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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1034

Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2019)
Testo in vigore dal:  31-12-2019
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Sono istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado.
Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Essi hanno sede nei capoluoghi di regione.
Nelle regioni Lombardia, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni saranno stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste nell'articolo 52. (19)
Una sezione staccata con ordinamento speciale è pure istituita nella regione Trentino-Alto Adige. Essa ha sede a Bolzano e alla sua disciplina si provvede con altra legge.
Il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha
((cinque))
sezioni con sede a Roma. (19)

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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal 1° luglio 2015.