DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 29
                            Conservazione

  1. La conservazione del patrimonio culturale e' assicurata mediante
una   coerente,   coordinata   e  programmata  attivita'  di  studio,
prevenzione, manutenzione e restauro.
  2. Per prevenzione si intende il complesso delle attivita' idonee a
limitare  le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo
contesto.
  3. Per manutenzione si intende il complesso delle attivita' e degli
interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale
e  al  mantenimento  dell'integrita',  dell'efficienza  funzionale  e
dell'identita' del bene e delle sue parti.
  4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso
un complesso di operazioni finalizzate all'integrita' materiale ed al
recupero  del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei
suoi  valori  culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate  a  rischio  sismico  in  base  alla normativa vigente, il
restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
  5.  Il  Ministero  definisce, anche con il concorso delle regioni e
con  la  collaborazione delle universita' e degli istituti di ricerca
competenti,  linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di
intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
  6.   Fermo   quanto   disposto   dalla   normativa  in  materia  di
progettazione  ed  esecuzione  di  opere  su beni architettonici, gli
interventi  di  manutenzione  e  restauro  su beni culturali mobili e
superfici  decorate  di  beni  architettonici  sono  eseguiti  in via
esclusiva  da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi
della normativa in materia.
  7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori
che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di
conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di
beni  architettonici  sono definiti con decreto del Ministro adottato
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
  8.  Con  decreto  del  Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma  3,  della legge n. 400 del 1988 di concerto con il (( Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  )), sono definiti i criteri ed i
livelli di qualita' cui si adegua l' insegnamento del restauro.
  9.  L'insegnamento  del  restauro e' impartito dalle scuole di alta
formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo  20  ottobre  1998,  n. 368, nonche' dai centri di cui al
comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso
lo  Stato.  Con  decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo
17,  comma  3,  della  legge  n.  400  del 1988 di concerto con il ((
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca )), sono individuati le
modalita'  di  accreditamento,  i requisiti minimi organizzativi e di
funzionamento  dei  soggetti  di  cui al presente comma, le modalita'
della  vigilanza  sullo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche  e
dell'esame  finale,  abilitante  alle  attivita'  di cui al comma 6 e
avente   valore   di   esame   di  Stato,  cui  partecipa  almeno  un
rappresentante  del  Ministero,  il  titolo  accademico  rilasciato a
seguito  del superamento di detto esame, che e' equiparato al diploma
di  laurea specialistica o magistrale, nonche' le caratteristiche del
corpo  docente.  Il  procedimento  di  accreditamento si conclude con
provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della
domanda corredata dalla prescritta documentazione.
  9-bis.  Dalla  data  di  entrata in vigore dei decreti previsti dai
commi  7,  8  e  9,  agli effetti dell'esecuzione degli interventi di
manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate
di  beni  architettonici,  nonche'  agli  effetti  del  possesso  dei
requisiti  di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti
lavori,  la  qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita
esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.
  10. La formazione delle figure professionali che svolgono attivita'
complementari  al  restauro  o  altre  attivita'  di conservazione e'
assicurata  da  soggetti  pubblici e privati ai sensi della normativa
regionale.  I  relativi  corsi  si  adeguano  a  criteri e livelli di
qualita' definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  11.  Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con
il concorso delle universita' e di altri soggetti pubblici e privati,
possono   istituire   congiuntamente   centri,   anche   a  carattere
interregionale,   dotati  di  personalita'  giuridica,  cui  affidare
attivita'  di  ricerca,  sperimentazione,  studio,  documentazione ed
attuazione   di  interventi  di  conservazione  e  restauro  su  beni
culturali,  di  particolare  complessita'. Presso tali centri possono
essere  altresi'  istituite,  ove  accreditate, ai sensi del comma 9,
scuole  di  alta  formazione  per  l'insegnamento  del restauro. All'
attuazione  del  presente comma si provvede nell'ambito delle risorse
umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.