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DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011, n. 58

Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità. (11G0099)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2011)
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Testo in vigore dal:  30-4-2011 al: 1-5-2011
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;
Vista la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;
Visto l'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante delega al Governo per l'attuazione della menzionata direttiva 2008/6/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) la parola: «pubblica» è soppressa;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) "punti di accesso": ubicazioni fisiche comprendenti in particolare gli uffici postali e le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale o dei fornitori dei servizi postali dove gli invii postali possono essere depositati dai mittenti nella rete postale;»;
c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) "raccolta": l'operazione di raccolta degli invii postali da parte di un fornitore di servizi postali;»;
d) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) "invio postale": l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;»;
e) alla lettera h), le parole da: «definito» a: «lettera p),» sono soppresse;
f) la lettera o) è sostituita dalla seguente: «o) "fornitore del servizio universale": il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale sul territorio nazionale e la cui identità è stata notificata alla Commissione;»;
g) la lettera p) è soppressa;
h) la lettera q) è sostituita dalla seguente:
«q) "autorizzazioni": ogni titolo abilitativo che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare ovvero gestire le proprie reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma di "autorizzazione generale" oppure di "licenza individuale", definite come segue:
1) "autorizzazione generale": ogni autorizzazione che non richiede al fornitore di un servizio postale interessato di ottenere una esplicita decisione da parte dell'amministrazione competente prima dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione, indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una "licenza per categoria" o da norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione;
2) "licenza individuale": ogni autorizzazione concessa dall'amministrazione competente, la quale conferisce diritti specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrano l'autorizzazione generale, qualora detto fornitore non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell'amministrazione competente;»;
i) la lettera u) è sostituita dalla seguente: «u) "esigenze essenziali": i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali, quali la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative ovvero dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformità al diritto comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e l'assetto territoriale; la protezione dei dati può comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonché la tutela della vita privata;»;
l) dopo la lettera u), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«u-bis) "fornitore di un servizio postale": l'impresa che fornisce uno o più servizi postali;
u-ter) "invii di posta massiva": invii non raccomandati o assicurati diversi dalla pubblicità diretta per corrispondenza consegnati in grandi quantità ai fornitori di servizi postali presso i punti di accesso individuati dai fornitori stessi;
u-quater) "Autorità nazionale di regolamentazione": l'organismo designato a svolgere le funzioni di regolamentazione del settore postale di cui alla direttiva 2008/6/CE, di seguito anche "autorità di regolamentazione";
u-quinquies) "servizi forniti a tariffa unitaria": servizi postali la cui tariffa è fissata per invii postali singoli.».
2. L'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale). - 1. È istituita l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, di seguito denominata "Agenzia", la quale è designata autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 97/67/CEE e successive modificazioni.
2. L'Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale.
3. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità. Per quanto non previsto dal presente articolo, all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:
a) regolazione dei mercati postali;
b) partecipazione ai lavori e alle attività dell'Unione europea e internazionali entro i limiti delle competenze di attribuzione;
c) adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale di cui all'articolo 12, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio;
d) adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali;
e) svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale;
f) vigilanza - anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico - sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni generali della fornitura dei servizi postali;
g) analisi e monitoraggio dei mercati postali, con particolare riferimento ai prezzi dei servizi, anche mediante l'istituzione di un apposito osservatorio.
5. L'Agenzia è dotata di potere sanzionatorio, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 21, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza anche parziale da parte dei soggetti esercenti i servizi postali alle richieste di informazioni, o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri.
6. Le funzioni dell'Agenzia di programmazione, indirizzo, regolazione e controllo nelle materie di cui al comma 4 sono affidate ad un Collegio costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I membri del Collegio sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. La carica di componente del Collegio è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il Collegio adotta le deliberazioni relative all'esercizio delle funzioni dell'Agenzia e irroga le sanzioni di cui al comma 5. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori al quale si applica l'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il presidente del Collegio dei revisori è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte al Collegio, dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di cinque anni, non rinnovabili, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Il trattamento economico onnicomprensivo spettante al Presidente del Collegio e a ciascuno dei suoi componenti è pari, rispettivamente, ad euro 150.000 e euro 120.000 annui. Al Presidente e a ciascun componente, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposta una indennità pari, rispettivamente, ad euro 60.000 e euro 40.000 annui. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui al comma 14.
9. I membri del Collegio dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. A pena di decadenza i membri del Collegio e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti del Collegio e il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.
10. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i membri del Collegio dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito.
All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
11. Il Collegio dell'Agenzia può essere sciolto per gravi e motivate ragioni, inerenti al corretto funzionamento dell'Agenzia e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni del Collegio dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo del Collegio dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 6.
12. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni di cui al comma 4, attualmente svolte dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali. Il personale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico non potrà superare 1'80 per cento della consistenza del personale assegnato alla data del 31 dicembre 2010 presso la stessa direzione generale.
13. Al personale che accede al ruolo organico dell'Agenzia è riconosciuta una collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e continua ad applicarsi la contrattazione collettiva del comparto di provenienza, nonché l'inquadramento previdenziale del comparto di provenienza, in riferimento sia al trattamento pensionistico che al trattamento di fine servizio o fine rapporto.
14. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:
a) mediante apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale confluiscono le risorse finanziarie di cui al comma 12;
b) mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio relativi al settore postale, versato da tutti gli operatori del settore medesimo, e al netto, per il fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4. Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno e le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. Fatto salvo quanto previsto dal comma 18, la misura del contributo e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia.
15. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite, nel rispetto del presente decreto, le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni.
16. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di adozione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il ruolo organico, nel limite di 60 unità.
17. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 16, sono individuate le risorse di personale e le risorse strumentali del Ministero da trasferire all'Agenzia ai sensi del comma 12 e ne è disposto il trasferimento.
18. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 17, è stabilito l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 12, entro il limite dell'80 per cento delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, e sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono altresì determinate, in sede di prima applicazione, la misura del contributo, di cui alla lettera b) del comma 14, e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia. A decorrere dal secondo anno di attività dell'Agenzia, la dotazione del Fondo di cui alla lettera a) del comma 14 può essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera b) del medesimo comma e dei costi complessivi dell'Agenzia.
19. L'Agenzia adotta un proprio regolamento di contabilità, ispirato, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica. Il regolamento di cui al presente comma è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
20. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
21. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione predisposta dall'Agenzia sull'attività da essa svolta nell'anno precedente.
22. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
3. L'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Servizio universale). - 1. È assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza.
2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.
3. Le dimensioni minime e massime degli invii postali considerati sono quelle fissate nelle disposizioni pertinenti adottate dall'Unione postale universale.
4. A decorrere dal 1° giugno 2012, la pubblicità diretta per corrispondenza è esclusa dall'ambito del servizio universale.
5. Il servizio universale è caratterizzato come segue:
a) la qualità è definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea;
b) il servizio è prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno;
c) la dizione "tutti i punti del territorio nazionale" trova specificazione, secondo criteri di ragionevolezza, attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso, al fine di tenere conto delle esigenze dell'utenza. Detti criteri sono individuati con provvedimento dell'autorità di regolamentazione;
d) la determinazione del "prezzo accessibile" deve prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale.
6. Il fornitore del servizio universale garantisce per almeno 5 giorni a settimana:
a) una raccolta;
b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o, in via di deroga, alle condizioni stabilite dall'autorità di regolamentazione in installazioni appropriate.
7. È fatta salva la fornitura a giorni alterni, che è autorizzata dall'autorità di regolamentazione, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo di un ottavo della popolazione nazionale. Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall'autorità di regolamentazione ai sensi del presente comma è comunicata alla Commissione europea.
8. Il servizio universale risponde alle seguenti necessità:
a) offrire un servizio tale da garantire il rispetto delle esigenze essenziali;
b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;
c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore;
e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle esigenze dell'utenza.
9. Restano impregiudicate le misure che le competenti autorità adottano per motivi di interesse pubblico riconosciuti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, segnatamente agli articoli 36 e 52, e che riguardano in particolare la moralità pubblica, la pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e l'ordine pubblico.
10. Il fornitore del servizio universale è tenuto a informare gli utenti nonché i fornitori di servizi postali circa le caratteristiche del servizio universale offerto, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. L'informativa, avente ad oggetto notizie precise ed aggiornate, ha cadenza regolare e, comunque, almeno annuale. L'informativa avviene a mezzo di adeguata pubblicazione. L'autorità di regolamentazione comunica alla Commissione europea le modalità con cui sono rese disponibili le informazioni di cui al presente comma.
11. Il fornitore del servizio universale è designato nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
La designazione è effettuata sulla base dell'analisi dei costi del servizio universale nonché dei seguenti criteri:
a) garanzia della continuità della fornitura del servizio universale in considerazione del ruolo da questo svolto nella coesione economica e sociale;
b) redditività degli investimenti;
c) struttura organizzativa dell'impresa;
d) stato economico dell'impresa nell'ultimo triennio;
e) esperienza di settore;
f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.
12. L'onere per la fornitura del servizio universale è finanziato:
a) attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono quantificati nel contratto di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio universale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
b) attraverso il fondo di compensazione di cui all'articolo 10 del presente decreto.
13. Il calcolo del costo netto del servizio universale è effettuato nel rispetto degli orientamenti di cui all'allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, inserito dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008.
14. L'autorità di regolamentazione rende pubblica annualmente la quantificazione dell'onere del servizio universale e le modalità di finanziamento dello stesso.».
4. L'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Servizi affidati in esclusiva). - 1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:
a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
5. All'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «licenza individuale», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «da parte del Ministero dello sviluppo economico»;
b) al comma 2, dopo le parole: «servizi in questione» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 10 del presente decreto.»;
c) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento dell'autorità di regolamentazione da emanarsi entro centottanta giorni»;
2) dopo le parole: «gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse,» sono inserite le seguenti: «compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui all'articolo 18-bis,».
6. All'articolo 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dell'autorità di regolamentazione» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dello sviluppo economico»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il rilascio dell'autorizzazione generale, anche per il fornitore del servizio universale, tenuto conto della situazione del mercato e dell'organizzazione dei servizi postali, può essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi in questione, ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 10 del presente decreto. Detti obblighi sono determinati con provvedimento dell'autorità di regolamentazione.»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con provvedimento dell'autorità di regolamentazione, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, sono individuati i casi in cui l'attività può essere avviata contestualmente all'invio al Ministero dello sviluppo economico, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, della segnalazione certificata di inizio attività e i casi nei quali l'attività può avere inizio dopo quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte del Ministero; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il predetto termine è sospeso fino alla ricezione di questi ultimi. L'atto di assenso, se illegittimamente formato, è annullato, salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli.»;
d) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «Con il regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Con il provvedimento»;
2) dopo le parole: «autorizzazione generale,», sono inserite le seguenti: «compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui all'articolo 18-bis,».
7. All'articolo 7 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il fornitore del servizio universale è tenuto ad istituire la separazione contabile sulla base di principi di contabilità dei costi applicati coerentemente e obiettivamente giustificabili, distinguendo chiaramente tra i singoli servizi ed i prodotti che fanno parte del servizio universale e quelli che ne sono esclusi.»;
b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nell'alinea, le parole: «riservati e non riservati» sono soppresse;
2) alla lettera a) la parola: «particolare» è sostituita dalle seguenti: «o prodotto particolare»;
3) alla lettera b), le parole: «particolare servizio» sono sostituite dalle seguenti: «servizio o prodotto particolare»;
4) alla lettera b), numero 3), la parola: «riservati» è sostituita dalla seguente: «universali»;
5) alla lettera b), dopo il numero 3), è aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis) I costi comuni necessari per la prestazione di servizi universali e di servizi non universali sono imputati in modo appropriato; ai servizi universali e ai servizi non universali devono essere applicati gli stessi fattori di costo.»;
c) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La conformità del sistema di separazione contabile è verificata da un organismo competente indipendente dal fornitore del servizio universale ed incaricato di certificare il bilancio del fornitore del servizio universale.»;
d) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. L'autorità di regolamentazione può adottare altri sistemi di contabilità dei costi, compatibili con le previsioni di cui al comma 2. Di tale adozione l'autorità informa la Commissione europea prima della relativa applicazione.
3-ter. L'autorità di regolamentazione tiene a disposizione informazioni, sufficientemente dettagliate, circa i sistemi di contabilità dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta.
3-quater. Su richiesta dell'autorità di regolamentazione e della Commissione europea, i fornitori di servizi postali mettono a disposizione, in via riservata, le informazioni dettagliate in materia di contabilità risultanti dai sistemi di cui al presente articolo.
3-quinquies. I fornitori di servizi postali che contribuiscono al fondo di compensazione di cui all'articolo 10 del presente decreto assicurano la separazione della contabilità al fine di garantire il funzionamento del fondo stesso.».
8. All'articolo 10 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole da: «e nella misura» fino a: «non procurano al» sono sostituite dalle seguenti: «in cui il»;
2) dopo le parole: «predetto servizio» sono inserite le seguenti: «non ricava dalla fornitura del servizio universale e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4»;
b) al comma 2, dopo le parole: «licenze individuali», sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione generale»; dopo le parole: «introiti lordi» sono inserite le seguenti: «, relative a servizi sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale,»;
c) al comma 3, le parole da: « - con riferimento» fino alla fine del comma sono soppresse.
9. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole da: «delle comunicazioni» a: «della navigazione e» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico, di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti,».
10. All'articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente: «Tariffe delle prestazioni rientranti nell'ambito del servizio universale»;
b) il comma 1 è soppresso;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale sono determinate, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza. In sede di prima applicazione si fa riferimento alle linee guida di cui alla deliberazione CIPE n. 77 del 29 settembre 2003»;
d) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nell'alinea, le parole: «Le tariffe ed i prezzi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Le tariffe di cui al comma 2» e la parola: «fissati» è sostituita dalla seguente: «fissate»;
2) alla lettera b), la parola: «correlati» è sostituita dalla seguente: «correlate»;
3) alla lettera c), la parola: «fissati» è sostituita dalla seguente: «fissate»;
4) alla lettera e), la parola: «discriminatori» è sostituita dalla seguente: «discriminatorie»;
e) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Qualora il fornitore del servizio universale applichi prezzi speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attività commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia i prezzi sia le condizioni associate. I prezzi, unitamente alle condizioni associate, si applicano sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscono servizi equivalenti. Simili prezzi devono inoltre essere disponibili per gli utenti, in particolare singoli utenti e piccole e medie imprese, a condizioni simili.»;
f) dopo il comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente:
«3-ter. In caso di accordi sulle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria, il fornitore del servizio universale rispetta i seguenti principi:
a) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;
b) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualità di servizio fornita;
c) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie.».
11. L'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Reclami). - 1. Il fornitore del servizio postale è tenuto ad adottare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, ivi comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilità, qualora sia coinvolto più di un operatore, nonché le procedure conciliative in sede locale uniformate ai principi comunitari. È altresì fissato il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo esito all'utente.
2. Nei casi in cui il fornitore del servizio è chiamato a rispondere dei disservizi è previsto un sistema di rimborso o di compensazione.
3. Qualora il reclamo non abbia avuto esito ritenuto soddisfacente, l'interessato può rivolgersi, individualmente o in collegamento con le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti, all'autorità di regolamentazione.
4. È fatta salva la facoltà di adire l'Autorità giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1 e 2 ovvero, in alternativa, di attivare meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
5. Il fornitore del servizio universale e le imprese che forniscono servizi postali pubblicano annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti, informandone l'autorità di regolamentazione.».
12. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Informazioni). - 1. I fornitori di servizi postali sono tenuti a comunicare all'autorità di regolamentazione, anche in via riservata, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, necessarie alle seguenti finalità:
a) assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto nonché nelle decisioni adottate ai sensi del presente decreto;
b) perseguire fini statistici chiaramente definiti.
2. L'autorità di regolamentazione fornisce alla Commissione europea, previa richiesta, informazioni appropriate e pertinenti necessarie all'esecuzione delle sue funzioni.
3. L'autorità di regolamentazione, qualora ritenga riservate le informazioni di cui al comma 1, ne garantisce la riservatezza del trattamento, in conformità alle regole comunitarie e nazionali in materia di riservatezza degli affari.».
13. All'articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 18, il fornitore del servizio universale e i soggetti esercenti servizi postali di cui agli articoli 5 e 6 contribuiscono alle spese di funzionamento dell'autorità di regolamentazione mediante il contributo di cui all'articolo 2, comma 14, lettera b), del presente decreto.».
14. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Obblighi in materia di condizioni di lavoro). - 1. I soggetti esercenti i servizi postali di cui all'articolo 3, commi 11, 5 e 6, sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di condizioni di lavoro previsti dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento.».
15. L'articolo 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Responsabilità). - 1. La responsabilità per la fornitura dei servizi postali è disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile.».
16. All'articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «e dei servizi riservati» sono soppresse;
2) le parole: «da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque» sono sostituite dalle seguenti: «da cinquemila euro a centocinquantamila euro»;
b) al comma 2, le parole: «l'autorità di regolamentazione» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità di regolamentazione,»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Chiunque espleti il servizio di cui all'articolo 4 del presente decreto, attribuito in via esclusiva al fornitore del servizio universale, è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro.»;
d) al comma 4, le parole: «da euro duemilacinquecentottandadue a euro venticinquemilaottocentoventidue» sono sostituite dalle seguenti: «da cinquemila euro a centocinquantamila euro»;
e) al comma 5, le parole: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro» sono sostituite dalle seguenti: «da cinquemila euro a centocinquantamila euro»;
f) al comma 6, le parole: «da euro millecinquecentoquarantanove a euro quindicimilaquattrocentonovantatre» sono sostituite dalle seguenti: «da cinquemila euro a centomila euro»;
g) al comma 7, le parole: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro» sono sostituite dalle seguenti: «da cinquemila euro a centomila euro»;
h) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Gli operatori postali che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'autorità di regolamentazione sono puniti con sanzione pecuniaria amministrativa da mille euro a centocinquantamila euro.
7-ter. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'autorità di regolazione, impartiti ai sensi del presente decreto, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da diecimila euro a centocinquantamila euro.
7-quater. In caso di reiterate violazioni degli obblighi inerenti alle licenze individuali o alle autorizzazioni generali il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'autorità di regolamentazione, può disporre, previa diffida, la sospensione ovvero la revoca dell'affidamento del servizio.
7-quinquies. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3, 7-bis e 7-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 2, comma 14, lettera a).»;
i) al comma 8, le parole: «agli organi del Ministero delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorità, che può, nell'esercizio di tale potere, avvalersi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con modalità da stabilire nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 16».
17. All'articolo 22 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola: «fissate» è sostituita dalla seguente: «predisposte»;
2) le parole: «dal Ministro delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorità di regolamentazione»;
b) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni dell'allegato al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 97/67/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2-ter. Le disposizioni di cui al presente decreto prevalgono sulle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.».
18. L'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 è sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Norme transitorie). - 1. Fino alla piena operatività dell'Agenzia di cui all'articolo 2, e comunque non oltre due mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 18 del medesimo articolo 2, il Ministero dello sviluppo economico continua ad esercitare le funzioni di regolamentazione del settore postale.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 3, il servizio universale è affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. Ogni cinque anni il Ministero dello sviluppo economico verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'autorità di regolamentazione, che l'affidamento del servizio universale a Poste Italiane S.p.A. sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dell'articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dall'autorità. In caso di esito negativo della verifica di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico dispone la revoca dell'affidamento.
3. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti dell'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 2, si applica la disciplina vigente al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.
4. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative in materia di partecipazione al Fondo di compensazione dei titolari di autorizzazione generale, di cui all'articolo 10, comma 2, continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.
5. Nelle more di eventuali modifiche alle disposizioni regolatorie di settore, restano efficaci, purché non incompatibili, le discipline vigenti al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), è pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1973, n. 113.
- Il decreto-legge del 1° dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1993, n. 283 e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
- La direttiva 97/67/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 21 gennaio 1998, n. L 15.
- Il decreto legislativo del 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1999, n. 182.
- Il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114, e convertito, con modificazioni, dalla legge del 14 luglio 2008, n. 121.
- Il testo dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., così recita:
«376. Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici.
Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione.
377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2008, n. 197, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294, S.O.
- La direttiva 2002/39/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 5 luglio 2002, n. L 176.
- La direttiva 2008/6/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 27 febbraio 2008, n. L 52.
- Il testo dell'art. 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita:
«Art. 37 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE, in materia di completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'art. 1, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) determinare, nel contesto di piena apertura del mercato, le condizioni concernenti la fornitura dei servizi postali e del servizio postale universale, nonché di accesso agli elementi dell'infrastruttura della rete o dei servizi postali a condizioni trasparenti e non discriminatorie, assicurando, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, che a far data dal 31 dicembre 2010 non siano concessi né mantenuti in vigore diritti esclusivi o speciali per l'esercizio e la fornitura di servizi postali;
b) garantire che la fornitura dei servizi postali non crei situazioni di concorrenza sleale e risponda alle esigenze essenziali, come definite dalla direttiva 2008/6/CE, con particolare riferimento al rispetto del principio di non discriminazione nonché delle condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento;
c) garantire che la designazione del fornitore del servizio postale universale copra un periodo sufficiente ad assicurarne la redditività degli investimenti. Fissare i principi tariffari e di trasparenza contabile. Fissare principi e criteri ai fini del calcolo per la determinazione del costo netto della fornitura del servizio universale in conformità a quanto previsto dall'art. 14 della direttiva 97/67/CE, e successive modificazioni, nonché dall'allegato I alla direttiva 97/67/CE in materia di orientamenti per il calcolo dell'eventuale costo netto del servizio universale;
d) prevedere per gli operatori autorizzati e licenziatari obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi, ovvero obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'art. 7 della direttiva 97/67/CE, e successive modificazioni;
e) determinare norme di qualità per la fornitura del servizio universale e la creazione di un sistema che ne garantisca il rispetto, compatibili con le norme di qualità fissate per i servizi transfrontalieri intracomunitari; prevedere la revisione delle fattispecie sanzionatorie a carico del fornitore del servizio universale nonché degli altri operatori postali con una diversa graduazione degli importi delle sanzioni stesse nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della presente legge;
f) assicurare l'armonizzazione delle norme tecniche;
g) assicurare che i fornitori di servizi postali forniscano, in particolare alle autorità nazionali di regolamentazione, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale;
h) assicurare che l'autorità nazionale di regolamentazione indipendente dall'operatore, designata ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE, e successive modificazioni, svolga le funzioni di regolamentazione in regime di autonomia tecnico-operativa e in piena ed effettiva separazione strutturale dalle attività inerenti alla proprietà e al controllo, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
i) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e degli altri operatori postali;
l) assicurare il coordinamento con le disposizioni in materia di servizi postali previste nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
m) prevedere, in conformità al considerando 58) della direttiva 2008/6/CE, che in caso di conflitto fra una disposizione del decreto di recepimento della medesima direttiva ed il decreto di recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, le disposizioni del decreto di recepimento di cui al presente articolo prevalgano e si applichino pienamente al settore postale.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. La fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonché la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica costituiscono attività di preminente interesse generale.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "servizi postali": i servizi che includono la raccolta, lo smistamento il trasporto e la distribuzione degli invii postali;
b) "rete postale": l'insieme dell'organizzazione e dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal fornitore del servizio universale che consentono in particolare: a) la raccolta, dai punti di accesso sull'insieme del territorio, degli invii postali coperti dall'obbligo di servizio universale; b) il trasporto e il trattamento di tali invii dal punto di accesso alla rete postale fino al centro di distribuzione; c) la distribuzione all'indirizzo indicato sull'invio;
c) "punti di accesso": ubicazioni fisiche comprendenti in particolare gli uffici postali e le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale o dei fornitori dei servizi postali dove gli invii postali possono essere depositati dai mittenti nella rete postale;
d) "raccolta": l'operazione di raccolta degli invii postali da parte di un fornitore di servizi postali;
e) "distribuzione": il processo che va dallo smistamento nel centro incaricato di organizzare la distribuzione alla consegna degli invii postali ai destinatari;
f) "invio postale": l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;
g) "invio di corrispondenza": la comunicazione in forma scritta, anche generata mediante l'ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che viene trasportato e consegnato all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari;
h) "pubblicità diretta per corrispondenza": comunicazione indirizzata ad un numero significativo di persone, consistente unicamente in materiale pubblicitario o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad eccezione del nome, dell'indirizzo e del numero di identificazione del destinatario nonché altre modifiche che non alterano la natura del messaggio, da inoltrare e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente sull'invio stesso o sull'involucro. Avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre comunicazioni non identiche non sono considerati pubblicità diretta per corrispondenza. Una comunicazione contenente pubblicità e altro nello stesso involucro non è considerata pubblicità diretta per corrispondenza.
Quest'ultima comprende la pubblicità transfrontaliera e quella interna;
i) "invio raccomandato": servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario;
l) "invio assicurato": servizio che consiste nell'assicurare l'invio postale per il valore dichiarato dal mittente, in caso di smarrimento, furto o danneggiamento;
m) "posta transfrontaliera": posta da o verso un altro Stato membro o da o verso un Paese terzo;
n) "scambio di documenti": la fornitura di mezzi, compresa la messa a disposizione di appositi locali e di mezzi di trasporto, da parte di un terzo per consentire la distribuzione da parte degli interessati stessi tramite il mutuo scambio di invii postali tra utenti abbonati al servizio;
o) "fornitore del servizio universale": il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale sul territorio nazionale e la cui identità è stata notificata alla Commissione;
p) (soppressa);
q) "autorizzazioni": ogni titolo abilitativo che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare ovvero gestire le proprie reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma di "autorizzazione generale" oppure di "licenza individuale", definite come segue:
1) "autorizzazione generale": ogni autorizzazione che non richiede al fornitore di un servizio postale interessato di ottenere una esplicita decisione da parte dell'amministrazione competente prima dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione, indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una "licenza per categoria" o da norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione;
2) "licenza individuale": ogni autorizzazione concessa dall'amministrazione competente, la quale conferisce diritti specifici ad un fornitore di servizi postali, ovvero che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrano l'autorizzazione generale, qualora detto fornitore non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell'amministrazione competente;
r) "spese terminali": la remunerazione del fornitore del servizio universale incaricato della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata costituita dagli invii postali provenienti da un altro Stato membro o da un Paese terzo;
s) "mittente": la persona fisica o giuridica che è all'origine degli invii postali;
t) "utente": qualunque persona fisica o giuridica che usufruisce di una prestazione del servizio universale in qualità di mittente o di destinatario;
u) "esigenze essenziali": i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali, quali la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative ovvero dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformità al diritto comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e l'assetto territoriale; la protezione dei dati può comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonché la tutela della vita privata;
u-bis) "fornitore di un servizio postale": l'impresa che fornisce uno o più servizi postali;
u-ter) "invii di posta massiva": invii non raccomandati o assicurati diversi dalla pubblicità diretta per corrispondenza consegnati in grandi quantità ai fornitori di servizi postali presso i punti di accesso individuati dai fornitori stessi;
u-quater) "Autorità nazionale di regolamentazione": l'organismo designato a svolgere le funzioni di regolamentazione del settore postale di cui alla direttiva 2008/6/CE, di seguito anche "autorità di regolamentazione";
u-quinquies) "servizi forniti a tariffa unitaria": servizi postali la cui tariffa è fissata per invii postali singoli.».
- Per la direttiva 97/67/CE si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 5, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 5 (Licenza individuale). - 1. L'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, è soggetta al rilascio di licenza individuale da parte del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il rilascio della licenza individuale, tenuto conto della situazione del mercato e dell'organizzazione dei servizi postali, può essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualità, alla disponibilità ed all'esecuzione dei servizi in questione ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'art. 10 del presente decreto.
3. Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto è di 90 giorni; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il termine è sospeso fino al ricevimento di questi ultimi.
4. Con provvedimento dell'autorità di regolamentazione da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i requisiti e per il rilascio delle licenze individuali, gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse, compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui all'art. 18-bis, le modalità dei controlli presso le sedi di attività ed, in caso di violazione degli obblighi, le procedure di diffida, nonché di sospensione e di revoca della licenza individuale. Le disposizioni di cui al predetto regolamento garantiscono il rispetto dei principi di obiettività, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.».
- Il testo dell'art. 6, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 6 (Autorizzazione generale). - 1. L'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale, compreso l'esercizio di casellari privati per la distribuzione di invii di corrispondenza, è soggetta ad autorizzazione generale del Ministero dello sviluppo economico.
1-bis. Il rilascio dell'autorizzazione generale, anche per il fornitore del servizio universale, tenuto conto della situazione del mercato e dell'organizzazione dei servizi postali, può essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi in questione, ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'art. 10 del presente decreto. Detti obblighi sono determinati con provvedimento dell'autorità di regolamentazione.
2. Con provvedimento dell'autorità di regolamentazione, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, sono individuati i casi in cui l'attività può essere avviata contestualmente all'invio al Ministero dello sviluppo economico, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, della segnalazione certificata di inizio attività e i casi nei quali l'attività può avere inizio dopo quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte del Ministero; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il predetto termine è sospeso fino alla ricezione di questi ultimi. L'atto di assenso, se illegittimamente formato, è annullato, salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono determinati i requisiti e gli obblighi dei soggetti che svolgono attività sottoposte ad autorizzazione generale, compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui all'art. 18-bis, le modalità dei controlli presso le sedi di attività nonché le procedure di diffida, di sospensione e di interdizione dell'attività in caso di violazione degli obblighi.».
- Il testo dell'art. 7, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 7 (Separazione contabile). - 1. Il fornitore del servizio universale è tenuto ad istituire la separazione contabile sulla base di principi di contabilità dei costi applicati coerentemente e obiettivamente giustificabili, distinguendo chiaramente tra i singoli servizi ed i prodotti che fanno parte del servizio universale e quelli che ne sono esclusi.
2. I sistemi di contabilità imputano i costi a ciascuno dei servizi nel seguente modo:
a) imputazione diretta dei costi che possono essere direttamente attribuiti a un servizio o prodotto particolare;
b) imputazione dei costi comuni, intendendosi per tali quelli che non possono essere direttamente attribuiti a un servizio o prodotto particolare, come segue:
1) ove possibile, sulla base di un'analisi diretta dell'origine dei costi stessi;
2) se non è possibile un'analisi diretta, le categorie di costi comuni sono imputate per collegamento indiretto con un'altra categoria di costi o gruppo di categorie di costi per i quali è possibile l'imputazione o attribuzione diretta; il collegamento indiretto è basato su strutture di costi comparabili;
3) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente o indirettamente attribuite o imputate a ciascuno dei servizi universali, da un lato, e agli altri servizi, dall'altro.
3-bis) I costi comuni necessari per la prestazione di servizi universali e di servizi non universali sono imputati in modo appropriato; ai servizi universali e ai servizi non universali devono essere applicati gli stessi fattori di costo.
3. La conformità del sistema di separazione contabile è verificata da un organismo competente indipendente dal fornitore del servizio universale ed incaricato di certificare il bilancio del fornitore del servizio universale. L'autorità di regolamentazione adotta i provvedimenti ritenuti necessari a seguito dei riscontro effettuato ed assicura che sia pubblicata periodicamente una dichiarazione relativa alla conformità.
3-bis. L'autorità di regolamentazione può adottare altri sistemi di contabilità dei costi, compatibili con le previsioni di cui al comma 2. Di tale adozione l'autorità informa la Commissione europea prima della relativa applicazione.
3-ter. L'autorità di regolamentazione tiene a disposizione informazioni, sufficientemente dettagliate, circa i sistemi di contabilità dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta.
3-quater. Su richiesta dell'autorità di regolamentazione e della Commissione europea, i fornitori di servizi postali mettono a disposizione, in via riservata, le informazioni dettagliate in materia di contabilità risultanti dai sistemi di cui al presente articolo.
3-quinquies. I fornitori di servizi postali che contribuiscono al fondo di compensazione di cui all'art. 10 del presente decreto assicurano la separazione della contabilità al fine di garantire il funzionamento del fondo stesso.».
- Il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 10 (Fondo di compensazione). - 1. È istituito il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale.
Detto fondo è amministrato dal Ministero delle comunicazioni ed è rivolto a garantire l'espletamento del servizio universale; esso è alimentato nel caso in cui il fornitore del predetto servizio non ricava dalla fornitura del servizio universale e dai servizi in esclusiva di cui all'art. 4 entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso.
2. Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1 i titolari di licenze individuali e di autorizzazione generale entro la misura massima del dieci per cento degli introiti lordi, relative a servizi sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale, derivanti dall'attività autorizzata.
3. La determinazione del contributo, secondo principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata dall'autorità di regolamentazione sulla base dei costi di una gestione efficiente del servizio universale.
4. Il versamento, da effettuare all'entrata del bilancio statale, deve essere assolto entro il 30 settembre dell'anno successivo al quale si riferiscono i dati contabili.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni delle somme di cui al comma 4.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo di compensazione.».
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 11 (Tutela della riservatezza e della sicurezza della rete). - 1. Ferme restando le disposizioni concernenti le esigenze essenziali di cui all'art. 1, comma 2, lettera u), con uno o più provvedimenti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le occorrenti misure volte alla tutela della riservatezza degli invii di corrispondenza, della sicurezza del funzionamento della rete in relazione al trasporto di sostanze pericolose e vietate e della protezione di dati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli operatori che svolgono servizi postali.».
- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 13 (Tariffe delle prestazioni rientranti nell'ambito del servizio universale). - 1. (Soppresso).
2. Le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale sono determinate, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza. In sede di prima applicazione si fa riferimento alle linee guida di cui alla deliberazione CIPE n. 77 del 29 settembre 2003.
3. Le tariffe di cui al comma 2 sono fissate nel rispetto dei seguenti criteri:
a) essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli utenti;
b) essere correlate ai costi;
c) essere fissate, ove opportuno o necessario, in misura unica per l'intero territorio nazionale;
d) non escludere la facoltà del fornitore del servizio universale di concludere con i clienti accordi individuali;
e) essere trasparenti e non discriminatorie.
3-bis. Qualora il fornitore del servizio universale applichi prezzi speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attività commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia i prezzi sia le condizioni associate. I prezzi, unitamente alle condizioni associate, si applicano sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscono servizi equivalenti.
Simili prezzi devono inoltre essere disponibili per gli utenti, in particolare singoli utenti e piccole e medie imprese, a condizioni simili.
3-ter. In caso di accordi sulle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria, il fornitore del servizio universale rispetta i seguenti principi:
a) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;
b) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualità di servizio fornita;
c) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie.».
- Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 15 (Contributi). - 1. I titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale rimborsano all'autorità di regolamentazione le spese amministrative di istruttoria e per controlli sostenute dall'autorità stessa, aderenti ai costi.
2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissate le misure dei contributi ed i relativi aggiornamenti riguardanti gli oneri di cui al comma 1 nonché le modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 18, il fornitore del servizio universale e i soggetti esercenti servizi postali di cui agli articoli 5 e 6 contribuiscono alle spese di funzionamento dell'autorità di regolamentazione mediante il contributo di cui all'art. 2, comma 14, lettera b), del presente decreto.».
- Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 21 (Sanzioni). - 1. Il fornitore del servizio universale, in caso di violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, è sanzionato con pena pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro.
2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale,il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità di regolamentazione, previa diffida, può disporre la revoca dell'affidamento del servizio stesso.
3. Chiunque espleti il servizio di cui all'art. 4 del presente decreto, attribuito in via esclusiva al fornitore del servizio universale, è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro.
4. Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro.
5. Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di tempo è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro.
6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centomila euro.
7. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla autorizzazione generale è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centomila euro.
7-bis. Gli operatori postali che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'autorità di regolamentazione sono puniti con sanzione pecuniaria amministrativa da mille euro a centocinquantamila euro.
7-ter. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'autorità di regolazione, impartiti ai sensi del presente decreto, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da diecimila euro a centocinquantamila euro.
7-quater. In caso di reiterate violazioni degli obblighi inerenti alle licenze individuali o alle autorizzazioni generali il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'autorità di regolamentazione, può disporre, previa diffida, la sospensione ovvero la revoca dell'affidamento del servizio.
7-quinquies. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3, 7-bis e 7-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 2, comma 14, lettera a).
8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo spetta all'autorità, che può, nell'esercizio di tale potere, avvalersi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con modalità da stabilire nel regolamento di cui all'art. 2, comma 16.».
- Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 22 (Norme finali). - 1. Ai servizi postali, per quanto non stabilito dal presente provvedimento o da disposizioni speciali, si applicano le norme del codice civile e le altre norme di carattere generale inerenti alle prestazioni di servizi al pubblico.
2. Le condizioni generali di servizio, predisposte dal fornitore del servizio universale, sono approvate dall'autorità di regolamentazione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
2-bis. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni dell'allegato al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 97/67/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2-ter. Le disposizioni di cui al presente decreto prevalgono sulle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.».