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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 162

Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonchè modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. (11G0207)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
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Testo in vigore dal: 15-9-2020
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4  giugno  2010,  n.  96,  Legge  comunitaria  2009,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alla   Comunita'   europea,   ed   in
particolare l'articolo 16; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.
128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche'  le
successive modificazioni; 
  Vista la legge 26 aprile 1974, n.  170,  recante  disciplina  dello
stoccaggio  di  gas  naturale  in  giacimenti  di  idrocarburi,  come
modificata dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi, come modificata dalla legge 8 febbraio 2005, n. 15  e
dal  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.  624,  recante
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica; 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
l'attuazione della direttiva n. 98/30/CE relativa a norme comuni  per
il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo  41  della
legge 17 maggio 1999, n. 144; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di  espropriazione  per  pubblica  utilita',
come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330; 
  Visti la Convenzione quadro delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti
climatici, ratificata  con  legge  15  gennaio  1994,  n.  65,  e  il
Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120; 
  Vista la direttiva n.  2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13  ottobre  2003,  e  successive  modificazioni,  che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas  a
effetto serra nella Comunita' e che modifica  la  direttiva  96/61/CE
del Consiglio; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239,  sul  riordino  del  settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Visto il decreto legislativo  18  febbraio  2005,  n.  59,  recante
attuazione  integrale  della   direttiva   96/61/CE   relativa   alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento; 
  Visto il decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico  del  21
gennaio 2011, recante modalita' di conferimento della concessione  di
stoccaggio di gas naturale in  sotterraneo  e  relativo  disciplinare
tipo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2011; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  4  febbraio  2011,   recante
procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio
2011 e modalita' di svolgimento delle attivita' di  stoccaggio  e  di
controllo,  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma   4,   del   decreto
ministeriale 21 gennaio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n.
43 alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011; 
  Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n.  216,  e  successive
modificazioni,  recante  attuazione   delle   direttive   2003/87   e
2004/101/CE in materia di scambio di quote di  emissione  dei  gas  a
effetto serra nella  Comunita',  con  riferimento  ai  meccanismi  di
progetto del Protocollo di Kyoto; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2006,  e  successive  modificazioni,  recante
norme in materia di spedizioni di rifiuti; 
  Vista la decisione della  Commissione  2007/589/CE  del  18  luglio
2007, che  istituisce  le  linee  guida  per  il  monitoraggio  e  la
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai  sensi  della
direttiva 2003/87/CE e la relativa deliberazione n. 14 del 10  aprile
2009 del Comitato di gestione della direttiva  2003/87/CE  e  per  il
supporto nelle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto; 
  Visto il decreto-legge 18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  2007,  n.  125,  recante  misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie  in  materia  di
liberalizzazione dei mercati dell'energia; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  di  attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante  norme  in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
e il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante  disposizioni
integrative e correttive; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 28 con il quale
viene  istituito  l'Istituto  superiore  per  la  ricerca  e  per  la
protezione ambientale (ISPRA); 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 marzo 2011; 
  Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
espresso in data 18 maggio 2011; 
  Acquisiti i pareri dalle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2011; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto reca le disposizioni  per  la  trasposizione
nell'ordinamento nazionale della direttiva 2009/31/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio
geologico di biossido di carbonio (CO2 )  e  recante  modifica  della
direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle  direttive  del  Parlamento
europeo  e  del   Consiglio   2000/60/CE,   2001/80/CE,   2004/35/CE,
2006/12/CE,  2008/1/CE  e  del  regolamento  (CE)  n.  1013/2006  del
Parlamento europeo e del Consiglio. 
  2. Al fine di  contribuire  alla  lotta  al  cambiamento  climatico
attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas a effetto
serra, da conseguirsi con il massimo livello possibile di  efficienza
e sostenibilita' ambientale  nonche'  di  sicurezza  e  tutela  della
salute della popolazione, il presente decreto stabilisce un quadro di
misure volte a garantire lo stoccaggio geologico di CO2 in formazioni
geologiche idonee. 
  ((2-bis. I  progetti  sperimentali  di  esplorazione  e  stoccaggio
geologico di CO2 possono essere inclusi nel  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo  7-bis,  comma  2-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)).