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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 10 settembre 2010, n. 249

Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». (11G0014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2013)
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vigente al 07/05/2018
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-2-2011
 
 
 
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, secondo  comma,  lettera
n), e sesto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 2, comma 416, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244; 
  Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.  127,
e successive modificazioni; 
  Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, e in  particolare  l'articolo
1, commi 4 e 5; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62; 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 268; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
  Visto l'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27  dicembre
2006, n. 296; 
  Visto l'articolo 13 del decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7  ,
convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Visto l'articolo 64 e, in particolare, il comma 4 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133; 
   Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2008,  n.
169; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,
n.275; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005,  n.
212; 
  Visto il piano programmatico predisposto in data 4  settembre  2008
dal Ministro dell' istruzione, dell' universita' e della ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi
dell'articolo 64, comma 3, del decreto Legge 25 giugno  2008  n.  112
convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
81, concernente  la  riorganizzazione  della  rete  scolastica  e  il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della  scuola,  ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 , n.
89,   concernente   la    revisione    dell'assetto    ordinamentale,
organizzativo e didattico della  scuola  dell'infanzia  e  del  primo
ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4,  del  decreto
legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito  con  modificazioni  dalla
Legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  28
settembre 2007, n. 137 concernente l'attivazione, nei conservatori di
musica, e negli istituti musicali pareggiati, dei corsi  biennali  di
secondo livello, ad indirizzo didattico; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 concernente l'attivazione,  nelle
accademie di belle arti, dei corsi biennali di  secondo  livello,  ad
indirizzo didattico; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  22   ottobre   2004,   n.   270   concernente   norme
sull'autonomia didattica degli atenei, che ha sostituito  il  decreto
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  26  marzo  2009,  n.  37  concernente  le  classi  di
abilitazione nella scuola secondaria di primo grado; 
  Visto il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nell'adunanza del 25 giugno 2009; 
  Visto il parere  del  Consiglio  nazionale  per  l'alta  formazione
artistica e musicale, espresso nell'adunanza del 26 maggio 2009; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari
espresso nell'adunanza del 26 giugno 2009; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione
espresso nell'adunanza del 22 giugno 2009; 
  Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze  ed  il  Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  dalla  sessione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2010; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Ritenuto di non doversi adeguare al parere  della  VII  Commissione
della Camera dei deputati riguardo alla condizione 5,  in  quanto  la
possibilita'  di  approfondire  determinate  aree  disciplinari   nel
percorso di Scienze della Formazione Primaria e' gia' contemplata nei
crediti a scelta dello studente e la figura  di  docente  esperto  in
determinati  ambiti  non  e'  attualmente  prevista  dall'ordinamento
vigente; riguardo  alla  condizione  8,  poiche'  la  maturazione  di
competenze docimologiche e' gia' prevista negli insegnamenti indicati
nelle tabelle ed e' approfondita nel corso  del  tirocinio;  riguardo
alla condizione 11, perche'  i  criteri  di  scelta  dei  tutor  sono
oggetto di successivo decreto e la previsione di eventuali meccanismi
premiali esula dall'ambito del presente decreto; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  predetta  legge  n.  400  del
1988,  cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri con nota del 7 settembre 2010; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Oggetto del regolamento 
 
  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2,  comma
416, legge 24 dicembre 2007, n. 244  e  nelle  more  del  complessivo
processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento  dei
docenti, collegato all'emanazione del regolamento di cui all'articolo
64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto  2008,  n.  133,  i
requisiti e le modalita' della formazione iniziale  degli  insegnanti
della scuola dell'infanzia, della  scuola  primaria  e  della  scuola
secondaria di primo e secondo grado, in coerenza con le previsioni di
cui al piano  programmatico  adottato  dal  Ministro  dell'istruzione
dell' universita' e della ricerca, ai sensi del predetto articolo 64. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          all'amministrazione  competente  per   materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.   
          Nota al titolo: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 416, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante:  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008): 
                «416. Nelle more del complessivo processo di  riforma
          della formazione iniziale e del reclutamento  dei  docenti,
          anche al fine di assicurare regolarita' alle assunzioni  di
          personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e
          disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause
          che  determinano   la   formazione   di   precariato,   con
          regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione
          e dal Ministro dell'universita' e della  ricerca  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
          Ministro per le riforme e  le  innovazioni  nella  pubblica
          amministrazione,   previo    parere    delle    Commissioni
          parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
          carattere  finanziario  da  rendere  entro  il  termine  di
          quarantacinque giorni, decorso il  quale  il  provvedimento
          puo' essere comunque adottato, e'  definita  la  disciplina
          dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale e
          dell'attivita'  procedurale   per   il   reclutamento   del
          personale  docente,  attraverso  concorsi   ordinari,   con
          cadenza biennale, nei limiti delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente  per  il  reclutamento  del  personale
          docente,  senza  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica e fermo restando il vigente regime  autorizzatorio
          delle assunzioni. E'  comunque  fatta  salva  la  validita'
          delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera
          c), della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  Sono  abrogati
          l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.» 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli articoli 33, sesto comma  e
          117,  secondo  comma,  lettera  n)  e  sesto  comma   della
          Costituzione: 
                «Le  istituzioni  di  alta  cultura,  universita'  ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.» 
              «Lo Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a)-m) (omissis) 
                n) norme generali sull'istruzione;» 
              «La potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite.» 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» 
              - Per il testo dell'articolo 2, comma 416  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244 concernente: "Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008)", si veda la nota al titolo. 
              - La legge 2 dicembre 1991, n. 390 recante: "Norme  sul
          diritto agli studi universitari" e' stata pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1991, n. 291. 
              -  La  legge  5  febbraio   1992,   n.   104   recante:
          "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e  i
          diritti delle persone  handicappate"  e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. 
              - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante
          "Testo unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine
          e grado", e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19
          maggio 1994, n. 115, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 95, della
          legge 15 maggio 1997, n. 127 recante: "Misure  urgenti  per
          lo  snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e   dei
          procedimenti di decisione e di controllo": 
                «95.   L'ordinamento   degli    studi    dei    corsi
          universitari, con esclusione del dottorato di  ricerca,  e'
          disciplinato  dagli  atenei,  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990,
          n. 341 , in conformita' a criteri  generali  definiti,  nel
          rispetto della normativa comunitaria  vigente  in  materia,
          sentiti  il  Consiglio   universitario   nazionale   e   le
          Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica, di concerto con  altri  Ministri  interessati,
          limitatamente ai criteri relativi agli  ordinamenti  per  i
          quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
          in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni  dei
          commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti  di  cui
          al presente comma determinano altresi': 
                  a) con riferimento ai  corsi  di  cui  al  presente
          comma,  accorpati  per  aree  omogenee,  la  durata,  anche
          eventualmente  comprensiva  del  percorso  formativo   gia'
          svolto, l'eventuale serialita' dei  predetti  corsi  e  dei
          relativi  titoli,  gli  obiettivi  formativi  qualificanti,
          tenendo  conto  degli   sbocchi   occupazionali   e   della
          spendibilita'  a   livello   internazionale,   nonche'   la
          previsione  di  nuove  tipologie  di  corsi  e  di   titoli
          universitari,  in  aggiunta  o  in  sostituzione  a  quelli
          determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4,  comma  1,
          della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli
          ordinamenti e  la  durata  di  quelli  di  cui  al  decreto
          legislativo 8 maggio 1998, n.  178,  in  corrispondenza  di
          attivita'   didattiche   di   base,   specialistiche,    di
          perfezionamento scientifico, di alta formazione  permanente
          e ricorrente; 
                  b) modalita' e strumenti per l'orientamento  e  per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso   l'utilizzo   di   strumenti   informatici    e
          telematici; 
                  c) modalita' di attivazione da parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di ricerca, anche in deroga alle  disposizioni  di  cui  al
          Capo II del Titolo III del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1,  commi  4  e  5,
          della legge 3  agosto  1998,  n.  315  recante  "Interventi
          finanziari per l'universita' e la ricerca": 
                «4.  Le  universita'  possono  utilizzare   personale
          docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine
          di svolgere compiti di  supervisione  del  tirocinio  e  di
          coordinamento del medesimo con altre  attivita'  didattiche
          nell'ambito di corsi di laurea in scienze della  formazione
          primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento
          nelle scuole secondarie. Le modalita' di  utilizzazione  di
          detto personale sono determinate con decreti del  Ministero
          della pubblica istruzione, nel limite di un  onere  per  il
          bilancio  dello  Stato,  relativo   alla   spesa   per   la
          sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi  per
          il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999  e  di  lire  50
          miliardi  a  decorrere  dal  2000.   In   sede   di   prima
          applicazione delle disposizioni del  presente  comma,  tali
          modalita' sono individuate  nella  concessione  di  esoneri
          parziali   dal   servizio.   Gli   atenei,   con    proprie
          disposizioni, adottano apposite  procedure  di  valutazione
          comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare,
          sulla  base   di   criteri   generali   determinati   dalla
          commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della  legge  9
          maggio 1989, n. 168 , nonche' disciplinano le modalita'  di
          partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici.
          Delle commissioni incaricate  dagli  atenei  di  provvedere
          alle   valutazioni   comparative   fanno   comunque   parte
          componenti designati dall'amministrazione scolastica. 
                5. Per le finalita' di cui al comma 4 possono  essere
          altresi'  utilizzati  per  periodi  non  superiori   a   un
          quinquennio, docenti e dirigenti  scolastici  della  scuola
          elementare, su richiesta  delle  strutture  didattiche  dei
          corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel  limite  del
          contingente previsto dall'articolo 456, comma 13, del testo
          unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
          297 . Le utilizzazioni sono disposte con  le  procedure  di
          cui al  comma  4  sui  posti  gia'  disponibili  e  che  si
          renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6.» 
              - La legge 2 agosto 1999,  n.  264  recante  "Norme  in
          materia  di  accessi  ai  corsi  universitari",  e'   stata
          pubblica nella Gazzetta Ufficiale del  6  agosto  1999,  n.
          183. 
              - La legge 21 dicembre 1999, n.  508  recante  "Riforma
          delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale  di
          danza, dell'Accademia nazionale di arte  drammatica,  degli
          Istituti  superiori  per  le  industrie   artistiche,   dei
          Conservatori  di   musica   e   degli   Istituti   musicali
          pareggiati" e' stata pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 4 gennaio 2000, n. 2. 
              - La legge 10 marzo 2000, n. 62 recante "Norme  per  la
          parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
          all'istruzione"  ,  e'  stata  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 21 marzo 2000, n. 67. 
              - Il testo del decreto-legge 25 settembre 2002, n.  212
          recante "Misure urgenti per la  scuola,  l'universita',  la
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  l'alta  formazione
          artistica e musicale", e' stato pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 26 settembre 2002, n.  226  e  convertito  in
          legge, con  modificazioni,  dall'art.  1,  della  legge  22
          novembre 2002, n. 268 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 25 novembre 2002, n. 276. 
              - Il testo del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
          59 recante: "Definizione delle norme generali relative alla
          scuola dell'infanzia e al primo  ciclo  dell'istruzione,  a
          norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53"  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2  marzo  2004,  n.
          51, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226
          recante  "Norme  generali  e   livelli   essenziali   delle
          prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
          di istruzione e formazione, a norma dell'articolo  2  della
          L. 28  marzo  2003,  n.  53."  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  605,
          lettera c) della legge  27  dicembre  2006,  n.296  recante
          Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007): 
                «605. Per meglio qualificare il ruolo  e  l'attivita'
          dell'amministrazione   scolastica   attraverso   misure   e
          investimenti,   anche   di   carattere   strutturale,   che
          consentano  il  razionale  utilizzo  della  spesa  e  diano
          maggiore    efficacia    ed    efficienza    al     sistema
          dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro  della
          pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: 
                  a)-b) (omissis); 
                  c)  la  definizione  di  un  piano  triennale   per
          l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
          gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica, circa  la  concreta  fattibilita'  dello
          stesso, per complessive 150.000 unita',  al  fine  di  dare
          adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e  di
          evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere  piu'
          funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni  tese
          ad abbassare l'eta' media del  personale  docente.  Analogo
          piano di assunzioni a tempo  indeterminato  e'  predisposto
          per il  personale  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario
          (ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in
          attuazione dei piani di  cui  alla  presente  lettera  sono
          conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
          di assunzioni di cui all'articolo 39,  comma  3-bis,  della
          legge   27   dicembre   1997,   n.   449.   Contestualmente
          all'applicazione del piano  triennale,  il  Ministro  della
          pubblica istruzione realizza un'attivita'  di  monitoraggio
          sui cui  risultati,  entro  diciotto  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  riferisce  alle
          competenti  Commissioni  parlamentari,  anche  al  fine  di
          individuare nuove modalita' di formazione e abilitazione  e
          di  innovare  e   aggiornare   gli   attuali   sistemi   di
          reclutamento del personale docente, nonche' di  verificare,
          al   fine   della   gestione   della   fase    transitoria,
          l'opportunita' di  procedere  a  eventuali  adattamenti  in
          relazione a quanto previsto  nei  periodi  successivi.  Con
          effetto dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo  1  del
          decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4  giugno  2004,  n.  143,  sono
          trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi
          gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare  per
          il biennio 2007-2008 per i  docenti  gia'  in  possesso  di
          abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di
          abilitazione, per i docenti che frequentano, alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, i corsi  abilitanti
          speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n.  97
          del 2004, i corsi  presso  le  scuole  di  specializzazione
          all'insegnamento  secondario  (SISS),  i   corsi   biennali
          accademici  di  secondo  livello  ad  indirizzo   didattico
          (COBASLID), i corsi di  didattica  della  musica  presso  i
          Conservatori di musica e il  corso  di  laurea  in  Scienza
          della formazione primaria. La predetta riserva  si  intende
          sciolta con il conseguimento del  titolo  di  abilitazione.
          Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito
          il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), e'
          successivamente disciplinata la valutazione  dei  titoli  e
          dei servizi dei docenti inclusi nelle predette  graduatorie
          ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e
          titoli. In correlazione alla predisposizione del piano  per
          l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente
          previsto dalla presente lettera, e'  abrogata  con  effetto
          dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3),
          lettera  h),  della  tabella  di  valutazione  dei   titoli
          allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,  n.  143.  E'
          fatta salva la valutazione in  misura  doppia  dei  servizi
          prestati anteriormente alla predetta data.  Ai  docenti  in
          possesso   dell'abilitazione   in   educazione    musicale,
          conseguita entro  la  data  di  scadenza  dei  termini  per
          l'inclusione nelle graduatorie permanenti  per  il  biennio
          2005/2006-2006/2007, privi del  requisito  di  servizio  di
          insegnamento che, alla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti  negli  elenchi
          compilati ai sensi del decreto del Ministro della  pubblica
          istruzione 13  febbraio  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 102 del 3  maggio  1996,  e'  riconosciuto  il
          diritto  all'iscrizione   nel   secondo   scaglione   delle
          graduatorie permanenti di strumento musicale  nella  scuola
          media  previsto   dall'articolo   1,   comma   2-bis,   del
          decreto-legge  3  luglio  2001,  n.  255,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 agosto  2001,  n.  333.  Sono
          comunque fatte salve le assunzioni  a  tempo  indeterminato
          gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso.
          Sui  posti  vacanti  e  disponibili  relativi   agli   anni
          scolastici 2007/2008,  2008/2009  e  2009/2010,  una  volta
          completate le nomine di cui al comma 619, si  procede  alla
          nomina dei candidati che  abbiano  partecipato  alle  prove
          concorsuali della procedura riservata bandita  con  decreto
          del Ministro della  pubblica  istruzione  3  ottobre  2006,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,  n.
          76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato  la  relativa
          procedura concorsuale riservata,  alla  quale  siano  stati
          ammessi per effetto dell'aliquota  aggiuntiva  del  10  per
          cento e siano risultati idonei e non nominati in  relazione
          al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente  si
          procede alla nomina dei candidati che  abbiano  partecipato
          alle prove concorsuali delle  procedure  riservate  bandite
          con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale,  4a  serie  speciale,  n.  100  del  20
          dicembre 2002 e con  il  predetto  decreto  ministeriale  3
          ottobre  2006,  che  abbiano  superato  il   colloquio   di
          ammissione ai corsi di formazione previsti  dalle  medesime
          procedure,  ma  non  si  siano  utilmente  collocati  nelle
          rispettive graduatorie per la  partecipazione  agli  stessi
          corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare  a
          domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi
          a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali
          previsti nei citati  bandi,  inserendosi  nelle  rispettive
          graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere  relativo  al
          corso di formazione previsto dal  precedente  periodo  deve
          essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti  di
          bilancio.   Le   nomine,   fermo   restando    il    regime
          autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo
          39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
          conferite secondo  l'ordine  di  indizione  delle  medesime
          procedure  concorsuali.  Nella  graduatoria  del   concorso
          riservato indetto con il decreto dirigenziale  17  dicembre
          2002  sono,  altresi',  inseriti,  ulteriormente  in  coda,
          coloro che hanno  frequentato  nell'ambito  della  medesima
          procedura il corso di formazione, superando  il  successivo
          esame finale, ma  che  risultano  privi  del  requisito  di
          almeno un anno di incarico di presidenza;» 
              La  rubrica  dell'articolo  13,  del  decreto-legge  31
          gennaio 2007, n.  7,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti  per  la  tutela
          dei  consumatori,  la  promozione  della  concorrenza,   lo
          sviluppo di  attivita'  economiche,  la  nascita  di  nuove
          imprese,      la       valorizzazione       dell'istruzione
          tecnico-professionale e la  rottamazione  di  autoveicoli),
          reca: 
                «Art.  13.  Disposizioni  urgenti   in   materia   di
          istruzione  tecnico-professionale   e   di   valorizzazione
          dell'autonomia   scolastica.   Misure   in    materia    di
          rottamazione   di    autoveicoli.    Semplificazione    del
          procedimento di  cancellazione  dell'ipoteca  per  i  mutui
          immobiliari. Revoca delle concessioni per la  progettazione
          e la  costruzione  di  linee  ad  alta  velocita'  e  nuova
          disciplina degli affidamenti contrattuali nella  revoca  di
          atti amministrativi. Clausola di salvaguardia.  Entrata  in
          vigore.» 
              - Il testo  del  decreto-legge  16  maggio  2008,  n.85
          recante  Disposizioni  urgenti  per   l'adeguamento   delle
          strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi
          376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2008,  n.
          114, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
          della  legge  14  luglio  2008  n.  121,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2008, n.164. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 64,  comma  4,  del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.112,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133  recante
          Disposizioni  urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria: 
                «4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400,  su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
                  a. razionalizzazione ed accorpamento  delle  classi
          di concorso, per una  maggiore  flessibilita'  nell'impiego
          dei docenti; 
                  b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali; 
                  c. revisione dei  criteri  vigenti  in  materia  di
          formazione delle classi; 
                  d.   rimodulazione   dell'attuale    organizzazione
          didattica della scuola primaria ivi compresa la  formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
                  e. revisione dei criteri e  dei  parametri  vigenti
          per la determinazione della consistenza  complessiva  degli
          organici del personale docente ed ATA, finalizzata  ad  una
          razionalizzazione degli stessi; 
                  f.            ridefinizione            dell'assetto
          organizzativo-didattico dei centri di  istruzione  per  gli
          adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente
          normativa; 
                  f-bis. definizione di criteri,  tempi  e  modalita'
          per  la  determinazione  e  articolazione  dell'azione   di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
                  f-ter. nel caso di chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti.» 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   5-bis   del
          decreto-legge   1°   settembre   2008,   n.   137   recante
          Disposizioni   urgenti   in   materia   di   istruzione   e
          universita', convertito con modificazioni  dalla  legge  30
          ottobre 2008, n. 169: 
                «Art. 5-bis. Disposizioni in materia  di  graduatoria
          ad esaurimento - 1. Nei termini e con le modalita'  fissati
          nel provvedimento di  aggiornamento  delle  graduatorie  ad
          esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai  sensi
          dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296,  e  successive  modificazioni,  i
          docenti che hanno frequentato i corsi del IX  ciclo  presso
          le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario
          (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello  ad
          indirizzo   didattico   (COBASLID),   attivati    nell'anno
          accademico  2007/2008,  e  hanno   conseguito   il   titolo
          abilitante  sono  iscritti,  a  domanda,   nelle   predette
          graduatorie e sono collocati nella posizione  spettante  in
          base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti. 
                2. Analogamente sono  iscritti  ,  a  domanda,  nelle
          predette  graduatorie  e  sono  collocati  nella  posizione
          spettante  in  base  ai  punteggi  attribuiti   ai   titoli
          posseduti i docenti che hanno frequentato  il  primo  corso
          biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei
          docenti di educazione musicale  delle  classi  di  concorso
          31/A e 32/A e di  strumento  musicale  nella  scuola  media
          della  classe  di  concorso  77/A  e  hanno  conseguito  la
          relativa abilitazione. 
                3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con  riserva
          nelle suddette graduatorie  coloro  che  si  sono  iscritti
          nell'anno  accademico  2007/2008  al  corso  di  laurea  in
          scienze della formazione primaria e ai  corsi  quadriennali
          di didattica della musica; la riserva e'  sciolta  all'atto
          del conseguimento dell'abilitazione relativa  al  corso  di
          laurea  e  ai  corsi  quadriennali  sopra  indicati  e   la
          collocazione in graduatoria  e'  disposta  sulla  base  dei
          punteggi attribuiti ai titoli posseduti.» 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          8 marzo 1999, n. 275 recante "Norme in materia di autonomia
          delle istituzioni scolastiche" e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  luglio
          2005, n. 212 concernente Regolamento recante disciplina per
          la   definizione   degli   ordinamenti   didattici    delle
          Istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
          coreutica, a norma dell'articolo 2  della  L.  21  dicembre
          1999, n. 508, e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          del 18 ottobre 2005, n. 243. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo
          2009, n. 81 recante Norme  per  la  riorganizzazione  della
          rete scolastica e il razionale ed efficace  utilizzo  delle
          risorse umane della  scuola,  ai  sensi  dell'articolo  64,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e' stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          luglio 2009, n. 151. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo
          2009, n. 89 recante Revisione  dell'assetto  ordinamentale,
          organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e  del
          primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64,  comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  15  luglio
          2009, n. 162. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca del 28 settembre 2007, n.  137  reca:  «Attivazione
          biennio di secondo livello per la  formazione  dei  docenti
          nella classe di concorso di educazione musicale (A 31  e  A
          32) e di strumento musicale ( A 77).» 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  7  ottobre  2004  n.82,
          riguarda la Formazione degli insegnanti: attivazione  corsi
          abilitanti presso le Accademie di Belle Arti. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca  22  ottobre  2004,  n.270
          recante Modifiche al regolamento recante norme  concernenti
          l'autonomia didattica degli atenei, approvato  con  D.M.  3
          novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
          ricerca scientifica  e  tecnologica,  e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2004, n. 266. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  26  marzo  2009,  n.37,
          ridefinisce le  classi  di  abilitazione  all'insegnamento,
          compresi i relativi titoli di accesso, in  coerenza  con  i
          nuovi piani di studio  della  scuola  secondaria  di  primo
          grado. 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo 2,  comma  416,  legge  24
          dicembre  2007,  n.244  recante:   "Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008), si veda la nota al titolo. 
              - Per il testo dell'articolo 64, comma 4,  lettera  a),
          del decreto legge 25 giugno 2008, n.112,  convertito  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133  recante  Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la  perequazione  tributaria,  si  vedano  le   note   alle
          premesse.