stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 5

Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione). (10G0018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/2010
nascondi
vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 20-2-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 luglio 2009,  n.  88,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008», ed  in  particolare
gli articoli 1, 2, 9 e l'allegato B; 
  Vista  la  direttiva  2006/54/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del  principio
delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e
donne in materia di occupazione e impiego (rifusione); 
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative in  materia  di
tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita',  di  cui  al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
101, recante  regolamento  per  il  riordino  della  Commissione  per
l'imprenditoria femminile, operante  presso  il  Dipartimento  per  i
diritti e le pari opportunita'; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
115, recante regolamento per il riordino  della  Commissione  per  le
pari opportunita' tra uomo e donna; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio 2009; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 luglio 2009, n. 88, reso nella
seduta del 29 ottobre 2009; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 dicembre 2009; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del  Ministro
del lavoro e delle  politiche  sociali,  del  Ministro  per  le  pari
opportunita', di concerto con i Ministri degli affari  esteri,  della
giustizia, dell'economia e delle finanze e  per  i  rapporti  con  le
regioni; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
 
  1. Al decreto legislativo 11 aprile  2006,  n.  198,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  le  espressioni  «Ministro  delle  attivita'  produttive»   e
«Ministero  delle  attivita'  produttive»,  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo
economico» e «Ministero dello sviluppo economico»; 
    b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente articolo: 
  «Art. 1 (Divieto di discriminazione e parita' di trattamento  e  di
opportunita' tra donne e uomini, nonche' integrazione  dell'obiettivo
della parita' tra donne e uomini in tutte le politiche e  attivita').
- 1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le  misure
volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso,  che  abbia
come conseguenza o come scopo  di  compromettere  o  di  impedire  il
riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e  delle
liberta'  fondamentali  in  campo   politico,   economico,   sociale,
culturale e civile o in ogni altro campo. 
  2. La parita' di trattamento e di opportunita' tra donne  e  uomini
deve  essere  assicurata  in   tutti   i   campi,   compresi   quelli
dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione. 
  3.  Il  principio  della  parita'  non  osta  al   mantenimento   o
all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore  del
sesso sottorappresentato. 
  4. L'obiettivo della parita' di trattamento e di  opportunita'  tra
donne e uomini deve  essere  tenuto  presente  nella  formulazione  e
attuazione, a tutti i livelli e ad opera  di  tutti  gli  attori,  di
leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attivita'.»; 
    c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  Il  Comitato
nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento  ed
uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e  lavoratrici,  istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  promuove,
nell'ambito   della   competenza   statale,   la   rimozione    delle
discriminazioni  e  di  ogni  altro  ostacolo  che  limiti  di  fatto
l'uguaglianza  fra  uomo  e  donna  nell'accesso  al  lavoro,   nella
promozione e nella  formazione  professionale,  nelle  condizioni  di
lavoro compresa la retribuzione,  nonche'  in  relazione  alle  forme
pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252."; 
      2) al comma 2, lettera b), la parola:  "cinque"  e'  sostituita
dalla seguente: "sei" e la parola: "maggiormente" e' sostituita dalla
seguente: "comparativamente piu'"; 
      3) al comma 2, lettera c), la parola:  "cinque"  e'  sostituita
dalla seguente: "sei" e la parola: "maggiormente" e' sostituita dalla
seguente: "comparativamente piu'"; 
      4) al comma 2, lettera d), le parole: "un componente designato"
sono sostituite dalle seguenti: "due componenti designati"; 
      5) dopo  il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:  "2-bis.  Le
designazioni di cui al comma ono effettuate entro trenta giorni dalla
relativa richiesta.  In  caso  di  mancato tempestivo  riscontro,  il
Comitato    puo'    essere    costituito     sulla     base     delle
designazioni pervenute, fatta salva l'integrazione quando  pervengano
le designazioni mancanti."; 
      6) al comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: "e politiche di genere"; 
      7) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  "b)
sei rappresentanti, rispettivamente, del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della giustizia,  del
Ministero  degli  affari  esteri,  del   Ministero   dello   sviluppo
economico, del Dipartimento per le politiche  della  famiglia  e  del
Dipartimento della funzione  pubblica,  di  cui  uno  indicato  dalle
organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative;"; 
      8) al comma 3, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:  "c)
cinque dirigenti o  funzionari  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, in rappresentanza  delle  Direzioni  generali  del
mercato del lavoro, della tutela delle condizioni di lavoro,  per  le
politiche previdenziali, per le politiche  per  l'orientamento  e  la
formazione, per l'innovazione tecnologica, di cui uno indicato  dalle
organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative; 
      c-bis) tre rappresentanti della Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento per le pari opportunita', di cui uno indicato
dalle   organizzazioni   dei    dirigenti    comparativamente    piu'
rappresentative;"; 
      9) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "In
caso di sostituzione di un componente, il nuovo  componente  dura  in
carica fino alla scadenza del Comitato."; 
    d) all'articolo 9, comma 2, le parole "del  collegio  istruttorio
e" sono soppresse; 
    e)  all'articolo  10,  comma  1,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti  parole:
", adottando un metodo che garantisca un criterio tecnico scientifico
di valutazione dei progetti"; 
      2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
        "f-bis) elabora iniziative per favorire  il  dialogo  tra  le
parti sociali, al fine  di  promuovere  la  parita'  di  trattamento,
avvalendosi dei risultati dei monitoraggi effettuati sulle prassi nei
luoghi  di  lavoro,  nell'accesso  al  lavoro,  alla   formazione   e
promozione  professionale,  nonche'  sui  contratti  collettivi,  sui
codici di comportamento, ricerche o  scambi  di  esperienze  e  buone
prassi;"; 
      3) dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
        "g-bis) elabora iniziative per favorire  il  dialogo  con  le
organizzazioni non governative che hanno  un  legittimo  interesse  a
contribuire alla lotta contro le discriminazioni fra donne  e  uomini
nell'occupazione e nell'impiego;"; 
      4) dopo la lettera i) sono aggiunte, in fine, le seguenti: 
        "i-bis) provvede allo scambio di informazioni disponibili con
gli organismi europei corrispondenti in materia di parita' fra  donne
e uomini nell'occupazione e nell'impiego; 
        i-ter) provvede, anche attraverso  la  promozione  di  azioni
positive, alla rimozione degli ostacoli  che  limitino  l'uguaglianza
tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, allo
sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice  dopo
la maternita', alla piu' ampia diffusione del part-time e degli altri
strumenti di flessibilita' a livello  aziendale  che  consentano  una
migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari."; 
    f) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, lettera c), dopo  la  parola:  "dirigente"  sono
aggiunte le seguenti: "o un funzionario"; 
      2) al comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: 
        "c-bis) un dirigente o un funzionario del Dipartimento  delle
pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
        c-ter) un dirigente o un funzionario del Dipartimento per  le
politiche  della  famiglia  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
Ministri;"; 
      3) al comma 2, le parole: "lettere b)  e  c)"  sono  sostituite
dalle seguenti: "lettere b), c), c-bis) e c-ter)"; 
    g) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:  "che
agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in
sostituzione della medesima o del medesimo"; 
      2) al comma 4, dopo le parole "nel rispetto di requisiti di cui
all'articolo 13, comma 1" sono inserite  le  seguenti:  ",  e  previo
espletamento di una procedura di valutazione comparativa"; 
    h) all'articolo 14, comma 1, le parole:  "una  sola  volta"  sono
sostituite dalle seguenti: "per non piu' di due volte"; 
    l) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, lettera a), le parole "previste dal  libro  III,
titolo I" sono sostituite dalle seguenti:  "nell'accesso  al  lavoro,
nella promozione e nella formazione professionale,  ivi  compresa  la
progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di  lavoro
compresa  la  retribuzione,   nonche'   in   relazione   alle   forme
pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252"; 
      2) dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  "1-bis.  La
consigliera o il consigliere nazionale di  parita',  inoltre,  svolge
inchieste indipendenti in materia di  discriminazioni  sul  lavoro  e
pubblica relazioni  indipendenti  e  raccomandazioni  in  materia  di
discriminazioni sul lavoro."; 
      3) al comma 5, dopo le parole:  "organi  che  hanno  provveduto
alla designazione" sono inserite le seguenti: "e alla nomina"; 
    m) all'articolo 16, comma 1, le  parole:  "sono  assegnati"  sono
sostituite dalla seguenti: "devono essere prontamente assegnati"; 
    n) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Ai
fini dell'esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro  di
cui al presente comma, le consigliere  e  i  consiglieri  di  parita'
devono darne comunicazione scritta al datore  di  lavoro  almeno  tre
giorni prima."; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nei limiti  della
disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 18, alle  consigliere  e
ai consiglieri di parita', sia lavoratori dipendenti che  autonomi  o
liberi professionisti, e' attribuita una indennita' mensile,  la  cui
misura,  differenziata  tra  il  ruolo  di  effettiva  e  quello   di
supplente, e' fissata annualmente con il  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per  le
pari opportunita' e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di
cui all'articolo  18,  comma  2.  Il  riconoscimento  della  predetta
indennita' alle consigliere e ai consiglieri di parita' supplenti  e'
limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza."; 
      3) il comma 4 e' abrogato; 
    o) al comma 2 dell'articolo 18, alinea,  dopo  la  parole:  "pari
opportunita'"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze"; 
    p) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1)  al  comma  1  le   parole:   "qualsiasi   atto,   patto   o
comportamento"   sono   sostituite   dalle    seguenti:    "qualsiasi
disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento"; 
      2) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente:  "2-bis.
Costituisce discriminazione,  ai  sensi  del  presente  titolo,  ogni
trattamento meno favorevole in ragione  dello  stato  di  gravidanza,
nonche' di maternita' o paternita', anche adottive, ovvero in ragione
della titolarita' e dell'esercizio dei relativi diritti."; 
    q) all'articolo 26, dopo il comma  2  e'  inserito  il  seguente:
"2-bis.  Sono,   altresi',   considerati   come   discriminazione   i
trattamenti meno  favorevoli  subiti  da  una  lavoratrice  o  da  un
lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di  cui  ai
commi 1 e 2 o di esservisi sottomessi."; 
    r) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla rubrica, dopo le parole: "nell'accesso al lavoro"  sono
aggiunte  le  seguenti:  ",  alla  formazione   e   alla   promozione
professionali e nelle condizioni di lavoro"; 
      2) il comma i  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  E'  vietata
qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in
forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra  forma,  compresi  i
criteri di selezione  e  le  condizioni  di  assunzione,  nonche'  la
promozione,  indipendentemente  dalle  modalita'  di   assunzione   e
qualunque sia il settore o il ramo di attivita', a  tutti  i  livelli
della gerarchia professionale."; 
      3) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: ", nonche' di maternita' o paternita', anche adottive"; 
      4) al comma 3, le parole: "e aggiornamento professionale"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  ",  aggiornamento  e   riqualificazione
professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento"; 
    s) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        "1. E'   vietata   qualsiasi   discriminazione,   diretta   e
indiretta,  concernente  un  qualunque  aspetto  o  condizione  delle
retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o  un  lavoro  al
quale e' attribuito un valore uguale."; 
      2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "ed
essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni"; 
    t) all'articolo 29,  nella  rubrica,  la  parola:  "carriera"  e'
sostituita dalla seguente: "progressione di carriera"; 
    u) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "l. Le lavoratrici in
possesso dei requisiti per aver diritto alla  pensione  di  vecchiaia
hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro  fino  agli  stessi
limiti di eta' previsti per gli uomini da  disposizioni  legislative,
regolamentari e contrattuali."; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
    v) dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente: 
  "Art. 30-bis (Divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche
complementari collettive. Differenze di trattamento consentite). - 1.
Nelle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto
legislativo  5  dicembre  2005,  n.   252,   e'   vietata   qualsiasi
discriminazione  diretta  o  indiretta,  specificamente  per   quanto
riguarda: 
    a)  il  campo  d'applicazione  di  tali  forme  pensionistiche  e
relative condizioni d'accesso; 
    b) l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi; 
    c) il calcolo delle prestazioni,  comprese  le  maggiorazioni  da
corrispondere per il coniuge e per le persone a  carico,  nonche'  le
condizioni relative alla durata e al mantenimento  del  diritto  alle
prestazioni. 
  2. La fissazione  di  livelli  differenti  per  le  prestazioni  e'
consentita soltanto se necessaria per  tener  conto  di  elementi  di
calcolo attuariale differenti per i  due  sessi  nel  caso  di  forme
pensionistiche  a  contribuzione  definita.   Nel   caso   di   forme
pensionistiche   a   prestazioni   definite,   finanziate    mediante
capitalizzazione,  alcuni   elementi   possono   variare   sempreche'
l'ineguaglianza degli importi  sia  da  attribuire  alle  conseguenze
dell'utilizzazione di fattori attuariali che variano  a  seconda  del
sesso all'atto dell'attuazione del finanziamento del regime. 
  3. I dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati  ai
sensi del comma 2 devono essere affidabili, pertinenti ed accurati. 
  4. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)  esercita
i suoi poteri  ed  effettua  le  attivita'  necessarie,  al  fine  di
garantire l'affidabilita', la pertinenza  e  l'accuratezza  dei  dati
attuariali che giustificano trattamenti diversificati  ai  sensi  del
comma 2, anche allo scopo di evitare  discriminazioni.  Essa  inoltre
raccoglie, pubblica e aggiorna i dati relativi all'utilizzo del sesso
quale   fattore   attuariale   determinante,   relazionando    almeno
annualmente al Comitato nazionale di parita' e pari opportunita'  nel
lavoro. Tali attivita' sono svolte con le risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente."; 
  z) all'articolo 36, comma 1, le parole: "ai sensi dell'articolo 25"
sono sostituite dalle seguenti: "poste in essere  in  violazione  dei
divieti di cui al  capo  II  del  presente  titolo,  o  di  qualunque
discriminazione nell'accesso al  lavoro,  nella  promozione  e  nella
formazione professionale, nelle  condizioni  di  lavoro  compresa  la
retribuzione,  nonche'  in  relazione   alle   forme   pensionistiche
complementari collettive di cui al  decreto  legislativo  5  dicembre
2005, n. 252,"; 
  aa) all'articolo 37 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al comma  1,  dopo  le  parole:  "carattere  collettivo"  sono
inserite le seguenti: "in violazione dei divieti di cui  al  capo  II
del  presente  titolo  o  comunque  nell'accesso  al  lavoro,   nella
promozione  e  nella  formazione  professionale,   nelle   condizioni
compresa la retribuzione, nella progressione di carriera, nonche'  in
relazione alle forme pensionistiche complementari collettive  di  cui
al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252"; 
    2) al comma 5 le parole: "con le pene di cui all'articolo 650 del
codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda fino  a
50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi"; 
  bb) all'articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al comma 1, le  parole  da:  "Qualora"  fino  a  "avvenuto  il
comportamento denunziato," sono sostituite dalle  seguenti:  "Qualora
vengano poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti  di
cui al capo II del presente titolo  o  di  cui  all'articolo  11  del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o comunque  discriminazioni
nell'accesso  al  lavoro,  nella  promozione   e   nella   formazione
professionale, nelle condizioni di lavoro compresa  la  retribuzione,
nonche'  in  relazione  alle   forme   pensionistiche   complementari
collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,  su
ricorso del  lavoratore  o,  per  sua  delega,  delle  organizzazioni
sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni  rappresentative
del  diritto  o  dell'interesse  leso,  o  della  consigliera  o  del
consigliere  di  parita'  provinciale  o  regionale  territorialmente
competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del  luogo
ove  e'  avvenuto  il  comportamento  denunziato,  o   il   tribunale
amministrativo regionale competente,"; 
    2) al comma 4 le parole: "ai sensi dell'articolo 650  del  codice
penale" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda fino a  50.000
euro o l'arresto fino a sei mesi"; 
    3) al comma 6, dopo le parole:  "organizzazione  sindacale"  sono
inserite le seguenti: ", dalle associazioni  e  dalle  organizzazioni
rappresentative del diritto o dell'interesse leso, "; 
  cc) all'articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al comma 1, le parole: "Ogni accertamento  di  atti,  patti  o
comportamenti discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26,  posti"
sono sostituite dalle seguenti: "Ogni accertamento di discriminazioni
in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di
qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione  e
nella  formazione  professionale,  ivi   compresa   la   progressione
professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro  compresa  la
retribuzione,  nonche'  in  relazione   alle   forme   pensionistiche
complementari collettive di cui al  decreto  legislativo  5  dicembre
2005, n. 252, poste"; 
    2) al comma  2,  le  parole:  "da  103  euro  a  516  euro"  sono
sostituite dalle seguenti: "da 250 euro a 1500 euro"; 
  dd) dopo l'articolo 41, e' inserito il seguente: 
  "Art. 41-bis (Vittimizzazione). - 1. La tutela  giurisdizionale  di
cui al presente capo si applica, altresi', avverso ogni comportamento
pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa  da
una discriminazione o di qualunque altra persona, quale  reazione  ad
una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere il rispetto del principio
di parita' di trattamento tra uomini e donne."; 
  ee) all'articolo 42, comma 2, e' aggiunta,  in  fine,  la  seguente
lettera: 
    "f-bis) valorizzare il contenuto professionale delle  mansioni  a
piu' forte presenza femminile."; 
  ff) il comma 2 dell'articolo 46 e' sostituito dal seguente: 
    "2.  Il  rapporto  di  cui  al  comma   1   e'   trasmesso   alle
rappresentanze  sindacali  aziendali  e   alla   consigliera   e   al
consigliere regionale di parita', che elaborano i relativi  risultati
trasmettendoli  alla  consigliera  o  al  consigliere  nazionale   di
parita', al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
Dipartimento delle pari opportunita' della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri."; 
  gg) dopo l'articolo 50 e' inserito il seguente: 
  "Art. 50-bis (Prevenzione delle discriminazioni). - 1. I  contratti
collettivi possono prevedere misure specifiche, ivi  compresi  codici
di condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le forme
di discriminazione sessuale e,  in  particolare,  le  molestie  e  le
molestie sessuali nel luogo del lavoro, nelle condizioni  di  lavoro,
nonche' nella formazione e crescita professionale.". 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).  
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Gli articoli 1,2,9 e  l'allegato  B,  della  legge  7
          luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  14
          luglio 2009, n. 161, supplemento ordinario, cosi' recitano: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). ― 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro la  scadenza  del  termine  di  recepimento
          fissato dalle  singole  direttive,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati  A  e
          B. Per le direttive elencate negli allegati A e  B  il  cui
          termine di recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei
          tre mesi successivi alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
          elencate negli allegati A e B che non prevedono un  termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A,  sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso  il  parere  dei
          competenti organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza del parere. Qualora il termine  per  l'espressione
          del parere parlamentare di cui al presente comma  ovvero  i
          diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
          giorni che precedono la scadenza dei  termini  previsti  ai
          commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
          di novanta giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all' art. 11-ter, comma 2, della legge 5  agosto  1978,  n.
          468, e successive modificazioni. Su di  essi  e'  richiesto
          anche il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili  finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarsi  alle  condizioni  formulate  con   riferimento
          all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81,  quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati    dei     necessari     elementi     integrativi
          d'informazione, per i pareri definitivi  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
          devono essere espressi entro venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6. I decreti legislativi, relativi  alle  direttive  di
          cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.  117,
          quinto  comma,  della  Costituzione,   nelle   materie   di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la  Camera
          dei deputati e il Senato della Repubblica  sullo  stato  di
          attuazione delle direttive da parte delle regioni  e  delle
          province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
          modalita' di individuazione delle stesse  da  definire  con
          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano.». 
              «Art. 2 (Principi e criteri  direttivi  generali  della
          delega legislativa). ― 1. Salvi gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni  di  cui  ai
          capi II e IV, ed  in  aggiunta  a  quelli  contenuti  nelle
          direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
          1 sono informati ai seguenti principi e  criteri  direttivi
          generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni  alle  discipline  stesse,  fatti   salvi   i
          procedimenti  oggetto  di  semplificazione   amministrativa
          ovvero le materie oggetto di delegificazione; 
                c) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongono  a
          pericolo  o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che recano un  danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledano o espongano a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati nei periodi  precedenti.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  nella
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Entro i limiti  di  pena  indicati  nella  presente
          lettera  sono  previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti   per
          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
          materie  di  cui  all'  art.  117,  quarto   comma,   della
          Costituzione, le sanzioni amministrative  sono  determinate
          dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni  di  nuova
          istituzione, stabilite  con  i  provvedimenti  adottati  in
          attuazione della presente legge, sono  versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  entro  i
          limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
          Ministro    dell'economia    e    delle    finanze,    alle
          amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse; 
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti  le  norme  necessarie  per
          dare attuazione alle direttive, nei soli limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183; 
                e)  all'attuazione  di   direttive   che   modificano
          precedenti direttive gia' attuate con legge o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
                f) nella predisposizione dei decreti  legislativi  si
          tiene conto delle eventuali modificazioni  delle  direttive
          comunitarie   comunque   intervenute   fino   al    momento
          dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) quando non siano d'ostacolo i diversi  termini  di
          recepimento, sono attuate con un unico decreto  legislativo
          le  direttive  che  riguardano  le  stesse  materie  o  che
          comunque   comportano   modifiche   degli    stessi    atti
          normativi.». 
              «Art. 9  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio
          delle pari opportunita' e della parita' di trattamento  fra
          uomini e donne in materia di occupazione e impiego).  ―  1.
          Nella   predisposizione   del   decreto   legislativo   per
          l'attuazione  della  direttiva  2006/54/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  5  luglio  2006,  riguardante
          l'attuazione del principio delle pari opportunita' e  della
          parita' di trattamento fra uomini e  donne  in  materia  di
          occupazione ed impiego (rifusione), il Governo e' tenuto ad
          acquisire anche il parere della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano.». 
                                                          «Allegato B 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2005/47/CE  del  Consiglio,   del   18   luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee (CER) e la Federazione europea dei  lavoratori  dei
          trasporti (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni  di
          lavoro dei lavoratori  mobili  che  effettuano  servizi  di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 
              2005/94/CE  del  Consiglio,  del  20   dicembre   2005,
          relativa a misure comunitarie di lotta  contro  l'influenza
          aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; 
              2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
          attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  determinate  prescrizioni
          tecniche  per  la  donazione,  l'approvvigionamento  e   il
          controllo di tessuti e cellule umani; 
              2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17  maggio  2006,  che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa alla tassazione a carico  di  autoveicoli  pesanti
          adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
          infrastrutture; 
              2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 maggio 2006, relativa alle macchine e  che  modifica  la
          direttiva 95/16/CE (rifusione); 
              2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 maggio 2006, relativa alle revisioni  legali  dei  conti
          annuali e dei conti consolidati, che modifica le  direttive
          78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
          84/253/CEE del Consiglio; 
              2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
          pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
          e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione); 
              2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006,  che
          attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni  in  tema  di
          rintracciabilita',  la  notifica  di  reazioni  ed   eventi
          avversi gravi e determinate prescrizioni  tecniche  per  la
          codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
          la distribuzione di tessuti e cellule umani; 
                
              2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28  novembre   2006,
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
              2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 
              2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20  dicembre  2006,  concernente  la   patente   di   guida
          (rifusione); 
              2007/2/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          14  marzo  2007,  che  istituisce   un'Infrastruttura   per
          l'informazione   territoriale   nella   Comunita'   europea
          (Inspire); 
              2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 maggio 2007,  relativa  all'immissione  sul  mercato  di
          articoli pirotecnici; 
              2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20 giugno 2007, che modifica la  direttiva  89/391/CEE  del
          Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive  del
          Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e  94/33/CE  ai
          fini della semplificazione e della razionalizzazione  delle
          relazioni sull'attuazione pratica; 
              2007/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  luglio  2007,  relativa  all'esercizio  di  alcuni
          diritti degli azionisti di societa' quotate; 
              2007/43/CE del  Consiglio,  del  28  giugno  2007,  che
          stabilisce  norme  minime  per  la  protezione  dei   polli
          allevati per la produzione di carne; 
              2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 settembre 2007, che modifica la direttiva  92/49/CEE  del
          Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
          e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e  i
          criteri per la valutazione prudenziale  di  acquisizioni  e
          incrementi di partecipazioni nel settore finanziario; 
              2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 settembre 2007, che  reca  disposizioni  sulle  quantita'
          nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le  direttive
          75/106/CEE  e  80/232/CEE  del  Consiglio  e  modifica   la
          direttiva 76/211/CEE del Consiglio; 
              2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2007, che modifica la direttiva  91/440/CEE  del
          Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
          e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione  della
          capacita' di infrastruttura ferroviaria  e  all'imposizione
          dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria; 
              2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  ottobre  2007,   relativa   alla   certificazione   dei
          macchinisti addetti alla guida di locomotori  e  treni  sul
          sistema ferroviario della Comunita'; 
              2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla  gestione
          dei rischi di alluvioni; 
              2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 novembre 2007, relativa  ai  servizi  di  pagamento  nel
          mercato interno, recante modifica delle direttive  97/7/CE,
          2002/65/CE,  2005/60/CE  e  2006/48/CE,   che   abroga   la
          direttiva 97/5/CE; 
              2007/65/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
          del Consiglio  relativa  al  coordinamento  di  determinate
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli Stati membri concernenti l'esercizio delle  attivita'
          televisive; 
              2007/66/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'  l  l  dicembre  2007,  che  modifica  le   direttive
          89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
          miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso  in
          materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici; 
              2008/5/CE  della  Commissione,  del  30  gennaio  2008,
          relativa  alla  specificazione  sull'etichetta  di   alcuni
          prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
          a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio (versione codificata); 
              2008/8/CE del Consiglio,  del  12  febbraio  2008,  che
          modifica la direttiva 2006/112/CE per  quanto  riguarda  il
          luogo delle prestazioni di servizi; 
              2008/9/CE del Consiglio,  del  12  febbraio  2008,  che
          stabilisce norme dettagliate per il  rimborso  dell'imposta
          sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva  2006/112/CE,
          ai soggetti passivi non stabiliti  nello  Stato  membro  di
          rimborso, ma in un altro Stato membro; 
              2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  aprile  2008,  relativa  ai  contratti  di  credito  ai
          consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; 
              2008/49/CE  della  Commissione,  del  16  aprile  2008,
          recante   modifica   dell'allegato   II   della   direttiva
          2004/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto  riguarda  i  criteri  per   l'effettuazione   delle
          ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
          comunitari; 
              2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
          per un'aria piu' pulita in Europa; 
              2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio 2008, che modifica la  direttiva  91/477/CEE  del
          Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e  della
          detenzione di armi; 
              2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21  maggio  2008,  relativa  a  determinati  aspetti  della
          mediazione in materia civile e commerciale; 
              2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 giugno 2008,  che  istituisce  un  quadro  per  l'azione
          comunitaria nel campo della politica per l'ambiente  marino
          (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); 
              2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del  sistema
          ferroviario comunitario (rifusione); 
              2008/59/CE del  Consiglio,  del  12  giugno  2008,  che
          adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le  navi  della
          navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
          di Bulgaria e della Romania; 
              2008/63/CE  della  Commissione,  del  20  giugno  2008,
          relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
          terminali di telecomunicazioni; 
              2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          24 settembre 2008, relativa al trasporto interno  di  merci
          pericolose; 
              2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008,  relativa
          all'identificazione e alla registrazione dei suini; 
              2008/73/CE del  Consiglio,  del  15  luglio  2008,  che
          semplifica le procedure di redazione  degli  elenchi  e  di
          diffusione  dell'informazione  in   campo   veterinario   e
          zootecnico  e  che  modifica   le   direttive   64/432/CEE,
          77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
          90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
          91/68/CEE,  91/496/CEE,  92/35/CEE,  92/65/CEE,  92/66/CEE,
          92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione  2000/258/CE
          nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE; 
              2008/87/CE della Commissione, del  22  settembre  2008,
          che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per  le  navi
          della navigazione interna; 
              2008/90/CE  del  Consiglio,  del  29  settembre   2008,
          relativa  alla   commercializzazione   dei   materiali   di
          moltiplicazione delle piante da frutto e  delle  piante  da
          frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione); 
              2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che  abroga  alcune
          direttive; 
              2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
          modifica la direttiva  90/496/CEE  del  Consiglio  relativa
          all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari  per
          quanto riguarda  le  razioni  giornaliere  raccomandate,  i
          coefficienti di  conversione  per  il  calcolo  del  valore
          energetico e le definizioni; 
              2008/117/CE  del  Consiglio,  del  16  dicembre   2008,
          recante modifica della direttiva  2006/112/CE  relativa  al
          sistema  comune  d'imposta   sul   valore   aggiunto,   per
          combattere  la  frode  fiscale  connessa  alle   operazioni
          intracomunitarie; 
              2008/118/CE  del  Consiglio,  del  16  dicembre   2008,
          relativa al regime generale delle accise e  che  abroga  la
          direttiva 92/12/CEE.». 
              - La direttiva 2006/54/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          26 luglio 2006, n. L.204. 
              - Il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio  2006  n.133,
          n. 125, S.O. 
              - Il decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n.  96,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio
          2007, n. 101, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  20
          luglio 2007, n. 167. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio
          2007, n. 115, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  1°
          agosto 2007, n. 177. 
              - La legge 13 novembre  2009,  n.  172,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278. 
          Note all'art. 1: 
              - Per il decreto legislativo  11  aprile  2006,  n.198,
          vedi note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 8 del citato  decreto  legislativo
          11 aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 8 (Costituzione e componenti). (legge  10  aprile
          1991, n. 125, art. 5, commi 1, 2, 3,  4,  e  7).  -  1.  Il
          Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita'
          di  trattamento  ed   uguaglianza   di   opportunita'   tra
          lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del
          lavoro e delle  politiche  sociali,  promuove,  nell'ambito
          della    competenza    statale,    la    rimozione    delle
          discriminazioni e di ogni  altro  ostacolo  che  limiti  di
          fatto  l'uguaglianza  fra  uomo  e  donna  nell'accesso  al
          lavoro, nella promozione e nella formazione  professionale,
          nelle  condizioni  di  lavoro  compresa  la   retribuzione,
          nonche'   in   relazione    alle    forme    pensionistiche
          complementari collettive di cui al  decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252. 
              2. Il Comitato e' composto da: 
                a) il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          o per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni
          di presidente; 
                b)  sei  componenti  designati  dalle  confederazioni
          sindacali    dei    lavoratori    comparativamente     piu'
          rappresentative sul piano nazionale; 
                c)  sei  componenti  designati  dalle  confederazioni
          sindacali  dei  datori  di  lavoro  dei   diversi   settori
          economici, comparativamente piu' rappresentative sul  piano
          nazionale; 
                d)  due  componenti  designati  unitariamente   dalle
          associazioni di rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del
          movimento  cooperativo  piu'  rappresentative   sul   piano
          nazionale; 
                e) undici componenti designati dalle  associazioni  e
          dai movimenti  femminili  piu'  rappresentativi  sul  piano
          nazionale operanti nel campo della  parita'  e  delle  pari
          opportunita' nel lavoro; 
                f) la  consigliera  o  il  consigliere  nazionale  di
          parita' di cui all'art. 12, comma 2, del presente decreto. 
              2-bis.  Le  designazioni  di  cui  al  comma   2   sono
          effettuate entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In
          caso di mancato  tempestivo  riscontro,  il  Comitato  puo'
          essere costituito sulla base delle designazioni  pervenute,
          fatta   salva   l'integrazione   quando    pervengano    le
          designazioni mancanti. 
              3. Partecipano, inoltre, alle  riunioni  del  Comitato,
          senza diritto di voto: 
                a) sei esperti in materie  giuridiche,  economiche  e
          sociologiche,  con  competenze  in  materia  di  lavoro   e
          politiche in genere; 
                b) sei rappresentanti, rispettivamente, del Ministero
          dell'istituzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  del
          Ministero  della  giustizia,  del  Ministero  degli  affari
          esteri,  del  Ministero  dello  sviluppo   economico,   del
          Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia   e   del
          Dipartimento della funzione pubblica, di cui  uno  indicato
          dalle organizzazioni dei  dirigenti  comparativamente  piu'
          rappresentative; 
                c) cinque dirigenti o funzionari  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali  in  rappresentanza  delle
          Direzioni generali del mercato  del  lavoro,  della  tutela
          delle condizioni di lavoro, per le politiche previdenziali,
          per le politiche per l'orientamento e  la  formazione,  per
          l'innovazione  tecnologica,  di  cui  uno  indicato   dalle
          organizzazioni   dei   dirigenti   comparativamente    piu'
          rappresentative; 
                c-bis)  tre  rappresentanti  della   Presidenza   del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento   per   le   pari
          opportunita', di cui uno indicato dalle organizzazioni  dei
          dirigenti comparativamente piu' rappresentative. 
              4. I componenti del Comitato durano in carica tre  anni
          e sono nominati dal Ministro del lavoro e  delle  politiche
          sociali. Per  ogni  componente  effettivo  e'  nominato  un
          supplente. In caso di sostituzione  di  un  componente,  il
          nuovo componente dura in  carica  fino  alla  scadenza  del
          Comitato. 
              5. Il vicepresidente  del  Comitato  e'  designato  dal
          Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  nell'ambito
          dei suoi componenti.». 
              - Il testo dell'art. 9 del citato  decreto  legislativo
          11  aprile  2006,  n.  198, come  modificato  dal  presente
          decreto cosi' recita: 
              «Art.  9  (Convocazione  e  funzionamento).  -  1.   Il
          Comitato e' convocato, oltre che su iniziativa del Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali,  quando  ne  facciano
          richiesta meta' piu' uno dei suoi componenti. 
              2.  Il  Comitato  delibera   in   ordine   al   proprio
          funzionamento e a quello della segreteria  tecnica  di  cui
          all'art. 11, nonche' in ordine alle relative spese.». 
              - Il testo dell'art. 10 del citato decreto  legislativo
          11 aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 10 (Compiti  del  Comitato).  -  1.  Il  Comitato
          adotta ogni iniziativa utile, nell'ambito delle  competenze
          statali,  per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui
          all'art. 8, comma 1, ed in particolare: 
                a) formula proposte sulle questioni generali relative
          all'attuazione degli obiettivi della parita' e  delle  pari
          opportunita', nonche' per lo sviluppo e il  perfezionamento
          della legislazione vigente che  direttamente  incide  sulle
          condizioni di lavoro delle donne; 
                b) informa e sensibilizza l'opinione  pubblica  sulla
          necessita' di promuovere le pari opportunita' per le  donne
          nella formazione e nella vita lavorativa; 
                c) formula, entro il  31  maggio  di  ogni  anno,  un
          programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie
          di progetti di azioni positive che  intende  promuovere,  i
          soggetti ammessi per le singole tipologie ed i  criteri  di
          valutazione. Il programma  e'  diffuso  dal  Ministero  del
          lavoro e delle  politiche  sociali  mediante  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale; 
                d) esprime, a maggioranza, parere  sul  finanziamento
          dei progetti di azioni positive e opera  il  controllo  sui
          progetti in itinere verificandone la corretta attuazione  e
          l'esito finale,  adottando  un  metodo  che  garantisca  un
          criterio tecnico scientifico di valutazione dei progetti; 
                e)  elabora  codici  di   comportamento   diretti   a
          specificare le regole di condotta conformi alla  parita'  e
          ad individuare  le  manifestazioni  anche  indirette  delle
          discriminazioni; 
                f)  verifica   lo   stato   di   applicazione   della
          legislazione vigente in materia di parita'; 
                f-bis) elabora iniziative per favorire il dialogo tra
          le parti sociali  al  fine  di  promuovere  la  parita'  di
          trattamento,  avvalendosi  dei  risultati  dei  monitoraggi
          effettuati sulle prassi nei luoghi di lavoro,  nell'accesso
          al lavoro,  alla  formazione  e  promozione  professionale,
          nonche'   sui   contratti   collettivi,   sui   codici   di
          comportamento, ricerche o  scambi  di  esperienze  e  buone
          prassi; 
                g) propone soluzioni  alle  controversie  collettive,
          anche indirizzando gli interessati all'adozione di progetti
          di azioni positive per la rimozione  delle  discriminazioni
          pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione  di
          uomini e donne in relazione allo  stato  delle  assunzioni,
          della formazione e della  promozione  professionale,  delle
          condizioni   di   lavoro    e    retributive,    stabilendo
          eventualmente,  su  proposta  del   collegio   istruttorio,
          l'entita'  del  cofinanziamento  di  una  quota  dei  costi
          connessi alla loro attuazione; 
                g-bis) elabora iniziative per favorire il dialogo con
          le organizzazioni non governative che  hanno  un  legittimo
          interesse   a   contribuire   alla    lotta    contro    le
          discriminazioni  fra  donne  e  uomini  nell'occupazione  e
          nell'impiego; 
                h) puo' richiedere  alla  Direzione  provinciale  del
          lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro  informazioni
          sulla situazione occupazionale  maschile  e  femminile,  in
          relazione allo stato delle assunzioni, della  formazione  e
          della promozione professionale; 
                i) promuove  una  adeguata  rappresentanza  di  donne
          negli organismi pubblici nazionali e locali  competenti  in
          materia di lavoro e formazione professionale; 
                i-bis)  provvede   allo   scambio   di   informazioni
          disponibili con gli  organismi  europei  corrispondenti  in
          materia di parita' fra le donne e uomini nell'occupazione e
          nell'impiego; 
                i-ter) provvede, anche attraverso  la  promozione  di
          azioni positive, alla rimozione degli ostacoli che limitino
          l'uguaglianza  tra  uomo   e   donna   nella   progressione
          professionale e di carriera, allo sviluppo di misure per il
          reinserimento della donna lavoratrice dopo  la  maternita',
          alla piu' ampia diffusione  del  part-time  e  degli  altri
          strumenti  di  flessibilita'  a   livello   aziendale   che
          consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e
          impegni familiari.». 
              - Il testo dell'art. 11 del citato decreto  legislativo
          11 aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 11 (Collegio istruttorio e segreteria tecnica). -
          1. Per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione
          e alla rimozione delle discriminazioni e per  la  redazione
          dei pareri al Comitato di cui all'art. 8 e alle consigliere
          e ai consiglieri  di  parita',  e'  istituito  un  collegio
          istruttorio cosi' composto: 
                a) il vicepresidente del Comitato di cui all'art.  8,
          che lo presiede; 
                b)  un  magistrato  designato  dal  Ministero   della
          giustizia  fra  quelli  addetti  alle  sezioni  lavoro,  di
          legittimita' o di merito; 
                c) un dirigente o un funzionario  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali; 
                c-bis) un dirigente o un funzionario del Dipartimento
          delle pari opportunita' della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri; 
                c-ter) un dirigente o un funzionario del Dipartimento
          per  le  politiche  della  famiglia  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri; 
                d) gli esperti di cui all'art. 8,  comma  3,  lettera
          a); 
                e) la consigliera o il consigliere di parita' di  cui
          all'art. 12. 
              2. Ove si renda necessario per le esigenze di  ufficio,
          i componenti di cui alle lettere b), c),  c-bis)  e  c-ter)
          del comma 1, su richiesta del Comitato di cui  all'art.  8,
          possono essere elevati a due. 
              3. Al fine di provvedere alla  gestione  amministrativa
          ed  al  supporto  tecnico  del  Comitato  e  del   collegio
          istruttorio e' istituita la  segreteria  tecnica.  Essa  ha
          compiti esecutivi  alle  dipendenze  della  presidenza  del
          Comitato ed e'  composta  da  personale  proveniente  dalle
          varie direzioni generali del Ministero del lavoro  e  delle
          politiche sociali, coordinato da un dirigente generale  del
          medesimo  Ministero.  La  composizione   della   segreteria
          tecnica e' determinata con decreto del Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali, sentito il Comitato. 
              4. Il Comitato e il collegio istruttorio deliberano  in
          ordine  alle  proprie  modalita'  di  organizzazione  e  di
          funzionamento; per lo svolgimento dei loro compiti  possono
          costituire specifici gruppi di  lavoro.  Il  Comitato  puo'
          deliberare la stipula di convenzioni, nonche' avvalersi  di
          collaborazioni esterne: 
                a) per l'effettuazione di studi e ricerche; 
                b) per attivita' funzionali all'esercizio dei  propri
          compiti in materia di progetti di azioni positive  previsti
          dall'art. 10, comma 1, lettera d).». 
              - Il testo dell'art. 12 del citato decreto  legislativo
          11 aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal  presente
          decreto cosi' recita: 
              «Art. 12 (Nomina). - 1. A livello nazionale,  regionale
          e  provinciale  sono  nominati   una   consigliera   o   un
          consigliere di parita'. Per ogni consigliera o  consigliere
          si provvede altresi' alla nomina di un supplente che agisce
          su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed
          in sostituzione della medesima o del medesimo; 
              2.  La  consigliera  o  il  consigliere  nazionale   di
          parita', effettivo e supplente, sono nominati  con  decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro per le pari opportunita'. 
              3. Le consigliere ed i consiglieri di parita' regionali
          e provinciali, effettivi e supplenti,  sono  nominati,  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro per le  pari  opportunita',  su
          designazione delle regioni e  delle  province,  sentite  le
          commissioni   rispettivamente   regionali   e   provinciali
          tripartite  di  cui  agli  articoli  4  e  6  del   decreto
          legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469,  ognuno  per   i
          reciproci livelli di competenza, sulla base  dei  requisiti
          di cui all'art. 13, comma 1, e con  le  procedure  previste
          dal presente articolo. 
              4. In caso di mancata designazione dei  consiglieri  di
          parita' regionali e provinciali  entro  i  sessanta  giorni
          successivi alla scadenza del  mandato,  o  di  designazione
          effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 13,
          comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con  il  Ministro  per  le  pari  opportunita',
          provvede  direttamente  alla  nomina  nei   trenta   giorni
          successivi, nel rispetto dei requisiti di cui all'art.  13,
          comma  1,  e  previo  espletamento  di  una  procedura   di
          valutazione   comparativa.   A   parita'    di    requisiti
          professionali si procede alla designazione e nomina di  una
          consigliera di parita'. 
              5. I decreti di nomina del presente  articolo,  cui  va
          allegato  il   curriculum   professionale   della   persona
          nominata, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». 
              - Il testo dell'art. 14 del citato decreto  legislativo
          11  aprile  2006  n.  198,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 14 (Mandato). - 1. Il mandato delle consigliere e
          dei consiglieri di cui all'art. 12 ha la durata di  quattro
          anni ed e' rinnovabile  per  non  piu'  di  due  volte.  La
          procedura  di  rinnovo  si  svolge  secondo  le   modalita'
          previste dall'art. 12. Le consigliere ed i  consiglieri  di
          parita' continuano a svolgere le loro  funzioni  fino  alle
          nuove nomine. 
              - Il testo dell'art. 15 del citato decreto  legislativo
          11 aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 15 (Compiti e funzioni). - 1. Le consigliere ed i
          consiglieri di parita' intraprendono ogni utile iniziativa,
          nell'ambito delle  competenze  dello  Stato,  ai  fini  del
          rispetto del  principio  di  non  discriminazione  e  della
          promozione  di   pari   opportunita'   per   lavoratori   e
          lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti: 
                a) rilevazione  delle  situazioni  di  squilibrio  di
          genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali  e  di
          garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al  lavoro,
          nella promozione  e  nella  formazione  professionale,  ivi
          compresa la progressione professionale e di carriera, nelle
          condizioni di lavoro compresa la retribuzione,  nonche'  in
          relazione   alle   forme    pensionistiche    complementari
          collettive di cui al decreto legislativo 5  dicembre  2005,
          n. 252: 
                b) promozione di progetti di azioni  positive,  anche
          attraverso  l'individuazione  delle  risorse   comunitarie,
          nazionali e locali finalizzate allo scopo; 
                c) promozione  della  coerenza  della  programmazione
          delle politiche  di  sviluppo  territoriale  rispetto  agli
          indirizzi comunitari, nazionali e regionali in  materia  di
          pari opportunita'; 
                d)  sostegno  delle  politiche  attive  del   lavoro,
          comprese  quelle  formative,   sotto   il   profilo   della
          promozione e della realizzazione di pari opportunita'; 
                e) promozione dell'attuazione delle politiche di pari
          opportunita' da parte dei soggetti pubblici e  privati  che
          operano nel mercato del lavoro; 
                f)  collaborazione  con  le  direzioni  regionali   e
          provinciali del lavoro al  fine  di  individuare  procedure
          efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa  in
          materia di parita', pari opportunita' e garanzia contro  le
          discriminazioni,  anche  mediante   la   progettazione   di
          appositi pacchetti formativi; 
                g) diffusione della conoscenza  e  dello  scambio  di
          buone prassi  e  attivita'  di  informazione  e  formazione
          culturale sui problemi  delle  pari  opportunita'  e  sulle
          varie forme di discriminazioni; 
                h) verifica dei  risultati  della  realizzazione  dei
          progetti di azioni positive previsti dagli articoli da 42 a
          46; 
                i) collegamento e collaborazione con gli  assessorati
          al lavoro degli enti locali  e  con  organismi  di  parita'
          degli enti locali. 
              1-bis) La consigliera o  il  consigliere  nazionale  di
          parita', inoltre, svolge inchieste indipendenti in  materia
          di  discriminazioni  sul  lavoro   e   pubblica   relazioni
          indipendenti    e    raccomandazioni    in    materia    di
          discriminazioni sul lavoro. 
              2.  Le  consigliere  ed  i   consiglieri   di   parita'
          nazionale, regionali e provinciali, effettivi e  supplenti,
          sono componenti a tutti gli effetti, rispettivamente, della
          commissione  centrale  per  l'impiego  ovvero  del  diverso
          organismo che ne venga a svolgere, in tutto o in parte,  le
          funzioni a seguito  del  decreto  legislativo  23  dicembre
          1997, n. 469, e delle commissioni regionali  e  provinciali
          tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del citato decreto
          legislativo n. 469 del 1997; essi partecipano  altresi'  ai
          tavoli  di  partenariato   locale   ed   ai   comitati   di
          sorveglianza di cui al regolamento  (CE)  n.  1260/99,  del
          Consiglio  del  21  giugno  1999.  Le  consigliere   ed   i
          consiglieri regionali e provinciali sono inoltre componenti
          delle commissioni di  parita'  del  corrispondente  livello
          territoriale, ovvero di organismi  diversamente  denominati
          che  svolgono  funzioni  analoghe.  La  consigliera  o   il
          consigliere nazionale e' componente del Comitato  nazionale
          e del Collegio istruttorio di cui agli articoli 8 e 11. 
              3. Le strutture regionali di assistenza  tecnica  e  di
          monitoraggio di cui all'art. 4, comma 1,  lettera  d),  del
          decreto legislativo 23 dicembre 1997,  n.  469,  forniscono
          alle consigliere ed ai consiglieri di parita'  il  supporto
          tecnico  necessario:  alla  rilevazione  di  situazioni  di
          squilibrio di genere; all'elaborazione dei  dati  contenuti
          nei rapporti sulla situazione del personale di cui all'art.
          46; alla  promozione  e  alla  realizzazione  di  piani  di
          formazione   e   riqualificazione    professionale;    alla
          promozione di progetti di azioni positive. 
              4. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri  di
          parita', le Direzioni regionali e  provinciali  del  lavoro
          territorialmente  competenti  acquisiscono  nei  luoghi  di
          lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile
          e femminile, in  relazione  allo  stato  delle  assunzioni,
          della  formazione   e   promozione   professionale,   delle
          retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della  cessazione
          del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche
          in base a specifici criteri di rilevazione  indicati  nella
          richiesta. 
              5. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere  ed
          i consiglieri di parita' regionali e provinciali presentano
          un rapporto sull'attivita' svolta  agli  organi  che  hanno
          provveduto alla designazione e alla nomina. La  consigliera
          o il consigliere di parita' che non abbia  provveduto  alla
          presentazione del rapporto o vi  abbia  provveduto  con  un
          ritardo  superiore  a  tre  mesi  decade  dall'ufficio  con
          provvedimento adottato, su segnalazione dell'organo che  ha
          provveduto alla designazione, dal  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le
          pari opportunita'.». 
              - Il testo dell'art. 16 del citato decreto  legislativo
          11 aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 16 (Sede e attrezzature). -  1.  L'ufficio  delle
          consigliere  e  dei  consiglieri  di  parita'  regionali  e
          provinciali e' ubicato rispettivamente presso le regioni  e
          presso le  province.  L'ufficio  della  consigliera  o  del
          consigliere nazionale  di  parita'  e'  ubicato  presso  il
          Ministero del lavoro e delle politiche  sociali.  L'ufficio
          e' funzionalmente autonomo,  dotato  del  personale,  delle
          apparecchiature  e  delle  strutture  necessarie   per   lo
          svolgimento   dei   suoi   compiti.   Il   personale,    la
          strumentazione e le attrezzature  necessari  devono  essere
          prontamente assegnati dagli enti presso  cui  l'ufficio  e'
          ubicato, nell'ambito delle risorse trasferite ai sensi  del
          decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. 
              2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
          concerto  con  il  Ministro  per  le   pari   opportunita',
          nell'ambito delle proprie competenze, puo' predisporre  con
          gli enti territoriali nel cui ambito operano le consigliere
          ed i consiglieri di parita' convenzioni quadro  allo  scopo
          di  definire  le   modalita'   di   organizzazione   e   di
          funzionamento  dell'ufficio   delle   consigliere   e   dei
          consiglieri di parita', nonche' gli indirizzi generali  per
          l'espletamento dei compiti di cui  all'art.  15,  comma  1,
          lettere b), c), d) ed e), come stipulato con la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281.». 
              - Il testo dell'art. 17 del citato decreto  legislativo
          11 aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  17  (Permessi).  -  1.  Le  consigliere   ed   i
          consiglieri di parita', nazionale e regionali hanno diritto
          per l'esercizio delle  loro  funzioni,  ove  si  tratti  di
          lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal  posto  di  lavoro
          per un massimo di cinquanta ore lavorative  mensili  medie.
          Nella medesima ipotesi  le  consigliere  ed  i  consiglieri
          provinciali di parita'  hanno  diritto  ad  assentarsi  dal
          posto di lavoro per un massimo  di  trenta  ore  lavorative
          mensili medie. I permessi di cui  al  presente  comma  sono
          retribuiti.  Ai  fini   dell'esercizio   del   diritto   di
          assentarsi dal luogo di lavoro di cui al presente comma, le
          consigliere  e  i  consiglieri  di  parita'  devono   darne
          comunicazioni scritta al datore di lavoro almeno tre giorni
          prima. 
              2. Nei limiti della disponibilita'  del  Fondo  di  cui
          all'art. 18, alle consigliere e ai consiglieri di  parita',
          sia   lavoratori   dipendenti   che   autonomi   o   liberi
          professionisti, e' attribuita una  indennita'  mensile,  la
          cui misura, differenziata  tra  il  ruolo  di  effettiva  e
          quello di supplente, e' fissata annualmente con il  decreto
          del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
          concerto con il Ministro per le pari opportunita' e con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 18,
          comma 2. Il riconoscimento della predetta  indennita'  alle
          consigliere  e  ai  consiglieri  di  parita'  supplenti  e'
          limitato ai  soli  periodi  di  effettivo  esercizio  della
          supplenza". 
              3. L'onere di rimborsare le assenze dal lavoro  di  cui
          al comma 1 delle consigliere e dei consiglieri  di  parita'
          regionali e provinciali, lavoratori dipendenti da privati o
          da amministrazioni pubbliche, e' a  carico  rispettivamente
          dell'ente regionale e provinciale. A tal fine si  impiegano
          risorse provenienti dal Fondo di cui  all'art.  18.  L'ente
          regionale  o  provinciale,  su  richiesta,  e'   tenuto   a
          rimborsare al datore di lavoro quanto  corrisposto  per  le
          ore di effettiva assenza. 
              4. abrogato. 
              5.  La  consigliera  o  il  consigliere  nazionale   di
          parita', ove lavoratore dipendente, usufruisce di un numero
          massimo di permessi non retribuiti determinato  annualmente
          con il decreto di cui all'art.  18,  comma  2,  nonche'  di
          un'indennita' fissata dallo stesso decreto. In  alternativa
          puo'  richiedere  il  collocamento   in   aspettativa   non
          retribuita per la durata del  mandato,  percependo  in  tal
          caso un'indennita' complessiva, a carico del Fondo  di  cui
          all'art. 18, determinata  tenendo  conto  dell'esigenza  di
          ristoro  della   retribuzione   perduta   e   di   compenso
          dell'attivita'  svolta.  Ove  l'ufficio  di  consigliera  o
          consigliere  nazionale  di  parita'  sia  ricoperto  da  un
          lavoratore autonomo o da un libero  professionista,  spetta
          al medesimo un'indennita' nella  misura  complessiva  annua
          determinata dal decreto di cui all'art. 18, comma 2.». 
              - Il testo dell'art. 18 del citato decreto  legislativo
          11 aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 18 (Fondo per l'attivita' delle consigliere e dei
          consiglieri di  parita')  (decreto  legislativo  23  maggio
          2000, n. 196, art. 9). -  1.  Il  Fondo  nazionale  per  le
          attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' e'
          alimentato dalle risorse  di  cui  all'art.  47,  comma  1,
          lettera  d),  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,   e
          successive  modificazioni.  Il   Fondo   e'   destinato   a
          finanziare  le  spese   relative   alle   attivita'   della
          consigliera o del consigliere nazionale di parita' e  delle
          consigliere o dei consiglieri regionali  e  provinciali  di
          parita', i compensi degli esperti eventualmente nominati ai
          sensi dell'art. 19, comma 3, nonche' le spese relative alle
          azioni in giudizio promosse o sostenute ai sensi del  libro
          III,  titolo  I,  capo  III;  finanzia  altresi'  le  spese
          relative al pagamento di compensi per indennita',  rimborsi
          e remunerazione dei permessi spettanti alle consigliere  ed
          ai  consiglieri  di  parita',   nonche'   quelle   per   il
          funzionamento e le attivita' della rete di cui all'art.  19
          e per gli eventuali oneri derivanti  dalle  convenzioni  di
          cui all'art. 16, comma 2, diversi  da  quelli  relativi  al
          personale. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali, di concerto con il Ministro per le  pari
          opportunita'  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art.  8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le  risorse
          del Fondo vengono  annualmente  ripartite  tra  le  diverse
          destinazioni, sulla base dei seguenti criteri: 
                a) una quota pari al trenta per  cento  e'  riservata
          all'ufficio della consigliera o del  consigliere  nazionale
          di parita' ed e' destinata a finanziare, oltre  alle  spese
          relative alle attivita' ed ai  compensi  dello  stesso,  le
          spese  relative  al  funzionamento  ed  ai   programmi   di
          attivita' della rete delle consigliere e dei consiglieri di
          parita' di cui all'art. 19; 
                b) la  restante  quota  del  settanta  per  cento  e'
          destinata alle regioni e  viene  suddivisa  tra  le  stesse
          sulla base di  una  proposta  di  riparto  elaborata  dalla
          commissione interministeriale di cui al comma 4. 
              3. La ripartizione delle risorse e' comunque effettuata
          in base a parametri oggettivi, che tengono conto del numero
          delle  consigliere  o  dei  consiglieri  provinciali  e  di
          indicatori che considerano i differenziali  demografici  ed
          occupazionali, di genere e territoriali,  nonche'  in  base
          alla  capacita'  di   spesa   dimostrata   negli   esercizi
          finanziari precedenti. 
              4. Presso il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali  opera  la  commissione  interministeriale  per  la
          gestione del Fondo di cui al comma  1.  La  commissione  e'
          composta dalla consigliera o dal consigliere  nazionale  di
          parita' o da un delegato scelto all'interno della  rete  di
          cui all'art. 19, dal vicepresidente del Comitato  nazionale
          di cui all'art. 8, da  un  rappresentante  della  Direzione
          generale del mercato del lavoro, da tre rappresentanti  del
          Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, da un rappresentante del  Ministero
          dell'economia e delle finanze,  da  un  rappresentante  del
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, nonche' da tre rappresentanti della
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281.  Essa  provvede  alla
          proposta di riparto tra le regioni della quota  di  risorse
          del Fondo ad esse assegnata, nonche'  all'approvazione  dei
          progetti e dei programmi della rete  di  cui  all'art.  19.
          L'attivita' della commissione non comporta oneri aggiuntivi
          a carico della finanza pubblica. 
              5. Per la gestione del Fondo  di  cui  al  comma  1  si
          applicano, in quanto compatibili, le nonne che disciplinano
          il Fondo per l'occupazione.». 
              - Il testo dell'art. 25 del citato decreto  legislativo
          11 aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 25 (Discriminazione diretta e  indiretta).  -  1.
          Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del  presente
          titolo, qualsiasi  disposizione,  criterio,  prassi,  atto,
          patto o comportamento, nonche' l'ordine di porre in  essere
          un  atto  o  un  comportamento,  che  produca  un   effetto
          pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori
          in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento  meno
          favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice  o  di
          un altro lavoratore in situazione analoga. 
              2.  Si  ha  discriminazione  indiretta,  ai  sensi  del
          presente titolo, quando una disposizione, un criterio,  una
          prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente
          neutri  mettono  o  possono  mettere  i  lavoratori  di  un
          determinato  sesso  in   una   posizione   di   particolare
          svantaggio rispetto a lavoratori  dell'altro  sesso,  salvo
          che  riguardino  requisiti  essenziali   allo   svolgimento
          dell'attivita'   lavorativa,   purche'   l'obiettivo    sia
          legittimo e i mezzi  impiegati  per  il  suo  conseguimento
          siano appropriati e necessari. 
              2-bis)  Costituisce  discriminazione,  ai   sensi   del
          presente  titolo,  ogni  trattamento  meno  favorevole   in
          ragione dello stato di gravidanza, nonche' di maternita'  o
          paternita',  anche  adottive,  ovvero  in   ragione   della
          titolarita' e dell'esercizio dei relativi diritti». 
              - Il testo dell'art. 26 del citato decreto  legislativo
          11 aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 26 (Molestie  e  molestie  sessuali)  -  1.  Sono
          considerate come discriminazioni anche le molestie,  ovvero
          quei  comportamenti  indesiderati,  posti  in  essere   per
          ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o  l'effetto  di
          violare la dignita' di una lavoratrice o di un lavoratore e
          di  creare  un  clima  intimidatorio,  ostile,  degradante,
          umiliante o offensivo. 
              2. Sono, altresi', considerate come discriminazioni  le
          molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a
          connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale  o
          non verbale, aventi lo scopo  o  l'effetto  di  violare  la
          dignita' di una lavoratrice o di un lavoratore e di  creare
          un clima intimidatorio,  ostile,  degradante,  umiliante  o
          offensivo. 
              2-bis) Sono, altresi', considerati come discriminazione
          i trattamenti meno favorevoli subiti da una  lavoratrice  o
          da  un  lavoratore  per  il  fatto  di  aver  rifiutato   i
          comportamenti di  cui  al  comma  1  e  2  o  di  esservisi
          sottomessi. 
              3. Gli atti, i patti o i provvedimenti  concernenti  il
          rapporto di  lavoro  dei  lavoratori  o  delle  lavoratrici
          vittime dei comportamenti di cui ai commi 1 e 2 sono  nulli
          se  adottati   in   conseguenza   del   rifiuto   o   della
          sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono  considerati,
          altresi', discriminazioni quei trattamenti  sfavorevoli  da
          parte del datore di lavoro che costituiscono  una  reazione
          ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto
          del principio  di  parita'  di  trattamento  tra  uomini  e
          donne.». 
              - Il testo dell'art. 27 del citato decreto  legislativo
          11 aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 27 (Divieti di  discriminazione  nell'accesso  al
          lavoro alla formazione e alla  promozione  professionali  e
          nelle condizioni di lavoro).  -  1.  E'  vietata  qualsiasi
          discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in
          forma subordinata, autonoma o  in  qualsiasi  altra  forma,
          compresi  i  criteri  di  selezione  e  le  condizioni   di
          assunzione, nonche' la promozione, indipendentemente  dalle
          modalita' di assunzione e qualunque sia  il  settore  o  il
          ramo di  attivita',  a  tutti  i  livelli  della  gerarchia
          professionale; 
              2. La discriminazione di cui  al  comma  1  e'  vietata
          anche se attuata: 
                a) attraverso il riferimento allo stato  matrimoniale
          o di famiglia o di  gravidanza,  nonche'  di  maternita'  o
          paternita', anche adottive; 
                b)  in  modo  indiretto,  attraverso  meccanismi   di
          preselezione ovvero a mezzo stampa o  con  qualsiasi  altra
          forma   pubblicitaria   che    indichi    come    requisito
          professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso. 
              3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2  si  applica  anche
          alle iniziative in  materia  di  orientamento,  formazione,
          perfezionamento   e,   aggiornamento   e   riqualificazione
          professionale,  inclusi   i   tirocini   formativi   e   di
          orientamento, per  quanto  concerne  sia  l'accesso  sia  i
          contenuti,  nonche'  all'affiliazione  e  all'attivita'  in
          un'organizzazione di lavoratori o datori di  lavoro,  o  in
          qualunque  organizzazione  i  cui  membri  esercitino   una
          particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali
          organizzazioni. 
              4. Eventuali deroghe alle disposizioni dei commi 1, 2 e
          3  sono   ammesse   soltanto   per   mansioni   di   lavoro
          particolarmente   pesanti   individuate    attraverso    la
          contrattazione collettiva. 
              5. Nei concorsi pubblici e  nelle  forme  di  selezione
          attuate, anche a  mezzo  di  terzi,  da  datori  di  lavoro
          privati  e   pubbliche   amministrazioni   la   prestazione
          richiesta dev'essere accompagnata dalle parole "dell'uno  o
          dell'altro sesso", fatta eccezione per i  casi  in  cui  il
          riferimento al sesso costituisca requisito  essenziale  per
          la natura del lavoro o della prestazione.». 
              - Il testo dell'art. 28 del citato decreto  legislativo
          11 aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 28 (Divieto di discriminazione retributiva). - 1.
          E' vietata qualsiasi discriminazione, diretta e  indiretta,
          concernente  un  qualunque  aspetto  o   condizione   delle
          retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso  lavoro  o  un
          lavoro al quale e' attribuito un valore uguale. 
              2. I sistemi di classificazione professionale  ai  fini
          della deteiminazione delle  retribuzioni  debbono  adottare
          criteri comuni per uomini e donne ed  essere  elaborati  in
          modo da eliminare le discriminazioni». 
              - Il testo dell'art. 29 del citato decreto  legislativo
          11 aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 29 (Divieti di discriminazione nella  prestazione
          lavorativa e nella  progressione  di  carriera).  -  1.  E'
          vietata qualsiasi discriminazione fra uomini  e  donne  per
          quanto  riguarda  l'attribuzione  delle  qualifiche,  delle
          mansioni e la progressione nella carriera.». 
              - Il testo dell'art. 30 del citato decreto  legislativo
          11  aprile  2006  n.  198,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 30 (Divieti di discriminazione nell'accesso  alle
          prestazioni previdenziali). - 1. Le lavoratrici in possesso
          dei requisiti per aver diritto alla pensione  di  vecchiaia
          hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli
          stessi  limiti  di  eta'  previsti  per   gli   uomini   da
          disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali. 
              2. Abrogato. 
              3. Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e  le
          maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono
          essere corrisposti, in alternativa, alla donna  lavoratrice
          o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti
          previsti per  il  lavoratore  o  pensionato.  Nel  caso  di
          richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari,  le
          aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni  per
          familiari a carico debbono essere corrisposti  al  genitore
          con il quale il figlio convive. 
              4.    Le    prestazioni    ai    superstiti,    erogate
          dall'assicurazione     generale      obbligatoria,      per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i  superstiti,  gestita  dal
          Fondo pensioni per i lavoratori  dipendenti,  sono  estese,
          alle   stesse   condizioni   previste   per    la    moglie
          dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata
          o della pensionata. 
              5. La disposizione di cui al comma 4 si  applica  anche
          ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici  nonche'
          in materia  di  trattamenti  pensionistici  sostitutivi  ed
          integrativi dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per
          l'invalidita',  la  vecchiaia  ed   i   superstiti   e   di
          trattamenti a carico di fondi, gestioni ed  enti  istituiti
          per lavoratori dipendenti da datori di  lavoro  esclusi  od
          esonerati  dall'obbligo  dell'assicurazione  medesima,  per
          lavoratori autonomi e per liberi professionisti. 
              6. Le prestazioni  ai  superstiti  previste  dal  testo
          unico delle disposizioni per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali, approvato con decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e della legge 5  maggio
          1976, n. 248, sono estese alle stesse condizioni  stabilite
          per la moglie del lavoratore al marito della lavoratrice.». 
              - Il testo dell'art. 36 del citato decreto  legislativo
          11 aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 36 (Legittimazione processuale). - 1. Chi intende
          agire   in   giudizio   per    la    dichiarazione    delle
          discriminazioni poste in essere in violazione  dei  divieti
          di cui al capo II  del  presente  titolo,  o  di  qualunque
          discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione  e
          nella formazione professionale, nelle condizioni di  lavoro
          compresa la retribuzione, nonche' in relazione  alle  forme
          pensionistiche complementari collettive di cui  al  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005,  n.  252;  e  non  ritiene  di
          avvalersi delle procedure  di  conciliazione  previste  dai
          contratti  collettivi,  puo'  promuovere  il  tentativo  di
          conciliazione  ai  sensi  dell'art.  410  del   codice   di
          procedura  civile  o,  rispettivamente,  dell'art.  66  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite la
          consigliera o  il  consigliere  di  parita'  provinciale  o
          regionale territorialmente competente. 
              2. Ferme restando le azioni in giudizio di cui all'art.
          37, commi 2 e 4, le consigliere o i consiglieri di  parita'
          provinciali e regionali  competenti  per  territorio  hanno
          facolta' di ricorrere innanzi al tribunale in  funzione  di
          giudice del lavoro o, per i rapporti  sottoposti  alla  sua
          giurisdizione,  al   tribunale   amministrativo   regionale
          territorialmente competenti, su delega della persona che vi
          ha interesse, ovvero di intervenire  nei  giudizi  promossi
          dalla medesima.». 
              - Il testo dell'art. 37 del citato decreto  legislativo
          11 aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 37 (Legittimazione processuale a tutela  di  piu'
          soggetti). (legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 4, commi  7,
          8, 9,  10  e  l  1).  -  1.  Qualora  le  consigliere  o  i
          consiglieri di parita' regionali e, nei casi  di  rilevanza
          nazionale,  la  consigliera  o  il  consigliere   nazionale
          rilevino  l'esistenza  di  atti,  patti   o   comportamenti
          discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo,
          in violazione dei divieti di cui al capo  II  del  presente
          titolo o comunque nell'accesso al lavoro, nella  promozione
          e nella formazione professionale, nelle condizioni compresa
          la retribuzione, nella progressione di carriera, nonche' in
          relazione   alle   forme    pensionistiche    complementari
          collettive di cui al decreto legislativo 5  dicembre  2005,
          n. 252,  anche  quando  non  siano  individuabili  in  modo
          immediato e diretto le  lavoratrici  o  i  lavoratori  lesi
          dalle discriminazioni,  prima  di  promuovere  l'azione  in
          giudizio ai  sensi  dei  commi  2  e  4,  possono  chiedere
          all'autore della discriminazione di predispone un piano  di
          rimozione delle discriminazioni accertate entro un  termine
          non superiore a centoventi giorni,  sentite,  nel  caso  di
          discriminazione posta in essere da un datore di lavoro,  le
          rappresentanze  sindacali   aziendali   ovvero,   in   loro
          mancanza,   le   associazioni    locali    aderenti    alle
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano nazionale. Se il piano  e'  considerato  idoneo  alla
          rimozione  delle  discriminazioni,  la  consigliera  o   il
          consigliere   di   parita'   promuove   il   tentativo   di
          conciliazione ed il relativo verbale, in copia autenticata,
          acquista  forza  di  titolo  esecutivo  con   decreto   del
          tribunale in funzione di giudice del lavoro. 
              2.  Con  riguardo  alle  discriminazioni  di  carattere
          collettivo  di  cui  al  comma  1,  le  consigliere   o   i
          consiglieri di parita', qualora non ritengano di  avvalersi
          della procedura di conciliazione di cui al medesimo comma o
          in caso di esito negativo  della  stessa,  possono  propone
          ricorso davanti al tribunale in  funzione  di  giudice  del
          lavoro   o   al    tribunale    amministrativo    regionale
          territorialmente competenti. 
              3.  Il  giudice,  nella   sentenza   che   accerta   le
          discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai  sensi
          del  comma  2,  oltre  a  provvedere,  se   richiesto,   al
          risarcimento  del  danno  anche  non  patrimoniale,  ordina
          all'autore della discriminazione di definire  un  piano  di
          rimozione delle  discriminazioni  accertate,  sentite,  nel
          caso si tratti  di  datore  di  lavoro,  le  rappresentanze
          sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi
          locali aderenti alle organizzazioni sindacali di  categoria
          maggiormente rappresentative sul piano  nazionale,  nonche'
          la  consigliera  o  il  consigliere  di  parita'  regionale
          competente per territorio o la consigliera o il consigliere
          nazionale. Nella sentenza il giudice fissa i criteri, anche
          temporali, da  osservarsi  ai  fini  della  definizione  ed
          attuazione del piano. 
              4. Ferma restando  l'azione  di  cui  al  comma  2,  la
          consigliera o  il  consigliere  regionale  e  nazionale  di
          parita' possono proporre ricorso in via  d'urgenza  davanti
          al tribunale  in  funzione  di  giudice  del  lavoro  o  al
          tribunale   amministrativo    regionale    territorialmente
          competenti. Il giudice adito, nei  due  giorni  successivi,
          convocate le parti e  assunte  sommarie  informazioni,  ove
          ritenga sussistente la violazione di cui  al  ricorso,  con
          decreto  motivato  e  immediatamente  esecutivo   oltre   a
          provvedere, se richiesto, al risarcimento del  danno  anche
          non patrimoniale, nei limiti della  prova  fornita,  ordina
          all'autore  della   discriminazione   la   cessazione   del
          comportamento   pregiudizievole   e   adotta   ogni   altro
          provvedimento  idoneo  a  rimuovere   gli   effetti   delle
          discriminazioni  accertate,  ivi   compreso   l'ordine   di
          definizione ed attuazione da parte del responsabile  di  un
          piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal caso
          le disposizioni del comma 3. Contro il decreto e'  ammessa,
          entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione  alle  parti,
          opposizione  avanti  alla  medesima  autorita'  giudiziaria
          territorialmente  competente,  che  decide   con   sentenza
          immediatamente esecutiva. 
              5. L'inottemperanza alla sentenza di cui al comma 3, al
          decreto di cui al comma 4 o alla sentenza  pronunciata  nel
          relativo giudizio di opposizione e' punita  "con  l'ammenda
          fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi", e comporta
          altresi' il pagamento di una somma  di  51  euro  per  ogni
          giorno di  ritardo  nell'esecuzione  del  provvedimento  da
          versarsi al Fondo di  cui  all'art.  18  e  la  revoca  dei
          benefici di cui all'art. 41, comma 1.». 
              - Il testo dell'art. 38 del citato decreto  legislativo
          11 aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 38 (Provvedimento avverso le discriminazioni).  -
          1. Qualora  vengano  poste  in  essere  discriminazioni  in
          violazione dei divieti di  cui  al  capo  II  del  presente
          titolo o di cui  all'art.  11  del  decreto  legislativo  8
          aprile 2003, n. 66, o comunque discriminazioni nell'accesso
          al   lavoro,   nella   promozione   e   nella    formazione
          professionale,  nelle  condizioni  di  lavoro  compresa  la
          retribuzione,   nonche'    in    relazione    alle    forme
          pensionistiche complementari collettive di cui  al  decreto
          legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  su  ricorso  del
          lavoratore  o,  per  sua   delega,   delle   organizzazioni
          sindacali,  delle  associazioni  e   delle   organizzazioni
          rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o  della
          consigliera o del  consigliere  di  parita'  provinciale  o
          regionale  territorialmente  competente,  il  tribunale  in
          funzione del giudice del lavoro del luogo ove  e'  avvenuto
          il comportamento denunziato, o il tribunale  amministrativo
          regionale competente, nei due giorni successivi,  convocate
          le  parti  e  assunte  sommarie  informazioni,  se  ritenga
          sussistente la  violazione  di  cui  al  ricorso,  oltre  a
          provvedere, se richiesto, al risarcimento del  danno  anche
          non patrimoniale, nei limiti della  prova  fornita,  ordina
          all'autore  del  comportamento  denunciato,   con   decreto
          motivato ed immediatamente  esecutivo,  la  cessazione  del
          comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. 
              2. L'efficacia esecutiva del decreto  non  puo'  essere
          revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il
          giudizio instaurato a norma del comma seguente. 
              3. Contro il decreto e' ammessa entro  quindici  giorni
          dalla  comunicazione  alle  parti  opposizione  davanti  al
          giudice che decide con sentenza  immediatamente  esecutiva.
          Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e  seguenti
          del codice di procedura civile. 
              4. L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma  o
          alla sentenza pronunciata nel giudizio  di  opposizione  e'
          punita con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino  a
          sei mesi. 
              5. Ove le violazioni di cui al primo  comma  riguardino
          dipendenti pubblici  si  applicano  le  norme  previste  in
          materia  di  sospensione  dell'atto  dall'art.  21,  ultimo
          comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 
              6. Ferma restando l'azione ordinaria,  le  disposizioni
          di cui ai commi da 1 a 5 si applicano in tutti  i  casi  di
          azione individuale in giudizio promossa dalla  persona  che
          vi abbia interesse o su  sua  delega  da  un'organizzazione
          sindacale,  dalle  associazioni  e   dalle   organizzazioni
          rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o  dalla
          consigliera o dal consigliere provinciale  o  regionale  di
          parita'.». 
              - Il testo dell'art. 41 del citato decreto  legislativo
          11 aprile  2006,  n.  198,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 41 (Adempimenti amministrativi e sanzioni). -  1.
          Ogni accertamento  di  discriminazioni  in  violazione  dei
          divieti di cui  al  capo  II  del  presente  titolo,  o  di
          qualunque discriminazione  nell'accesso  al  lavoro,  nella
          promozione e nella formazione professionale,  ivi  compresa
          la  progressione  professionale  e   di   carriera,   nelle
          condizioni di lavoro compresa la retribuzione,  nonche'  in
          relazione   alle   forme   pensionistiche    complementari,
          collettive di cui al decreto legislativo 5  dicembre  2005,
          n. 252, poste in essere da soggetti ai  quali  siano  stati
          accordati benefici  ai  sensi  delle  vigenti  leggi  dello
          Stato, ovvero che abbiano stipulato  contratti  di  appalto
          attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di  servizi  o
          forniture, viene comunicato immediatamente dalla  direzione
          provinciale  del  lavoro  territorialmente  competente   ai
          Ministri nelle cui amministrazioni sia  stata  disposta  la
          concessione del beneficio o dell'appalto.  Questi  adottano
          le opportune determinazioni, ivi compresa,  se  necessario,
          la revoca del beneficio e, nei casi piu' gravi o  nel  caso
          di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile
          per un periodo di  tempo  fino  a  due  anni  da  qualsiasi
          ulteriore  concessione  di   agevolazioni   finanziarie   o
          creditizie ovvero da qualsiasi appalto.  Tale  disposizione
          si  applica  anche  quando  si   tratti   di   agevolazioni
          finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti
          pubblici, ai quali  la  direzione  provinciale  del  lavoro
          comunica  direttamente  la  discriminazione  accertata  per
          l'adozione delle sanzioni  previste.  Le  disposizioni  del
          presente comma non si applicano nel caso sia raggiunta  una
          conciliazione ai sensi degli articoli 36, comma  1,  e  37,
          comma 1. 
              2. L'inosservanza delle  disposizioni  contenute  negli
          articoli 27, commi 1, 2 e 3, 28, 29, 30, commi 1, 2, 3 e 4,
          e' punita con l'ammenda da 250 euro a 1500 euro».