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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2009, n. 189

Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148. (09G0197)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2010
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 12-1-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e 117,  sesto
comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 17, comma 1; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Vista la Convenzione per il riconoscimento  dei  titoli  di  studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea,  fatta  in
Lisbona l'11 aprile 1997; 
  Vista la  legge  11  luglio  2002,  n.  148,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di  studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione  europea,  fatta  a
Lisbona l'11 aprile 1997, e  norme  di  adeguamento  dell'ordinamento
interno ed, in particolare, l'articolo 5; 
  Vista la legge  19  ottobre  1999,  n.  370,  ed,  in  particolare,
l'articolo 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, ed, in particolare, gli articoli 49 e 50; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508; 
  Visto  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   ed,   in
particolare, l'articolo 38; 
  Visto  il  parere  del  Consiglio  nazionale  dell'alta  formazione
artistica e musicale espresso nella seduta del 16 settembre 2003; 
  Visto il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nella seduta del 25 settembre 2003; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari
espresso nella seduta dell'8 ottobre 2003; 
  Visto il parere della  Conferenza  dei  rettori  delle  universita'
italiane, cosi' come  attestato  dalla  nota  del  10  ottobre  2003,
protocollo n. 785-03/P/rg; 
  Visto il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 24 luglio 2009; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione,   dell'universita'
e della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                Definizioni e ambito di applicazione 
 
  1. Ai sensi del presente decreto si intendono: 
    a)    per    «Ministero»:    il    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
    b) per  «istituti  di  istruzione  superiore»:  gli  istituti  di
istruzione superiore dei Paesi aderenti alla Unione  europea  e  allo
Spazio economico  europeo,  nonche'  della  Confederazione  svizzera,
statali o riconosciuti dallo  Stato  o  accreditati  nello  Stato  di
origine, abilitati al rilascio di titoli di studio; 
    c) per «istituti di istruzione superiore stranieri»: gli istituti
di istruzione superiore dei Paesi  diversi  da  quelli  di  cui  alla
lettera b), statali o riconosciuti dallo Stato  o  accreditati  nello
Stato di origine, abilitati al rilascio di  titoli  di  studio  e  di
documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale. 
  2. Il presente decreto si applica ai titoli  di  studio  accademici
rilasciati dagli istituti di istruzione superiore e dagli istituti di
istruzione superiore stranieri dei Paesi aderenti  alla  «Convenzione
per il riconoscimento dei titoli di studio relativi  all'insegnamento
superiore fatta in Lisbona l'11 aprile 1997», di seguito  denominati:
«titoli di studio». 
  3. Le procedure disciplinate dal presente decreto sono  finalizzate
al riconoscimento dei titoli  di  studio  per  finalita'  diverse  da
quelle accademiche di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio  2002,
n. 148,  e  da  quelle,  relative  al  riconoscimento  professionale,
previste dalla normativa comunitaria, nonche' dagli articoli 49 e  50
del decreto Presidente della Repubblica 19 agosto 1999, n. 394. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 33, sesto comma, della Costituzione stabilisce
          che  le  istituzioni  di  alta  cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          stabilisce che il Presidente della Repubblica  promulga  le
          leggi ed emana  i  decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              -  L'art.  117,   sesto   comma,   della   Costituzione
          stabilisce che la potesta' regolamentare spetta allo  Stato
          nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega  alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) (abrogata).». 
              - La legge 9 maggio 1989, n. 168 recante.  «Istituzione
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e tecnologica», e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  11
          maggio 1989, n. 108, supplemento ordinario. 
              -  Il decreto  legislativo 30  luglio  1999,  n.   300:
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  modificato  dal
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  14  luglio  2008,  n.  121,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O. 
              - La Convenzione per il riconoscimento  dei  titoli  di
          studio relativi all'insegnamento  superiore  della  Regione
          europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e' allegata alla
          legge 11 luglio 2002, n. 148: «Ratifica ed esecuzione della
          Convenzione  sul  riconoscimento  dei  titoli   di   studio
          relativi all'insegnamento superiore nella Regione  europea,
          fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e  norme  di  adeguamento
          dell'ordinamento  interno»,   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 25 luglio 2002, n. 173, supplemento ordinario. 
              - Il testo dell'art. 5 della su indicata  legge  e'  il
          seguente: 
              «Art. 5. - 1. Il riconoscimento dei  titoli  accademici
          per finalita' diverse da quelle indicate  nell'art.  2,  e'
          operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto  delle
          disposizioni vigenti in materia di riconoscimento  ai  fini
          professionali e di accesso ai  pubblici  impieghi,  secondo
          procedure  da  stabilire  con  successivo  regolamento   di
          esecuzione.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge  19
          ottobre 1999, n. 370, recante: «Disposizioni in materia  di
          universita' e di ricerca scientifica e tecnologica». 
              «Art. 2 (Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del
          sistema universitario).  -  1.  E'  istituito  il  Comitato
          nazionale per la  valutazione  del  sistema  universitario,
          costituito da nove membri, anche stranieri,  di  comprovata
          qualificazione ed esperienza nel campo  della  valutazione,
          scelti  in  una  pluralita'  di  settori   metodologici   e
          disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, previo parere  delle  competenti
          Commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso
          Ministro,  previo  parere  delle   competenti   Commissioni
          parlamentari,  sono  disciplinati  il   funzionamento   del
          Comitato e la durata in carica dei suoi componenti  secondo
          principi di autonomia  operativa  e  di  pubblicita'  degli
          atti. Il Comitato: 
                a) fissa i criteri generali per la valutazione  delle
          attivita'  delle  universita'  previa  consultazione  della
          Conferenza dei rettori delle universita'  italiane  (CRUI),
          del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio
          nazionale   degli   studenti   universitari   (CNSU),   ove
          costituito; 
                b) promuove la sperimentazione, l'applicazione  e  la
          diffusione di metodologie e pratiche di valutazione; 
                c)  determina   ogni   triennio   la   natura   delle
          informazioni e i dati che i  nuclei  di  valutazione  degli
          atenei sono tenuti a comunicare annualmente; 
                d) predispone ed attua, sulla  base  delle  relazioni
          dei nuclei  di  valutazione  degli  atenei  e  delle  altre
          informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni
          esterne  delle   universita'   o   di   singole   strutture
          didattiche, approvato dal Ministro dell'universita' e della
          ricerca  scientifica   e   tecnologica,   con   particolare
          riferimento alla qualita'  delle  attivita'  universitarie,
          sulla   base   di   standard   riconosciuti    a    livello
          internazionale, nonche' della raccomandazione 98/561/CE del
          Consiglio, del 24 settembre  1998,  sulla  cooperazione  in
          materia  di   garanzia   della   qualita'   nell'istruzione
          superiore; 
                e)  predispone  annualmente   una   relazione   sulle
          attivita' di valutazione svolte; 
                f)  svolge  i  compiti  assegnati   dalla   normativa
          vigente, alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, all'Osservatorio  per  la  valutazione  del  sistema
          universitario   di   cui   al    decreto    del    Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          5 maggio 1999, n. 229; 
                g) svolge, su richiesta del Ministro dell'universita'
          e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,   ulteriori
          attivita'  consultive,  istruttorie,  di  valutazione,   di
          definizione  di  standard,  di  parametri  e  di  normativa
          tecnica, anche in relazione alle distinte  attivita'  delle
          universita', nonche' ai progetti e alle proposte presentati
          dalle medesime. 
              2.   A   decorrere   dall'anno   2000    il    Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          sentiti il CUN, il CNSU e la  CRUI,  riserva,  con  proprio
          decreto, unitamente  alla  quota  di  riequilibrio  di  cui
          all'art. 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre  1993,  n.
          537, e successive  modificazioni,  un'ulteriore  quota  del
          fondo per il finanziamento ordinario delle universita'  per
          l'attribuzione agli atenei  di  appositi  incentivi,  sulla
          base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti
          dell'attivita' di  valutazione  di  cui  all'art.  1  e  al
          presente articolo. 
              3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per
          la  valutazione  del  sistema  universitario  e'  soppresso
          l'Osservatorio   per    la    valutazione    del    sistema
          universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del
          sistema universitario si applicano le disposizioni  di  cui
          all'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
          la relativa autorizzazione di spesa, da intendere  riferita
          alle  attivita'  del  Comitato,  e'  integrata  di  lire  2
          miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999. 
              4. Alla data di cui al comma  3,  primo  periodo,  sono
          abrogati il  secondo  e  il  terzo  periodo  del  comma  23
          dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  49  e  50  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n
          394: «Regolamento recante norme  di  attuazione  del  testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'art. 1, comma 6, del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286»: 
              «Art.    49    (Riconoscimento    titoli     abilitanti
          all'esercizio  delle  professioni).  -   1.   I   cittadini
          stranieri,  regolarmente   soggiornanti   in   Italia   che
          intendono  iscriversi  agli  ordini,  collegi  ed   elenchi
          speciali istituiti presso  le  amministrazioni  competenti,
          nell'ambito delle quote definite a norma dell'art. 3, comma
          4, del testo  unico  e  del  presente  regolamento,  se  in
          possesso di  un  titolo  abilitante  all'esercizio  di  una
          professione,  conseguito  in  un  Paese  non   appartenente
          all'Unione europea, possono richiederne  il  riconoscimento
          ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori  autonomi
          o dipendenti, delle professioni corrispondenti. 
              1-bis.  Il  riconoscimento  del  titolo   puo'   essere
          richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia.
          Le  amministrazioni  interessate,  ricevuta   la   domanda,
          provvedono a  quanto  di  loro  competenza.  L'ingresso  in
          Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel  campo
          delle professioni sanitarie e', comunque,  condizionato  al
          riconoscimento  del  titolo  di   studio   effettuato   dal
          Ministero competente. 
              2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui
          al  comma  1  si  applicano  le  disposizioni  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e decreto  legislativo
          2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con  la  natura,  la
          composizione e la  durata  della  formazione  professionale
          conseguita. 
              3. Ove ricorrano le  condizioni  previste  dai  decreti
          legislativi di cui al comma  2,  per  l'applicazione  delle
          misure  compensative,  il  Ministro  competente,   cui   e'
          presentata  la  domanda  di  riconoscimento,   sentite   le
          conferenze dei servizi  di  cui  all'art.  12  del  decreto
          legislativo n. 115 del  1992  e  all'art.  14  del  decreto
          legislativo n. 319 del 1994, puo'  stabilire,  con  proprio
          decreto, che  il  riconoscimento  sia  subordinato  ad  una
          misura compensativa, consistente  nel  superamento  di  una
          prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il
          medesimo decreto sono definite le modalita' di  svolgimento
          della predetta misura  compensativa,  nonche'  i  contenuti
          della formazione e le sedi presso le quali la  stessa  deve
          essere acquisita, per  la  cui  realizzazione  ci  si  puo'
          avvalere delle regioni e delle province autonome. 
              3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento e' subordinato
          al superamento di una misura compensativa ed il richiedente
          si trova all'estero, viene rilasciato un  visto  d'ingresso
          per studio,  per  il  periodo  necessario  all'espletamento
          della suddetta misura compensativa. 
              4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si  applicano  anche
          ai fini del riconoscimento di titoli  rilasciati  da  Paesi
          terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate  da
          specifiche direttive della Unione europea.». 
              «Art. 50 (Disposizioni particolari per gli esercenti le
          professioni sanitarie). -  1.  Presso  il  Ministero  della
          sanita' sono istituiti elenchi speciali per  gli  esercenti
          le professioni sanitarie sprovviste di  ordine  o  collegio
          professionale. 
              2. Per l'iscrizione e la  cancellazione  dagli  elenchi
          speciali   si   osservano   per   quanto   compatibili   le
          disposizioni  contenute  nel  Capo  I   del   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  5  aprile  1950,  n.  221,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              3. Il Ministro della sanita' pubblica  annualmente  gli
          elenchi speciali di cui al  comma  1  nonche'  gli  elenchi
          degli stranieri che hanno ottenuto  il  riconoscimento  dei
          titoli  abilitanti   all'esercizio   di   una   professione
          sanitaria. 
              4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli
          elenchi speciali di cui al comma  1  sono  disposte  previo
          accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle
          speciali    disposizioni    che    regolano     l'esercizio
          professionale  in  Italia,  con  modalita'  stabilite   dal
          Ministero della sanita'. All'accertamento provvedono, prima
          dell'iscrizione, gli ordini e collegi  professionali  e  il
          Ministero  della  sanita',  con  oneri   a   carico   degli
          interessati. 
              5. (Soppresso). 
              6. (Comma  non  ammesso  al  «Visto»  della  Corte  dei
          conti). 
              7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 49,
          il Ministero  della  Sanita'  provvede  altresi',  ai  fini
          dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento   di
          attivita'  sanitarie  nell'ambito  del  Servizio  sanitario
          nazionale, al  riconoscimento  dei  titoli  accademici,  di
          studio e  di  formazione  professionale,  complementari  di
          titoli abilitanti all'esercizio di una professione  o  arte
          sanitaria,  conseguiti  in  un   Paese   non   appartenente
          all'Unione europea. 
              8.  La  dichiarazione  di   equipollenza   dei   titoli
          accademici   nelle   discipline    sanitarie,    conseguiti
          all'estero, nonche' l'ammissione ai corrispondenti esami di
          diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o
          parziale  degli  esami  di  profitto,  non   danno   titolo
          all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve
          essere acquisito il preventivo parere del  Ministero  della
          salute; il parere negativo non consente  l'iscrizione  agli
          albi professionali o agli elenchi speciali per  l'esercizio
          delle relative professioni sul territorio nazionale  e  dei
          Paesi dell'Unione europea. 
              8-bis. Entro  due  anni  dalla  data  di  rilascio  del
          decreto   di   riconoscimento,   il   professionista   deve
          iscriversi al relativo albo professionale,  ove  esistente.
          Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento  perde
          efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in
          collegi, il  decreto  di  riconoscimento  perde  efficacia,
          qualora l'interessato  non  lo  abbia  utilizzato,  a  fini
          lavorativi, per un periodo  di  due  anni  dalla  data  del
          rilascio.». 
              - La legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante:  «Riforma
          delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale  di
          danza, dell'Accademia nazionale di arte  drammatica,  degli
          Istituti  superiori  per  le  industrie   artistiche,   dei
          Conservatori  di   musica   e   degli   Istituti   musicali
          pareggiati»,e'  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   4
          gennaio 2000, n. 2. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  38  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche». 
              «Art. 38 (Accesso  dei  cittadini  degli  Stati  membri
          della Unione europea). - 1. I cittadini degli Stati  membri
          dell'Unione europea possono accedere  ai  posti  di  lavoro
          presso  le  amministrazioni  pubbliche  che  non  implicano
          esercizio diretto o indiretto di  pubblici  poteri,  ovvero
          non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  sono
          individuati i posti e le funzioni  per  i  quali  non  puo'
          prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza  italiana,
          nonche'  i   requisiti   indispensabili   all'accesso   dei
          cittadini di cui al comma 1. 
              3. Nei casi in cui non sia intervenuta  una  disciplina
          di livello comunitario,  all'equiparazione  dei  titoli  di
          studio  e  professionali  si  provvede  con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
          dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce
          l'equivalenza  tra  i  titoli  accademici  e  di   servizio
          rilevanti ai  fini  dell'ammissione  al  concorso  e  della
          nomina.». 
              - Il testo dell'art. 2 della  citata  legge  11  luglio
          2002, n. 148, e' il seguente: 
              «Art. 2. - 1. La competenza per il  riconoscimento  dei
          cicli e dei periodi  di  studio  svolti  all'estero  e  dei
          titoli  di   studio   stranieri,   ai   fini   dell'accesso
          all'istruzione superiore,  del  proseguimento  degli  studi
          universitari e del conseguimento  dei  titoli  universitari
          italiani, e' attribuita alle Universita' ed  agli  Istituti
          di istruzione universitaria, che la esercitano  nell'ambito
          della  loro  autonomia  e  in  conformita'  ai   rispettivi
          ordinamenti,  fatti  salvi  gli   accordi   bilatelari   in
          materia.». 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  394  del  1999  si  vedano  le  note   alle
          premesse.