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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 2010, n. 76

Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. (10G0098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-6-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, commi  secondo,  lettera
g), e sesto della Costituzione; 
  Visto l'articolo 2, commi 138 e 139, del  decreto-legge  3  ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2006, n. 286; 
  Visto, in particolare, il comma  140  del  citato  articolo  2  del
decreto-legge  n.  262  del  2006,  il  quale  stabilisce   che   con
regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca,  previo  parere  delle  competenti
Commissioni  parlamentari,  sono  disciplinati  la  struttura  e   il
funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), nonche' la nomina e la  durata
in carica dei componenti dell'organo direttivo; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
  Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; 
  Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,
e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Visto l'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370; 
  Visto l'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre  1999,  n.
508; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio  2008,
n. 64; 
  Visto l'articolo 2, comma 634, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 luglio 2009; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'Adunanza  del  16  settembre
2009; 
  Sentite le competenti Commissioni parlamentari; 
  Considerato che la VII Commissione della  Camera  dei  deputati  ha
richiesto, quale condizione,  che  all'articolo  3,  comma  2,  venga
soppresso  l'avverbio  «principalmente»  allo  scopo  di  rendere  la
valutazione tra pari l'unico ed esclusivo  parametro  di  valutazione
del prodotto della qualita' della ricerca; 
  Ritenuto di non accogliere la predetta condizione considerando  che
la scelta del metodo di valutazione della qualita' dei prodotti della
ricerca  debba   essere   rimessa   all'apprezzamento   discrezionale
dell'Agenzia, in quanto ci possono essere settori e casi  in  cui  e'
ammissibile  la  valutazione  metrica;  ritenuto  altresi'   di   non
accogliere la predetta condizione in quanto,  se  la  stessa  venisse
accolta, sarebbe impossibile utilizzare, per le  predette  finalita',
l'anagrafe nominativa dei professori e  dei  ricercatori,  contenente
per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche di cui
all'articolo 3-bis  del  decreto-legge  10  novembre  2008,  n.  180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
  Considerato, altresi', che la  VII  Commissione  della  Camera  dei
deputati ha chiesto, quale condizione, di chiarire se  il  Direttore,
di cui all'articolo 6, e il Comitato consultivo, di cui  all'articolo
11, facciano parte degli organi dell'Agenzia; 
  Ritenuto che il Direttore e  il  Comitato  consultivo  non  debbano
essere inclusi nel novero degli organi dell'Agenzia in attuazione del
principio generale  di  separazione  tra  attivita'  di  indirizzo  e
attivita'  di  gestione  affermato  dall'articolo   4   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , cui devono adeguarsi le pubbliche
amministrazioni; 
  Considerato che il Consiglio di Stato e la 1ª e la 7 ª  Commissione
del Senato hanno formulato osservazioni in ordine  alla  opportunita'
di prevedere la diversificazione del mandato dei componenti del primo
Consiglio direttivo, previsto dall'articolo 6, comma 4; 
  Ritenuto che lo scopo  dell'articolo  6,  comma  4,  e'  quello  di
garantire  «a  regime»  il  periodico  rinnovo  parziale  dell'organo
assicurando nel contempo una  continuita'  nella  composizione  dello
stesso al fine di recuperare le esperienze maturate; 
  Considerato,  altresi',  che  tale   meccanismo   e'   gia'   stato
sperimentato con successo con il Consiglio  universitario  nazionale,
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 16  gennaio  2006,  n.
18, e che il ricorso al sorteggio, quale criterio  per  la  selezione
dei  mandati  «a  durata   differenziata»,   fornisce   garanzie   di
trasparenza, si ritiene di non accogliere  le  predette  osservazioni
per le suesposte considerazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2009; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Disposizioni preliminari 
 
  1. Il presente regolamento  disciplina  la  struttura,  il  modello
organizzativo  e   il   funzionamento   dell'Agenzia   nazionale   di
valutazione  del  sistema  universitario  e  della  ricerca   (ANVUR)
costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286. 
  2. Agli effetti del presente regolamento si intendono: 
    a) per Ministro e Ministero, rispettivamente  il  Ministro  e  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    b) per Agenzia, l'Agenzia nazionale di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca (ANVUR) di cui al comma 1; 
    c) per universita', tutte le istituzioni  universitarie  italiane
statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti
universitari ad ordinamento speciale; 
    d) per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche
di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero,  e
gli enti privati di ricerca destinatari  di  finanziamenti  pubblici,
relativamente alle somme erogate dal Ministero. 
  3. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto  pubblico  ed  ha
sede in Roma. E' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa  e
contabile, anche  in  deroga  alle  disposizioni  sulla  contabilita'
generale dello Stato e opera ai sensi dell'articolo 8, comma  1,  del
decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300.  E'  sottoposta  alla
vigilanza del Ministro e al controllo sulla gestione da  parte  della
Corte dei conti. 
  4. Le attivita' dell'Agenzia disciplinate nel presente  regolamento
possono essere svolte, sulla base di apposite  convenzioni  stipulate
tra il Ministro e gli altri Ministri vigilanti, in tutto o in  parte,
anche nei  confronti  degli  enti  di  ricerca  non  sottoposti  alla
vigilanza esclusiva del Ministero. Sono fatte salve le competenze del
Ministero per i beni e le attivita' culturali,  di  cui  all'articolo
29, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
quelle degli altri Ministeri previste dalla normativa vigente. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta  il  sesto  comma  dell'art.  33  e  commi
          secondo,  lettera  g),  e   sesto   dell'art.   117   della
          Costituzione: 
              «Le  istituzioni  di  alta  cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.». 
              «Lo Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a)-f) (omissis); 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;». 
              «La potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 138, 139 e 140
          del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286: 
              «138.  Al  fine  di  razionalizzare   il   sistema   di
          valutazione   della   qualita'   delle   attivita'    delle
          universita' e degli enti  di  ricerca  pubblici  e  privati
          destinatari    di    finanziamenti    pubblici,     nonche'
          dell'efficienza  ed  efficacia  dei  programmi  statali  di
          finanziamento  e  di  incentivazione  delle  attivita'   di
          ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale
          di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
          (ANVUR), con personalita' giuridica  di  diritto  pubblico,
          che svolge le seguenti attribuzioni: 
                a) valutazione esterna della qualita' delle attivita'
          delle universita'  e  degli  enti  di  ricerca  pubblici  e
          privati destinatari di finanziamenti pubblici,  sulla  base
          di   un   programma   annuale   approvato   dal    Ministro
          dell'universita' e della ricerca; 
                b)  indirizzo,  coordinamento   e   vigilanza   delle
          attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione
          interna degli atenei e degli enti di ricerca; 
                c) valutazione dell'efficienza e  dell'efficacia  dei
          programmi statali  di  finanziamento  e  di  incentivazione
          delle attivita' di ricerca e di innovazione. 
              139.  I  risultati  delle  attivita'   di   valutazione
          dell'ANVUR  costituiscono  criterio  di   riferimento   per
          l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita'  e
          agli enti di ricerca. 
              140. Con regolamento emanato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  previo
          parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  sono
          disciplinati: 
                a)  la  struttura  e  il  funzionamento   dell'ANVUR,
          secondo  principi   di   imparzialita',   professionalita',
          trasparenza  e  pubblicita'  degli  atti,  e  di  autonomia
          organizzativa, amministrativa e contabile, anche in  deroga
          alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato; 
                b) la nomina e la durata  in  carica  dei  componenti
          dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti
          stranieri, e le relative indennita'». 
              - Il comma 2, dell'art. 17, della Legge 23 agosto 1988,
          n. 400, concernente: «Disciplina dell'attivita' di  Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  Ministri»
          cosi' recita: 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              -  La  legge  9  maggio  1989,  n.  168,   concernente:
          «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 maggio 1989, n. 108, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5,  del   decreto
          legislativo   5   giugno   1998,   n.   204,   concernente:
          «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e  la
          valutazione della politica nazionale relativa alla  ricerca
          scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11,  comma  1,
          lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59»: 
              «Art. 5.  -  1.  E'  istituito,  presso  il  MURST,  il
          comitato di indirizzo  per  la  valutazione  della  ricerca
          (CIVR), composto da non piu' di 7 membri, anche  stranieri,
          di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti  in  una
          pluralita'  di  ambiti  metodologici  e  disciplinari.   Il
          comitato, sulla  base  di  un  programma  annuale  da  esso
          approvato: 
                a) svolge attivita' per il sostegno alla  qualita'  e
          alla migliore utilizzazione  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica   nazionale.   A   tal   fine    promuove    la
          sperimentazione,  l'applicazione   e   la   diffusione   di
          metodologie,  tecniche  e  pratiche  di  valutazione  della
          ricerca; 
                b) determina i criteri generali per le  attivita'  di
          valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni
          scientifiche  e  di  ricerca  e   dell'ASI,   verificandone
          l'applicazione; 
                c)  d'intesa  con   le   pubbliche   amministrazioni,
          progetta ed effettua attivita' di  valutazione  esterna  di
          enti di ricerca da esse vigilati o finanziati,  nonche'  di
          progetti e  programmi  di  ricerca  da  esse  coordinati  o
          finanziati; 
                d)  predispone  rapporti  periodici  sulle  attivita'
          svolte e una relazione annuale in  materia  di  valutazione
          della ricerca, che trasmette al Ministero  dell'universita'
          e della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  ai  Ministri
          interessati e al CIPE; 
                e) determina criteri e modalita' per la costituzione,
          da parte di enti  di  ricerca  e  dell'ASI,  ove  cio'  sia
          previsto dalla normativa vigente, di un  apposito  comitato
          incaricato della valutazione dei  risultati  scientifici  e
          tecnologici dell'attivita'  complessiva  dell'ente  e,  ove
          ricorrano, degli istituti in cui si articola. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, sentito il Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica, sono nominati i componenti del comitato  e  ne
          e' determinata la durata del mandato. I dipendenti pubblici
          possono essere collocati in aspettativa per la  durata  del
          mandato. Il comitato elegge nel suo seno il presidente. 
              3. ... 
              4. Le indennita' spettanti ai membri del comitato  sono
          determinate con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e  tecnologica,  a  valere  sullo
          stato di previsione del MURST. 
              5. ... 
              6. Le competenze  di  indirizzo  e  di  promozione  del
          comitato non possono essere delegate ad altri soggetti.  Il
          comitato si avvale della segreteria tecnica di cui all'art.
          2,  comma  3,  del  presente  decreto  e  puo'   ricorrere,
          limitatamente  a  specifici  adempimenti   strumentali,   a
          societa' od enti prescelti ai sensi del decreto legislativo
          17  marzo  1995,  n.  157  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, in materia di appalti di servizi.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   300,   e   successive
          modificazioni concernente: «Riforma dell'organizzazione del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59»: 
              «Art. 2. - 1. I Ministeri sono i seguenti: 
                1) Ministero degli affari esteri; 
                2) Ministero dell'interno; 
                3) Ministero della giustizia; 
                4) Ministero della difesa; 
                5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
                6) Ministero dello sviluppo economico; 
                7) Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali; 
                8)  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
          territorio e del mare; 
                9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
                10) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali; 
                11)  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca; 
                12) Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
                13) Ministero della salute. 
              2.  I  Ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria
          organizzazione,   nonche'   per   mezzo    delle    agenzie
          disciplinate dal presente decreto legislativo, le  funzioni
          di spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le  aree
          funzionali  indicate  per  ciascuna   amministrazione   dal
          presente decreto, nel  rispetto  degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea. 
              3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche  con
          riferimento alle agenzie dotate di personalita'  giuridica,
          la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
          relativa responsabilita'. 
              4.  I  Ministeri  intrattengono,   nelle   materie   di
          rispettiva competenza, i rapporti con  l'Unione  europea  e
          con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di
          settore, fatte salve  le  competenze  del  Ministero  degli
          affari esteri.». 
              - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,  concernente:
          «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture  di
          Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
          legge  24  dicembre  2007,   n.   244»   (convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  14  luglio  2008,  n.  121)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 14. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2,  della  legge  19
          ottobre 1999, n. 370, concernente: «Disposizioni in materia
          di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica»: 
              «Art. 2. - 1. E' istituito il Comitato nazionale per la
          valutazione del sistema universitario, costituito  da  nove
          membri, anche stranieri, di  comprovata  qualificazione  ed
          esperienza nel  campo  della  valutazione,  scelti  in  una
          pluralita' di settori metodologici e disciplinari, anche in
          ambito non accademico e nominati con decreto  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          previo parere delle  competenti  Commissioni  parlamentari.
          Con distinto decreto dello stesso Ministro,  previo  parere
          delle    competenti    Commissioni    parlamentari,    sono
          disciplinati il funzionamento del Comitato e la  durata  in
          carica dei suoi componenti secondo  principi  di  autonomia
          operativa e di pubblicita' degli atti (). Il Comitato: 
                a) fissa i criteri generali per la valutazione  delle
          attivita'  delle  universita'  previa  consultazione  della
          Conferenza dei rettori delle universita'  italiane  (CRUI),
          del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio
          nazionale   degli   studenti   universitari   (CNSU),   ove
          costituito; 
                b) promuove la sperimentazione, l'applicazione  e  la
          diffusione di metodologie e pratiche di valutazione; 
                c)  determina   ogni   triennio   la   natura   delle
          informazioni e i dati che i  nuclei  di  valutazione  degli
          atenei sono tenuti a comunicare annualmente; 
                d) predispone ed attua, sulla  base  delle  relazioni
          dei nuclei  di  valutazione  degli  atenei  e  delle  altre
          informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni
          esterne  delle   universita'   o   di   singole   strutture
          didattiche, approvato dal Ministro dell'universita' e della
          ricerca  scientifica   e   tecnologica,   con   particolare
          riferimento alla qualita'  delle  attivita'  universitarie,
          sulla   base   di   standard   riconosciuti    a    livello
          internazionale, nonche' della raccomandazione 98/561/CE del
          Consiglio, del 24 settembre  1998,  sulla  cooperazione  in
          materia  di   garanzia   della   qualita'   nell'istruzione
          superiore; 
                e)  predispone  annualmente   una   relazione   sulle
          attivita' di valutazione svolte; 
                f)  svolge  i  compiti  assegnati   dalla   normativa
          vigente, alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, all'Osservatorio  per  la  valutazione  del  sistema
          universitario   di   cui   al    decreto    del    Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          5 maggio 1999, n. 229; 
                g) svolge, su richiesta del Ministro dell'universita'
          e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,   ulteriori
          attivita'  consultive,  istruttorie,  di  valutazione,   di
          definizione  di  standard,  di  parametri  e  di  normativa
          tecnica, anche in relazione alle distinte  attivita'  delle
          universita', nonche' ai progetti e alle proposte presentati
          dalle medesime. 
              2.   A   decorrere   dall'anno   2000    il    Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          sentiti il CUN, il CNSU e la  CRUI,  riserva,  con  proprio
          decreto, unitamente  alla  quota  di  riequilibrio  di  cui
          all'art. 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre  1993,  n.
          537, e successive  modificazioni,  un'ulteriore  quota  del
          fondo per il finanziamento ordinario delle universita'  per
          l'attribuzione agli atenei  di  appositi  incentivi,  sulla
          base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti
          dell'attivita' di  valutazione  di  cui  all'art.  1  e  al
          presente articolo. 
              3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per
          la  valutazione  del  sistema  universitario  e'  soppresso
          l'Osservatorio   per    la    valutazione    del    sistema
          universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del
          sistema universitario si applicano le disposizioni  di  cui
          all'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
          la relativa autorizzazione di spesa, da intendere  riferita
          alle  attivita'  del  Comitato,  e'  integrata  di  lire  2
          miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999. 
              4. Alla data di cui al comma  3,  primo  periodo,  sono
          abrogati il  secondo  e  il  terzo  periodo  del  comma  23
          dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.». 
              - Il testo dell'art. 2, commi 7  e  8  della  legge  21
          dicembre  1999,  n.  508,   concernente:   «Riforma   delle
          Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
          dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
          superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori  di
          musica  e  degli  Istituti  musicali  pareggiati»   e'   il
          seguente: 
              «7.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          su proposta del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
          pubblica  istruzione,  sentiti  il  CNAM  e  le  competenti
          Commissioni  parlamentari,  le  quali  si  esprimono   dopo
          l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,  sono
          disciplinati: 
                a)   i   requisiti   di   qualificazione   didattica,
          scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; 
                b) i requisiti di idoneita' delle sedi; 
                c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2; 
                d) i possibili accorpamenti  e  fusioni,  nonche'  le
          modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
          universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; 
                e) le procedure di reclutamento del personale; 
                f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di
          autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; 
                g) le procedure,  i  tempi  e  le  modalita'  per  la
          programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo  dell'offerta
          didattica nel settore; 
                h)   i   criteri   generali   per   l'istituzione   e
          l'attivazione  dei  corsi,  ivi  compresi  quelli  di   cui
          all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la
          programmazione degli accessi; 
                i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di
          cui all'art. 1. 
              8. I regolamenti di cui al comma 7 sono  emanati  sulla
          base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  valorizzazione  delle  specificita'  culturali  e
          tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e  delle
          istituzioni del settore, nonche'  definizione  di  standard
          qualitativi riconosciuti in ambito internazionale; 
                b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione
          di strutture e  infrastrutture,  adeguati  alle  specifiche
          attivita' formative; 
                c) programmazione dell'offerta formativa  sulla  base
          della  valutazione  degli  sbocchi  professionali  e  della
          considerazione  del  diverso  ruolo  della  formazione  del
          settore rispetto alla formazione tecnica superiore  di  cui
          all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a  quella
          universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di raccordo
          tra i tre sistemi su base territoriale; 
                d) previsione, per le istituzioni di cui all'art.  1,
          della facolta' di attivare, fino alla data  di  entrata  in
          vigore di specifiche norme di riordino del  settore,  corsi
          di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in
          modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti  alla
          scuola media e alla scuola secondaria superiore; 
                e) possibilita' di  prevedere,  contestualmente  alla
          riorganizzazione delle strutture e dei corsi  esistenti  e,
          comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
          una graduale statizzazione,  su  richiesta,  degli  attuali
          Istituti musicali pareggiati e  delle  Accademie  di  belle
          arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di  nuovi
          musei e  riordino  di  musei  esistenti,  di  collezioni  e
          biblioteche, ivi comprese quelle  musicali,  degli  archivi
          sonori, nonche' delle strutture necessarie alla  ricerca  e
          alle produzioni artistiche. 
              Nell'ambito  della  graduale  statizzazione  si  terra'
          conto,  in  particolare  nei   capoluoghi   sprovvisti   di
          istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali
          e di Istituti  pareggiati  o  legalmente  riconosciuti  che
          abbiano   fatto   domanda,    rispettivamente,    per    il
          pareggiamento o il legale  riconoscimento,  ovvero  per  la
          statizzazione,  possedendone  i  requisiti  alla  data   di
          entrata in vigore della presente legge; 
                f) definizione di un  sistema  di  crediti  didattici
          finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi  e  delle
          altre attivita' didattiche seguite dagli studenti,  nonche'
          al riconoscimento parziale o totale degli studi  effettuati
          qualora  lo  studente  intenda  proseguirli   nel   sistema
          universitario o della formazione tecnica superiore  di  cui
          all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; 
                g) facolta' di  convenzionamento,  nei  limiti  delle
          risorse attribuite a ciascuna istituzione, con  istituzioni
          scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
          e di formazione musicale o  coreutica  anche  ai  fini  del
          conseguimento  del   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore  o  del  proseguimento  negli  studi  di  livello
          superiore; 
                h) facolta' di  convenzionamento,  nei  limiti  delle
          risorse attribuite a ciascuna istituzione, con  istituzioni
          universitarie per lo  svolgimento  di  attivita'  formative
          finalizzate al rilascio di  titoli  universitari  da  parte
          degli  atenei  e  di  diplomi  accademici  da  parte  delle
          istituzioni di cui all'art. 1; 
                i)  facolta'  di   costituire,   sulla   base   della
          contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e
          integrazione  dell'offerta  formativa,  Politecnici   delle
          arti, nei quali possono confluire  le  istituzioni  di  cui
          all'art.  1  nonche'  strutture   delle   universita'.   Ai
          Politecnici delle arti si  applicano  le  disposizioni  del
          presente articolo; 
                l) verifica  periodica,  anche  mediante  l'attivita'
          dell'Osservatorio   per   la   valutazione   del    sistema
          universitario,  del   mantenimento   da   parte   di   ogni
          istituzione degli standard e dei requisiti  prescritti;  in
          caso di non mantenimento da parte di  istituzioni  statali,
          con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica le  stesse  sono  trasformate  in
          sedi distaccate di altre istituzioni e, in  caso  di  gravi
          carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di  non
          mantenimento  da  parte   di   istituzioni   pareggiate   o
          legalmente   riconosciute,   il    pareggiamento    o    il
          riconoscimento  e'  revocato  con  decreto   del   Ministro
          dell'universita'   e   della    ricerca    scientifica    e
          tecnologica.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   21
          febbraio 2008, n. 64, concernente: «Regolamento concernente
          la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale  di
          valutazione  del  sistema  universitario  e  della  ricerca
          (ANVUR)», abrogato dal presente regolamento, e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2008, n. 84. 
              - Si riporta il testo dell'art.  2,  comma  634,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente:  «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008)»: 
              «634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
          e  crescita,  di  ridurre  il  complesso  della  spesa   di
          funzionamento   delle   amministrazioni    pubbliche,    di
          incrementare l'efficienza e di migliorare la  qualita'  dei
          servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
          ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro  o  dei
          Ministri interessati, di concerto con il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, il  Ministro  per
          la semplificazione normativa, il Ministro per  l'attuazione
          del programma di Governo  e  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  sentite  le  organizzazioni  sindacali   in
          relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
          trasformati o soppressi e messi in  liquidazione,  enti  ed
          organismi pubblici  statali,  nonche'  strutture  pubbliche
          statali  o  partecipate  dallo  Stato,   anche   in   forma
          associativa, nel rispetto dei seguenti principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) fusione di enti, organismi e  strutture  pubbliche
          comunque  denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari,  con  conseguente  riduzione   della   spesa
          complessiva  e  corrispondente  riduzione  del   contributo
          statale di funzionamento; 
                b) trasformazione degli enti  ed  organismi  pubblici
          che non svolgono funzioni e servizi di rilevante  interesse
          pubblico   in   soggetti   di   diritto   privato,   ovvero
          soppressione e messa in liquidazione degli  stessi  secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e successive modificazioni, fermo restando quanto  previsto
          dalla lettera e) del presente comma, nonche'  dall'art.  9,
          comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile  2002,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
          2002, n. 112; 
                c) fusione, trasformazione o soppressione degli  enti
          che svolgono attivita' in materie devolute alla  competenza
          legislativa regionale ovvero attivita' relative a  funzioni
          amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; 
                d)  razionalizzazione  degli  organi   di   indirizzo
          amministrativo, di gestione e consultivi  e  riduzione  del
          numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
          per cento, con salvezza della  funzionalita'  dei  predetti
          organi; 
                e) previsione che, per gli enti soppressi e messi  in
          liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
          dell'attivo della singola liquidazione in conformita'  alle
          norme sulla liquidazione coatta amministrativa; 
                f) abrogazione  delle  disposizioni  legislative  che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del  bilancio  dello  Stato  o  di  altre   amministrazioni
          pubbliche, degli enti ed  organismi  pubblici  soppressi  e
          posti in liquidazione o trasformati in soggetti di  diritto
          privato ai sensi della lettera b); 
                g)  trasferimento,  all'amministrazione  che  riveste
          preminente competenza  nella  materia,  delle  funzioni  di
          enti, organismi e strutture soppressi; 
                h) la riduzione del numero degli uffici  dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
                i)  la  riduzione  da  parte  delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   3-bis,   del
          decreto-legge  10  novembre  2008,  n.   180   concernente:
          «Disposizioni  urgenti  per  il  diritto  allo  studio,  la
          valorizzazione  del  merito  e  la  qualita'  del   sistema
          universitario   e   della   ricerca»,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1: 
              «Art. 3-bis. -  1.  A  decorrere  dall'anno  2009,  con
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca sono individuati modalita' e criteri  per  la
          costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica, presso il Ministero, di  una  Anagrafe  nazionale
          nominativa  dei  professori  ordinari  e  associati  e  dei
          ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle
          pubblicazioni   scientifiche   prodotte.   L'Anagrafe    e'
          aggiornata con periodicita' annuale.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4,  del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   «Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche»: 
              «Art 4. -  1.  Gli  organi  di  Governo  esercitano  le
          funzioni di  indirizzo  politico-amministrativo,  definendo
          gli obiettivi ed i programmi da attuare  ed  adottando  gli
          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa e della gestione agli  indirizzi  impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare: 
                a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo; 
                b) la definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,
          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa
          e per la gestione; 
                c) la individuazione delle risorse  umane,  materiali
          ed  economico-finanziarie   da   destinare   alle   diverse
          finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di  livello
          dirigenziale generale; 
                d) la definizione dei criteri generali in materia  di
          ausili finanziari a terzi e di determinazione  di  tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
                e) le nomine, designazioni ed atti analoghi  ad  essi
          attribuiti da specifiche disposizioni; 
                f)   le   richieste   di   pareri   alle    autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; 
                g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 
              2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli   atti   e
          provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli  atti  che
          impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la
          gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante
          autonomi poteri di spesa di  organizzazione  delle  risorse
          umane, strumentali e di controllo. Essi  sono  responsabili
          in  via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,   della
          gestione e dei relativi risultati. 
              3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal  comma  2
          possono essere derogate soltanto espressamente e  ad  opera
          di specifiche disposizioni legislative. 
              4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
          non siano  direttamente  o  indirettamente  espressione  di
          rappresentanza politica, adeguano i propri  ordinamenti  al
          principio della distinzione tra indirizzo e  controllo,  da
          un  lato,  e  attuazione  e  gestione  dall'altro.  A  tali
          amministrazioni e' fatto divieto  di  istituire  uffici  di
          diretta  collaborazione,  posti  alle  dirette   dipendenze
          dell'organo di vertice dell'ente.». 
              - Il testo dell'art. 4, comma 2 della legge 16  gennaio
          2006,  n.  18,   concernente:   «Riordino   del   Consiglio
          universitario nazionale» e' il seguente: 
              «22.   Al   fine   di   assicurare    la    continuita'
          dell'attivita' del CUN, in sede di prima applicazione della
          presente legge, i rappresentanti di meta' delle aree di cui
          all'art. 1, comma 1, lettera a), determinate per  sorteggio
          prima dell'elezione, restano in  carica  per  sei  anni  in
          deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 6.  Qualora  il
          numero delle aree di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  a),
          sia dispari, il numero dei rappresentanti  che  restano  in
          carica  per  sei  anni  ai  sensi  del  presente  comma  e'
          arrotondato all'unita' superiore. 
              3. Alle spese di funzionamento del CUN si fa fronte con
          gli ordinari stanziamenti a legislazione vigente. 
              4. Il CUN in  carica  alla  data  del  30  aprile  2005
          continua a svolgere le sue funzioni  fino  all'insediamento
          del nuovo  Consiglio  riordinato  secondo  le  disposizioni
          della presente legge.». 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  il  testo   dell'art.   2,   comma   138,   del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,  n.  286,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              -  Il  testo  dell'art.  8,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente: 
              «Art. 8. - 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le
          previsioni  del  presente  decreto  legislativo,   svolgono
          attivita'  a  carattere  tecnico-operativo   di   interesse
          nazionale,  in  atto  esercitate  da  Ministeri   ed   enti
          pubblici. Esse operano al  servizio  delle  amministrazioni
          pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.». 
              -  I  commi  7,  8  e  9  dell'art.  29,  del   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  «Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137» cosi' recitano: 
              «7. I profili di competenza dei  restauratori  e  degli
          altri operatori che  svolgono  attivita'  complementari  al
          restauro  o  altre  attivita'  di  conservazione  dei  beni
          culturali  mobili  e  delle  superfici  decorate  di   beni
          architettonici  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.   400,   d'intesa   con   la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
          Ministro dell'universita' e della ricerca, sono definiti  i
          criteri  ed  i  livelli   di   qualita'   cui   si   adegua
          l'insegnamento del restauro. 
              9.  L'insegnamento  del  restauro  e'  impartito  dalle
          scuole di alta formazione e di studio  istituite  ai  sensi
          dell'art. 9 del decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.
          368, nonche' dai centri di cui al comma 11  e  dagli  altri
          soggetti pubblici e privati accreditati  presso  lo  Stato.
          Con decreto del Ministro adottato ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge n. 400 del 1988  di  concerto  con  il
          Ministro dell'universita' e della ricerca, sono individuati
          le  modalita'  di  accreditamento,   i   requisiti   minimi
          organizzativi e di funzionamento dei  soggetti  di  cui  al
          presente  comma,  le  modalita'   della   vigilanza   sullo
          svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,
          abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore
          di esame di Stato, cui partecipa almeno  un  rappresentante
          del Ministero, il titolo accademico  rilasciato  a  seguito
          del superamento  di  detto  esame,  che  e'  equiparato  al
          diploma di laurea specialistica o  magistrale,  nonche'  le
          caratteristiche  del  corpo  docente.  Il  procedimento  di
          accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
          novanta giorni dalla presentazione della domanda  corredata
          dalla prescritta documentazione.».