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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 2009, n. 55

Regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. (09G0064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/6/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2011)
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Testo in vigore dal:  13-6-2009 al: 24-8-2011
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
Vista la nota MSC/Circ. 1089 del 6 giugno 2003 con la quale l'Organizzazione internazionale marittima invitava i Governi aderenti alla Convenzione STCW '95, nella sua versione aggiornata, ad adottare delle misure atte a prevenire pratiche fraudolente per l'emissione di certificati adeguato;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, concernente l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;
Visto l'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2006, e in particolare l'allegato C;
Vista la direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE;
Vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2008;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 novembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4309/2008, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2009;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i rapporti con le regioni;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324
1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai cittadini di Stati membri e ai cittadini di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima, ad eccezione:
a) delle navi da guerra, ausiliarie della Marina militare ed altre navi di proprietà o gestite dallo Stato od adibite solo a servizi governativi non commerciali;
b) delle navi da pesca;
c) delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, così recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis).».
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, reca: «Codice della navigazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93 ediz. spec.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, reca: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima).».
- La legge 21 novembre 1985, n. 739, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1985, n. 295.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2001, n. 187, supplemento ordinario.
- La direttiva 94/58/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 12 dicembre 1994, n. L 319.
- La direttiva 98/35/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 17 giugno 1998, n. L 172.
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2005, n. 153.
- La direttiva 2002/84/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 29 novembre 2002, n. L 324.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2006, n. 185.
- La direttiva 2003/103/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 13 dicembre 2003, n. L 326.
- La direttiva 2005/23/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 9 marzo 2005, n. L 62.
- La direttiva 2001/25/CE è pubblicata nella G.U.C.E.
n. L. 136 del 18 maggio 2001.
- L'art. 6, comma 1, e l'allegato C, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, supplemento ordinario, così recitano:
«Art. 6 (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato). - 1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
(Omissis).
Allegato C
2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE.».
- L'art. 292-bis del codice della navigazione, reca:
«Art. 292-bis (Requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta).».
- Il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2008, n. 84., convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008, n. 132.
Nota all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, si veda nelle note alle premesse.