DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-7-2021
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 7-bis 
(Competenze in materia di VIA e di verifica  di  assoggettabilita'  a
                                VIA). 
 
  1. La  verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA  e  la  VIA  vengono
effettuate  ai   diversi   livelli   istituzionali,   tenendo   conto
dell'esigenza   di   razionalizzare   i   procedimenti   ed   evitare
duplicazioni nelle valutazioni. 
  2. Sono sottoposti  a  VIA  in  sede  statale  i  progetti  di  cui
all'allegato  II  alla  parte  seconda  del  presente  decreto.  Sono
sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA in  sede  statale  i
progetti di cui all'allegato II-bis alla parte seconda  del  presente
decreto. 
  2-bis. Le opere, gli impianti e le  infrastrutture  necessari  alla
realizzazione dei progetti strategici per la  transizione  energetica
del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)
e al raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  dal  Piano  nazionale
integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione
del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis,
e le opere ad essi  connesse  costituiscono  interventi  di  pubblica
utilita', indifferibili e urgenti. 
  2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021,  N.  77,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108. 
  2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui  al  comma  2-bis
occorre privilegiare,  ove  possibile,  l'utilizzo  di  superfici  di
strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere  in  disuso.
(134) 
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, sono  sottoposti  a
VIA in sede regionale, i progetti di cui all'allegato III alla  parte
seconda  del  presente  decreto.  Sono  sottoposti  a   verifica   di
assoggettabilita'  a  VIA  in  sede  regionale  i  progetti  di   cui
all'allegato IV alla parte seconda del presente decreto. (134) 
  4.  In  sede  statale,  l'autorita'  competente  e'  il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che  esercita
le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo per le attivita'  istruttorie
relative al procedimento di VIA.  Il  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA e' adottato  dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento  di  VIA  e'
adottato nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo 25, comma
2, e all'articolo 27, comma 8. 
  4-bis. Nel caso  di  opere  o  interventi  caratterizzati  da  piu'
elementi progettuali corrispondenti a diverse  tipologie  soggette  a
VIA ovvero a verifica di assoggettabilita' a VIA rientranti in  parte
nella  competenza  statale  e  in  parte  in  quella  regionale,   il
proponente, con riferimento alle voci  elencate  negli  allegati  II,
II-bis, III e IV alla parte seconda del presente  decreto,  invia  in
formato elettronico al Ministero della transizione ecologica  e  alla
Regione  o   Provincia   autonoma   interessata   una   comunicazione
contenente: 
    a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto; 
    b) tipologia progettuale individuata come principale; 
    c) altre tipologie progettuali coinvolte; 
    d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108)). 
  4-ter.  Entro  ((...))  trenta   giorni   dal   ricevimento   della
comunicazione, la Regione o  la  Provincia  autonoma  ((trasmette  al
Ministero   le   valutazioni   di   competenza,   anche   in   merito
all'individuazione dell'autorita' competente allo  svolgimento  della
procedura di VIA  o  alla  verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,))
dandone contestualmente comunicazione al proponente. Entro ((...))  i
successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II,
II-bis, III  e  IV  alla  parte  seconda  del  presente  decreto,  il
competente ufficio  del  Ministero  comunica  al  proponente  e  alla
Regione  o   Provincia   autonoma   la   determinazione   in   merito
all'autorita' competente, alla  quale  il  proponente  stesso  dovra'
presentare l'istanza  per  l'avvio  del  procedimento.  Decorso  tale
termine,  si  considera  acquisito  l'assenso  del  Ministero   sulla
posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma ((...)). 
  5.  In  sede  regionale,  l'autorita'  competente  e'  la  pubblica
amministrazione con compiti di tutela,  protezione  e  valorizzazione
ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi  regionali
o delle Province autonome. 
  6.  Qualora  nei   procedimenti   di   VIA   o   di   verifica   di
assoggettabilita'  a  VIA   l'autorita'   competente   coincida   con
l'autorita'  proponente  di  un  progetto,  le   autorita'   medesime
provvedono a  separare  in  maniera  appropriata,  nell'ambito  della
propria organizzazione delle competenze amministrative,  le  funzioni
confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti  dal
presente decreto. Le autorita'  competenti  evitano  l'insorgenza  di
situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono
a segnalare ogni situazione  di  conflitto,  anche  potenziale,  alle
competenti autorita'. (134) 
  7.   Qualora   un   progetto   sia   sottoposto   a   verifica   di
assoggettabilita' a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le  procedure
siano svolte in conformita' agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29
del presente decreto. Il procedimento di VIA di competenza  regionale
si svolge con le modalita' di cui all'articolo 27-bis. 
  8. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
disciplinano con proprie leggi o regolamenti  l'organizzazione  e  le
modalita'  di  esercizio  delle  funzioni  amministrative   ad   esse
attribuite in materia di VIA,  nonche'  l'eventuale  conferimento  di
tali funzioni o di compiti specifici  agli  altri  enti  territoriali
sub-regionali. La potesta' normativa di  cui  al  presente  comma  e'
esercitata in conformita' alla legislazione europea e nel rispetto di
quanto previsto nel  presente  decreto,  fatto  salvo  il  potere  di
stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione  dei
procedimenti, per le modalita' della consultazione del pubblico e  di
tutti  i  soggetti  pubblici  potenzialmente  interessati,   per   il
coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di  competenza
regionale e locale, nonche' per la destinazione alle finalita' di cui
all'articolo 29, comma 8, dei  proventi  derivanti  dall'applicazione
delle sanzioni amministrative  pecuniarie.  In  ogni  caso  non  sono
derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e
27-bis. 
  8-bis. Limitatamente agli interventi necessari per  il  superamento
di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea,
in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica  di
assoggettabilita' a VIA o a VIA  ai  sensi  del  comma  3,  lo  Stato
esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 41 della  legge  24
dicembre 2012 n. 234. (134) 
  9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e  con  cadenza  biennale,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  informano  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
circa i provvedimenti  adottati  e  i  procedimenti  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA e di VIA, fornendo: 
    a) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti
ad una valutazione dell'impatto ambientale; 
    b) la  ripartizione  delle  valutazioni  dell'impatto  ambientale
secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati III e IV; 
    c) il numero di progetti di  cui  all'allegato  IV  sottoposti  a
verifica di assoggettabilita' a VIA; 
    d) la durata media delle procedure  di  valutazione  dell'impatto
ambientale; 
    e) stime  generali  dei  costi  medi  diretti  delle  valutazioni
dell'impatto ambientale, incluse le stime degli effetti sulle piccole
e medie imprese. 
  10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6  anni,  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  informa  la
Commissione europea circa lo  stato  di  attuazione  della  direttiva
2014/52/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione
di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. 
                                                                (112) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto con l'art.  23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
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AGGIORNAMENTO (134) 
  Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art.  50,  comma  3)
che le presenti modifiche si  applicano  alle  istanze  presentate  a
partire dal trentesimo giorno successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del medesimo D.L.