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DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 206

Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/2013)
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Testo in vigore dal: 16-6-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee; 
   Visto, in particolare, l'art. 23  della  predetta  legge  n.  526,
recante delega al Governo per l'attuazione della  direttiva  98/81/CE
del  Consiglio,  concernente  l'impiego  confinato  di  microrganismi
geneticamente modificati; 
   Visti il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91,  e  le  relative
norme applicative di cui ai decreti del  Ministro  della  sanita'  20
maggio 1993, 1o marzo 1995, 25 settembre 1996 e 10 aprile 1997; 
   Vista la direttiva 98/81/CE  concernente  l'impiego  confinato  di
microrganismi geneticamente modificati; 
   Vista la preliminare deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 dicembre 2000; 
   Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; 
   Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
   Vista la definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2001; 
   Sulla proposta del Ministro per le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro della sanita', di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri,  della  giustizia,  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione  economica,  dell'ambiente,   del   lavoro   e   della
previdenza sociale, dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
e del commercio con l'estero e delle politiche agricole e forestali; 
                                EMANA 
                  Il seguente decreto legislativo: 

 
                               Art. 1. 
                       (campo di applicazione) 

 
   1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le  misure  per   l'impiego
confinato  dei  microorganismi  geneticamente  modificati,  volte   a
tutelare la salute dell'uomo e l'ambiente. 
   2. Il Ministro della sanita' coordina le attivita'  amministrative
e  tecnico-scientifiche  relative  alla  integrale  attuazione  delle
misure contenute  nel  presente  decreto,  d'intesa,  per  quanto  di
rispettiva competenza, con i Ministri  dell'ambiente,  del  lavoro  e
della previdenza  sociale,  delle  politiche  agricole  e  forestali,
dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  del
commercio con l'estero e dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La legge 21 dicembre 1999, n. 526 reca:
              "Disposizioni  per  l'adempimento di obblighi derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 1999.".
              - L'art. 23 della succitata legge, cosi' recita:
              "Art.    23   (Impiego   confinato   di   microrganismi
          geneticamente   modificati:   criteri   di  delega).  -  1.
          L'attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio, del 26
          ottobre   1998,   che   modifica  la  direttiva  90/219/CEE
          sull'impiego   confinato   di  microrganismi  geneticamente
          modificati,  sara' informata ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
                a) classificare    gli    impieghi    confinati    di
          microrganismi  geneticamente  modificati  in base ai rischi
          che comportano per la salute umana e per l'ambiente;
                b) assicurare il controllo sulle attivita' di impiego
          confinato di microrganismi geneticamente modificati;
                c) definire    le    procedure    di    notifica   ed
          autorizzazione  per  l'impiego  confinato  di microrganismi
          geneticamente modificati;
                d) prevedere  l'elaborazione  di  piani  di emergenza
          relativi  al  rilascio  accidentale nell'ambiente di agenti
          biologici e di microrganismi geneticamente modificati;
                e) prevedere   misure   adeguate   per  il  controllo
          dell'eliminazione  del  materiale  derivante dagli impieghi
          confinati di microrganismi geneticamente modificati;
                f)  recepire il completamento dell'allegato II, parti
          B  e  C, in conformita' a quanto disposto dall'art. 20-bis,
          introdotto  dalla direttiva, con decreto del Ministro della
          sanita' di concerto con il Ministro dell'ambiente;
                g) apportare   le  necessarie  modifiche  al  decreto
          legislativo 3 marzo 1993, n. 91.".
              - La direttiva 98/81/CE e' pubblicata in GUCE L 330 del
          5 dicembre 1998.
              - Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, reca:
              "Attuazione   della  direttiva  90/219/CEE  concernente
          l'impiego    confinato   di   microrganismi   geneticamente
          modificati.".
              - Il decreto del Ministro della sanita' 20 maggio 1993,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1993, n. 10,
          reca:
              "Tariffe  e modalita' relative alle prestazioni fornite
          dal  Ministero  della  sanita' in applicazione dell'art. 20
          del  decreto  legislativo 3 marzo 1993, n. 92, che attua la
          direttiva  90/220/CEE  in  materia  di emissione deliberata
          nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.".
              -  Il decreto del Ministro della sanita' 1o marzo 1995,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1995, n. 112,
          reca:
              "Attuazione  della direttiva 94/51/CE della Commissione
          del   7 novembre  1994  recante  adeguamento  al  progresso
          tecnico    della   direttiva   90/219/CEE   del   Consiglio
          sull'impiego   confinato   di  microrganismi  geneticamente
          modificati".