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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 2011, n. 127

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2007, n. 84, per l'esclusione del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita dagli organismi soggetti a riordino operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. (11G0176)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/08/2011
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 19-8-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,
recante "Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  31  luglio  1999,  n.  300,  recante
"Riforma dell'organizzazione di Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2006,   n.   248,   recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio economico  e  sociale,  per  il
contenimento e la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  nonche'
interventi  in  materia  di  entrate  e  di  contrasto   all'evasione
fiscale", ed in particolare l'articolo 29; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
84, recante "Regolamento per il  riordino  degli  organismi  operanti
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo
29  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248"; 
  Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante "Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee"  (legge  comunitaria  per  il  1991)  e  in
particolare l'articolo 40 con il quale, ai  sensi  del  comma  2  del
menzionato articolo, e' istituito presso la Presidenza del  Consiglio
dei  Ministri  un  Comitato  scientifico  per   i   rischi   derivati
dall'impiego di agenti biologici; 
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2001,  n.  206,  recante
"Attuazione della  direttiva  98/81/CE"  che  modifica  la  direttiva
90/219/CE,   concernente   l'impiego   confinato   di   microrganismi
geneticamente modificati e, in particolare, l'articolo 14,  comma  7,
lettera c) ai sensi del quale il Comitato  per  la  biosicurezza,  le
biotecnologie e le scienze della vita (di seguito anche Comitato)  e'
organo consultivo per la Commissione interministeriale di valutazione
operante  in  materia  di   impiego   confinato   dei   microrganismi
geneticamente modificati; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  224,  recante
"Attuazione  della  direttiva  2001/18/CE   concernente   l'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati" e, in
particolare, l'articolo 6, ai sensi del quale al  Comitato  nazionale
per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della  vita  viene
attribuita la funzione di organo consultivo - unitamente al Consiglio
superiore  di  sanita'  -  della  Commissione  interministeriale   di
valutazione in  materia  di  emissione  deliberata  nell'ambiente  di
organismi geneticamente modificati; 
  Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  recante  il
codice della proprieta' industriale,ai sensi dell'articolo  19  della
legge 23 luglio 2009, n. 99, e - in particolare - l'articolo 170-bis,
comma 1, nel quale il Comitato e' individuato quale organo consultivo
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi  in  materia  di  valutazione
della brevettabilita' delle invenzioni biotecnologiche; 
  Vista la legge 30 giugno  2009,  n.  85,  recante  "Adesione  della
Repubblica Italiana al trattato concluso il 27  maggio  2005  tra  il
Regno del Belgio, la Repubblica federale di  Germania,  il  Regno  di
Spagna, la Repubblica francese, Granducato di Lussemburgo,  il  Regno
dei  Paesi  Bassi  e   la   Repubblica   d'Austria,   relativo   all'
approfondimento della cooperazione transfrontaliera,  in  particolare
allo  scopo   di   contrastare   il   terrorismo,   la   criminalita'
transfrontaliera   e   la   migrazione    illegale    (Trattato    di
Prum).Istituzione  della  banca  dati  nazionale  del   DNA   e   del
laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.  Delega  al
Governo per l'istituzione dei ruoli  tecnici  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia  di
accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla liberta' personale,  e,
in particolare, gli articoli 15 e 16 della legge sopra citata, con  i
quali il Comitato e' stato individuato quale organo di  garanzia  per
"l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento
del laboratorio centrale per la  banca  dati  nazionale  del  DNA  ed
esegue, sentito il Garante per  la  protezione  dei  dati  personali,
verifiche presso il medesimo laboratorio centrale e i laboratori  che
lo alimentano, formulando suggerimenti circa  i  compiti  svolti,  le
procedure adottate, i criteri di sicurezza e  le  garanzie  previste,
nonche' ogni altro aspetto ritenuto utile per  il  miglioramento  del
servizio"; 
  Visto l'articolo 68 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
recante  "Disposizioni  urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria"; 
  Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2358/2010,  Adunanza  del
19 maggio 2010 della Sezione I, relativo  alla  applicabilita'  della
normativa  di  riordino  a  taluni  organismi  operanti   presso   la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, vale a
dire  la  Commissione  interministeriale  per  le   intese   con   le
confessioni religiose, la  Commissione  consultiva  per  la  liberta'
religiosa,  la  Commissione  governativa   per   l'attuazione   delle
disposizioni dell'Accordo tra Italia  e  Santa  Sede  firmato  il  18
febbraio 1984 ed Comitato nazionale per la bioetica; 
  Preso atto che il Consiglio  di  Stato,  nel  predetto  parere  ha,
conclusivamente,  ritenuto  che  "mentre e'   ammissibile   che   gli
organismi  in  esame  possano  costituire  l'oggetto  di   interventi
normativi o amministrativi volti a modificarne la composizione  o  la
durata oppure a sostituirli con organismi  equipollenti,  non  appare
compatibile con la funzione e il fondamento  giuridico  degli  stessi
l'applicazione  ai  medesimi  dell'articolo  68  comma  1  e  2   del
decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede la  semplice  soppressione
delle commissioni, al piu' tardi dopo una proroga biennale della loro
attivita' (articolo 68, comma 2), con "definitivo trasferimento delle
attivita' ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle
Amministrazioni" (articolo 68, comma 1); 
  Considerato che il Consiglio di Stato,  nel  medesimo  parere,  ha,
altresi', ricondotto l'istituzione della Commissione governativa  per
l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo tra 1'Italia e la  Santa
Sede firmato il 18 febbraio 1984 e  del  Comitato  nazionale  per  la
bioetica, all'adempimento di obblighi internazionali; 
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  5077/2006  emesso
nell'Adunanza del 5 febbraio 2007 dalla Sezione  consultiva  per  gli
atti  normativi,  il  quale,  in  sede  di  parere  sullo  schema  di
regolamento concernente la ricognizione e  riordino  di  commissioni,
comitati ed altri organismi operanti presso il Ministero degli affari
esteri, ha ritenuto che e' da escludere in radice la possibilita'  di
soppressione   di   organismi   che   si   ricollegano   ad   accordi
internazionali stipulati dal  nostro  Paese  in  quanto  l'intervento
finirebbe   per   alterare   l'assetto   dei   rapporti    concordati
bilateralmente; 
  Considerato che il  Comitato  nazionale  per  la  biosicurezza,  le
biotecnologie  e  le  scienze  della  vita  e'  stato  istituito   in
adempimento di direttive comunitarie, e che, nel  corso  degli  anni,
gli sono stati attribuiti ulteriori compiti e funzioni  da  normative
di attuazione di direttive comunitarie e di Trattati internazionali; 
  Considerato che i compiti del Comitato  si  muovono  in  ambiti  di
competenza del tutto precipui e specialistici e  di  elevato  livello
scientifico, non  attinenti  al  normale  ambito  di  conoscenze  del
personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Considerato, quindi, che l'inserimento nel sopra citato articolo  3
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,  n.  84,
non fosse gia' all'epoca dovuto poiche' il presente organismo era  da
ritenersi   sottratto   all'operativita'   dell'articolo    29    del
decreto-legge n. 223 del  2006,  in  quanto  organismo  istituito  in
adempimento di obblighi comunitari e internazionali; 
  Ritenuto di conseguenza di dover sopprimere all'articolo  3,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84,
la lettera a) in cui e'  menzionato  il  Comitato  Nazionale  per  la
biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita; 
  Ritenuto di dover garantire comunque la riduzione di spesa prevista
dall'articolo 68, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 settembre 2010; 
  Visto il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  nella  Adunanza
Generale del 2 dicembre 2010, n. 5632; 
  Visto il parere espresso dalle competenti Commissioni della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2011; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 3,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 84, la lettera a) e' soppressa. 
  2. Restano ferme le riduzioni operate sui capitoli di  bilancio  ai
sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Il testo del comma 2 dell'articolo 17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di  Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente: 
               "2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.". 
              Il testo del decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300
          (Riforma   dell'organizzazione   di   Governo,   a    norma
          dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. 
              Il testo dell'articolo 29 del  decreto-legge  4  luglio
          2006,  n.  223  (Disposizioni  urgenti  per   il   rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'  interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
          e' il seguente: 
              "Art. 29. Contenimento spesa per  commissioni  comitati
          ed altri organismi. - 1. Fermo restando il divieto previsto
          dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
          448, la spesa complessiva sostenuta  dalle  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, per organi  collegiali  e  altri  organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette amministrazioni, e' ridotta del trenta  per  cento
          rispetto a quella sostenuta  nell'anno  2005.  Ai  suddetti
          fini  le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,   e
          comunque entro 30 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto, le necessarie misure  di  adeguamento
          ai nuovi limiti di spesa.  Tale  riduzione  si  aggiunge  a
          quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266. 
              2. Per realizzare le finalita'  di  contenimento  delle
          spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali  si
          procede, entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, al riordino  degli  organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  per  gli  organismi
          previsti dalla legge o da regolamento e,  per  i  restanti,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su
          proposta del Ministro competente. I  provvedimenti  tengono
          conto dei seguenti criteri: 
              a)  eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali; 
              b) razionalizzazione delle competenze  delle  strutture
          che svolgono funzioni omogenee; 
              c) limitazione del numero delle strutture di supporto a
          quelle strettamente indispensabili al  funzionamento  degli
          organismi; 
              d)  diminuzione  del  numero   dei   componenti   degli
          organismi; 
              e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli
          organismi; 
              e-bis)  indicazione  di  un  termine  di  durata,   non
          superiore a tre anni, con la previsione che  alla  scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso; 
              e-ter) previsione di  una  relazione  di  fine  mandato
          sugli obiettivi realizzati dagli organismi,  da  presentare
          all'amministrazione  competente  e  alla   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri; 
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima della scadenza del termine di durata degli  organismi
          individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3,  di
          concerto con l'amministrazione di  settore  competente,  la
          perdurante   utilita'    dell'organismo    proponendo    le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso. 
              3.  Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute   a
          provvedere, entro lo stesso  termine  e  sulla  base  degli
          stessi criteri di cui  al  comma  2,  con  atti  di  natura
          regolamentare  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,   da
          sottoporre alla verifica degli organi interni di  controllo
          e  all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,   ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. 
              4. Ferma restando la realizzazione degli  obiettivi  di
          risparmio di spesa di cui al comma  1,  gli  organismi  non
          individuati dai provvedimenti previsti  dai  commi  2  e  3
          entro il 15 maggio 2007 sono  soppressi.  A  tale  fine,  i
          regolamenti ed i decreti di cui al  comma  2,  nonche'  gli
          atti di natura regolamentare di  cui  al  comma  3,  devono
          essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti  pareri,
          ovvero per la verifica da parte  degli  organi  interni  di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro  il  28
          febbraio 2007. 
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si sia provveduto agli adempimenti ivi  previsti  e'  fatto
          divieto alle amministrazioni di corrispondere  compensi  ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1. 
              6. Le disposizioni del presente  articolo  non  trovano
          diretta applicazione alle regioni, alle province  autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  per  i  quali  costituiscono  disposizioni   di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 
              7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano ai commissari straordinari  del  Governo  di  cui
          all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo. ". 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          14 maggio 2007, n. 84, (Regolamento per il  riordino  degli
          organismi operanti presso la Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri a  norma  dell'articolo  29  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248), e' il seguente: 
              "Art. 1. Unita' tecnico-operativa per i Balcani - 1. E'
          confermata l'Unita' tecnico-operativa per i Balcani, di cui
          all'articolo 2 della legge 21 marzo 2001, n. 84. 
              2. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  la  spesa
          complessiva dell'organismo di cui al comma 1, ivi  compresi
          i compensi dei componenti e le spese di  funzionamento,  e'
          ridotta del  30  per  cento  rispetto  a  quella  sostenuta
          nell'esercizio  finanziario  2005.  Per  l'anno  2006,   la
          riduzione prevista dall'articolo  29  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura  proporzionale
          rispetto al periodo corrente tra l'entrata  in  vigore  del
          decreto-legge n. 223 del  2006  ed  il  31  dicembre  2006,
          tenuto conto degli  impegni  di  spesa  gia'  assunti  alla
          medesima data di entrata in vigore del decreto. 
              Art. 2. Consulta nazionale per il servizio civile. - 1.
          E' confermata la Consulta nazionale per il servizio civile,
          di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230. 
              2. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  la  spesa
          complessiva dell'organismo di cui al comma 1 e' ridotta del
          30 per cento rispetto  a  quella  sostenuta  nell'esercizio
          finanziario 2005. Per l'anno 2006,  la  riduzione  prevista
          dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248, opera in misura proporzionale rispetto  al  periodo
          corrente tra l'entrata in vigore del  citato  decreto-legge
          n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto  degli
          impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata
          in vigore del decreto. 
              Art. 3. Altri organismi operanti presso  la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri - 1. Sono confermati i  seguenti
          organismi: 
              a)  Comitato  nazionale   per   la   biosicurezza,   le
          biotecnologie e le scienze della vita, istituito  ai  sensi
          dell'articolo 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n.
          142; 
              b)  Commissione  per  la   garanzia   dell'informazione
          statistica, di cui all'articolo 12 del decreto  legislativo
          6 settembre 1989, n. 322, e la relativa Segreteria tecnica; 
              c) Commissione incaricata dell'esame delle domande  per
          la concessione di  un  riconoscimento  ai  congiunti  degli
          infoibati, istituita ai sensi dell'articolo 5  della  legge
          30 marzo 2004, n. 92. 
              2. La spesa degli  organismi  di  cui  al  comma  1  e'
          ridotta in  misura  tale  da  assicurare,  unitamente  alle
          riduzioni di spesa relative agli altri  organismi  operanti
          presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,   la
          riduzione complessiva del  trenta  per  cento  della  spesa
          sostenuta nell'esercizio finanziario  2005  dalla  medesima
          Presidenza  per  tutti  gli  organismi   rientranti   nella
          previsione di  cui  all'articolo  29  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2006, la  riduzione
          opera in misura proporzionale rispetto al periodo  corrente
          tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223  del  2006
          ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa
          gia' assunti alla medesima data di entrata  in  vigore  del
          decreto. 
              Art. 4. Durata - 1. Gli organismi di cui agli  articoli
          1, 2 e 3 durano in carica tre anni, decorrenti  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata,
          gli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 presentano  una
          relazione sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio
          dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29,
          comma 2-bis, del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248, ai fini della  valutazione  della  loro  perdurante
          utilita'  e  della  conseguente  eventuale  proroga   della
          durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri.  Gli
          eventuali  successivi  decreti  di  proroga  sono  adottati
          secondo la medesima procedura. 
              3. I componenti degli organismi di cui agli articoli 1,
          2 e 3 durano in carica fino alla scadenza  del  termine  di
          durata degli stessi e possono essere  confermati  una  sola
          volta, nel caso di proroga della durata degli organismi. 
              Art. 5. Pari opportunita' tra donne e  uomini  -  1.  I
          componenti degli organismi di cui al presente decreto  sono
          nominati nel rispetto del principio  di  pari  opportunita'
          tra donne e uomini. 
              Art. 6. Abrogazioni - 1. L'articolo 12,  comma  5,  del
          decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  e'  abrogato
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto.". 
              Il testo del comma 2 dell'articolo 40  della  legge  19
          febbraio 1992, n. 142, (Disposizioni per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee), e' il seguente: 
              "2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri un comitato  scientifico  per  i  rischi  derivati
          dall'impiego  di  agenti  biologici.  La  composizione  del
          Comitato   deve   comprendere   le   seguenti    competenze
          professionali:    microbiologia,    biologia    molecolare,
          genetica,  ingegneria   chimica,   medicina   del   lavoro,
          agronomia,  ecologia  farmacologica,  igiene.  Il  Comitato
          individua i fattori e  le  condizioni  di  rischio  per  la
          classificazione degli agenti biologici, elabora criteri per
          la definizione per  le  norme  di  sicurezza,  verifica  la
          compatibilita'  con  norme   gia'   vigenti.   I   Ministri
          competenti definiscono le norme applicative delle direttive
          comunitarie 90/219/CEE e 90/220/CEE, anche sulla  base  dei
          documenti prodotti dal comitato tecnico-scientifico.". 
              Il testo del  comma  7  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2001,  n.  206  (Attuazione  della
          direttiva  98/81/CE,  concernente  l'impiego  confinato  di
          microrganismi geneticamente modificati), e' il seguente: 
              "7. La commissione svolge i seguenti compiti: 
              a) esamina le notifiche di cui agli articoli 7, 9, 10 e
          12, ed esprime parere sulle stesse, ai sensi dell'art.  11,
          individuando i casi di applicazione dell'articolo 15; 
              b) esprime parere su ogni altra questione relativa agli
          aspetti considerati dal presente decreto; 
              c) promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta di
          parere al Consiglio superiore  di  sanita'  e  al  Comitato
          nazionale per la  biosicurezza  e  le  biotecnologie  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.". 
              Il testo dell'articolo  6  del  decreto  legislativo  8
          luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva  2001/18/CE
          concernente   l'emissione   deliberata   nell'ambiente   di
          organismi geneticamente modificati), e' il seguente: 
              "Art. 6. Commissione interministeriale  di  valutazione
          - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del  territorio,  da  adottarsi   entro   sessanta   giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto,  e'  istituita
          una Commissione interministeriale  per  l'elaborazione  dei
          pareri sulle notifiche e sulle  informazioni  di  cui  agli
          articoli 8, 11, 16 e 20 con il compito di: 
              a) verificare che il contenuto  di  dette  notifiche  e
          informazioni sia conforme alle  disposizioni  del  presente
          decreto; 
              b) esaminare  qualsiasi  osservazione  sulle  notifiche
          eventualmente presentata dalle autorita'  competenti  degli
          altri Stati membri e dal pubblico; 
              c) valutare  i  rischi  dell'emissione  per  la  salute
          umana, animale e per l'ambiente; 
              d) esaminare le informazioni  del  notificante  di  cui
          agli articoli 8, 11, 16 e 20 e promuovere, ove  lo  ritenga
          necessario, la richiesta di parere al  Consiglio  superiore
          di sanita' e al Comitato nazionale per la biosicurezza e le
          biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
              e) disporre, se del caso, la consultazione delle  parti
          sociali, del pubblico e di ogni altro soggetto interessato,
          ivi compresi eventuali comitati scientifici ed  etici,  sia
          nazionali che comunitari; 
              f)  redigere  le  proprie  conclusioni  e,   nei   casi
          previsti, la relazione di valutazione di cui agli  articoli
          17 e 20. 
              2. La Commissione interministeriale di cui al comma  1,
          esamina le  relazioni  di  valutazione  e  le  informazioni
          relative  all'emissione  deliberata  e  all'immissione  sul
          mercato di OGM provenienti dalle autorita' competenti degli
          altri Stati membri e dalla Commissione europea e  trasmesse
          all'autorita'   competente   ai   sensi   della   direttiva
          2001/18/CE del 12 marzo 2001, del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale   delle
          Comunita'  europee  del  17  aprile   2001,   n.   L   106,
          richiedendo,  se  del  caso,  ulteriori   informazioni   ed
          esprimendo il proprio parere sulla base  della  valutazione
          dei rischi dell'emissione. 
              3. La Commissione interministeriale di cui al  comma  1
          e'  presieduta  da  un  direttore  generale  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio, ovvero  da  un
          suo sostituto,  ed  e'  composta  da  rappresentanti  e  da
          esperti  di  comprovata  competenza  scientifica  designati
          dalle amministrazioni interessate, cosi' ripartiti: 
              a) un  rappresentante  del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio; 
              b) un rappresentante del Ministero della salute; 
              c) un  rappresentante  del  Ministero  delle  politiche
          agricole e forestali; 
              d) un  rappresentante  del  Ministero  delle  attivita'
          produttive; 
              e) un rappresentante del Ministero del lavoro  e  delle
          politiche sociali; 
              f) tre rappresentanti della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; 
              g) due esperti  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio; 
              h) due esperti del Ministero della salute; 
              i) due esperti del Ministero delle politiche agricole e
          forestali; 
              j)  due  esperti   dell'Agenzia   per   la   protezione
          dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT); 
              k) un esperto dell'Istituto nazionale  di  ricerca  per
          gli alimenti e la nutrizione (INRAN); 
              l) un esperto del Ministero delle attivita' produttive; 
              m) un esperto dell'Istituto superiore di sanita'; 
              n)  un   esperto   dell'Istituto   superiore   per   la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro. 
              4. Per ciascuno dei componenti di cui  al  comma  3  e'
          nominato un membro supplente  di  comprovata  esperienza  e
          competenza. 
              5. Le funzioni di segreteria della Commissione  di  cui
          al comma 1, sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della
          tutela del territorio, presso il quale la medesima ha sede. 
              6. La Commissione interministeriale di  valutazione,  i
          cui componenti durano in carica quattro anni, adotta, entro
          sessanta  giorni  dalla  data  della  sua  istituzione,  un
          regolamento di funzionamento interno. 
              7. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 12
          aprile 2001, n. 206, le parole da «anche  per  l'esercizio»
          fino a «decreto legislativo 3  marzo  1993,  n.  92»,  sono
          soppresse. 
              8. Le disposizioni di cui al comma  7  si  applicano  a
          partire dall'entrata in  vigore  del  decreto  previsto  al
          comma 1. Dalla  stessa  data  il  notificante  provvede  al
          versamento  delle  tariffe  di  cui  all'articolo   33   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.". 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 170-bis del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30   (Codice   della
          proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15  della  L.
          12 dicembre 2002, n. 273), e' il seguente: 
              "1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi,  in  sede  di
          valutazione    della    brevettabilita'    di    invenzioni
          biotecnologiche,  al  fine  di  garantire  quanto  previsto
          dall'articolo  81-quinquies,  comma  1,  lettera  b),  puo'
          richiedere  il  parere  del  Comitato  nazionale   per   la
          biosicurezza e le biotecnologie.". 
              Il testo del comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge
          25 giugno  2008,  n.  112,  (Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria), e' il seguente: 
              "Art. 68. Riduzione degli  organismi  collegiali  e  di
          duplicazioni di strutture - 3. Con Decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  su  proposta  del  Ministro
          competente,  sono  individuati  gli  organismi   collegiali
          ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai  precedenti
          commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento
          della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione
          del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.". 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 84 del 2007, come modificato
          dal presente regolamento: 
              "Art. 3. Altri organismi operanti presso la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri - 1. Sono confermati i  seguenti
          organismi: 
              a) (soppressa). 
              b)  Commissione  per  la   garanzia   dell'informazione
          statistica, di cui all'articolo 12 del decreto  legislativo
          6 settembre 1989, n. 322, e la relativa Segreteria tecnica; 
              c) Commissione incaricata dell'esame delle domande  per
          la concessione di  un  riconoscimento  ai  congiunti  degli
          infoibati, istituita ai sensi dell'articolo 5  della  legge
          30 marzo 2004, n. 92. 
              2. La spesa degli  organismi  di  cui  al  comma  1  e'
          ridotta in  misura  tale  da  assicurare,  unitamente  alle
          riduzioni di spesa relative agli altri  organismi  operanti
          presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,   la
          riduzione complessiva del  trenta  per  cento  della  spesa
          sostenuta nell'esercizio finanziario  2005  dalla  medesima
          Presidenza  per  tutti  gli  organismi   rientranti   nella
          previsione di  cui  all'articolo  29  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2006, la  riduzione
          opera in misura proporzionale rispetto al periodo  corrente
          tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223  del  2006
          ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa
          gia' assunti alla medesima data di entrata  in  vigore  del
          decreto.". 
              Per il testo dell'art. 29 del citato  decreto-legge  n.
          223 del 2006, vedasi nelle note alle premesse.