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DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 206

Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/2013)
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Testo in vigore dal:  12-5-2013
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Art. 14

Commissione interministeriale di valutazione
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 86.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 86.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 86.
4. Nello svolgimento dei lavori, la commissione può organizzarsi in sottogruppi ed acquisire, ove ritenuto necessario, pareri di esperti esterni, secondo la legislazione vigente.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del Dipartimento della prevenzione del Ministero della sanità, presso il quale ha sede la Commissione interministeriale di valutazione.
6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 86.
7. La commissione svolge i seguenti compiti:
a) esamina le notifiche di cui agli articoli 7, 9 10 e 12, ed esprime parere sulle stesse, ai sensi dell'art. 11, individuando i casi di applicazione dell'articolo 15;
b) esprime parere su ogni altra questione relativa agli aspetti considerati dal presente decreto;
c) promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al Consiglio superiore di sanità e al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8. La commissione di cui al presente articolo, sostituisce la commissione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, abrogato con l'articolo 24,. Tutti i riferimenti al predetto articolo 15, contenuti in atti normativi, si intendono pertanto sostituiti con i riferimenti al presente articolo. (1)
((3))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che la presente modifica si applica a partire dall'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1 dell'art. 6 del medesimo D.Lgs. n. 224/03.
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera g)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico sanitario», le funzioni in atto esercitate dalla Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie, di cui al presente articolo.