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DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 93

Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. (11G0136)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 29-6-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 14 novembre 1995,  n.  481,  recante  norme  per  la
concorrenza e la regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'  e
l'istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di  pubblica
utilita'; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo
41; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di attivita' e compiti alle regioni ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di attivita' e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.  164,  di  seguito
definito 'decreto legislativo n. 164 del  2000',  recante  attuazione
della direttiva n. 98/30/CE, recante  norme  comuni  per  il  mercato
interno del gas naturale, a norma dell'articolo  41  della  legge  17
maggio 1999, n. 144'; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
11  maggio  2004,  recante  criteri,  modalita'  e   condizioni   per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica
nazionale di trasmissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115
del 18 maggio 2004; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia; 
  Visto il decreto-legge 18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  2007,  n.  125,  recante  misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie  in  materia  di
liberalizzazione dei mercati dell'energia; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonche' in  materia
di energia; 
  Vista  la  direttiva  2009/72/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE; 
  Vista  la  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas e che abroga la direttiva 2003/55/CE; 
  Vista  la  direttiva  2008/92/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas
e di energia elettrica (rifusione); 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009,  ed  in  particolare
l'articolo 17, recante principi e criteri direttivi per  l'attuazione
delle direttive 2009/28/CE,  2009/72/CE,  2009/73/CE  e  2009/119/CE,
nonche' misure  per  l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  alla
normativa comunitaria in materia di energia, nonche'  in  materia  di
recupero di rifiuti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 13 luglio 2009, che  istituisce  una  agenzia  per  la
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia; 
  Visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle  condizioni  di  accesso
alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e  che
abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003; 
  Visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle
reti di trasporto del gas naturale e che abroga il  regolamento  (CE)
n. 1775/2005; 
  Vista la segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il
gas, al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3,
comma 10-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 marzo 2011; 
  Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso
nella seduta in data 28 aprile 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 maggio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i  Ministri  degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Sicurezza degli approvvigionamenti 
 
  1. Al fine di garantire la sicurezza degli  approvvigionamenti  per
il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica,  anche  tenendo
conto di logiche di mercato, il  Ministro  dello  sviluppo  economico
emana atti di indirizzo  e  adotta  gli  opportuni  provvedimenti  in
funzione dell'esigenza  di  equilibrio  tra  domanda  e  offerta  sul
mercato nazionale, del livello della domanda attesa in futuro,  della
capacita' addizionale  in  corso  di  programmazione  o  costruzione,
nonche' della qualita' e del  livello  di  manutenzione  delle  reti,
delle misure per far fronte ai picchi della domanda  e  alle  carenze
delle forniture di uno o piu' fornitori. 
  2. Il Ministero  dello  sviluppo  economico,  previa  consultazione
delle Regioni e delle parti interessate,  definisce  entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in coerenza con
gli  obiettivi  della   strategia   energetica   nazionale   di   cui
all'articolo 3, gli scenari  decennali  relativi  allo  sviluppo  del
mercato del  gas  naturale  e  del  mercato  dell'energia  elettrica,
comprensivi delle previsioni sull'andamento della  domanda  suddivisa
nei  vari  settori,   della   necessita'   di   potenziamento   delle
infrastrutture di produzione, importazione, trasporto,  nonche',  per
il gas naturale, dello  stoccaggio,  eventualmente  individuando  gli
opportuni interventi al  fine  di  sviluppare  la  concorrenza  e  di
migliorare la sicurezza del sistema del gas naturale. Tali scenari  e
previsioni sono articolati, ove possibile, per Regione.  Gli  scenari
sono aggiornati  con  cadenza  biennale  e  sono  predisposti  previa
consultazione delle parti interessate. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La legge 14 novembre 1995, n.481, e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O. 
              Il testo dell'articolo 41 della legge 17  maggio  1999,
          n.144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
          per il riordino degli  incentivi  all'occupazione  e  della
          normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni  per
          il riordino degli  enti  previdenziali),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 maggio  1999,  n.  118,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              «Art. 41. Norme per il mercato del gas naturale. 
              1.  Al  fine  di  promuovere  la  liberalizzazione  del
          mercato  del  gas  naturale,  con  particolare  riferimento
          all'attivita' di trasporto, stoccaggio e distribuzione,  il
          Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  al
          decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281  ,  per  dare
          attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per
          il  mercato  interno  del  gas   naturale,   e   ridefinire
          conseguentemente tutte le componenti rilevanti del  sistema
          nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al  servizio
          di pubblica utilita', nel rispetto dei seguenti principi  e
          criteri direttivi: 
              a)  prevedere  che  l'apertura  del  mercato  del   gas
          naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel
          rispetto dei poteri dell'Autorita' per l'energia  elettrica
          e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi  i
          relativi  obblighi,  l'universalita',  la  qualita'  e   la
          sicurezza    del     medesimo,     l'interconnessione     e
          l'interoperabilita' dei sistemi; 
              b)  prevedere  che,  in  considerazione  del  crescente
          ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore  grado
          di interconnessione al sistema europeo del  gas,  le  opere
          infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas  siano
          dichiarate  di  pubblica   utilita'   nonche'   urgenti   e
          indifferibili a tutti gli effetti  della  legge  25  giugno
          1865, n. 2359; 
              c) eliminare ogni disparita' normativa  tra  i  diversi
          operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in  cui
          siano previsti contributi,  concessioni,  autorizzazioni  o
          altra approvazione  per  costruire  o  gestire  impianti  o
          infrastrutture del sistema del  gas,  uguali  condizioni  e
          trattamenti non discriminatori alle imprese; 
              d) prevedere misure affinche' nei piani e nei programmi
          relativi ad  opere  di  trasporto,  di  importazione  e  di
          stoccaggio di gas  sia  salvaguardata  la  sicurezza  degli
          approvvigionamenti,  promossa  la  realizzazione  di  nuove
          infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e
          favorito  lo  sviluppo  della  concorrenza   e   l'utilizzo
          razionale delle infrastrutture esistenti; 
              e) prevedere che le imprese integrate nel  mercato  del
          gas  costituiscano,  ove  funzionale  allo   sviluppo   del
          mercato, societa' separate, e in ogni  caso  tengano  nella
          loro contabilita' interna conti separati per  le  attivita'
          di importazione, trasporto, distribuzione e  stoccaggio,  e
          conti consolidati  per  le  attivita'  non  rientranti  nel
          settore del gas,  al  fine  di  evitare  discriminazioni  o
          distorsioni della concorrenza; 
              f)  garantire   trasparenti   e   non   discriminatorie
          condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas; 
              g) stabilire  misure  perche'  l'apertura  del  mercato
          nazionale del  gas  avvenga  nel  quadro  dell'integrazione
          europea dei mercati sia per quanto riguarda la  definizione
          dei criteri per i clienti idonei su  base  di  consumo  per
          localita', sia per facilitare la  transizione  del  settore
          italiano  del  gas  ai  nuovi  assetti  europei,  sia   per
          assicurare alle imprese italiane,  mediante  condizioni  di
          reciprocita'  con  gli  altri  Stati   membri   dell'Unione
          europea, uguali  condizioni  di  competizione  sul  mercato
          europeo del gas. 
              2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui  al  comma
          1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una
          apposita  relazione,  sono  trasmessi   alle   Camere   per
          l'espressione  del  parere  da   parte   delle   competenti
          Commissioni parlamentari permanenti entro nove  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge. In caso  di
          mancato  rispetto  del  termine  per  la  trasmissione,  il
          Governo decade dall'esercizio della delega.  Le  competenti
          Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta
          giorni dalla data di trasmissione. Qualora il  termine  per
          l'espressione del parere  decorra  inutilmente,  i  decreti
          legislativi possono essere comunque emanati.». 
              La legge 15  marzo  1997,  n.59,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.112,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n.  92,
          S.O. 
              Il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,   n.79,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75. 
              La direttiva n. 96/92/CE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          30 gennaio 1997, n. L 27. 
              Il decreto legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142. 
              La direttiva 98/30/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.  21
          luglio 1998, n. L 204. 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
          maggio 2004, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          maggio 2004, n. 115. 
              La legge 23 agosto 2004,  n.239,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215. 
              Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2007, n. 188. 
              La legge 3 agosto 2007,  n.  125  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2007, n. 188. 
              La legge 23 luglio 2009, n.  99,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O. 
              La direttiva 2009/72/CE, e' pubblicata nella GUUE n.  L
          211 del 14.8.2009. 
              La direttiva 2009/73/CE e' pubblicata nella GUUE  n.  L
          211 del 14.8.2009. 
              La direttiva 2008/92/CE, e' pubblicata nella GUUE n.  L
          298 del 7.11.2008. 
              Il testo dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n.
          96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010,  n.
          146, S.O, cosi' recita: 
              «Art. 17. Principi e criteri direttivi per l'attuazione
          delle  direttive  2009/28/CE,  2009/72/CE,   2009/73/CE   e
          2009/119/CE.  Misure  per  l'adeguamento   dell'ordinamento
          nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia,
          nonche' in materia di recupero di rifiuti 
              1. Nella predisposizione  del  decreto  legislativo  di
          attuazione  della  direttiva  2009/28/CE   del   Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  23  aprile  2009,   sulla
          promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,
          recante modifica e successiva abrogazione  delle  direttive
          2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo e'  tenuto  a  seguire,
          oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2
          della  presente  legge,  in  quanto  compatibili,  anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti  in
          capo  allo  Stato  mediante  la  promozione  congiunta   di
          efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili
          per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore
          e biocarburanti,  tenuto  conto  di  quanto  previsto  alla
          lettera  c),  anche  attraverso  la  regolazione  da  parte
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sulla base
          di  specifici  indirizzi  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico; 
              b) nel  definire  il  Piano  di  azione  nazionale,  da
          adottare entro il 30 giugno 2010, che fissa  gli  obiettivi
          nazionali per la quota  di  energia  da  fonti  rinnovabili
          consumata nel settore dei  trasporti,  dell'elettricita'  e
          del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, avere riguardo
          all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari
          settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi
          in  base  a  criteri  che  tengano   conto   del   rapporto
          costi-benefici; 
              c)  favorire  le   iniziative   di   cooperazione   per
          trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri
          e  Paesi  terzi  anche  mediante  il  coinvolgimento  delle
          regioni  e  di  operatori  privati,  secondo   criteri   di
          efficienza  e  al  fine  del  pieno  raggiungimento   degli
          obiettivi nazionali; 
              d) semplificare, anche con riguardo alle  procedure  di
          autorizzazione,  di  certificazione  e  di  concessione  di
          licenze,  compresa  la  pianificazione  del  territorio,  i
          procedimenti   di   autorizzazione   alla   costruzione   e
          all'esercizio   degli   impianti   alimentati   da    fonti
          rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche
          sulla base delle  specificita'  di  ciascuna  tipologia  di
          impianto  e   dei   siti   di   installazione,   prevedendo
          l'assoggettamento alla disciplina della denuncia di  inizio
          attivita' di cui agli articoli 22  e  23  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per  gli
          impianti  per  la  produzione  di  energia  elettrica   con
          capacita' di generazione non superiore ad un  MW  elettrico
          di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  e),  del  decreto
          legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387,  alimentati  dalle
          fonti di cui alla lettera a), prevedendo  inoltre  che,  in
          sede  di  pianificazione,  progettazione,   costruzione   e
          ristrutturazione  di  aree   residenziali   industriali   o
          commerciali e  nella  pianificazione  delle  infrastrutture
          urbane, siano inseriti, ove  possibile,  apparecchiature  e
          sistemi di produzione di elettricita', calore e  freddo  da
          fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature  e  sistemi
          di teleriscaldamento o di teleraffrescamento; 
              e) promuovere l'integrazione  delle  fonti  rinnovabili
          nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche
          mediante il sostegno, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica, alla realizzazione di sistemi di accumulo
          dell'energia e di reti intelligenti, al fine di  assicurare
          la dispacciabilita' di tutta  l'energia  producibile  dagli
          impianti alimentati da fonti rinnovabili e di  ridurre  gli
          oneri di gestione in sicurezza delle reti  di  trasporto  e
          distribuzione dell'energia; 
              f) definire le certificazioni e le specifiche  tecniche
          da rispettare affinche' le apparecchiature e i sistemi  per
          l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare  dei
          regimi di sostegno; 
              g) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione
          tra autorita' locali, regionali e nazionali, provvedendo in
          particolare  alla   istituzione   di   un   meccanismo   di
          trasferimento  statistico  tra  le  regioni  di  quote   di
          produzione di energia da  fonti  rinnovabili  ai  fini  del
          rispetto della ripartizione di cui all' articolo  2,  comma
          167,  della   legge   24   dicembre   2007,   n.   244,   e
          dell'attuazione di quanto disposto all' articolo  2,  comma
          170, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
              h) adeguare e potenziare il sistema  di  incentivazione
          delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e  del  risparmio
          energetico, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, anche mediante l'abrogazione  totale  o  parziale
          delle vigenti disposizioni in materia,  l'armonizzazione  e
          il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23  luglio
          2009, n. 99, e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
              i) prevedere, senza incrementi delle tariffe  a  carico
          degli  utenti,  una  revisione  degli  incentivi   per   la
          produzione  di  energia  elettrica  prodotta  da   impianti
          alimentati da biomasse e  biogas  al  fine  di  promuovere,
          compatibilmente con la disciplina  dell'Unione  europea  in
          materia   di   aiuti   di   Stato,   la   realizzazione   e
          l'utilizzazione di impianti in asservimento alle  attivita'
          agricole da parte di imprenditori che svolgono le  medesime
          attivita'; 
                l) completare, nei limiti delle risorse  di  bilancio
          disponibili allo scopo, il sistema statistico in materia di
          energia,  compresi  i  consumi,  al  fine  di  disporre  di
          informazioni  ed  elaborazioni  omogenee  con   i   criteri
          adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e
          all'attuazione di quanto previsto alla lettera g). 
              2. Ai sensi del comma 1, anche al fine di sostenere  la
          promozione  dell'energia  da   fonti   rinnovabili   e   di
          conseguire con maggior efficacia  gli  obiettivi  nazionali
          obbligatori per la quota complessiva di  energia  da  fonti
          rinnovabili sul consumo finale lordo  di  energia,  l'alcol
          etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni
          vinicole  si   considera   ricompreso   nell'ambito   della
          definizione dei bioliquidi quali combustibili  liquidi  per
          scopi   energetici   diversi   dal   trasporto,    compresi
          l'elettricita',  il  riscaldamento  e  il   raffreddamento,
          prodotti a partire dalla biomassa, di  cui  alla  direttiva
          2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
          aprile 2009,  sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da
          fonti rinnovabili.  Per  tale  scopo  nella  produzione  di
          energia elettrica mediante  impianti  di  potenza  nominale
          media annua non superiore  a  1  MW,  immessa  nel  sistema
          elettrico, l'entita' della tariffa di 28 euro  cent/kWh  di
          cui al numero 6 della tabella 3  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, e successive modificazioni, si applica  anche
          all'alcol etilico di  origine  agricola  proveniente  dalla
          distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui
          all'  articolo  103-tervicies  del  regolamento   (CE)   n.
          1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007.  La  presente
          disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per
          il bilancio dello Stato, ne'  incrementi  delle  tariffe  a
          carico degli utenti. 
              3. Nella predisposizione  del  decreto  legislativo  di
          attuazione  della  direttiva  2009/72/CE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13  luglio  2009,  relativa  a
          norme comuni per il mercato interno dell'energia  elettrica
          e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo e'  tenuto
          a seguire, oltre ai principi e  criteri  direttivi  di  cui
          all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili,
          anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  prevedere   misure   per   aumentare   gli   scambi
          transfrontalieri  in  modo  da  conseguire   una   maggiore
          efficienza e prezzi competitivi,  contribuendo  anche  alla
          sicurezza  degli   approvvigionamenti   e   allo   sviluppo
          sostenibile; 
              b) prevedere misure che tengano conto,  ai  fini  della
          realizzazione di nuove infrastrutture di  produzione  e  di
          trasporto   di   energia   elettrica,    della    rilevanza
          dell'infrastruttura   stessa   per   il   mercato   interno
          dell'energia  elettrica  e  della  sua  coerenza  con   gli
          obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari; 
              c) prevedere che le sanzioni amministrative  pecuniarie
          applicabili in caso di mancato rispetto delle  disposizioni
          del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  13  luglio  2009,  nonche'  di  mancato
          rispetto degli obblighi  imposti  alle  imprese  elettriche
          dalla direttiva 2009/72/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie  assegnate
          alla competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
          gas, siano non inferiori nel minimo  a  euro  2.500  e  non
          superiori a euro 154.937.069,73; 
              d) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo
          normativo,  al  processo  di  aggregazione  delle   piccole
          imprese  di  distribuzione  di   energia   elettrica,   per
          favorirne l'efficienza e la terzieta'; 
              e) prevedere misure atte a  garantire  che  imprese  di
          distribuzione di energia elettrica verticalmente  integrate
          non siano in condizione di trarre impropri  vantaggi  dalla
          loro attivita' di  gestione  delle  reti  di  distribuzione
          ostacolando cosi' le dinamiche concorrenziali del mercato; 
              f) prevedere che i gestori dei sistemi di  trasmissione
          dell'energia elettrica predispongano un piano decennale  di
          sviluppo della rete basato  sulla  domanda  e  sull'offerta
          esistenti e previste, contenente misure  atte  a  garantire
          l'adeguatezza del sistema; 
              g) prevedere che l'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il  gas  disponga  di  risorse  finanziarie   idonee   allo
          svolgimento delle proprie attivita', attraverso il  sistema
          di totale  autofinanziamento  previsto  dall'  articolo  2,
          comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, mediante il
          contributo versato dai soggetti  operanti  nei  settori  di
          competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri  di
          funzionamento della stessa; 
                h) prevedere che,  nell'osservanza  delle  rispettive
          competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  e
          l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato  si
          prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato,
          stipulando a tale fine appositi  protocolli  di  intesa,  e
          collaborino  tra  loro  anche  mediante   lo   scambio   di
          informazioni,  senza  che   sia   opponibile   il   segreto
          d'ufficio. 
              4. Nella predisposizione  del  decreto  legislativo  di
          attuazione  della  direttiva  2009/73/CE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13  luglio  2009,  relativa  a
          norme comuni per il mercato interno del gas naturale e  che
          abroga la direttiva 2003/55/CE,  il  Governo  e'  tenuto  a
          seguire, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili,
          anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  prevedere   misure   per   aumentare   gli   scambi
          transfrontalieri,  in  modo  da  conseguire  una   maggiore
          efficienza, prezzi competitivi e piu'  elevati  livelli  di
          servizio,   contribuendo   anche   alla   sicurezza   degli
          approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile; 
              b) prevedere, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, misure per la cooperazione  bilaterale  e
          regionale, in uno spirito di  solidarieta'  tra  gli  Stati
          membri,  in  particolare  in  casi  di  crisi  del  sistema
          energetico; 
              c)   promuovere   la   realizzazione    di    capacita'
          bidirezionale ai punti di interconnessione, anche  al  fine
          di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito
          del sistema italiano; 
              d) assicurare che i gestori dei  sistemi  di  trasporto
          dispongano di sistemi integrati a livello  di  due  o  piu'
          Stati membri per l'assegnazione della capacita'  e  per  il
          controllo della sicurezza delle reti; 
              e) prevedere che i gestori  dei  sistemi  di  trasporto
          presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato
          sulla  domanda  e  sull'offerta   esistenti   e   previste,
          contenente  misure  atte  a  garantire  l'adeguatezza   del
          sistema e la sicurezza di approvvigionamento; 
              f) promuovere, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, una  concorrenza  effettiva  e  garantire
          l'efficiente funzionamento del mercato, anche predisponendo
          misure in favore della concorrenza con effetti analoghi  ai
          programmi di cessione del gas; 
              g)  assoggettare  le  transazioni   su   contratti   di
          fornitura di gas e su strumenti  derivati  ad  obblighi  di
          trasparenza nella disciplina degli scambi; 
              h) assicurare una efficace separazione tra le attivita'
          di trasporto, bilanciamento, distribuzione e  stoccaggio  e
          le altre attivita' del settore del gas naturale; 
              i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza
          ed efficienza nel settore del  gas  naturale,  ottimizzando
          l'utilizzo del  gas  naturale  e  introducendo  sistemi  di
          misurazione   intelligenti,    anche    ai    fini    della
          diversificazione dei prezzi di fornitura; 
              l) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento
          autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del
          sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa
          per il  mercato  interno  del  gas  naturale  e  della  sua
          coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali
          e comunitari; 
              m) garantire, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica,  il  controllo  della  sicurezza   degli
          approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta,  il
          livello della domanda attesa in futuro  e  degli  stoccaggi
          disponibili, la prevista capacita' addizionale in corso  di
          programmazione e in costruzione, l'adeguata  copertura  dei
          picchi della domanda nonche'  delle  possibili  carenze  di
          fornitura; 
              n)  introdurre   misure   che   garantiscano   maggiore
          disponibilita' di capacita' di stoccaggio di gas  naturale,
          anche favorendo l'accesso a parita' di  condizioni  di  una
          pluralita'  di  operatori  nella   gestione   delle   nuove
          attivita' di stoccaggio  e  valutando  la  possibilita'  di
          ampliare le modalita' di accesso al servizio previste dalla
          normativa vigente; 
              o) prevedere che le sanzioni amministrative  pecuniarie
          applicabili in caso di mancato rispetto delle  disposizioni
          del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  13  luglio  2009,  nonche'  di  mancato
          rispetto  degli  obblighi  imposti  alle  imprese  di   gas
          naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del  13  luglio  2009,  nelle  fattispecie
          assegnate  alla  competenza  dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas, siano non inferiori nel minimo  a  euro
          2.500 e non superiori a euro 154.937.069,73; 
              p) prevedere che  i  clienti  non  civili  con  consumi
          inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili
          siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di
          apposita tutela in termini di  condizioni  economiche  loro
          applicate e di continuita' e sicurezza della fornitura; 
              q) promuovere l'efficienza e la concorrenza nel settore
          del  gas  naturale,  anche  demandando  all'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas la definizione, sulla base  di
          appositi indirizzi del Ministero dello sviluppo  economico,
          della disciplina del bilanciamento di merito economico; 
              r) prevedere, ai sensi degli articoli  13  e  17  della
          direttiva  2009/73/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,  del  13  luglio  2009,  misure  che,  ai   fini
          dell'accesso ai servizi di trasporto  e  bilanciamento  del
          gas  naturale,  consentano  la  definizione   di   un'unica
          controparte indipendente a livello nazionale; 
              s) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo
          normativo,  al  processo  di  aggregazione  delle   piccole
          imprese di distribuzione del gas  naturale,  per  favorirne
          l'efficienza e la terzieta'; 
              t) prevedere misure atte a  garantire  che  imprese  di
          distribuzione  verticalmente   integrate   non   siano   in
          condizione di trarre impropri vantaggi dalla loro attivita'
          di gestione delle  reti  di  distribuzione  ostacolando  le
          dinamiche concorrenziali del mercato; 
              u) prevedere, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il
          bilancio dello Stato, che, nella situazione  a  regime,  al
          termine   della   durata   delle   nuove   concessioni   di
          distribuzione del gas  naturale  affidate  ai  sensi  dell'
          articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
          i meccanismi di valorizzazione delle  reti  siano  coerenti
          con i criteri  posti  alla  base  della  definizione  delle
          rispettive tariffe; 
              v) prevedere che l'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il  gas  disponga  di  risorse  finanziarie   idonee   allo
          svolgimento delle proprie attivita', attraverso il  sistema
          di totale  autofinanziamento  previsto  dall'  articolo  2,
          comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, mediante il
          contributo versato dai soggetti  operanti  nei  settori  di
          competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri  di
          funzionamento della stessa; 
              z)  prevedere  che,  nell'osservanza  delle  rispettive
          competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  e
          l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato  si
          prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato,
          stipulando a tale fine appositi  protocolli  di  intesa,  e
          collaborino  tra  loro  anche  mediante   lo   scambio   di
          informazioni,  senza  che   sia   opponibile   il   segreto
          d'ufficio. 
              5. Nella predisposizione  del  decreto  legislativo  di
          attuazione della direttiva 2009/119/CE del  Consiglio,  del
          14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per  gli  Stati
          membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio
          greggio e/o di prodotti petroliferi, il Governo e' tenuto a
          seguire, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili,
          anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  mantenere   un   livello   elevato   di   sicurezza
          nell'approvvigionamento di petrolio mediante un  meccanismo
          affidabile e trasparente che assicuri la  disponibilita'  e
          l'accessibilita'  fisica  delle   scorte   petrolifere   di
          sicurezza e specifiche; 
              b) prevedere una metodologia di calcolo  relativa  agli
          obblighi di stoccaggio e di  valutazione  delle  scorte  di
          sicurezza comunitarie che  soddisfi  contemporaneamente  il
          sistema   comunitario   e   quello   vigente    nell'ambito
          dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE); 
              c) prevedere l'istituzione di un Organismo centrale  di
          stoccaggio, anche avvalendosi di  organismi  esistenti  nel
          settore, sottoposto  alla  vigilanza  e  al  controllo  del
          Ministero dello sviluppo economico, senza scopo di lucro  e
          con la partecipazione obbligatoria dei soggetti che abbiano
          importato  o  immesso  in  consumo  petrolio   o   prodotti
          petroliferi in Italia; 
              d) prevedere che l'Organismo centrale di stoccaggio  si
          faccia carico, in maniera  graduale  e  progressiva,  della
          detenzione e  del  trasporto  delle  scorte  specifiche  di
          prodotti  e  sia  responsabile  dell'inventario   e   delle
          statistiche  sulle  scorte  di  sicurezza,   specifiche   e
          commerciali; 
              e) prevedere che  l'Organismo  centrale  di  stoccaggio
          possa organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di
          trasporto di scorte di sicurezza e  commerciali  in  favore
          dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi  non
          integrati verticalmente nella filiera del petrolio e  possa
          assicurare  un  servizio  funzionale  allo  sviluppo  della
          concorrenza nell'offerta di capacita' di stoccaggio; 
              f) garantire la possibilita' di reagire  con  rapidita'
          in caso di difficolta' dell'approvvigionamento di  petrolio
          greggio o di prodotti petroliferi. 
              6. Gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione e dal
          funzionamento dell'Organismo di cui al comma 5 sono posti a
          carico dei soggetti che importano o  immettono  in  consumo
          petrolio o prodotti petroliferi in Italia.  Dall'attuazione
          del comma 5 non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              7. Ai fini delle attivita' di  recupero  relative  alla
          formazione  di  rilevati  e  al  riutilizzo  per   recuperi
          ambientali,  di  cui  alla  lettera  c)  del  punto  13.6.3
          dell'allegato 1, suballegato 1,  al  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
          1998, e successive modificazioni,  nell'impiego  dei  gessi
          derivanti  dalle   produzioni   di   acidi   organici,   in
          particolare  di  acido  tartarico  naturale  derivante  dai
          sottoprodotti  vitivinicoli,  e  in  cui  la  presenza   di
          sostanza organica rappresenta un  elemento  costituente  il
          rifiuto naturalmente presente e  non  un  elemento  esterno
          inquinante,  nell'esecuzione  del  test  di  cessione   sul
          rifiuto  tal  quale,  secondo  il  metodo  previsto   nell'
          allegato 3 al citato decreto del Ministro  dell'ambiente  5
          febbraio 1998, non e' richiesto il parametro del "COD".». 
              Il regolamento (CE) n.713/2009 e' pubblicato nella GUUE
          del 14 agosto 2009, n. L 211. 
              Il regolamento (CE) n.714/2009 e' pubblicato nella GUUE
          del 14/08/2009, n. L 211. 
              Il regolamento (CE) n.715/2009 e' pubblicato nella GUUE
          del 14/08/2009, n. L 211. 
                
              Il  testo  dell'  articolo   3,   comma   10-ter,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 
              (Misure urgenti per il  sostegno  a  famiglie,  lavoro,
          occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
          anti-crisi  il  quadro  strategico  nazionale),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008,  n.  280,  S.O.,
          cosi' recita: 
              10-ter. A decorrere  dall'anno  2009,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica  e  il  gas  invia  al  Ministro  dello
          sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una
          segnalazione sul funzionamento  dei  mercati  dell'energia,
          che e'  resa  pubblica.  La  segnalazione  puo'  contenere,
          altresi', proposte finalizzate all'adozione di  misure  per
          migliorare   l'organizzazione   dei   mercati,   attraverso
          interventi sui meccanismi di  formazione  del  prezzo,  per
          promuovere la concorrenza e  rimuovere  eventuali  anomalie
          del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il
          mese di gennaio dell'anno successivo, puo' adottare  uno  o
          piu'   decreti   sulla   base   delle   predette   proposte
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas.  A  tale
          riguardo, potranno essere in  particolare  adottate  misure
          con riferimento ai seguenti aspetti: 
              a) promozione dell'integrazione dei  mercati  regionali
          europei   dell'energia    elettrica,    anche    attraverso
          l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione
          dell'energia elettrica e l'allocazione della  capacita'  di
          trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi; 
              b) sviluppo dei mercati a termine fisici  e  finanziari
          dell'energia con lo sviluppo di nuovi  prodotti,  anche  di
          lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione
          degli operatori, un'adeguata liquidita' e un corretto grado
          di integrazione con i mercati sottostanti.».