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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2009, n. 43

Regolamento recante istituzione e funzionamento del nuovo Osservatorio nazionale sulla famiglia. (09G0052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/5/2009
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Testo in vigore dal: 22-5-2009
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visti gli articoli 29, 30, 31 e 117 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni;
  Visto  l'articolo  1,  commi  1250  e 1253, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
  Visto  il  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  Visto   il   regolamento   recante   «Istituzione  e  funzionamento
dell'Osservatorio  nazionale  sulla  famiglia»,  adottato con decreto
ministeriale 30 ottobre 2007, n. 242;
  Visto  il  decreto del Ministro delle politiche per la famiglia del
15  aprile  2008,  registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2008,
registro  n.  8,  foglio n. 101, con il quale sono state ripartite le
risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia per l'anno
2008;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n. 85, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare
l'articolo 1, commi 13 e 14, lettera b);
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008,
con  il  quale  il  sen.  Carlo  Amedeo  Giovanardi e' stato nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno  2008, con il quale il Sottosegretario Carlo Amedeo Giovanardi
e'  stato  delegato ad esercitare le funzioni in materia di politiche
per la famiglia;
  Visto  il  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  Sentito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta
del 18 dicembre 2008;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 febbraio 2009;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  per  gli  affari  giuridici  e  legislativi,  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  3  della  legge  23  agosto  1988, n. 400,
effettuata in data 20 febbraio 2009;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.


                Osservatorio nazionale sulla famiglia


  1.  E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento   per   le   politiche  della  famiglia,  l'Osservatorio
nazionale  sulla  famiglia,  d'ora  in poi denominato «Osservatorio»,
quale  organismo  di  supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione
delle politiche nazionali per la famiglia.
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operante  il  rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  riporta  il testo degli articoli 29, 30, 31 e 117
          della Costituzione:
             «Art.  29.  -  La  Repubblica  riconosce i diritti della
          famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio.
             Il  matrimonio  e'  ordinato  sull'eguaglianza  morale e
          giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a
          garanzia dell'unita' familiare.
             Art.  30.  -  E' dovere e diritto dei genitori mantenere
          istruire  ed  educare  i  figli,  anche  se  nati fuori del
          matrimonio.
             Nei  casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede
          a che siano assolti i loro compiti.
             La  legge  assicura  ai  figli nati fuori dal matrimonio
          ogni  tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti
          dei membri della famiglia legittima.
             La  legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
          paternita'.
             Art. 31. - La Repubblica agevola con misure economiche e
          altre   provvidenze   la   formazione   della   famiglia  e
          l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo
          alle famiglie numerose.
             Protegge  la  maternita'  e  l'infanzia  e la gioventu',
          favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
             Art.  117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo
          Stato  e  dalle  regioni  nel  rispetto della Costituzione,
          nonche'  dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e dagli obblighi internazionali.
             Lo   Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
              a)  politica  estera  e  rapporti  internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
              b) immigrazione;
              c)   rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
              d)  difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
          munizioni ed esplosivi;
              e)  moneta,  tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
              f)  organi  dello  Stato  e  relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
              g)  ordinamento  e  organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
              h)  ordine  pubblico  e  sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
              l)   giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
              m)   determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
              n) norme generali sull'istruzione;
              o) previdenza sociale;
              p)   legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  Citta'
          metropolitane;
              q)   dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
              s)  tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e dei beni
          culturali .
             Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
          a:  rapporti  internazionali  e  con l'Unione europea delle
          regioni;  commercio  con  l'estero;  tutela e sicurezza del
          lavoro;  istruzione,  salva  l'autonomia  delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
             Spetta   alle   regioni   la   potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
             Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
             La   potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le Citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
             Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
          la  piena  parita'  degli  uomini  e delle donne nella vita
          sociale,  culturale ed economica e promuovono la parita' di
          accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
             La  legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
             Nelle   materie   di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante
          «Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
             - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
          «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma  dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
          205, supplemento ordinario.
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1, commi 1250 e 1253
          della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2007)»:
             «1250.  Il  Fondo per le politiche della famiglia di cui
          all'art.  19,  comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
          223,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto
          2006,  n.  248,  e' incrementato di 210 milioni di euro per
          l'anno  2007  e  di  180 milioni di euro per ciascuno degli
          anni  2008  e  2009.  Il  Ministro  delle  politiche per la
          famiglia  utilizza  il  Fondo:  per  istituire e finanziare
          l'Osservatorio   nazionale  sulla  famiglia  prevedendo  la
          rappresentanza  paritetica delle amministrazioni statali da
          un  lato e delle regioni, delle province autonome di Trento
          e  di  Bolzano  e  degli enti locali dall'altro, nonche' la
          partecipazione  dell'associazionismo  e  del terzo settore;
          per  finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di
          vita  e  di  lavoro  di  cui all'art. 9 della legge 8 marzo
          2000,  n.  53;  per sperimentare iniziative di abbattimento
          dei  costi  dei servizi per le famiglie con numero di figli
          pari  o  superiore  a  quattro;  per  sostenere l'attivita'
          dell'Osservatorio  per il contrasto della pedofilia e della
          pornografia  minorile  di  cui  all'art.  17  della legge 3
          agosto   1998,   n.   269,   e   successive  modificazioni,
          dell'Osservatorio  nazionale  per  l'infanzia  e del Centro
          nazionale  di documentazione e di analisi per l'infanzia di
          cui  alla  legge  23  dicembre 1997, n. 451; per sviluppare
          iniziative   che   diffondano  e  valorizzino  le  migliori
          iniziative  in  materia  di politiche familiari adottate da
          enti   pubblici   e   privati,   enti   locali,  imprese  e
          associazioni;  per  sostenere  le adozioni internazionali e
          garantire  il  pieno funzionamento della Commissione per le
          adozioni internazionali.
             1253. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro
          tre  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  con  regolamento  adottato  ai  sensi dell'art. 17,
          comma  3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, disciplina
          l'organizzazione      amministrativa      e     scientifica
          dell'Osservatorio  nazionale sulla famiglia di cui al comma
          1250.».
             -  Il  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223, recante
          «Disposizioni  urgenti per il rilancio economico e sociale,
          per  il  contenimento  e  la  razionalizzazione della spesa
          pubblica,  nonche'  interventi  in  materia di entrate e di
          contrasto    all'evasione    fiscale»,    convertito,   con
          modificazioni dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248
          e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 11 agosto
          2006, n. 186, supplemento ordinario.
             -  Il  decreto  ministeriale  30  ottobre  2007,  n. 242
          recante    «Regolamento    concernente    l'istituzione   e
          funzionamento  dell'Osservatorio  nazionale sulla famiglia»
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2007, n.
          298.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  commi 13 e 14,
          lettera b) del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante
          «Disposizioni  urgenti per l'adeguamento delle strutture di
          Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
          legge  24  dicembre 2007, n. 244», convertito in legge, con
          modificazioni,  dall'art.  1 della legge 14 luglio 2008, n.
          121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n.
          114:
             «13.  La  denominazione:  «Presidente  del Consiglio dei
          Ministri»  sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
          la   denominazione:   «Ministro   delle  politiche  per  la
          famiglia».
             14.  Sono,  in  ogni  caso, attribuite al Presidente del
          Consiglio dei Ministri:
              a) (omissis);
              b)  le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia
          di  politiche  per  la  famiglia  nelle  sue  componenti  e
          problematiche   generazionali,   nonche'   le  funzioni  di
          competenza  statale  attribuite  al  Ministero del lavoro e
          delle  politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c),
          del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
          di  coordinamento  delle politiche a favore della famiglia,
          di  interventi  per  il  sostegno  della maternita' e della
          paternita',  di  conciliazione  dei  tempi  di lavoro e dei
          tempi  di  cura  della famiglia, di misure di sostegno alla
          famiglia,  alla  genitorialita'  e  alla natalita', nonche'
          quelle  concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia
          di  cui  all'art.  1,  comma  1250, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296, e successive modificazioni. La Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  esercita  altresi' le funzioni di
          competenza  del  Governo  per  l'Osservatorio nazionale per
          l'infanzia  e  l'adolescenza di cui agli articoli 1 e 2 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
          103,  unitamente  al  Ministero  del lavoro, della salute e
          delle  politiche  sociali.  La Presidenza del Consiglio dei
          Ministri   esercita  altresi'  la  gestione  delle  risorse
          finanziarie  relative alle politiche per la famiglia ed, in
          particolare,  la gestione dei finanziamenti di cui all'art.
          1, commi 1250 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
          ».
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio
          2008, recante «Nomina dei Sottosegretari di Stato» e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2008, n. 111.
             -  Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          13  giugno  2008 recante «Delega di funzioni del Presidente
          del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato alla
          Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   sen.  Carlo
          Giovanardi»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          giugno 2008, n. 150.
             -  Il  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112 recante
          «Disposizioni   urgenti   per  lo  sviluppo  economico,  la
          semplificazione,   la  competitivita',  la  stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria»,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
          n.  133  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto
          2008, n. 195, supplemento ordinario.
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali»:
             «Art.  8  (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
             2.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
             3.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
             4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».