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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 2009, n. 55

Regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. (09G0064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/6/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2011)
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Testo in vigore dal: 13-6-2009
al: 24-8-2011
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della  navigazione
(navigazione marittima), approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  recante  adesione  alla
Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente
di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a  Londra
il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001,  n.
324,  concernente  il  regolamento  di  attuazione  delle   direttive
94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la
gente di mare; 
  Vista la nota MSC/Circ.  1089  del  6  giugno  2003  con  la  quale
l'Organizzazione internazionale marittima invitava i Governi aderenti
alla Convenzione STCW '95, nella sua versione aggiornata, ad adottare
delle misure atte a prevenire pratiche fraudolente per l'emissione di
certificati adeguato; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005,  n.  119,  concernente
l'attuazione della  direttiva  2002/84/CE  in  materia  di  sicurezza
marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006,  n.
246,  concernente  il  regolamento  di  attuazione  delle   direttive
2003/103/CE e  2005/23/CE  che  modificano  la  direttiva  2001/25/CE
concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare; 
  Visto l'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio  2007,  n.  13,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alla  Comunita'   europea   -   Legge
comunitaria 2006, e in particolare l'allegato C; 
  Vista  la  direttiva  2005/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  7   settembre   2005,   riguardante   il   reciproco
riconoscimento dei certificati rilasciati  dagli  Stati  membri  alla
gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE; 
  Vista  la  direttiva  2008/106/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i  requisiti  minimi  di
formazione per la gente di mare (rifusione); 
  Visto l'articolo 292-bis del codice della  navigazione,  introdotto
dall'articolo  8-bis  del  decreto-legge  8  aprile  2008,   n.   59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 10 ottobre 2008; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 20 novembre 2008; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4309/2008, espresso dalla
sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  15
dicembre 2008; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 marzo 2009; 
  Sulla  proposta  dei  Ministri  per  le  politiche  europee,  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  dello  sviluppo  economico  e  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e  delle
finanze,   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare  e  per  i
rapporti con le regioni; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della  Repubblica
                        9 maggio 2001, n. 324 
 
  1. L'articolo 1 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 2001, n. 324, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il  presente  regolamento  si
applica ai lavoratori  marittimi  italiani,  ai  cittadini  di  Stati
membri e ai cittadini di  Paesi  terzi  titolari  di  un  certificato
rilasciato da uno Stato membro, che prestano servizio a bordo di navi
battenti bandiera italiana adibite  alla  navigazione  marittima,  ad
eccezione: 
   a) delle navi da guerra, ausiliarie della Marina militare ed altre
navi di proprieta' o gestite dallo Stato od adibite  solo  a  servizi
governativi non commerciali; 
   b) delle navi da pesca; 
   c) delle unita' da  diporto  che  non  effettuano  alcun  traffico
commerciale; 
   d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.». 
          Avvertenza: 
             Il testo delle note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
             Per le direttive CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
             -  L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
             - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
             - L'art. 17, comma 2, della legge  23  agosto  1988,  n.
          400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
          n. 214, supplemento ordinario, cosi' recita: 
             «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
             (Omissis).». 
             - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, reca:  «Codice
          della navigazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  18
          aprile 1942, n. 93 ediz. spec. 
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
          1952, n.  328,  reca:  «Approvazione  del  regolamento  per
          l'esecuzione  del  codice  della  navigazione  (Navigazione
          marittima).». 
             - La legge 21 novembre 1985, n. 739, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1985, n. 295. 
             - Il decreto del Presidente della  Repubblica  9  maggio
          2001, n. 324, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          agosto 2001, n. 187, supplemento ordinario. 
             - La direttiva 94/58/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.  12
          dicembre 1994, n. L 319. 
             - La direttiva 98/35/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.  17
          giugno 1998, n. L 172. 
             - Il decreto legislativo 27  maggio  2005,  n.  119,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2005, n. 153. 
             - La direttiva 2002/84/CE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          29 novembre 2002, n. L 324. 
             - Il decreto del Presidente della  Repubblica  2  maggio
          2006, n. 246 e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          agosto 2006, n. 185. 
             - La direttiva 2003/103/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          13 dicembre 2003, n. L 326. 
             - La direttiva 2005/23/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 9
          marzo 2005, n. L 62. 
             - La direttiva 2001/25/CE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          n. L. 136 del 18 maggio 2001. 
             - L'art. 6, comma 1,  e  l'allegato  C,  della  legge  6
          febbraio 2007, n. 13, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          17 febbraio  2007,  n.  40,  supplemento  ordinario,  cosi'
          recitano: 
             «Art.  6  (Attuazione  di  direttive   comunitarie   con
          regolamento autorizzato). - 1. Il Governo e' autorizzato  a
          dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di  cui
          all'allegato C con uno o piu'  regolamenti  da  emanare  ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, secondo quanto disposto dagli articoli 9  e  11  della
          legge 4 febbraio 2005,  n.  11,  e  con  le  procedure  ivi
          previste, previo parere dei competenti organi  parlamentari
          ai quali gli  schemi  di  regolamento  sono  trasmessi  con
          apposite relazioni cui e' allegato il parere del  Consiglio
          di  Stato  e  che  si  esprimono  entro   quaranta   giorni
          dall'assegnazione.   Decorso   il   predetto   termine,   i
          regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri. 
             (Omissis). 
                                                           Allegato C 
             2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
          settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei
          certificati rilasciati dagli Stati  membri  alla  gente  di
          mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE.». 
             - L'art. 292-bis del codice della navigazione, reca: 
             «Art. 292-bis (Requisiti per l'esercizio delle  funzioni
          di comandante e di primo ufficiale di coperta).». 
             - Il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2008, n. 84., convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2008,  n.  101,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008, n. 132. 
          Nota all'art. 1: 
             - Per il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
          maggio 2001, n. 324, si veda nelle note alle premesse.