  copia  puo'  essere  sostituita  dall'invio  mediante   posta
elettronica certificata  sempre  che  il  trasportatore  assicuri  la
conservazione    del    documento    originale    ovvero    provveda,
successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le  copie  del
formulario devono essere conservate per tre anni. 
  5. Fino alla data di entrata in vigore ((dei modelli contenuti  nel
decreto)) di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in  alternativa  alle
modalita' di  vidimazione  di  cui  al  comma  3,  il  formulario  di
identificazione del rifiuto e' prodotto in format esemplare, conforme
al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  1°  aprile  1998,  n.  145,
identificato da un  numero  univoco,  tramite  apposita  applicazione
raggiungibile attraverso i  portali  istituzionali  delle  Camere  di
Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice  copia.  La  medesima
applicazione  rende  disponibile,  a  coloro  che  utilizzano  propri
sistemi gestionali per la  compilazione  dei  formulari,  un  accesso
dedicato al  servizio  anche  in  modalita'  telematica  al  fine  di
consentire l'apposizione del codice univoco  su  ciascun  formulario.
Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto
fino a destinazione. Il trasportatore  trattiene  una  fotocopia  del
formulario compilato in  tutte  le  sue  parti.  Gli  altri  soggetti
coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte  le
sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate  per  tre
anni. 
  6. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti  pericolosi  devono
essere imballati ed etichettati in conformita'  ((a  tutte  le  norme
vigenti)) in materia ((, comprese, in particolare, le disposizioni in
materia di trasporto di  merci  pericolose  su  strada  e  quelle  di
pubblica sicurezza)). 
  7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al  trasporto
di rifiuti urbani ai centri di  raccolta  di  cui  all'articolo  183,
effettuato dal produttore iniziale  degli  stessi;  al  soggetto  che
gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti  speciali  non
pericolosi, effettuati dal produttore  dei  rifiuti  stessi  in  modo
occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali  e  saltuari  i
trasporti effettuati per non piu' di cinque  volte  l'anno,  che  non
eccedano la quantita' giornaliera di trenta chilogrammi o  di  trenta
litri. 
  8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  altresi'  al
trasporto di rifiuti speciali  di  cui  all'articolo  184,  comma  3,
lettera  a),  effettuato  dal  produttore  in  modo   occasionale   e
saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento  al  gestore
del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato  di
raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con  i  quali
sia stata stipulata apposita convenzione. 
  9.  Per  i  rifiuti  oggetto  di  spedizioni  transfrontaliere,  il
formulario di cui al presente articolo e'  sostituito  dai  documenti
previsti dall'articolo 194, anche con riguardo alla  tratta  percorsa
su territorio nazionale. 
  10. Il formulario  di  identificazione  di  cui  al  comma  1,  con
riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in  agricoltura,
puo' sostituire il documento  di  cui  all'articolo  13  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n.  99  e  successive  modificazioni,  a
condizione che siano espressamente  riportate  in  maniera  chiara  e
leggibile le specifiche informazioni di cui all'allegato  III  A  del
citato decreto legislativo n. 99 del 1992, nonche' le  sottoscrizioni
richieste, ancorche' non previste nel modello del formulario. 
  11. La movimentazione dei  rifiuti  esclusivamente  all'interno  di
aree private non e' considerata trasporto ai fini della Parte  quarta
del   presente   decreto   e   non   necessita   di   formulario   di
identificazione. 
  12. La movimentazione  dei  rifiuti  tra  fondi  appartenenti  alla
medesima  azienda  agricola,  ancorche'  effettuati  percorrendo   la
pubblica via, non e'  considerata  trasporto  ai  fini  del  presente
decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi  ed  univoci
che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a
dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra  i  fondi
non sia superiore a quindici chilometri; non e' altresi'  considerata
trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata  dall'imprenditore
agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri  fondi
al sito che sia nella disponibilita' giuridica della  cooperativa  di
cui e' socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata
al raggiungimento del deposito temporaneo. 
  13.  Il  documento  commerciale  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per  gli  operatori
soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di
cui all'articolo 190 sostituisce a tutti gli effetti il formulario di
identificazione di cui al comma 1. Con il decreto di cui all'articolo
188-bis, comma 1, sono disciplinate le modalita' di  trasmissione  al
Registro elettronico nazionale (REN). 
  14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte  di
un unico  raccoglitore  o  trasportatore  presso  piu'  produttori  o
detentori, svolta con lo  stesso  automezzo,  ovvero  presso  diverse
unita' locali dello stesso produttore,  deve  essere  effettuata  nel
termine massimo di 48  ore;  nei  formulari  di  identificazione  dei
rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie  effettuate.
Nel caso in cui il percorso dovesse subire  delle  variazioni,  nello
spazio relativo alle annotazioni deve  essere  indicato  a  cura  del
trasportatore il percorso realmente effettuato. 
  15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione  di  trasporto,
nonche' le  soste  tecniche  per  le  operazioni  di  trasbordo,  ivi
compresi quelli effettuati con cassoni e  dispositivi  scarrabili,  o
con  altre  carrozzerie  mobili  che  proseguono  il  trasporto,  non
rientrano nelle attivita' di  stoccaggio  di  cui  all'articolo  183,
comma 1,  aa),  purche'  le  stesse  siano  dettate  da  esigenze  di
trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo  i  giorni
interdetti alla circolazione. 
  16. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma  1
sostituisce a tutti gli effetti  il  modello  F  di  cui  al  decreto
ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la scheda di  cui  all'allegato
IB del  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 8 aprile 2008. 
  17. Nella compilazione  del  formulario  di  identificazione,  ogni
operatore e' responsabile delle informazioni inserite e  sottoscritte
nella  parte  di  propria  competenza.  Il   trasportatore   non   e'
responsabile per quanto indicato nel  formulario  di  identificazione
dal produttore o  dal  detentore  dei  rifiuti  e  per  le  eventuali
difformita' tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura
e consistenza, fatta eccezione per le  difformita'  riscontrabili  in
base alla comune diligenza. 
  18. Ferma restando la disciplina in merito all'attivita'  sanitaria
e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto,  i
rifiuti provenienti da assistenza sanitaria svolta al di fuori  delle
strutture sanitarie di riferimento e  da  assistenza  domiciliare  si
considerano  prodotti  presso  l'unita'  locale,  sede  o   domicilio
dell'operatore che svolge tali attivita'. La movimentazione di quanto
prodotto, dal luogo dell'intervento fino  alla  sede  di  chi  lo  ha
svolto,  non  comporta  l'obbligo  di  tenuta   del   formulario   di
identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all'Albo ai
sensi dell'articolo 212. 
  19. I rifiuti derivanti da  attivita'  di  manutenzione  e  piccoli
interventi edili, ivi incluse le  attivita'  di  cui  alla  legge  25
gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unita'  locale,
sede o domicilio del soggetto che svolge tali attivita'. Nel caso  di
quantitativi limitati  che  non  giustificano  l'allestimento  di  un
deposito dove e'  svolta  l'attivita',  il  trasporto  dal  luogo  di
effettiva produzione alla  sede,  in  alternativa  al  formulario  di
identificazione, e' accompagnato dal  documento  di  trasporto  (DDT)
attestante il luogo di effettiva produzione,  tipologia  e  quantita'
dei materiali, indicando il numero di colli o una stima  del  peso  o
volume, il luogo di destinazione. 
  20. Per le attivita' di cui all'articolo 230,  commi  1  e  3,  con
riferimento alla movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto,
al  fine  di  consentire  le  opportune  valutazioni  tecniche  e  di
funzionalita' dei materiali riutilizzabili, lo stesso e' accompagnato
dal documento di trasporto (DDT) attestante  il  luogo  di  effettiva
produzione, tipologia e quantita' dei materiali, indicando il  numero
di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  a
decorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (68a) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma  3-bis)
che "Nei  dieci  mesi  successivi  alla  data  del  1º  ottobre  2013
continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di  cui  agli
articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, nel testo previgente alle  modifiche  apportate  dal  decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche'  le  relative  sanzioni.
Durante detto periodo, le sanzioni relative al  SISTRI  di  cui  agli
articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto  di
cui al  comma  4,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della
disciplina degli adempimenti citati  e  delle  sanzioni  relativi  al
SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento  con  l'articolo
188-ter  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   come
modificato dal comma 1 del presente articolo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (72) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014,
n. 15, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi
di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relative
sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative  al  SISTRI  di
cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, non si  applicano.  Con  il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazione
della disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativi
al  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
come modificato dal comma 1 del presente articolo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (82) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  31  dicembre
2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015,
n. 11, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre  2015  al  fine  di  consentire  la  tenuta   in   modalita'
elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  di
accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione  delle
altre semplificazioni e le opportune modifiche  normative  continuano
ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di  cui  agli  articoli
188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo
3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante  detto
periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis,
commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e  successive  modificazioni,  non  si  applicano.  Le  sanzioni
relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile  2015.  Con  il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazione
della disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativi
al  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
come modificato dal comma 1 del presente articolo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (104) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017,
n. 19, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino  alla  data
del subentro nella gestione del servizio da parte del  concessionario
individuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre  2017,  al  fine  di  consentire  la  tenuta  in
modalita'  elettronica  dei  registri  di  carico  e  scarico  e  dei
formulari  di  accompagnamento  dei   rifiuti   trasportati   nonche'
l'applicazione delle altre semplificazioni e le  opportune  modifiche
normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di
cui agli articoli 188, 189, 190  e  193  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relative
sanzioni". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (117) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dalla  L.  27  dicembre
2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino alla
data  del  subentro  nella  gestione  del  servizio  da   parte   del
concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2018,  al  fine  di  consentire  la
tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico  e  scarico  e
dei formulari di  accompagnamento  dei  rifiuti  trasportati  nonche'
l'applicazione delle altre semplificazioni e le  opportune  modifiche
normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di
cui agli articoli 188, 189, 190  e  193  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relative
sanzioni". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (121) 
  Il D.L. 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con  l'art.  6,  comma
3-ter)  che  "Dal  1°  gennaio  2019  e  fino  al  termine  di  piena
operativita' del Registro elettronico nazionale come individuato  con
il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilita'  dei  rifiuti  e'
garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188,  189,
190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  nel  testo
previgente  alle  modifiche  apportate  dal  decreto  legislativo   3
dicembre  2010,  n.  205,  anche  mediante  le   modalita'   di   cui
all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006".